Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/06/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1943/2022 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. SCRIVANO DOMENICO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, Controparte_1 con la dott.ssa BALESTRIERI MARIA GRAZIA Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente ha impugnato e chiesto l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione Cont n.84/2022 emessa dall' di con cui le è stata irrogata una sanzione CP_1 amministrativa pecuniaria per asserita violazione dell'art.3, co.3, d.l.12/2002, perché avrebbe impiegato a 30 giorni di effettivo lavoro- i dipendenti Per_1 Parte_2
, , (per una sola giornata) e
[...] Persona_2 Persona_3 Per_4
(per tre giornate) senza preventiva comunicazione di instaurazione del
[...] rapporto di lavoro. Cont L' di ha contestato gli avversi assunti e ha chiesto il rigetto CP_1 dell'opposizione. MOTIVI DELLA DECISIONE Cont L'ordinanza-ingiunzione n.84/2022 in atti fu emessa dall' di sulla base del CP_1
Verbale Unico di Accertamento e Notificazione in atti in cui Parte_1
(comproprietario del vigneto teatro dell'accesso ispettivo) fu ritenuto responsabile di aver impiegato i lavoratori subordinati , , Parte_2 Persona_2
(per una sola giornata) e (per tre giornate), senza Persona_3 Persona_4 preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, per lo svolgimento dell'attività di raccolta dell'uva.
1
2) nel caso Parte_2 Persona_4 di specie non sarebbero configurabili delle prestazioni occasionali, non avendo Pt_1
assolto agli adempimenti all'uopo previsti dalla legge.
[...]
La parte ricorrente ha contestato la ricostruzione dei fatti contenuta nel Verbale Unico di Accertamento e Notificazione, deducendo che: A) l'impugnata ordinanza- ingiunzione non avrebbe dovuto essere emessa nei suoi confronti, non essendo titolare di impresa agricola né proprietaria del terreno teatro dell'accesso ispettivo;
B) non sarebbe stato osservato il termine prescritto dall'art.14 della l.689/1981 per la notificazione degli estremi della violazione posta a base dell'ordinanza-ingiunzione; C) nella fattispecie in esame sarebbero configurabili delle prestazioni occasionali in agricoltura. Deve preliminarmente rilevarsi che, contrariamente a quanto argomentato in ricorso, era comproprietario del fondo teatro dell'accesso ispettivo, come Parte_1 ammesso dallo stesso ricorrente agli ispettori in data 22/9/2020, essendo invece del tutto irrilevante ai fini del decidere se l'ingiunto fosse o meno titolare di un'azienda agricola. L'art.3, co.3, d.l.12/2002 si applica infatti in generale ai datori di lavoro privati, non prevedendo la disposizione in parola alcuna limitazione dell'ambito soggettivo di operatività della stessa ai soli datori di lavoro che esercitino un'attività di impresa. Ciò che conta, invero, è soltanto la qualifica sostanziale di datore di lavoro, indubbiamente sussistente nel caso di specie in cui fu la stessa parte ricorrente ad ammettere agli ispettori, in data 22/9/2020, di aver chiamato per la raccolta dell'uva i soggetti indicati nell'impugnata ordinanza-ingiunzione (tranne
, di aver fornito loro le cassette e le forbici, di aver impartito Persona_3 loro le direttive sull'attività da svolgere e di aver concordato con loro la retribuzione da erogare (tutti elementi sintomatici dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato). Non coglie poi nel segno la doglianza della parte ricorrente in ordine all'asserita inosservanza del termine prescritto dall'art.14 della l.689/1981 per la notificazione degli estremi della violazione posta a fondamento dell'ordinanza-ingiunzione (inosservanza cui la norma in discorso ricollega l'estinzione della pretesa 2 sanzionatoria), atteso che nella fattispecie in esame l'ultimo atto di accertamento presente nel fascicolo processuale è costituito dall'acquisizione in data 8/3/2021 della documentazione trasmessa agli ispettori dal consulente del lavoro di , con Parte_1
l'effetto che la notificazione del in data 4/6/2021 (giorno della consegna Pt_3 dell'atto dall'ufficiale giudiziario all'agente postale) deve ritenersi essere tempestivamente avvenuta entro il termine di 90 giorni ex art.14 della l.689/1981. Parimenti infondata è, infine, la lagnanza del ricorrente in merito all'asserita configurabilità nel caso di specie di prestazioni occasionali in agricoltura, perché l'art.54 bis del d.l.50/2017, recante la disciplina delle prestazioni occasionali, prevede degli adempimenti e delle regole (come, ad esempio, la registrazione nella
“piattaforma informatica INPS” e il divieto di pagamento in contanti) che nella fattispecie in esame non appaiono essere stati assolti/state rispettate dalla parte ricorrente, la quale non ha dimostrato ad esempio di aver eseguito la registrazione nella “piattaforma informatica INPS”, risultando inoltre dalle ricevute del 30/9/2020 in atti che il pagamento dei lavoratori indicati nell'impugnata ordinanza-ingiunzione avvenne in contanti (anche quello di circostanza che smentisce Persona_3 quanto dichiarato agli ispettori dallo stesso lavoratore e da i quali Parte_1 riferirono -a questo punto falsamente, altrimenti non sarebbe stato pagato- che
il giorno dell'accesso ispettivo, non stava lavorando nel Persona_3 vigneto ispezionato). Coglie invece nel segno soltanto la doglianza della parte ricorrente in ordine all'eccessività dell'ammontare della sanzione inflittale: invero, considerato che l'art.3, co.3, d.l.12/2002 prevede l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000 per ciascun lavoratore irregolare nell'ipotesi (ricorrente nel caso di specie) di impiego dei lavoratori sino a trenta giorni di effettivo lavoro e che tali importi devono essere maggiorati ai sensi dell'art.1, co.445, lett.d), punto 1, l.145/2018, questo Giudice reputa più corretto ridurre a euro 10.000 l'importo complessivo della sanzione irrogata dagli ispettori nei confronti della parte ricorrente, anche in ragione dell'attenuante della condotta collaborativa tenuta dalla parte ricorrente nel corso degli accertamenti e dell'assenza di illeciti in materia di lavoro nell'ultimo quinquennio (circostanze ammesse dagli stessi ispettori nell'impugnata ordinanza-ingiunzione). Le spese di lite sono compensate per la metà (in ragione della riduzione dell'ammontare della sanzione) e per il resto seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, modifica l'ordinanza-ingiunzione Cont n.84/2022 adottata dall' di riducendo a euro 10.000 l'importo della CP_1 relativa sanzione amministrativa.
3 Compensa per metà le spese di lite e condanna la parte ricorrente al pagamento della restante metà, liquidata in euro 1.000 per compensi professionali. Crotone, 26/06/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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