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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/10/2025, n. 10265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10265 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Quarta Sezione Lavoro
❖➢ in persona del Giudice, dott.sa Antonella CASOLI all'udienza del 14/10/2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 1218 del Ruolo Generale Affari Lavoro dell'anno 2025, vertente TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. TOMASSETTI DOMENICO, Parte_1 unitamente agli avv.ti TUVERI CLAUDIO e GUZZO MICHELE, giusta delega in calce al ricorso RICORRENTE
E
, rappresentata e difesa ex lege Controparte_1 dall'Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO CONVENUTO OGGETTO: Risarcimento danni: altre ipotesi.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: RICORRENTE:
“- accertare e dichiarare il diritto della dr.ssa al risarcimento del danno ingiusto Pt_1 derivante dalla scelta dell'Amministrazione/datrice di lavoro di risolvere unilateralmente il contratto di lavoro da dirigente e di farla retrocedere, per il periodo di un anno e quindici giorni, nella qualifica di funzionario direttivo (salvo poi reinquadrarla nel ruolo dirigenziale senza attribuirle le differenze retributive e contributive);
- condannare l' ove occorra previa disapplicazione e/o annullamento degli atti CP_1 illegittimi dalla stessa posti in essere nei confronti della ricorrente, al risarcimento dell'ingiusto danno subito dalla dr.ssa sub specie di danno professionale, danno Pt_1 biologico e danno morale ed esistenziale, per un importo pari a quello individuato con il ricorso testualmente riportato con il presente atto ovvero nella somma ritenuta più di giustizia.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio.”
CONVENUTO:
“respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto.”
1 ESPOSIZIONE DEI FATTI
Con ricorso in riassunzione depositato il 14/01/2025, a seguito di declaratoria di difetto di giurisdizione del TAR LAZIO, richiamando l'atto introduttivo del Parte_1 giudizio intrapreso dinanzi al giudice amministrativo in data 14.1.2020, ha dedotto: che lavora alle dipendenze di inquadrata come dirigente di seconda fascia con l'incarico CP_1 di Dirigente Ispettore;
che alla fine degli anni 2000 ha iniziato a lavorare con la qualifica di funzionario per l'allora Autorità di Vigilanza sui Lavori pubblici, poi divenuta nel 2006 Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Avcp); che in data 1.12.2009, a seguito di scorrimento della graduatoria per l'assunzione nella qualifica dirigenziale nel profilo giuridico (relativa ad una procedura concorsuale bandita del 2007), nella quale si era posizionata come prima degli idonei non vincitori, ha sottoscritto il contratto come dirigente conseguendo l'incarico quinquennale di Dirigente Ufficio Sanzioni, svolto ottenendo sempre il massimo punteggio nelle valutazioni annuali;
che con sentenza n. 14/2014 il Consiglio di Stato, definendo un lungo contezioso originato dall'impugnazione degli atti della sopra menzionata procedura concorsuale con ricorso di un funzionario (NG. NO) introdotto il 21.10.2008 nei confronti dei soli vincitori del concorso, ha annullato tutti gli atti della procedura;
che, essendo stata erroneamente pretermessa dal giudizio, ha proposto opposizione di terzo alla sentenza del Consiglio di Stato, tuttavia ritenuta inammissibile con sentenza n. 322 del 26.1.2015; che malgrado l'intenzione da lei manifestata di impugnare anche tale sentenza, il Consiglio dell'Autorità ha disposto di dare esecuzione alla sentenza del 2014 anche nei confronti della ricorrente, risolvendo unilateralmente il rapporto dirigenziale dal 25.2.2015; che successivamente, con sentenza del 3.2.2016, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso revocando la sentenza n. 322 del 2015; per tale ragione, a decorrere dal 16.3.2016, dopo un anno e quindici giorni in cui è rimasta inquadrata nel profilo di funzionario direttivo, ha riottenuto la qualifica dirigenziale, senza riconoscimento delle differenze stipendiali precedenti e con attribuzione dell'incarico di base di dirigente in staff;
che l'ultimo atto del contenzioso ha visto la declaratoria di inammissibilità dell'originario ricorso spiegato dal funzionario NG. NO avverso la graduatoria relativa al profilo giuridico, per difetto di prova dei requisiti di ammissione, con conseguente reviviscenza dell'originaria graduatoria sulla base della quale aveva ottenuto la qualifica dirigenziale.
Sotto altro profilo, la ricorrente ha esposto: che con l'art.19 del D.L. n.90/2014, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014 n.114, è stata prevista la soppressione dell'AVCP e l'acquisizione in ANAC (ex CI) delle funzioni e delle risorse umane dell'ex Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici, Lavori, Servizi e Forniture;
che il comma 3 prevedeva in particolare che il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, presentasse al Presidente del Consiglio dei Ministri un piano per il riordino dell'Autorità, che prevedesse, tra l'altro, la confluenza del personale in un CP_1 unico ruolo insieme al personale dei ruoli della soppressa la riduzione del venti per Pt_2 cento del trattamento economico dei dirigenti e la riduzione delle spese di funzionamento
2 del venti per cento;
che in tale prospettiva il nuovo Consiglio dell'Autorità, con nota del
4.9.2014 n. 95115, ha deliberato la riduzione degli uffici dirigenziali e l'annullamento del bando di concorso del 2007 e della relativa procedura concorsuale, malgrado all'epoca l'esecutività della sentenza del Consiglio di Stato del 2014 fosse sospesa e malgrado fossero ampiamente superati i termini per l'autoannullamento d'ufficio; che dopo pochi giorni il Consiglio ha sospeso il procedimento, poi definitivamente revocato nel 2016; che, a seguito di trattative con le rappresentanze sindacali volte alla rideterminazione del trattamento economico, con verbali di accordo del novembre 2014 sono state individuate 25 posizioni di dirigenti titolari di incarico gestionale di I e II livello, 10 dirigenti titolari di incarico ispettivo e 13 dirigenti titolari di incarico di staff, , per un totale di 48 Parte_3 posizioni, con graduazione della retribuzione per le quattro tipologie di incarico in netta riduzione rispetto al trattamento economico precedente (dal 9,4 al 24,3% in meno, in relazione ai diversi incarichi); che ha partecipato all'interpello per il conferimento degli incarichi dirigenziali manifestando interesse prioritario per l'Ufficio di regolazione anticorruzione, trasparenza e PNA, tuttavia illegittimamente attribuito alla dott.ssa Per_1 viceprefetto in posizione di comando presso l'ex CI, malgrado l'esigenza d riduzione delle posizioni dirigenziali, mentre a lei veniva attribuito l'incarico di dirigente Ispettore, retribuito in misura inferiore (delibera del 22.12.2014); che, come detto, dopo pochi mesi, in data 25.2.2015, il Consiglio risolveva il contratto in esecuzione della sentenza del Tar Lazio;
che con il DPCM del 1 febbraio 2016 veniva approvato definitivamente il Piano di Riordino, nel quale era presentata una riduzione di unità dirigenziali, dichiarando una dotazione massima di 35 unità di personale, con pretermissione delle posizioni sub judice; che il 3.2.2016 veniva pubblicata la sentenza di accoglimento dell'opposizione proposta dalla ricorrente, con conseguente necessità di reintegro nella qualifica dirigenziale dei 9 dirigenti retrocessi in sovrannumero rispetto alle posizioni indicate nel Piano di riordino;
che a fronte di ciò i dirigenti interessati hanno dato la disponibilità all'attribuzione di funzioni di staff sino alla successiva riorganizzazione;
che, conseguentemente, in data
16.3.2016 ha sottoscritto con un nuovo contratto dirigenziale con l'incarico di CP_1 dirigente di staff, senza tuttavia ricevere le differenze maturate nel periodo di illegittima retrocessione;
che nel dicembre 2016 aveva luogo una riorganizzazione con istituzione di nuovi Uffici e in sede di interpello la ricorrente manifestava il proprio interesse per l'Ufficio Qualificazione Stazioni Appaltanti;
che malgrado tra i criteri di assegnazione fossero previste le specifiche competenze giuridiche, l'incarico veniva attribuito ad un economista mentre a lei veniva attribuito un incarico di Dirigente Ispettore, terza fascia stipendiale;
che nell'ottobre 2018 veniva pubblicato un nuovo interpello per altri tre uffici dirigenziali e la ricorrente manifestava interesse per l'Ufficio standardizzazione documenti di gara, anche questa volta attribuito ad interim ad un economista.
