Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/04/2025, n. 451 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 451 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 628/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, nella persona del giudice Matteo De Nes, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta in data 24.2.2020 e vertente t r a
(C.F. Parte_1
) con l'avv. Paolo Bonalume P.IVA_1
ATTRICE
e
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_2
CONVENUTO-CONTUMACE
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'attrice, come da atto foglio telematico di precisazione delle conclusioni depositato il
17.9.2024 cui si rinvia.
M O T I V A Z I O N E
Il presente procedimento concerne l'azione di condanna al pagamento di un credito
(inizialmente composto da sorte capitale e interessi) avanzata dall'attrice Parte_1
cessionaria di Hera Comm S.r.l. e di Enel Sole S.r.l., nei confronti del Controparte_1
, a fronte di quattro fatture (una emessa da Hera Comm S.r.l. e tre da Enel Sole
[...]
1
L'ente convenuto, ritualmente citato in giudizio, è rimasto contumace.
Nel corso del giudizio, per ammissione della società attrice, il avrebbe pagato CP_1
l'intera sorte capitale delle fatture indicate;
le conclusioni sono quindi state precisate limitando la domanda agli interessi, come di seguito specificati, e al pagamento della somma forfettaria di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002.
La causa, istruita mediante produzioni documentali, è stata quindi posta in decisione.
Le domande attoree sono solo parzialmente fondate e meritano limitato accoglimento per i seguenti motivi.
L'attrice cedente, innanzitutto, ha provato la titolarità dell'asserito credito producendo i contratti di cessione pro soluto stipulati con le cedenti Hera Comm S.r.l. e Enel Sole S.r.l.,
da cui è possibile identificare la natura del credito e il soggetto debitore, corredati dalla notificazione a mezzo PEC al convenuto. CP_1
Tuttavia, solo in relazione al credito derivante dalla fattura emessa da Hera Comm S.r.l.
il rapporto contrattuale e la somministrazione di energia possono ritenersi provati, mentre ciò non risulta per le tre fatture emessa da Enel Sole S.r.l.
Sul credito derivante dalla fattura emessa da Hera Comm S.r.l.
Dalla documentazione prodotta risulta che, nel periodo di riferimento della fattura
(2018), il servizio è stato erogato in regime di salvaguardia;
pertanto, la fattura prodotta
(n. 1801713240) recante l'importo di euro 61,68, l'indicazione dei consumi effettivamente rilevati, nonché l'assenza di contestazione dell'utente, nel loro complesso rappresentano elementi di prova sufficienti circa l'avvenuta controprestazione (somministrazione di energia elettrica).
Pertanto, in mancanza di prova del tempestivo adempimento da parte del CP_1
convenuto, la domanda attorea sul punto deve essere accolta.
2 Stante la limitazione della domanda ai soli interessi, essi andranno riconosciuti nella misura di seguito indicata:
1. trattandosi di transazione commerciale tra impresa e pubblica amministrazione, a norma del d.lgs. n. 231/2002, l'attrice ha diritto innanzitutto alla corresponsione degli interessi di mora al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla scadenza della fattura indicata (15.3.2018) fino alla data dell'avvenuto pagamento da parte del CP_1
2. l'attrice ha altresì diritto al pagamento degli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c.
(oggetto di espressa domanda) sugli interessi di mora di cui al precedente punto 1, con decorrenza dalla notificazione dell'atto di citazione (20.2.2020) fino al soddisfo, al saggio legale di cui all'art. 5, d.lgs. n. 231/2002.
Andrà infine riconosciuto l'importo forfettario di 40 euro di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs.
n. 231/2002 (trattandosi di un'unica fattura), oltre interessi al saggio legale dalla data di deposito della presente pronuncia.
Sull'asserito credito derivante dalle fatture intestate e Enel Sole S.r.l.
Il credito di cui alle fatture emesse da Enel Sole S.r.l. non risulta invece dimostrato.
Non risulta infatti che fosse applicato il regime di salvaguardia per gli anni di riferimento delle fatture (2015, 2016, 2017) e non è stato allegato il contratto di fornitura tra l'ente e la società somministratrice. Inoltre, le fatture allegate non riportano alcuna indicazione dei consumi effettuati, nemmeno stimati. Invero, le tre fatture elettroniche allegate in formato .xml riportano unicamente le seguenti (inconferenti) informazioni:
…
3 Non vi è quindi alcun indizio circa la somministrazione di energia elettrica.
Inoltre, l'attrice ha solo affermato che il avrebbe pagato la sorte capitale ma CP_1
non ha prodotto alcuna prova a riguardo, con la conseguenza che questa circostanza non può essere presa in considerazione per provare la non contestazione del servizio ricevuto e degli importi fatturati (come noto, la contumacia non implica non contestazione).
Le relative domande sul punto, ancorché limitate agli interessi e alla somma forfait di
40 euro, non possono essere accolte.
Sugli interessi anatocistici di cui alla nota di debito (docc. 4 e 5)
Non può inoltre trovare accoglimento la domanda di pagamento degli interessi anatocistici di cui alla nota di debito prodotta con i documenti 4 e 5, nota di debito che si riferisce a interessi di mora a loro volta derivanti dal ritardato pagamento di 6 fatture per somministrazione di energia elettrica.
Dal momento che quest'ultime fatture (diverse da quelle di cui ai punti precedenti) non sono state prodotte, non risulta provata la data di scadenza delle medesime e quindi non
è possibile conoscere l'entità del ritardo nel pagamento. A tale scopo, del resto, non sono
4 idonei i prospetti allegati dall'attrice e unilateralmente formati successivamente all'emissione delle fatture stesse. Anche in questo caso, la mancata prova dell'avvenuto pagamento della nota di debito da parte del impedisce di provare la non CP_1
contestazione del credito riportato dalla fattura stessa.
Di conseguenza, non può trovare accoglimento nemmeno la domanda relativa al pagamento della somma forfettaria di cui all'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002 (peraltro,
le disposizioni del medesimo decreto legislativo si applicano ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale, non potendosi ritenere il pagamento di una fattura recante solamente interessi di mora una transazione commerciale).
Sulle spese di lite
L'accoglimento in misura assai minimale della domanda (interessi sulla sorte di euro
61,68 anziché su euro 74.979,41) e l'allegazione dell'avvenuto pagamento da parte del comportano la compensazione integrale delle spese di lite. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) a parziale accoglimento delle domande attoree:
- condanna il convenuto a pagare all'attrice Controparte_1 Parte_1
gli interessi di mora al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 sulla sorte capitale pari a euro 61,58 di cui alla fattura n. 1801713240, con decorrenza dalla scadenza della fattura (15.3.2018) fino all'avvenuto pagamento della medesima;
- condanna il convenuto a pagare all'attrice Controparte_1 Parte_1
gli interessi anatocistici sugli interessi di mora di cui al capo precedente, al saggio di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 231/2002 e con decorrenza dalla notificazione della citazione
(20.2.2020) fino al soddisfo;
5 - condanna il convenuto a pagare all'attrice Controparte_1 Parte_1
euro 40,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 231/2002, oltre interessi al saggio legale di cui all'art. 1284, I comma, c.c., a decorrere dal deposito della presente sentenza;
2) rigetta le altre domande dell'attrice;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Agrigento, il 14.4.2025
Il giudice
Matteo De Nes
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