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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 16/07/2025, n. 655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 655 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5867/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall' Avv. Enrica ZENATO ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Rovigo, via Ricchieri detto Celio n. 29, e
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentata e difesa dall' Avv. Daniela MESSINA ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Ozzano dell'Emilia (BO), via San Cristoforo n. 10, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza dell'8 luglio 2025. Il PM ha concluso “visto”.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte con ricorso depositato il 25 aprile 2025.
pagina 1 di 6 Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione dell' 8 luglio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Ravenna il 25 luglio 2015. Dall'unione sono nati il 20 giugno 2017, e , il 12 giugno 2020. Per_1 Per_2
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il P.M. è intervenuto. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale tra nato a [...] il Parte_1
20 novembre 1984 e nata a [...] il [...], unitisi Parte_2 in matrimonio a Ravenna il 25 luglio 2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune atto N. 60 parte 2 serie A - anno 2015; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) prende atto che le parti hanno dichiarato che il signor biterà presso la casa Pt_1 coniugale, dove i minori manterranno la residenza, e la signora si Parte_2 trasferirà altrove entro il 30 settembre 2025, portando con sé i propri beni personali;
3) affida e in via condivisa a entrambi i genitori i quali assumeranno Per_1 Per_2 di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza abituale degli stessi, tenuto conto delle pagina 2 di 6 capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi ciascuno in ogni caso al pieno rispetto delle esigenze, degli impegni scolastici ed extrascolastici, nonché dei desideri dei minori;
4) colloca la prole infradiciottenne presso il padre e la madre secondo il seguente calendario:
- la madre nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, provvederà a prelevare da scuola i figli minori e li terrà con sé fino a dopo cena, allorquando faranno ritorno presso l'abitazione del padre, con accompagnamento alternativamente a carico dell'uno e dell'altro genitore. I minori pernotteranno, pertanto, presso il padre, di modo che il mattino dopo vengano accompagnati a scuola dallo stesso o dai nonni paterni. Nel proprio giorno di riposo lavorativo a cadenza infrasettimanale il padre si occuperà dell'accompagnamento e del prelievo dei figli da scuola e li terrà con sé sino al mattino seguente, quando si curerà dell'abituale accompagnamento di essi a scuola. Specularmente, la madre, dopo il prelievo da scuola, terrà con sé i minori durante la notte, per poi accompagnarli a scuola la mattina del giorno seguente, quando quest'ultimo sarà coincidente con il giorno di riposo infrasettimanale;
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, ovvero dall'uscita da scuola, alla domenica sera prima dell'ora di cena, secondo i turni lavorativi di entrambi che verranno comunicati con largo anticipo da entrambi;
- nelle festività natalizie e pasquali alternando equamente i tempi di permanenza presso ciascun genitore, tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi;
- in estate due settimane anche consecutive, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente, prima della partenza, il luogo di soggiorno e garantire il contatto telefonico quotidiano con i figli minori;
5) prende atto che i ricorrenti:
- si impegnano, per il corretto svolgimento del piano genitoriale, a comunicare con congruo anticipo i turni lavorativi che dovranno settimanalmente osservare;
- hanno concordato che, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi, il periodo di sospensione scolastica e/o di astensione scolastica per malattia dei figli sarà equamente distribuito tra i genitori e che, qualora a causa degli orari di lavoro, entrambi fossero oggettivamente impossibilitati ad occuparsi dei minori, potranno avvalersi di campi estivi, campi solari e del supporto di baby-sitter. In particolare, nel periodo estivo di sospensione scolastica (da giugno a settembre, e dunque di circa 12 settimane), al netto delle settimane di vacanze che i bambini trascorreranno con ciascuno di loro, i minori staranno tre settimane anche non consecutive con i nonni paterni presso la loro casa di vacanza e nelle restanti settimane frequenteranno i centri estivi e le spese saranno ripartite tra il padre e la madre rispettivamente al 60 % e al 40% ciascuno;
6) dal momento in cui la moglie rilascerà l'abitazione coniugale pone a carico del signor 'obbligo di corrisponde alla signora entro il giorno 10 di ogni Pt_1 Parte_2 pagina 3 di 6 mese, a titolo di contributo al mantenimento di e , fino Per_1 Per_2 all'autosufficienza economica degli stessi, la somma mensile complessiva di 550,00 euro (275,00 euro per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla prima corresponsione;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) dispone che il padre corrisponda il 60% delle spese straordinarie da assumere nell'interesse dei figli, come di seguito declinate:
- spese mediche da documentare non richiedenti il preventivo accordo: a) spese sanitarie urgenti;