Tanto esposto in fatto, la ricorrente ha dedotto di aver diritto al risarcimento del danno per la retrocessione alla qualifica di funzionario, da commisurarsi alle differenze stipendiali relative al periodo da febbraio 2015 a marzo 2016 (che ammontano a €66.563,36), affermando l'illegittimità della decisione datoriale per: (i) contrarietà a correttezza e buona
3 fede, avendo l'amministrazione risolto unilateralmente il contratto dirigenziale malgrado fosse a conoscenza della intenzione della ricorrente di impugnare la sentenza di inammissibilità dell'opposizione spiegata e della sua effettiva pretermissione dal giudizio che aveva condotto all'annullamento della procedura concorsuale;
(ii) violazione del principio dell'affidamento, avendo l'Amministrazione nel 2009 proceduto allo scorrimento della graduatoria malgrado la procedura fosse stata già impugnata dal funzionario controinteressato e essendo ormai trascorso da tali fatti un lungo lasso temporale sino al 2015, durante il quale la ricorrente ha adottato delle scelte di vita basate sulla disponibilità di uno stipendio doppio rispetto a quello del funzionario, che l'amministrazione avrebbe dovuto adeguatamente tenere in considerazione. Sotto altro profilo ha lamentato di aver subito a far data dal 2014 un processo di dequalificazione e mortificazione professionale legato alle scelte dell'amministrazione consistito: (A) nel conferimento degli incarichi dirigenziali in occasione degli interpelli del 2014, del 2016 e del 2018, all'esito dei quali ella, pure soddisfacendo tutti i criteri per l'attribuzione di un incarico dirigenziale gestionale, come prima ricoperto in ha Pt_2 sempre ottenuto soltanto incarichi da ispettore;
al riguardo ha evidenziato che l'amministrazione ha attribuito gli incarichi gestionali da lei indicati partecipando agli interpelli a personale con diversa formazione o minore anzianità e, nel 2014, ad una Vice prefetto, dipendente del Ministero dell'Interno, in posizione di comando presso la ex CI, e quindi nel 2014 non ancora inserita nel ruolo unico istituito solo nel febbraio CP_1
2016, e, quindi, verosimilmente come incarico ex art. 19 D.Lgs. n. 165/2001, in contrasto con l'intento di riduzione del personale dirigenziale;
nonché (B) nelle valutazioni annuali espresse nello svolgimento degli incarichi dirigenziali, avendo l'amministrazione attribuito nel 2016 per la prima volta un punteggio che la collocava in fascia B per i primi due mesi del 2015, e così pure nell'anno 2017, in relazione all'incarico di dirigente di staff, e, infine nel 2018, in relazione all'incarico ispettivo, con valutazione peraltro generalizzata per tutti i dirigenti ispettori, adottando delle motivazioni del tutto generiche e contraddittorie.
Tanto dedotto ed argomentato, la ricorrente ha lamentato di aver subito per effetto della illegittima condotta datoriale: (i) un danno alla professionalità e all'immagine, da quantificarsi in misura pari alla differenza tra la retribuzione spettante come dirigente di I livello e quella attribuita come dirigente di staff e poi dirigente ispettore, per un totale di
€100.106,23; (ii) un danno biologico connesso alla “sindrome depressiva moderato-grave e concomitante stato d'ansia persistente con fissazione monotematica del pensiero sugli eventi lavorativi, conseguente alla posizione assunta dall'amministrazione nell'ambito del contenzioso sulla procedura concorsuale e alle successive vicende lavorative già descritte, cui si aggiunge il rigetto della richiesta di part-time avanzata proprio in ragione delle sue condizioni precarie, danno valutabile in termini di invalidità nella misura del 25-30% e quantificabile in €80.174,78; (iii) un danno morale ed esistenziale da quantificarsi in complessivi €40.500,00. Ha quindi convenuto in giudizio l' rassegnando le conclusioni in epigrafe CP_1 trascritte.
4 Si è costituita l' ripercorrendo la vicenda processuale e lavorativa già narrata CP_1 dalla ricorrente, evidenziando ulteriormente: che, depositato il 17 gennaio 2014 il ricorso per opposizione di terzo della ricorrente alla sentenza n. 14 del 7.1.2014 di annullamento degli atti della procedura concorsuale, il CdS con ordinanza del 30.4.2014 ha accolto l'istanza cautelare sospendendo l'esecutività dell'opposta sentenze, fissando l'udienza di merito per il 2.12.2014; che per tale motivo il Consiglio dell' succeduto dal CP_1
25.6.2014 all' ha dapprima avviato la procedura di annullamento d'ufficio dei Pt_2 contratti in essere con i dirigenti assunti sulla base del concorso annullato, in esecuzione della sentenza del TAR, ma già nell'adunanza del 30.9.2014, preso atto della sospensione cautelare della sentenza opposta, ha del pari sospeso il procedimento;
che con sentenza n.
