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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/10/2025, n. 4650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4650 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 7535/2025
Il Giudice AN M.C. CA, all'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
RECCIA ACHILLE
ricorrente contro
), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dagli Avv.ti ROVELLI STEFANO/SERAFINO FRANCESCO
( VIA SODERINI, 24 20146 MILANO;
C.F._2
resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 414 CC, la ricorrente docente a tempo determinato dall'anno scolastico 2019/2020 al 2022/2023 chiede il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, pari a € 4.389,67, in relazione ai giorni di ferie maturati ma mai fruiti durante i periodi di sospensione delle lezioni.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente - lamenta nel presente giudizio di non aver percepito alcuna indennità sostitutiva per le ferie non godute.
Secondo la prospettazione in ricorso, se nel 2013 la normativa all'epoca vigente prevedeva la liquidazione delle ferie, successivamente alla c.d. spending review sono stati considerati ex officio come fruiti sei giorni di ferie durante il periodo di sospensione dell'attività didattica. Secondo la tesi di parte ricorrente, nei restanti giorni di sospensione dell'attività didattica il docente sarebbe comunque disponibile e avrebbe diritto alla relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Il convenuto ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea, CP_1
sia in fatto che in diritto, sostenendo che il docente ha integralmente fruito dei giorni di ferie maturati nei vari anni scolastici oggetto di causa, come risulta dalla documentazione amministrativa acquisita agli atti. In particolare, è stato evidenziato che:
• I giorni di ferie sono stati goduti nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali, carnevale, ecc.), nonché su specifica richiesta del docente;
• Le istituzioni scolastiche hanno informato il docente circa la normativa vigente e l'impossibilità di monetizzare le ferie non fruite, trasmettendo apposite circolari e prospetti ferie;
• La normativa vigente (art. 1, commi 54-56, L. 228/2012 e art. 5, comma 8, D.L. 95/2012) impone la fruizione obbligatoria delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, escludendo la monetizzazione salvo casi eccezionali.
In diritto, la parte resistente ha richiamato:
• La disciplina contrattuale e legislativa che impone la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni;
• La giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 95/2016) e della CGUE (sent. Max Planck, C-684/16), che confermano la legittimità del divieto di monetizzazione delle ferie non godute, salvo che il lavoratore non sia stato messo in condizione di fru irne;
• La necessità di evitare un indebito arricchimento del lavoratore, che altrimenti godrebbe sia del riposo effettivo sia dell'indennità sostitutiva.
Il ha inoltre contestato i conteggi prodotti dalla parte ricorrente, CP_1
ritenendoli errati in quanto non tengono conto:
• degli adattamenti del calendario scolastico operati dalle singole istituzioni scolastiche;
• della distinzione tra ferie e festività soppresse;
• della documentazione in atti che dimostra la fruizione effettiva del riposo.
In via subordinata, ha chiesto che, qualora si ritenesse spettante l'indennità, essa venga limitata ai soli giorni successivi al termine delle lezioni (dal 9 al 30 giugno), escludendo i periodi di sospensione infra - annuali (Natale, Pasqua, Carnevale), da considerarsi comunque come giorni di riposo effettivo.
Ha inoltre prodotto documentazione dalla quale risulta che il ricorrente ha comunque usufruito di giorni di ferie richiesti espressamente.
In via ulteriormente subordinata, ha sollevato eccezione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., qualora si riconoscesse al docente l'indennità per ferie che, di fatto, sono state godute nei periodi di chiusura delle scuole.
Alla luce della documentazione prodotta parte ricorrente ha chiesto di poter effettuare un ricalcolo di quanto dovuto deducendo quanto dovuto per i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti come da documentazione prodotta.
In conseguenza del ricalcolo eseguito, all'udienza odierna parte ricorrente ha dichiarato di ridurre la domanda rideterminando il quantum della pretesa in euro 4.051,52.
Ha chiesto di condannare il al pagamento in favore del CP_1
ricorrente della suddetta somma.