b) acquisto di farmaci e visite specialistiche prescritti dal medico curante;
c) spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
d) ticket sanitari, trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ed esami clinici e diagnostici effettuati tramite SSN;
e) spese mediche corrispondenti a scelte già condivise e dotate della caratteristica della continuità, come spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti, farmaci, apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto, se prescritti da detto specialista;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche ed in generale sanitarie non erogate tramite il SSN non rientranti nella casistica della scelta concordata dello specialista di cui al paragrafo precedente;
b) spese mediche e di degenza presso strutture private o private convenzionate, c) esami clinici e diagnostici nonché visite specialistiche effettuati presso strutture private non tramite ticket di SSN;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) tutti i libri di testo e il materiale di corredo scolastico e di cancelleria di inizio anno relativo alla frequentazione di istituto pubblico;
c) visite di istruzione organizzate dalla scuola senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
e) spese conseguenti scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico come corsi di recupero e lezioni private di sostegno e aiuto (cd ripetizioni); f) campi scuola e campi estivi, baby sitter, tempo prolungato, pre- scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative o di salute del genitore collocatario;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) visite di istruzione organizzate dalla scuola con pernottamento d) spese di iscrizione e frequentazione corsi universitari e parauniversitari e tutto il materiale occorrente, compresi i libri di testo;
e) spese di alloggio per frequentazione di corsi;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); b) spese ludico-ricreativo- culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); pagina 4 di 6 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) vacanze, viaggi studio anche all'estero; b) spese per conseguimento di patente di guida presso autoscuole private;
c) spese per organizzazione di feste e ricevimenti dedicati ai figli;
d) spese per l'acquisto di dispositivi elettronici (telefono cellulare, pc, stampante, monitor, tablet e similari) e per la navigazione in rete internet degli stessi;
e) spese per l'acquisto di beni mobili registrati;
f) spese sportive e ludico-ricreativo- culturali non rientranti nella casistica di cui al precedente paragrafo;
g) tutte le altre spese straordinarie. L'accordo sarà raggiunto secondo la seguente modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (a mezzo e-mail, messaggio whatsapp, raccomandata) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 20 giorni (venti) dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (a mezzo e-mail, messaggio whatsapp, raccomandata) motivandolo adeguatamente. Il genitore che anticiperà le spese straordinarie di cui a tutti i punti precedenti dovrà ogni mese esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa sostenuta, con obbligo, da parte di quest'ultimo, di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro i venti giorni successivi;
Eventuali detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF saranno operate da ciascun genitore nella stessa quota di riparto delle spese. Le deduzioni per il figlio a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, nella stessa quota di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico e qualsivoglia forma di sussidio o sostegno economico disposto dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato saranno percepiti in via esclusiva dalla signora Parte_2
9) prende atto che le parti hanno convenuto che qualora a causa di impegni di lavoro o di natura personale del padre o della madre o di esigenze di salute, scolastiche, sportive o ricreative dei minori, si renda impossibile rispettare il calendario di frequentazione, i genitori stabiliranno altri giorni di recupero dei tempi di permanenza, purché ciò avvenga di comune accordo, sia comunicato con tempistiche congrue, e nel pieno rispetto dei desideri e degli impegni dei minori;
10) prende atto che entrambi i ricorrenti si impegneranno affinché i figli mantengano rapporti significativi con i nonni e con il ramo parentale materno e paterno;
11) prende atto che i ricorrenti si rilasciano reciprocamente l'assenso per il rilascio del passaporto per i minori, stabilendo che ogni viaggio all'estero sia preventivamente autorizzato da entrambi i genitori;
12) prende atto che le parti hanno dichiarato che la signora è Parte_2 economicamente indipendente e, pertanto, nulla le è dovuto a titolo di assegno di mantenimento;
14) prende atto che le parti hanno dichiarato che con l'adempimento di quanto sopra, null'altro hanno a pretendere reciprocamente, essendo economicamente autosufficienti ed avendo già definito tra gli stessi ogni altra questione economica;
pagina 5 di 6 D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 luglio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall' Avv. Enrica ZENATO ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Rovigo, via Ricchieri detto Celio n. 29, e
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_2
), rappresentata e difesa dall' Avv. Daniela MESSINA ed C.F._2 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Ozzano dell'Emilia (BO), via San Cristoforo n. 10, RICORRENTI con l'intervento del P.M.