322 depositata il 26.1.2015 il CdS ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introdotto dalla ricorrente (e dalla collega con posizione analoga), così confermando la sentenza del TAR n. 14/2014; che per tale motivo il Consiglio nell'adunanza del 18.2.2015, considerato il disposto di cui all'art. 17, comma 3 del CCNL PCM applicato – secondo cui “Costituisce in ogni modo causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto” – ha deliberato di dare esecuzione alla sentenza del TAR, ritenendo non ostativa la proposizione di istanza di revocazione della sentenza da parte della ricorrente, trattandosi di rimedio straordinario e considerate le tante decisioni già emesse dal CdS sulla vicenda;
che in attuazione della delibera l'Autorità procedeva alla risoluzione del contratto con tutti i dirigenti interessati dalla procedura, inclusa la ricorrente, con attribuzione della qualifica di funzionario;
che, a seguito della pubblicazione della sentenza n. 425 del 3.2.2016 con la quale il CdS ha revocato la sentenza di inammissibilità n. 322/2015, l'Autorità con provvedimento del 16.3.2016 ha disposto il reinquadramento nella qualifica dirigenziale di tutti i dipendenti interessati dalla vicenda, con riconoscimento dell'anzianità di ruolo per il periodo pregresso;
che la ricorrente, unitamente agli altri dirigenti, in data 10.2.2016 ha manifestato la disponibilità a svolgere funzioni di staff sino alla successiva riorganizzazione e, conseguentemente, dal marzo 2016 ha conseguito un incarico di dirigente di staff. In merito alle vicende organizzative, la convenuta ha evidenziato che, a fronte dell'obbiettivo posto dal legislatore di riduzione dei costi, l' non ha ridotto i dirigenti CP_1 presenti, tutti mantenuti sino al pensionamento, ma ha intrapreso misure organizzative volte ad un efficientamento e alla razionalizzazione dei costi;
che in tale prospettiva, verificata la varietà, in termini di complessità e dimensioni, dei vari uffici dirigenziali, con duplicazione di competenze, ha predisposto un primo atto di riorganizzazione, condiviso dalle OO.SS. e adottato con la delibera n. 143 del 30.9.2014, approvato nella seduta del 28.10.2014; che per effetto di tale riorganizzazione, comunque disposta in attesa dell'adozione del piano di riordino imposto dal DL 90/2014, sono state soppresse 4 delle 6 unità dirigenziali di I livello e gli uffici sono stati diversificati in relazione alla complessità organizzativa, al livello di responsabilità degli uffici e alla rilevanza strategica in quattro face di posizioni dirigenziali (di tipo gestionale di I livello, II livello, ispettive e di staff), ricollegando ad esse una diversa
5 posizione variabile di risultato, individuata con l'accordo delle OO.SS del 19.11.2014 (che ha sul punto innovato il contratto collettivo integrativo), nel rispetto delle previsioni dell'art. 19 D.Lgs. n. 165/2001 e del CCNL, il quale prevede espressamente la graduazione degli incarichi dirigenziali in quattro tipologie (a) uffici di consulenza, studio e ricerca;
b) uffici ispettivi;
c) uffici operativi centrali e d) uffici operativi periferici); che tale modello consentiva di efficientare la struttura e contemporaneamente di ridurre i costi.
Ha quindi dedotto di aver sempre correttamente operato, tempestivamente provvedendo ad adeguare l'inquadramento della ricorrente e dei colleghi interessati dalla vicenda alle decisioni rese dai giudici amministrativi, nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buona amministrazione, adottando le scelte organizzative nel rispetto degli obbiettivi posti dal legislatore, esercitando gli ampi spazi di autonomia riconosciuti all'Autorità indipendente e comunque tenendo nella debita considerazione l'interesse dei dirigenti in sovrannumero al mantenimento della posizione e del posto di lavoro sino al pensionamento. Ha poi anche evidenziato la legittimità dell'attribuzione alla ricorrente dell'incarico ispettivo, che, in ogni caso, non potrebbe essere considerato in alcun modo all'origine di un isolamento o marginalizzazione, trattandosi di incarichi attribuiti a molti altri dirigenti sempre di specifica e comprovata professionalità e che non rappresentano affatto una deminutio rispetto alle funzioni gestionali;
che, anche con riguardo all'assegnazione degli incarichi dirigenziali, per la quale l'amministrazione gode di piena discrezionalità in funzione del raggiungimento degli obbiettivi e interessi perseguiti, la condotta dell'Autorità è legittima e conforme ai canoni di ragionevolezza e logicità, considerato, quanto all'interpello del 2014, che la lavoratrice aveva maturato una qualificata esperienza nel settore dei contratti pubblici, sia come funzionario, avendo prestato servizio proprio presso l'ufficio Ispettivo, sia come dirigente, in quanto titolare dell'incarico dirigenziale
[...]
dal 2009 al 2014, mentre era priva di esperienza nella materia CP_2 dell'anticorruzione e della trasparenza di pertinenza dell'Ufficio regolazione Anticorruzione, trasparenza e PNA;
che l'attribuzione dell'incarico alla dott.ssa è Per_1 anch'essa del tutto legittima, rilevando che al momento del passaggio delle risorse ex CI in la predetta era titolare di un incarico dirigenziale come coordinatore della sezione CP_1 per l'integrità e la trasparenza e, in quanto tale, aveva il diritto di transitare nell'amministrazione di destinazione con la medesima qualifica mantenendo l'incarico in essere e presentava comunque competenze ed esperienze comparativamente superiori rispetto a quelle vantate dalla ricorrente in materia di contratti pubblici;
che ogni caso la ricorrente ha ricevuto un solo incarico ispettivo di durata minima triennale (dal 1.1.2017 a. 31.12.2020), atteso che il precedente incarico, conferito a gennaio 2015, è stato risolto dopo un mese e mezzo ed avendo la ricorrente poi ottenuto l'incarico di dirigente dell'ufficio
“Trattamento economico e previdenziale del personale” a decorrere dal 1.1.2020.
Quanto alle doglianze inerenti alla valutazione ottenuta dopo il passaggio in CP_1
l'Autorità ha evidenziato: che la diversità delle valutazioni ottenute rispetto al periodo di appartenenza ai ruoli dell' dipende dal fatto che essa è stata resa da un nuovo Pt_2 organismo di valutazione nominato in che ha evidentemente valutato diversamente CP_1
6 l'attività svolta nel periodo di competenza;
che la valutazione della performance 2016 (anno
2015) nella fascia B si giustifica alla luce della breve durata dell'incarico risolto anticipatamente (34 gg.); che non è affatto vero che tutti i dirigenti con funzione ispettiva abbiano conseguito la valutazione nella fascia B, atteso che, ad esempio, nel 2017 su 9 ispettori 5 hanno conseguito la fascia A, di cui 3 a seguito di valutazione di ulteriore documentazione esibita.
Assumendo quindi la piena correttezza e legittimità del proprio operato e l'assenza di qualsivoglia comportamento vessatorio o mobbizzante, ed assumendo altresì in ogni caso la non configurabilità di danni connessi all'attribuzione di uno specifico incarico dirigenziale ed il difetto di prova della eziologia dei danni lamentati in ricorso, ha concluso per l'integrale rigetto del ricorso.