Il giudice, all'udienza odierna, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, ha deciso la causa come da dispositivo che ha depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto
2012 n. 135, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, legge 24 dicembre 2012 n. 228 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che v engano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma
8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La norma ha, dunque, autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che le previsioni del comma 54 (obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e del comma 55 (monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato) “sono inderogabili dalle clausole del CCNL e che “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1' settembre 2013”. In proposito la Cass. civ., sez. lav., ord., 17 giugno 2024, n. 16715 ha chiarito ch e : «Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giu stizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16
e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno». Cass. civ ., sez. lav., ord., 17 giugno 2024, n. 16715-
Anche la Corte di Appello di Milano è di recente intervenuta sul punto mutando il precedente orientamento e chiarendo quanto segue
Il Collegio ritiene, tuttavia, di dover mutare orientamento ed aderire all'indirizzo interpretativo recentemente tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del
2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così Cass., 17 giugno 2024 n.
16715; in termini cfr. Cass., 3 giugno 2024 n. 15415; Cass. 15 maggio
2024 n.13440).
Il docente a termine, in altre parole, non può perdere il diritto all'indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Il diritto riguarda anche le ex festività (o festività soppresse) di cui alla legge 23 dicembre 1977 n. 937. Gli artt. 1 e 2 di detta legge prevedono che le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse si aggiungono al congedo ordinario e devono essere fruite nel corso dell'anno solare.
Le disposizioni prevedono, inoltre, la monetizzazione di tali giornate con specifici presupposti e modalità: la monetizzazione può avvenire solo in presenza di “motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi”, che il responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto è tenuto a verificare, con sua diretta responsabilità in caso di indebita attribuzione e liquidazione del rimborso (art. 2) e con un compenso forfettario.
A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della richiamata legge 23 dicembre 1977 n. 937, si ritiene che debba procedersi alla monetizzazione delle festività soppresse alla cessazione del rapporto, laddove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte, evidenziando che “poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (cfr. Cass.,
4 aprile 2024 n. 8926). C.d.A Milano Sentenza n. 1012/2024 pubbl. il
09/01/2025 RG n. 627/2024
Di recente si pronunciata novamente la cassazione chiarendo quanto segue:
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verifi cano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fi ssati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico".
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il personale docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine. (Cassazione civile sez. lav. - 07/05/2025, n. 11968).
Applicando i principi sopra detti, mutando il precedente orientamento questo giudice ritiene che nel caso di specie, la domanda in esame vada accolta, mancando ogni prova circa l'invito a godere delle ferie rivolto in via formale alla parte che, quindi, no n può essere considerata in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni.
Maturando il diritto al momento della cessazione del rapporto a termine, la prescrizione decennale nel caso di specie non è decorsa.
Sul punto infatti la Cassazione ha chiarito che “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale” (così: Cass. civ., Sez. I,
Sent., 10/02/2020, n. 3021).
La domanda deve essere accolta nei limiti in cui è stata rideterminata e quindi il deve essere condannato di Euro 4.051,52. CP_1
Le spese di lite, attesi i diversi orientamenti giurisprudenziali come risulta anche dai precedenti di segno contrario depositati dal e CP_1
considerato che solo di recente si è pronunciata la Corte di Cassazione, nonchè del fatto che la domanda originale è stata ridotta per aver erroneamente richiesto il pagamento anche per giorni di ferie effettivamente fruiti, debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando così dispone: accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'indennità sostitutiva delle per l'effetto condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente di Euro di Euro 4.051,52, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Compensa le spese di lite.
30.10.2025 Il Giudice
AN AR CL CA
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 7535/2025
Il Giudice AN M.C. CA, all'udienza del 30/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
, ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
RECCIA ACHILLE
ricorrente contro
), rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dagli Avv.ti ROVELLI STEFANO/SERAFINO FRANCESCO
( VIA SODERINI, 24 20146 MILANO;
C.F._2
resistente
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex articolo 414 CC, la ricorrente docente a tempo determinato dall'anno scolastico 2019/2020 al 2022/2023 chiede il riconoscimento dell'indennità sostitutiva per ferie non godute, pari a € 4.389,67, in relazione ai giorni di ferie maturati ma mai fruiti durante i periodi di sospensione delle lezioni.
A sostegno delle domande svolte, la parte ricorrente - lamenta nel presente giudizio di non aver percepito alcuna indennità sostitutiva per le ferie non godute.