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza dell'8 luglio 2025. Il PM ha concluso “visto”.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Le parti hanno presentato domanda congiunta e cumulativa di separazione consensuale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposte con ricorso depositato il 25 aprile 2025.
pagina 1 di 6 Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione dell' 8 luglio 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Ravenna il 25 luglio 2015. Dall'unione sono nati il 20 giugno 2017, e , il 12 giugno 2020. Per_1 Per_2
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare. Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali. Con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi -trascorsi sei mesi dal deposito delle note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione- provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70. Le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il P.M. è intervenuto. La pronuncia in ordine alle spese di lite va differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo non definitivamente, A) dichiara la separazione personale tra nato a [...] il Parte_1
20 novembre 1984 e nata a [...] il [...], unitisi Parte_2 in matrimonio a Ravenna il 25 luglio 2015, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune atto N. 60 parte 2 serie A - anno 2015; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati nel reciproco rispetto;
2) prende atto che le parti hanno dichiarato che il signor biterà presso la casa Pt_1 coniugale, dove i minori manterranno la residenza, e la signora si Parte_2 trasferirà altrove entro il 30 settembre 2025, portando con sé i propri beni personali;
3) affida e in via condivisa a entrambi i genitori i quali assumeranno Per_1 Per_2 di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla residenza abituale degli stessi, tenuto conto delle pagina 2 di 6 capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi ciascuno in ogni caso al pieno rispetto delle esigenze, degli impegni scolastici ed extrascolastici, nonché dei desideri dei minori;
4) colloca la prole infradiciottenne presso il padre e la madre secondo il seguente calendario:
- la madre nei giorni feriali, dal lunedì al venerdì, provvederà a prelevare da scuola i figli minori e li terrà con sé fino a dopo cena, allorquando faranno ritorno presso l'abitazione del padre, con accompagnamento alternativamente a carico dell'uno e dell'altro genitore. I minori pernotteranno, pertanto, presso il padre, di modo che il mattino dopo vengano accompagnati a scuola dallo stesso o dai nonni paterni. Nel proprio giorno di riposo lavorativo a cadenza infrasettimanale il padre si occuperà dell'accompagnamento e del prelievo dei figli da scuola e li terrà con sé sino al mattino seguente, quando si curerà dell'abituale accompagnamento di essi a scuola. Specularmente, la madre, dopo il prelievo da scuola, terrà con sé i minori durante la notte, per poi accompagnarli a scuola la mattina del giorno seguente, quando quest'ultimo sarà coincidente con il giorno di riposo infrasettimanale;
- a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, ovvero dall'uscita da scuola, alla domenica sera prima dell'ora di cena, secondo i turni lavorativi di entrambi che verranno comunicati con largo anticipo da entrambi;
- nelle festività natalizie e pasquali alternando equamente i tempi di permanenza presso ciascun genitore, tenendo conto dei rispettivi impegni lavorativi;
- in estate due settimane anche consecutive, da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
i genitori dovranno comunicarsi reciprocamente, prima della partenza, il luogo di soggiorno e garantire il contatto telefonico quotidiano con i figli minori;
5) prende atto che i ricorrenti:
- si impegnano, per il corretto svolgimento del piano genitoriale, a comunicare con congruo anticipo i turni lavorativi che dovranno settimanalmente osservare;
- hanno concordato che, tenuto conto dei rispettivi impegni lavorativi, il periodo di sospensione scolastica e/o di astensione scolastica per malattia dei figli sarà equamente distribuito tra i genitori e che, qualora a causa degli orari di lavoro, entrambi fossero oggettivamente impossibilitati ad occuparsi dei minori, potranno avvalersi di campi estivi, campi solari e del supporto di baby-sitter. In particolare, nel periodo estivo di sospensione scolastica (da giugno a settembre, e dunque di circa 12 settimane), al netto delle settimane di vacanze che i bambini trascorreranno con ciascuno di loro, i minori staranno tre settimane anche non consecutive con i nonni paterni presso la loro casa di vacanza e nelle restanti settimane frequenteranno i centri estivi e le spese saranno ripartite tra il padre e la madre rispettivamente al 60 % e al 40% ciascuno;
6) dal momento in cui la moglie rilascerà l'abitazione coniugale pone a carico del signor 'obbligo di corrisponde alla signora entro il giorno 10 di ogni Pt_1 Parte_2 pagina 3 di 6 mese, a titolo di contributo al mantenimento di e , fino Per_1 Per_2 all'autosufficienza economica degli stessi, la somma mensile complessiva di 550,00 euro (275,00 euro per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT con decorrenza dalla prima corresponsione;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie alla soddisfazione delle esigenze primarie di vita dei figli (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 7) dispone che il padre corrisponda il 60% delle spese straordinarie da assumere nell'interesse dei figli, come di seguito declinate:
- spese mediche da documentare non richiedenti il preventivo accordo: a) spese sanitarie urgenti;
b) acquisto di farmaci e visite specialistiche prescritti dal medico curante;
c) spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private;
d) ticket sanitari, trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale ed esami clinici e diagnostici effettuati tramite SSN;
e) spese mediche corrispondenti a scelte già condivise e dotate della caratteristica della continuità, come spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti, farmaci, apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto, se prescritti da detto specialista;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche, oculistiche ed in generale sanitarie non erogate tramite il SSN non rientranti nella casistica della scelta concordata dello specialista di cui al paragrafo precedente;
b) spese mediche e di degenza presso strutture private o private convenzionate, c) esami clinici e diagnostici nonché visite specialistiche effettuati presso strutture private non tramite ticket di SSN;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti pubblici;
b) tutti i libri di testo e il materiale di corredo scolastico e di cancelleria di inizio anno relativo alla frequentazione di istituto pubblico;
c) visite di istruzione organizzate dalla scuola senza pernottamento: d) trasporto pubblico;
e) spese conseguenti scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico come corsi di recupero e lezioni private di sostegno e aiuto (cd ripetizioni); f) campi scuola e campi estivi, baby sitter, tempo prolungato, pre- scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative o di salute del genitore collocatario;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) visite di istruzione organizzate dalla scuola con pernottamento d) spese di iscrizione e frequentazione corsi universitari e parauniversitari e tutto il materiale occorrente, compresi i libri di testo;
e) spese di alloggio per frequentazione di corsi;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); b) spese ludico-ricreativo- culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); pagina 4 di 6 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) vacanze, viaggi studio anche all'estero; b) spese per conseguimento di patente di guida presso autoscuole private;
c) spese per organizzazione di feste e ricevimenti dedicati ai figli;
d) spese per l'acquisto di dispositivi elettronici (telefono cellulare, pc, stampante, monitor, tablet e similari) e per la navigazione in rete internet degli stessi;
e) spese per l'acquisto di beni mobili registrati;
f) spese sportive e ludico-ricreativo- culturali non rientranti nella casistica di cui al precedente paragrafo;
g) tutte le altre spese straordinarie. L'accordo sarà raggiunto secondo la seguente modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (a mezzo e-mail, messaggio whatsapp, raccomandata) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi 20 giorni (venti) dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (a mezzo e-mail, messaggio whatsapp, raccomandata) motivandolo adeguatamente. Il genitore che anticiperà le spese straordinarie di cui a tutti i punti precedenti dovrà ogni mese esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa sostenuta, con obbligo, da parte di quest'ultimo, di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro i venti giorni successivi;
Eventuali detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF saranno operate da ciascun genitore nella stessa quota di riparto delle spese. Le deduzioni per il figlio a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, nella stessa quota di riparto delle spese straordinarie;
8) prende atto che per intercorso accordo tra le parti l'assegno unico e qualsivoglia forma di sussidio o sostegno economico disposto dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato saranno percepiti in via esclusiva dalla signora Parte_2
9) prende atto che le parti hanno convenuto che qualora a causa di impegni di lavoro o di natura personale del padre o della madre o di esigenze di salute, scolastiche, sportive o ricreative dei minori, si renda impossibile rispettare il calendario di frequentazione, i genitori stabiliranno altri giorni di recupero dei tempi di permanenza, purché ciò avvenga di comune accordo, sia comunicato con tempistiche congrue, e nel pieno rispetto dei desideri e degli impegni dei minori;
10) prende atto che entrambi i ricorrenti si impegneranno affinché i figli mantengano rapporti significativi con i nonni e con il ramo parentale materno e paterno;
11) prende atto che i ricorrenti si rilasciano reciprocamente l'assenso per il rilascio del passaporto per i minori, stabilendo che ogni viaggio all'estero sia preventivamente autorizzato da entrambi i genitori;
12) prende atto che le parti hanno dichiarato che la signora è Parte_2 economicamente indipendente e, pertanto, nulla le è dovuto a titolo di assegno di mantenimento;
14) prende atto che le parti hanno dichiarato che con l'adempimento di quanto sopra, null'altro hanno a pretendere reciprocamente, essendo economicamente autosufficienti ed avendo già definito tra gli stessi ogni altra questione economica;
pagina 5 di 6 D) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
E) spese alla definizione del giudizio. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 9 luglio 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
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