Depositate note autorizzate, all'odierna udienza la causa è stata discussa e decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è infondata e, pertanto, va rigettata.
2. Al fine di chiarire il quid disputandum, va rilevato che, in disparte talune considerazioni, pur rinvenibili in ricorso, in relazione alla congruità degli atti di organizzazione adottati dall' a seguito della soppressione dell' con particolare CP_1 Pt_2 riferimento alla riduzione dell'organico dei dirigenti, alla graduazione degli incarichi ed al relativo trattamento economico, la domanda spiegata, come ribadito anche nelle note conclusionali, è volta ad ottenere il risarcimento del danno patrimoniale asseritamente cagionato dall' per effetto della retrocessione a funzionaria per la durata di anno CP_1 circa, ed, altresì, il risarcimento del danno (patrimoniale e non patrimoniale) conseguente alla condotta di marginalizzazione e mortificazione addebitata al datore di lavoro, consistita nella illegittima mancata attribuzione di incarichi gestionali in occasione degli interpelli pubblicati a dicembre 2014, dicembre 2016 e nel 2018 e nella ingiustificata e immotivata attribuzione di valutazioni annuali di performance in fascia B, anziché nella fascia massima A per contro in precedenza riconosciutale in Pt_2
3. D'altronde, questa è la ricostruzione offerta anche nella sentenza declinatoria della giurisdizione del TAR, che si giustifica proprio in ragione dell'oggetto della controversia limitato alla contestazione degli atti di gestione del rapporto, in assenza di impugnazione degli atti di macro-organizzazione presupposti, quali debbono certamente intendersi gli atti di individuazione degli uffici dirigenziali e di graduazione degli incarichi (cfr. sul punto Cass. Sez. U, Sentenza n. 7768 del 31/03/2009, Sez. L, Sentenza n. 6956 del 25/03/2014), rammentandosi che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza delle Sezioni Unite della S.C. di Cassazione, “In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie
7 relative ai rapporti di lavoro pubblico privatizzato, spettano alla giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo le controversie nelle quali, pur chiedendosi la rimozione del provvedimento di conferimento di un incarico dirigenziale previa disapplicazione degli atti presupposti, la contestazione investa direttamente il corretto esercizio del potere amministrativo, mediante la deduzione della non conformità a legge degli atti di macro-organizzazione attraverso i quali le amministrazioni pubbliche definiscono le linee fondamentali di organizzazione degli uffici ed i modi di conferimento della titolarità degli stessi;
in tale ipotesi non può invero operare il potere di disapplicazione del giudice ordinario, il quale presuppone la deduzione di un diritto soggettivo su cui incide il provvedimento amministrativo e non una situazione giuridica suscettibile di assumere la consistenza di diritto soggettivo solo all'esito della rimozione del provvedimento di macro-organizzazione” (Cfr. Cass. Sez. U, Ordinanza n. 33212 del 21/12/2018; Sez. U - , Ordinanza n. 25210 del 10/11/2020).
4. Ne discende allora, anzitutto l'inconferenza delle difese spiegate da ambedue le parti sul tema della correttezza dell'operato dell'amministrazione in relazione agli atti di riduzione degli incarichi dirigenziali, graduazione degli stessi e rimodulazione del trattamento economico, rammentandosi, in ogni caso, che il sindacato del giudice ordinario sui provvedimenti organizzativi del datore di lavoro è limitato ai vizi di legittimità, restando esclusa ogni valutazione sul merito delle scelte amministrative, e che, quanto al trattamento economico individuato per ciascuna tipologia di incarico, esso è stato condiviso con le
OO.SS., le quali hanno sottoscritto l'accordo in attuazione delle previsioni del CCNL in tema di graduazione degli incarichi e nel rispetto della riserva di contrattazione collettiva prevista dall'art. 24, comma 1 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone che “La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite, alle connesse responsabilità e ai risultati conseguiti…”.
5. Così delimitato il perimetro del sindacato richiesto, si rileva, quanto al motivo posto a fondamento della richiesta risarcitoria e legato alla retrocessione della ricorrente da dirigente a funzionario dal febbraio 2015 al marzo 2016, che è pacifico tra le parti che l'amministrazione abbia proceduto alla risoluzione del contratto di lavoro dirigenziale al fine di dare attuazione alla sentenza del Consiglio di Stato n. 322 del 26.1.2015, che, con ampia e articolata motivazione, aveva dichiarato inammissibile l'opposizione di terzo spiegata dalla ricorrente avverso la sentenza a sé sfavorevole n. 14/2014, divenuta per ciò solo esecutiva.
6. Viene allora in rilievo il disposto di cui all'art. 17, comma 3 del CCNL Presidenza del Consiglio dei Ministri (CCNL PCM quadriennio normativo 2002-2005 – biennio economico 2002-2003), richiamato nel provvedimento di risoluzione del rapporto del 25.2.2015 (all. n. 21 ricorso), che così dispone: “Costituisce in ogni modo causa di
8 risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto”. Nel caso di specie la sentenza di inammissibilità dell'opposizione di terzo resa dal CdS il 26.1.2015 ha determinato la riviviscenza della sentenza del CdS n. 14/2014 che aveva annullato gli atti dell'intera procedura selettiva per dirigenti. Troverebbe, quindi, senz'altro applicazione – secondo quanto opinato dall'amministrazione - il disposto di cui al citato art. 17, comma 3 CCNL, con conseguente piena legittimità della risoluzione adottata dall'amministrazione. Sostiene invece la ricorrente che l'amministrazione avrebbe dovuto comunque considerare che la detta risoluzione interveniva a distanza di 6 anni dall'assunzione nella qualifica, con conseguente lesione dell'affidamento riposto, e che, in ogni caso, ella aveva già manifestato l'intenzione di proporre istanza di revocazione della sentenza del CdS, in effetti poi accolta, così travolgendo anche la sentenza del CdS n. 14/2014.
7. La tesi della ricorrente non convince. Sotto il primo profilo va rilevato che l'affidamento riposto dalla ricorrente nell'acquisizione della qualifica dirigenziale avrebbe potuto rilevare semmai ove la risoluzione fosse stata disposta nell'esercizio di un potere di autotutela, come annullamento d'ufficio. Peraltro, sul punto, la giurisprudenza di legittimità è concorde nell'affermare che l'atto di revoca degli incarichi sul presupposto della nullità degli atti della procedura selettiva non integra l'esercizio di un potere di autotutela, equivalendo alla condotta del contraente privato che non osservi il contratto stipulato ritenendolo inefficace, perché affetto da nullità (Cass. sez. lav. 19626 /2015; Cass., sez. lav., 8 aprile 2010, n. 8328). In ogni caso, nel caso di specie la risoluzione è avvenuta in adempimento di un preciso obbligo di legge, previsto dall'art. 112 del D.Lgs. n. 108/2010 (Codice del processo amministrativo), il quale prescrive che l'amministrazione è tenuta a dare esecuzione ai provvedimenti del giudice amministrativo. Quanto al secondo profilo, si evidenzia che lo stesso art. 112 cit. prevede che sono suscettibili di azione di ottemperanza (essendone doverosa l'esecuzione), oltre alle sentenze passate in giudicato, anche le sentenze meramente esecutive, ancorché non passate in giudicato.