Secondo la prospettazione in ricorso, se nel 2013 la normativa all'epoca vigente prevedeva la liquidazione delle ferie, successivamente alla c.d. spending review sono stati considerati ex officio come fruiti sei giorni di ferie durante il periodo di sospensione dell'attività didattica. Secondo la tesi di parte ricorrente, nei restanti giorni di sospensione dell'attività didattica il docente sarebbe comunque disponibile e avrebbe diritto alla relativa indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Il convenuto ha eccepito l'infondatezza della domanda attorea, CP_1
sia in fatto che in diritto, sostenendo che il docente ha integralmente fruito dei giorni di ferie maturati nei vari anni scolastici oggetto di causa, come risulta dalla documentazione amministrativa acquisita agli atti. In particolare, è stato evidenziato che:
• I giorni di ferie sono stati goduti nei periodi di sospensione delle attività didattiche (vacanze natalizie, pasquali, carnevale, ecc.), nonché su specifica richiesta del docente;
• Le istituzioni scolastiche hanno informato il docente circa la normativa vigente e l'impossibilità di monetizzare le ferie non fruite, trasmettendo apposite circolari e prospetti ferie;
• La normativa vigente (art. 1, commi 54-56, L. 228/2012 e art. 5, comma 8, D.L. 95/2012) impone la fruizione obbligatoria delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni, escludendo la monetizzazione salvo casi eccezionali.
In diritto, la parte resistente ha richiamato:
• La disciplina contrattuale e legislativa che impone la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni;
• La giurisprudenza della Corte Costituzionale (sent. n. 95/2016) e della CGUE (sent. Max Planck, C-684/16), che confermano la legittimità del divieto di monetizzazione delle ferie non godute, salvo che il lavoratore non sia stato messo in condizione di fru irne;
• La necessità di evitare un indebito arricchimento del lavoratore, che altrimenti godrebbe sia del riposo effettivo sia dell'indennità sostitutiva.
Il ha inoltre contestato i conteggi prodotti dalla parte ricorrente, CP_1
ritenendoli errati in quanto non tengono conto:
• degli adattamenti del calendario scolastico operati dalle singole istituzioni scolastiche;
• della distinzione tra ferie e festività soppresse;
• della documentazione in atti che dimostra la fruizione effettiva del riposo.
In via subordinata, ha chiesto che, qualora si ritenesse spettante l'indennità, essa venga limitata ai soli giorni successivi al termine delle lezioni (dal 9 al 30 giugno), escludendo i periodi di sospensione infra - annuali (Natale, Pasqua, Carnevale), da considerarsi comunque come giorni di riposo effettivo.
Ha inoltre prodotto documentazione dalla quale risulta che il ricorrente ha comunque usufruito di giorni di ferie richiesti espressamente.
In via ulteriormente subordinata, ha sollevato eccezione di indebito arricchimento ex art. 2041 c.c., qualora si riconoscesse al docente l'indennità per ferie che, di fatto, sono state godute nei periodi di chiusura delle scuole.
Alla luce della documentazione prodotta parte ricorrente ha chiesto di poter effettuare un ricalcolo di quanto dovuto deducendo quanto dovuto per i giorni di ferie effettivamente richiesti e fruiti come da documentazione prodotta.
In conseguenza del ricalcolo eseguito, all'udienza odierna parte ricorrente ha dichiarato di ridurre la domanda rideterminando il quantum della pretesa in euro 4.051,52.
Ha chiesto di condannare il al pagamento in favore del CP_1
ricorrente della suddetta somma.
Il giudice, all'udienza odierna, ritenuta la causa matura per la discussione senza necessità di svolgere attività istruttoria, ha deciso la causa come da dispositivo che ha depositato telematicamente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va premesso che sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore dell'anno 2012.
L'art. 5, comma 8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto
2012 n. 135, ha così disposto: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione […], sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Nello stesso anno 2012 il legislatore è nuovamente intervenuto - con l'art. 1, commi da 54 a 56, legge 24 dicembre 2012 n. 228 -, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, “Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che v engano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.
Il successivo comma 55 ha aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma
8, d.l. 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La norma ha, dunque, autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie.
