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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/11/2025, n. 16204 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16204 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20146 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. ROMANO LUIGI, giusta procura in atti;
C.F._1
ricorrente
E
, nato a [...] il 19/08/1945 (c.f. ), con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. LEONE LUCA, giusta procura in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da accordo
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14/05/2024 e ritualmente notificato Parte_1 premesso di aver contratto in data 13/02/1993 matrimonio civile con , che CP_1 dall'unione coniugale era nato il figlio , che appena dopo la nascita Persona_1 del figlio iniziavano a sorgere insanabili contrasti tra i coniugi in ragione dei comportamenti, anche aggressivi, del marito e che veniva meno la comunione morale e materiale tra di essi, chiedeva preliminarmente ed in via cautelare l'allontanamento del resistente dalla casa coniugale;
nel merito, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, alle condizioni di cui al ricorso;
letto il ricorso introduttivo e l'istanza cautelare ivi contenuta, il G.D., ascoltati gli informatori di cui al verbale dell'udienza del 23/05/2024, con provvedimento del 24/05/2024 ha disposto, inaudita altera parte, l'allontanamento del sig. dalla casa coniugale;
tale CP_1 provvedimento veniva confermato in data 12/06/2024; si costituiva in giudizio il resistente che, pur aderendo alla domanda di CP_1 separazione, contestava in toto la ricostruzione fattuale fornita dalla ricorrente e chiedeva l'accoglimento delle condizioni di cui alla memoria di costituzione;
comparse dinanzi al G.D. all'udienza del 18/11/2025, le parti chiedevano congiuntamente un rinvio per trattative;
alla successiva udienza del 05/03/2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano breve termine per il deposito telematico delle condizioni;
con note di trattazione scritta per l'udienza del 19/03/2025, le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. L'ex casa coniugale sita in Roma, via Mario Fani n°109, int. 10, di proprietà esclusiva della moglie, rimarrà nella disponibilità esclusiva di quest'ultima, così come tutto il mobilio, elettrodomestici ed elementi di arredo. Il marito se ne è già allontanato e asporterà i residui beni di sua proprietà di cui all'allegato elenco (doc. n°1), entro il termine di 60 giorni decorrenti dal deposito del provvedimento conclusivo del presente giudizio. Qualora il sig.
non provveda entro il predetto termine a ritirare i predetti beni, gli stessi si CP_1 considereranno abbandonati con conseguente facoltà della sig.ra di disporne Parte_1 liberamente.
3. La sig.ra verserà in favore del marito a fare data dal mese di aprile 2025 un Parte_1 assegno separatizio dell'importo di € 200,00 mediante bonifico bancario entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. Detto importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici I.S.T.A.T., con prima rivalutazione nel mese di aprile 2026.
4. Spese legali compensate.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite, in quanto conformi agli interessi delle parti, salva la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esula dal contenuto necessario del giudizio;
rilevato che sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto dell'accordo intervenuto tra le parti, definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(RM) il 03/03/1951 (c.f. ), e , nato a [...] il C.F._1 CP_1
19/08/1945 (c.f. ), alle condizioni come integralmente riportate in parte C.F._2 motiva;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Spello (PG) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993, parte II, serie C, n. 1);
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 03/10/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Stefania Ciani Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 20146 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. ROMANO LUIGI, giusta procura in atti;
C.F._1
ricorrente
E
, nato a [...] il 19/08/1945 (c.f. ), con il CP_1 C.F._2 patrocinio dell'avv. LEONE LUCA, giusta procura in atti;
resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale
CONCLUSIONI: come da accordo
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 14/05/2024 e ritualmente notificato Parte_1 premesso di aver contratto in data 13/02/1993 matrimonio civile con , che CP_1 dall'unione coniugale era nato il figlio , che appena dopo la nascita Persona_1 del figlio iniziavano a sorgere insanabili contrasti tra i coniugi in ragione dei comportamenti, anche aggressivi, del marito e che veniva meno la comunione morale e materiale tra di essi, chiedeva preliminarmente ed in via cautelare l'allontanamento del resistente dalla casa coniugale;
nel merito, chiedeva dichiararsi la separazione personale dei coniugi con addebito al marito, alle condizioni di cui al ricorso;
letto il ricorso introduttivo e l'istanza cautelare ivi contenuta, il G.D., ascoltati gli informatori di cui al verbale dell'udienza del 23/05/2024, con provvedimento del 24/05/2024 ha disposto, inaudita altera parte, l'allontanamento del sig. dalla casa coniugale;
tale CP_1 provvedimento veniva confermato in data 12/06/2024; si costituiva in giudizio il resistente che, pur aderendo alla domanda di CP_1 separazione, contestava in toto la ricostruzione fattuale fornita dalla ricorrente e chiedeva l'accoglimento delle condizioni di cui alla memoria di costituzione;
comparse dinanzi al G.D. all'udienza del 18/11/2025, le parti chiedevano congiuntamente un rinvio per trattative;
alla successiva udienza del 05/03/2025, le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo e chiedevano breve termine per il deposito telematico delle condizioni;
con note di trattazione scritta per l'udienza del 19/03/2025, le parti hanno chiesto definirsi il giudizio alle seguenti concordate condizioni:
1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto;
2. L'ex casa coniugale sita in Roma, via Mario Fani n°109, int. 10, di proprietà esclusiva della moglie, rimarrà nella disponibilità esclusiva di quest'ultima, così come tutto il mobilio, elettrodomestici ed elementi di arredo. Il marito se ne è già allontanato e asporterà i residui beni di sua proprietà di cui all'allegato elenco (doc. n°1), entro il termine di 60 giorni decorrenti dal deposito del provvedimento conclusivo del presente giudizio. Qualora il sig.
non provveda entro il predetto termine a ritirare i predetti beni, gli stessi si CP_1 considereranno abbandonati con conseguente facoltà della sig.ra di disporne Parte_1 liberamente.
3. La sig.ra verserà in favore del marito a fare data dal mese di aprile 2025 un Parte_1 assegno separatizio dell'importo di € 200,00 mediante bonifico bancario entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese. Detto importo sarà annualmente rivalutato secondo gli indici I.S.T.A.T., con prima rivalutazione nel mese di aprile 2026.
4. Spese legali compensate.
Le condizioni concordate dalle parti possono essere recepite, in quanto conformi agli interessi delle parti, salva la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esula dal contenuto necessario del giudizio;
rilevato che sussistono giustificati motivi, attesa la natura e l'esito del giudizio, per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, dato atto dell'accordo intervenuto tra le parti, definitivamente pronunciando, così provvede: - dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...] Parte_1
(RM) il 03/03/1951 (c.f. ), e , nato a [...] il C.F._1 CP_1
19/08/1945 (c.f. ), alle condizioni come integralmente riportate in parte C.F._2 motiva;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Spello (PG) di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993, parte II, serie C, n. 1);
- compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 03/10/2025
Il Presidente rel.
Dott.ssa Marta Ienzi