Non è forse inutile sottolineare che la sentenza di inammissibilità dell'opposizione di terzo resa il 26.1.2015 ha determinato la cessazione della sospensione dell'esecutività della sentenza n. 14/2014, disposta in via provvisoria dal Collegio anteriormente alla sentenza di merito, con conseguente ripresa di efficacia della sentenza opposta. Se tanto è, l'amministrazione era allora effettivamente obbligata a dare esecuzione alla sentenza di annullamento di tutti gli atti della procedura concorsuale, dovendo quindi prendere atto dell'effetto demolitorio della pronuncia sull'intera procedura e sugli atti conseguenti, ivi incluso il conferimento dell'incarico alla ricorrente, dovendosi anche
9 conformare nell'agire amministrativo alla detta statuizione procedendo alla risoluzione dei contratti, senz'altro viziati per nullità derivata e originaria (cfr. Cass. 21.2.2025).
8. Non è dato allora ravvisare alcuna responsabilità dell'amministrazione nella retrocessione della ricorrente a funzionaria, versandosi in ipotesi di non imputabilità, ai sensi dell'art. 1218 c.c., dell'inadempimento all'obbligo datoriale di riconoscere la qualifica dirigenziale discendente dallo scorrimento della graduatoria, stante l'obbligo di legge di dare esecuzione alla pronunzia del g.a. avente effetti immediatamente demolitori. D'altronde, la doverosità dell'ottemperanza di certo non poteva essere intaccata dalla circostanza che la ricorrente aveva manifestato, con la nota del 3.2.2015 (prodotta dalla convenuta), di aver dato “mandato ai propri legali di valutare la sussistenza dei presupposti per la presentazione di ricorso per revocazione”, trattandosi di mera eventualità, comunque inidonea a privare di esecutività la sentenza originariamente opposta. La domanda risarcitoria spiegata appare quindi in parte qua infondata.
9. Passando alla domanda risarcitoria del danno conseguente alla dedotta illegittimità dell'omessa attribuzione di un incarico gestionale in occasione della partecipazione agli interpelli di dicembre 2014, dicembre 2016 e del 2018, va anzitutto premesso che la relativa disciplina generale si rinviene nell'art. 19 D.Lgs. 165/2001 - pacificamente applicabile anche all'ANAC - che così dispone ai commi 1, 1bis e 1 ter:
“1. Ai fini del conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale si tiene conto, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'amministrazione di appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.
1-bis. L'amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso sul sito istituzionale, il numero e la tipologia dei posti di funzione che si rendono disponibili nella dotazione organica ed i criteri di scelta;
acquisisce le disponibilità dei dirigenti interessati e le valuta.
1-ter. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all'articolo 21, comma 1, secondo periodo” (i.e. la revoca dell'incarico ed il recesso dal contratto sono consentiti soltanto nel caso in cui il dirigente incorra in grave responsabilità dirigenziale).
Il comma 2 disciplina i contenuti dell'atto di conferimento dell'incarico, disponendo che ad esso accede un contratto individuale con cui è definito il trattamento economico, nel rispetto dei principi definiti dall'art. 24 (e quindi delle previsioni della contrattazione collettiva).
10 Il comma 3 stabilisce, per quanto qui di rilievo, che l'incarico non può essere inferiore a tre anni né eccedere 5 anni, mentre il comma 5 bis, nella versione vigente all'epoca della prima riorganizzazione (dicembre 2014) stabilisce che “Ferma restando la dotazione effettiva di ciascuna amministrazione, gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23, purché dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Gli incarichi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5 possono essere conferiti entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui al medesimo articolo 23 e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia. I suddetti limiti percentuali possono essere aumentati, rispettivamente, fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione delle corrispondenti percentuali fissate dal comma 6. Ai sensi del comma 6 “Gli incarichi di cui ai commi da 1 a 5 possono essere conferiti, da ciascuna amministrazione, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia, a tempo determinato ai soggetti indicati dal presente comma. La durata di tali incarichi, comunque, non può eccedere, per gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi 3 e 4, il termine di tre anni, e, per gli altri incarichi di funzione dirigenziale, il termine di cinque anni. Tali incarichi sono conferiti, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'Amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche
o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche
e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato…”
Il successivo comma 10 stabilisce, poi, che “I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca
o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali.”
10. Così richiamata la disciplina generale, si osserva che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve escludersi che sia configurabile un vero e proprio diritto al conferimento dell'incarico in capo al dipendente con qualifica
11 dirigenziale, il cui rapporto è caratterizzato da una scissione tra il rapporto fondamentale, a tempo determinato o indeterminato, che sorge con l'assunzione nei ruoli dell'amministrazione e fonda il suo diritto allo svolgimento dell'attività per la quale è stato assunto, e l'incarico dirigenziale vero e proprio, sempre a termine, eventualmente conferito dall'amministrazione su base fiduciaria (cfr., ex multis, Cass. civ., ord. 7 febbraio 2023, n. 3676; Cass. Sez. L, Sentenza n. 7131 del 06/04/2005).