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che le previsioni del comma 54 (obbligatorietà della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e del comma 55 (monetizzazione delle ferie non fruite dal personale a tempo determinato) “sono inderogabili dalle clausole del CCNL e che “le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1' settembre 2013”. In proposito la Cass. civ., sez. lav., ord., 17 giugno 2024, n. 16715 ha chiarito ch e : «Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giu stizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16
e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno». Cass. civ ., sez. lav., ord., 17 giugno 2024, n. 16715-
Anche la Corte di Appello di Milano è di recente intervenuta sul punto mutando il precedente orientamento e chiarendo quanto segue
Il Collegio ritiene, tuttavia, di dover mutare orientamento ed aderire all'indirizzo interpretativo recentemente tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del
2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva
2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia,
Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-
569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così Cass., 17 giugno 2024 n.
16715; in termini cfr. Cass., 3 giugno 2024 n. 15415; Cass. 15 maggio
2024 n.13440).
Il docente a termine, in altre parole, non può perdere il diritto all'indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva.
Il diritto riguarda anche le ex festività (o festività soppresse) di cui alla legge 23 dicembre 1977 n. 937. Gli artt. 1 e 2 di detta legge prevedono che le quattro giornate di riposo relative alle festività soppresse si aggiungono al congedo ordinario e devono essere fruite nel corso dell'anno solare.
Le disposizioni prevedono, inoltre, la monetizzazione di tali giornate con specifici presupposti e modalità: la monetizzazione può avvenire solo in presenza di “motivate esigenze inerenti alla organizzazione dei servizi”, che il responsabile dell'ufficio, reparto, servizio o istituto è tenuto a verificare, con sua diretta responsabilità in caso di indebita attribuzione e liquidazione del rimborso (art. 2) e con un compenso forfettario.
A fronte delle chiare disposizioni contenute nell'art. 2 della richiamata legge 23 dicembre 1977 n. 937, si ritiene che debba procedersi alla monetizzazione delle festività soppresse alla cessazione del rapporto, laddove vi siano gli stessi presupposti del mancato godimento che consentono tale monetizzazione quanto alle ferie.
In tal senso si è espressa la Suprema Corte, evidenziando che “poiché le previste quattro giornate di riposo per festività soppresse sono sostanzialmente assimilabili alle ferie, evidentemente, non possono non trovare applicazione le medesime regole valevoli per le prime” (cfr. Cass.,
4 aprile 2024 n. 8926). C.d.A Milano Sentenza n. 1012/2024 pubbl. il
09/01/2025 RG n. 627/2024
Di recente si pronunciata novamente la cassazione chiarendo quanto segue:
La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verifi cano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fi ssati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione "periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico".
Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il personale docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni.
Le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine. (Cassazione civile sez. lav. - 07/05/2025, n. 11968).
Applicando i principi sopra detti, mutando il precedente orientamento questo giudice ritiene che nel caso di specie, la domanda in esame vada accolta, mancando ogni prova circa l'invito a godere delle ferie rivolto in via formale alla parte che, quindi, no n può essere considerata in ferie nei periodi di sospensione delle lezioni.
Maturando il diritto al momento della cessazione del rapporto a termine, la prescrizione decennale nel caso di specie non è decorsa.
Sul punto infatti la Cassazione ha chiarito che “L'indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela applicando il termine ordinario decennale” (così: Cass. civ., Sez. I,
Sent., 10/02/2020, n. 3021).
La domanda deve essere accolta nei limiti in cui è stata rideterminata e quindi il deve essere condannato di Euro 4.051,52. CP_1
Le spese di lite, attesi i diversi orientamenti giurisprudenziali come risulta anche dai precedenti di segno contrario depositati dal e CP_1
considerato che solo di recente si è pronunciata la Corte di Cassazione, nonchè del fatto che la domanda originale è stata ridotta per aver erroneamente richiesto il pagamento anche per giorni di ferie effettivamente fruiti, debbono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando così dispone: accerta e dichiara il diritto della parte ricorrente all'indennità sostitutiva delle per l'effetto condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore della ricorrente di Euro di Euro 4.051,52, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Compensa le spese di lite.
30.10.2025 Il Giudice
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