L'acquisizione della qualifica dirigenziale conferisce quindi esclusivamente la capacità di essere titolare di funzioni dirigenziali, mentre il dirigente non può vantare alcun diritto soggettivo perfetto al conferimento di uno specifico incarico, con conseguente impossibilità di applicazione dell'art. 2103 c.c.. Si è infatti affermato che non vanno confusi il diritto soggettivo al conferimento dell'incarico e l'interesse legittimo di diritto privato correlato all'obbligo imposto alla pubblica amministrazione di agire nel rispetto dei canoni generali di correttezza e buona fede nonché dei principi di imparzialità, efficienza e buon andamento consacrati nell'art. 97 Cost., sicché il dirigente non può pretendere dal giudice un intervento sostitutivo e chiedere l'attribuzione dell'incarico, ma può agire per il risarcimento del danno, ove il pregiudizio si correli all'inadempimento degli obblighi gravanti sull'amministrazione (cfr. Cass. Sez. L , Ordinanza n. 22029 del 12/07/2022). Più in particolare, ai fini della scelta del dirigente cui affidare gli incarichi, grava sull'amministrazione l'obbligo di adottare procedure anche comparative che valutino - nel rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento ex 97 Cost., oltre che di correttezza e buona fede - i profili specifici e le esperienze professionali dei singoli candidati, fermo l'obbligo di esternare le ragioni giustificatrici delle scelte adottate (Cass. Sentenza n. 18972 del 24/09/2015). Ne discende che, ove l'amministrazione non abbia fornito alcun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella scelta dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile l'inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile (Cass. n. 9814 del 2008; Cass. n. 21088 del 2010). Tuttavia, la predeterminazione dei criteri di valutazione non comporta un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro (sia pure con il vincolo del rispetto di determinati elementi sui quali la selezione deve fondarsi), al quale non può sostituirsi il giudice, salvo che non si tratti di attività vincolata e non discrezionale
(Cass. n. 20979 del 2009, Cass. 18972/2015 cit.). In definitiva, costituisce principio generale che l'amministrazione sia dotata di potere discrezionale nella scelta dei soggetti cui attribuire gli incarichi dirigenziali, potere da esercitare secondo le clausole generali di correttezza e buona fede e dalla violazione di tali regole non può discendere un diritto alla promozione o all'incarico, il quale, per i previsti margini di discrezionalità, non può ritenersi derivare direttamente dall'obbligo di rispettare le regole anzidette, ma soltanto il diritto soggettivo al risarcimento del danno. Ed è evidente che il danno in questione è un danno da perdita di chance, consistente nella perdita non del risultato utile al quale il concorrente aspirava, ma della possibilità di
12 conseguirlo, sicché esso non può mai coincidere con la perdita delle retribuzioni che sarebbero state conseguite in caso di promozione o affidamento dell'incarico, atteso che un siffatto danno presuppone la dimostrazione della sussistenza di una probabilità pari al 100% di conseguire il risultato desiderato. In tale ottica, la Suprema Corte sottolinea che il danno da perdita di chance va tenuto ontologicamente distinto da quello derivante dalla mancata promozione o dal mancato affidamento dell'incarico; in quest'ultimo caso, il lavoratore che agisca per il risarcimento quantificato in misura pari alla totalità delle retribuzioni perdute deve provare sia l'illegittimità della procedura concorsuale sia il fatto che, in caso di legittimo espletamento, sarebbe stato certamente incluso nell'elenco dei promossi o avrebbe comunque ottenuto l'incarico; nel danno da perdita di chance, invece, il lavoratore, sul presupposto della irrimediabilità di tale perdita, in ragione dell'irripetibilità della procedura con le stesse modalità e gli stessi partecipanti di quella ritenuta illegittima, fa valere il danno associato alla perdita di una apprezzabile probabilità di conseguire il risultato utile. Ne consegue che, mentre il danno da mancata promozione può trovare un ristoro corrispondente in pieno con la perdita dei vantaggi connessi alla superiore qualifica (non solo di natura economica, ma anche normativa), il danno da perdita di chance può solo commisurarsi, ma non identificarsi, nella perdita di quei vantaggi, in ragione del grado di probabilità esistente al momento della legittima esclusione di conseguire la promozione (v., tra le tante, Cass.,
18.1.2006, n. 852). La Suprema Corte ha pure più volte ribadito che “la perdita di una "chance" favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto - al pari del danno da lucro cessante - se la "chance" perduta aveva la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi, essendo, quindi, irrilevante la mera potenzialità” (v. Cass., 11/10/2017, n. 23862 Cass., 10.12.2012, n. 22376; Cass., 15.5.2010, n. 11353; Cass.,
19.2.2009, n. 4052) ed altresì che quando il lavoratore lamenta la violazione da parte del datore di lavoro dell'obbligo di osservare, nell'espletamento di una procedura concorsuale per la promozione ad una qualifica superiore, criteri di correttezza e buona fede in ordine allo svolgimento delle procedure e al rispetto della "par condicio" fra gli aspiranti, chiedendo il risarcimento dei danni derivantigli dalla perdita della possibilità di conseguire la promozione (perdita di "chance"), ha l'onere di provare anche gli elementi atti a dimostrare, pur se solo in modo presuntivo e basato sul calcolo del probabilità, la possibilità che egli avrebbe avuto di conseguire la promozione, atteso che la valutazione equitativa del danno, ai sensi dell'art. 1226 cod. civ., presuppone che risulti comprovata l'esistenza di un danno risarcibile (v. Cass.,1.12.2004, n. 22524; Cass., 18.1.2006, n. 852, v. Cass., 23.1.2009, n. 1715; Cass., Sez. Un., 23.9.2013, n. 21678; v. anche v. Cass.,9.5.2018 n.11165, nella quale si è affermato il principio secondo cui “l'espletamento di una procedura concorsuale illegittima non comporta di per sé il diritto al risarcimento del danno da perdita di "chance", occorrendo che il dipendente provi il nesso di causalità tra l'inadempimento datoriale ed il suddetto danno in termini prossimi alla certezza, essendo insufficiente il mero criterio di probabilità quantitativa dell'esito favorevole ed in
13 particolare il mero superamento della soglia del 50% nel rapporto tra posti disponibili e partecipanti al concorso”). Più di recente la S. C. di Cassazione, pronunciandosi proprio su fattispecie avente ad oggetto l'illegittimità di un provvedimento di attribuzione di un incarico per assenza di valutazione comparativa, ha affermato che “In tema di pubblico impiego privatizzato, l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali richiede un'adeguata motivazione delle ragioni per cui il candidato selezionato sia stato prescelto all'esito della valutazione comparativa con gli altri candidati, dovendosi peraltro distinguere – ai fini dell'accertamento e della liquidazione del danno da perdita di "chance" invocato dal candidato escluso – le ipotesi in cui la suddetta motivazione sia mancante o illegittima, ovvero soltanto insufficiente: nel primo caso, il giudice investito della domanda risarcitoria dovrà procedere "ex novo" a una valutazione comparativa del profilo dei candidati, verificando se l'attore avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento tenendo conto dell'incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico;
nel caso in cui, invece, dalla motivazione assunta dalla P.A. sia possibile evincere i criteri di merito posti a fondamento della nomina, il giudice dovrà apprezzare alla stregua di questi ultimi
l'esistenza di una significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi conducesse a un diverso esito, su cui fondare il ristoro”. (sent. 9 marzo 2021 n. 6485)
11. Tanto premesso in via generale, nel caso di specie la ricorrente ha lamentato che, in occasione dell'interpello pubblicato a novembre 2014 per la copertura di tutte le posizioni dirigenziali previste nella nuova organizzazione che pochi mesi prima era stata adottata, ella ha manifestato interesse per tre uffici gestionali (Cod. 19 - Ufficio Regolazione in materia di anticorruzione trasparenza PNA, Cod. 11 - Ufficio Vigilanza sulle misure anticorruzione e accreditamento dei Responsabili della prevenzione della corruzione;
Cod. 20 - Ufficio Regolazione in materia di contratti pubblici) poi attribuiti, senza adeguata motivazione, ad altro personale, mentre a lei è stato affidato l'incarico di dirigente ispettore, ciò in violazione dei criteri previsti nello stesso atto di interpello e senza adeguata motivazione. In particolare ha evidenziato che sulla base del verbale del 22.11.2014 gli incarichi sarebbero stati assegnati sulla scorta dei seguenti criteri generali: “le competenze specialistiche necessarie allo svolgimento della funzione, l'esperienza personale maturata nel settore di riferimento, l'opportunità di assicurare la continuità nello svolgimento dell'attività amministrativa contemperata dal rispetto del principio di rotazione degli incarichi per quelle attività maggiormente esposte al rischio di corruzione, oltre alle attitudini ed alle capacità professionali del singolo dirigente, con particolare riguardo alle capacità organizzative, relazionali e tecnico specialistiche”.
Più in particolare, si prevedeva che l'incarico ispettivo venisse conferito avendo riguardo alle “specifiche competenze tecniche e all'esperienza maturata in materia di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, nonché in materia di anticorruzione e trasparenza”.
14 Quanto agli incarichi gestionali, si prevedeva per l' Controparte_3
(cod. 19) lo specifico criterio del possesso di competenze
[...] giuridico-economiche, esperienza in materia di normativa e strumenti di prevenzione della corruzione;
per l'Ufficio Vigilanza sulle misure anticorruzione e accreditamento dei Responsabili della prevenzione della corruzione (cod. 11), il possesso di competenze giuridico-economiche, esperienza in materia di normativa e strumenti di prevenzione della corruzione e capacità organizzative relazionali verso l'interno e l'esterno; e, infine, per l'Ufficio Regolazione in materia di contratti pubblici (cod. 20) il possesso di competenze giuridico-economiche, esperienza in materia di normativa sui contratti pubblici, con particolare riferimento all'utilizzo di strumenti standardizzati nell'ambito delle procedure di affidamento.
11.1. Lamenta la ricorrente che, in violazione dei predetti criteri, l'amministrazione ha attribuito: l'incarico per l'Ufficio Regolazione in materia di anticorruzione trasparenza PNA (cod. 19) alla dott.ssa Viceprefetto in posizione di comando, non appartenente Per_1 all'epoca del conferimento dell'incarico ai ruoli dell'amministrazione facendo ricorso ad un contratto stipulato ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. n. 165/2001 malgrado il dichiarato intento di riduzione delle posizioni dirigenziali;
l'incarico per l'Ufficio Vigilanza sulle misure anticorruzione e accreditamento dei Responsabili della prevenzione della corruzione (cod. 11) ad un collega con minore anzianità di servizio nella qualifica;
l'incarico per l'Ufficio Regolazione in materia di contratti pubblici (cod. 20) ad un dirigente laureato in scienze statistiche ed economiche;
che a lei è stato attribuito l'incarico ispettivo malgrado non avesse dichiarato il possesso di competenze specialistiche di tipo tecnico e vantasse una esperienza di breve durata nel settore della vigilanza. Sennonché, quanto all'incarico conferito alla dirigente dipendente del Per_1
Ministero dell'Interno, in qualità di Viceprefetto, in posizione di comando presso la ex CI (poi , va rilevato che l'art. 19 D.Lgs. n. 165/2001 ai commi 5 bis e 6 prevede CP_1 senz'altro la possibilità di attribuire incarichi dirigenziali a personale non appartenente ai ruoli dell'amministrazione, purché appartenente alle amministrazioni dello Stato (comma 5 bis), quale è senz'altro il Ministero dell'Interno cui apparteneva la dirigente, o anche estraneo ad esso, in presenza di una qualificata esperienza o specializzazione (comma 6). In tale prospettiva non risulta affatto ostativo al conferimento di detti incarichi il dichiarato intento di razionalizzazione della struttura e di riduzione delle posizioni dirigenziali, non essendo stato neppure dedotto che l'attribuzione dell'incarico alla abbia determinato Per_1 un incremento delle posizioni dirigenziali previste nell'atto di riorganizzazione. Peraltro, va pure evidenziato che la all'epoca del passaggio in Per_1 CP_1 svolgeva le funzioni dirigenziali presso la ex IT (che è la Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche), essendo quindi senz'altro in possesso di qualificata e pluriennale esperienza nel settore della regolazione in materia di anticorruzione e trasparenza, laddove la ricorrente, per sua stessa ammissione, aveva rivestito negli ultimi cinque anni l'incarico di dirigente dell'Ufficio Sanzioni.
15 Quanto all'assegnazione dell'incarico agli altri due colleghi, la doglianza appare del tutto infondata, non essendo gli elementi indicati (minore anzianità di servizio e laurea in scienze statistiche ed economiche) affatto previsti tra i criteri enunciati (che non fanno affatto riferimento all'anzianità e parlano di “competenze giuridico-economiche”, senza alcun riferimento al titolo di laurea posseduto). Quanto poi alla doglianza inerente ad una sua presunta non adeguatezza all'incarico di ispettore, si rileva che l'esperienza quinquennale maturata come dirigente dell' CP_2 consente di ritenere tutt'altro che estranea la materia della vigilanza su contratti
[...] pubblici, anticorruzione e trasparenza.
11.2. Lamenta poi anche la ricorrente il difetto di adeguatezza della motivazione espressa nel provvedimento di attribuzione dell'incarico. Sul punto la doglianza della ricorrente appare invece fondata, atteso che la motivazione espressa nell'atto di conferimento dell'incarico risulta alquanto generica, dandosi meramente atto di un esame dei curricula e delle richieste pervenute, e della applicazione dei criteri generali previsti dalla delibera del 22.11.2014, senza tuttavia dare conto delle valutazioni comparative eseguite. Si tratta, dunque, di una motivazione insufficiente, che, come visto, impone al giudice di apprezzare se, alla stregua dei criteri indicati, vi sia una significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi conducesse a un diverso esito, su cui fondare il ristoro del danno.
Sennonché, come già sopra argomentato, la ricorrente a sostegno delle proprie ragioni non ha offerto, come sarebbe stato suo preciso onere, alcun elemento per poter procedere ad una valutazione comparativa delle posizioni dei candidati sulla base dei criteri posti, limitandosi ad evidenziare dei profili differenziali del tutto irrilevanti in relazione ai criteri adottati in sede di interpello. Non v'è quindi alcuna prova che la ricorrente avrebbe ottenuto l'incarico agognato secondo una probabilità significativa e, invero, neppure meramente non trascurabile.
11.3. Infine, va pure evidenziato che l'incarico conferito a decorrere dal 1.1.2015 è stato mantenuto per soli 34 giorni, essendo la stessa poi stata destituita con risoluzione del rapporto, in attuazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 322/2015.
11.4. Ad analoghe conclusioni si perviene in relazione all'interpello del dicembre 2016, a seguito del quale ella ha ottenuto un nuovo incarico ispettivo triennale dal 1.1.2017 al 31.12.2019, come pure in relazione all'interpello pubblicato nell'ottobre 2018 (e quindi pure anticipatamente rispetto al termine del suo incarico), avendo anche in tal caso la ricorrente meramente allegato che l'incarico agognato (rispettivamente Ufficio Qualificazione Stazioni Appaltanti e Ufficio standardizzazione documenti di gara) è stato attribuito ad un “economista”.
16 Quanto allegato, oltre che palesemente inconferente rispetto al criterio delle competenze giuridico-economiche, (essendo le competenze giuridiche rinvenibili in capo agli “economisti” tanto quanto quelle economiche lo sono in capo ai “giuristi”), non consente in alcun modo di apprezzare comparativamente la sua posizione rispetto a quella dei dirigenti che hanno ottenuto l'incarico, con conseguente non accoglibilità della domanda risarcitoria, per difetto del danno lamentato, pur in presenza della riscontrata carente motivazione.
12. Passando alla doglianza inerente alle valutazioni delle performance conseguite dal 2016 al 2018 dopo il passaggio in (sempre in fascia B anziché nella massima fascia CP_1
A, nella quale era stata sempre collocata in passato), va anzitutto rilevato che la ricorrente ha censurato le valutazioni espresse:
- in relazione alle annualità 2015 (i) per motivi di merito, ritenendo di aver provveduto nel breve periodo di un mese e mezzo oggetto di valutazione ad adempiere in modo sollecito a tutte le disposizioni, prestando massima collaborazione, e (ii) per difetto di motivazione, non avendo l'organo di valutazione di seconda istanza neppure motivato il rigetto del riesame;
- in relazione all'annualità 2016 (i) per motivi di merito, ritenendo di aver svolto come dirigente di staff tutte le attività richieste, supportando anche l'Ufficio della dott.ssa e (ii) per difetto di motivazione, ritenendo la motivazione espressa dall'organo di Per_1 seconda istanza meramente apparente e frutto di un pregiudizio;
- in relazione all'annualità 2017 (i) per aver ottenuto il punteggio di 79,53 in fascia B in sede di valutazione di I istanza, poi corretto nel punteggio 81,40 dall'organo di valutazione di seconda istanza;
- in relazione all'anno 2018 (i) per motivi di merito, ritenendo non imputabile a sé il ritardo nella rendicontazione di un'ispezione più volte sollecitata quanto piuttosto alla mole del lavoro e all'organizzazione delle attività, (ii) per incongruenza di alcuni criteri di valutazione con la funzione ispettiva, (iii) per discriminatorietà avverso tutti i dirigenti con funzione ispettiva, evidentemente ritenuta meno importante, e (iv) per difetto di motivazione.
13. Sulla questione posta, va anzitutto rilevato che la Pubblica amministrazione, nello svolgimento dell'attività di valutazione delle performance, è titolare di un'ampia discrezionalità sia nell'individuazione dei criteri, sia nelle concrete valutazioni, le quali integrano il ricorso a conoscenze di carattere tecnico – specialistico e che per tale ragione esulano dal sindacato del giudice, il quale non può mai sostituirsi all'amministrazione nell'esercizio dell'attività a lei riservata, non potendo intervenire sul corretto esercizio del potere amministrativo. Ciò non esclude che anche tale attività sia suscettibile di un sindacato di legittimità, sotto il profilo del rispetto dei canoni di correttezza e buona fede, che sovrintendono all'agire del datore di lavoro pubblico nei rapporti di lavoro privatizzato, ma si tratta di
17 un sindacato “debole”, che può riguardare solo specifici e determinati vizi manifesti e gravi identificabili ictu oculi (macroscopici), quali l'irragionevolezza della decisione, l'arbitrio o la violazione del principio della par condicio tra i candidati (ex multis, Cass., sez. un, n. 27283/2011). Ed è chiaro che, affinché il giudice possa verificare la sussistenza di tali vizi, è pur sempre necessario che la valutazione sia sorretta da adeguata motivazione, essendo tale la motivazione che consente di individuare i criteri di valutazione cui si è fatto ricorso e la concreta applicazione degli stessi.
14. Occorre, nondimeno, ricordare che, secondo la più recente giurisprudenza sia della S.C. di Cassazione che della giustizia amministrativa, la valutazione espressa con punteggio numerico è idonea a sintetizzare il giudizio tecnico della commissione, sempre che vengano predeterminati dei criteri di massima specifici. Si è infatti affermato che la votazione numerica, in mancanza di una norma contraria, esprime in modo sintetico il giudizio tecnico dell'organo di valutazione, atteso che esso già contiene in sé, senza necessità di ulteriori spiegazioni, la motivazione della scelta compiuta;
ciò, tuttavia, a patto che siano stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, in modo che sia consentito percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate, ciò rispondendo al principio di economicità della valutazione (cfr. T.A.R. Lazio sez. I - Roma, 24/09/2021, n. 9912 conforme a T.A.R. Lazio sez. II - Roma, 01/06/2021, n.
6507; T.A.R. Lazio I - Roma, 07/10/2021, n. 10242; T.A.R. Marche sez. I – Ancona, sentenza n. 687 del 24/09/2021). Anche la giurisprudenza di legittimità ammette pacificamente che la motivazione possa avere una sintetica espressione numerica sempreché essa sia stata effettuata sulla base dei criteri predeterminati dalla contrattazione collettiva e noti ai partecipanti, nonché basata sull'osservazione della prestazione del dipendente da parte del valutatore in relazione ai predetti criteri predeterminati indicati nelle schede di valutazione (Cfr., ex multis, Cass. 21 novembre 2018, n. 11282; Cass. civ., sez. lav., 1° agosto 2001, n 10514).
15. Nel caso di specie le valutazioni contestate sono state espresse secondo le procedure previste dal sistema di misurazione e valutazione vigente ratione temporis.
15.1. In particolare, per l'anno 2015 la valutazione contestata indica anzitutto quali sono le attività di competenza della ricorrente ed i risultati attesi (“Incremento dell'efficacia dell'azione di vigilanza dell'Autorità a mezzo di accesso diretto presso le sedi dei soggetti vigilati e/o luoghi interessati dall'accertamento, assicurando presenza sul territorio con finalità conoscitive e di verifica dell'operatività dei soggetti vigilati negli ambiti di competenza dell'autorità in un'ottica di prevenzione della corruzione e di garanzia di legalità nell'azione amministrativa. In tale contesto l'azione di vigilanza è da intendersi orientata, tra l'altro, alla verifica della corretta attuazione da parte delle stazioni
18 appaltanti coinvolte e dei relativi operatori economici nonché degli organismi di qualificazione operanti nel mercato dei lavori pubblici, delle disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la materia della contrattualistica pubblica e del sistema di qualificazione”). La valutazione indica poi chiaramente i criteri utilizzati per valutare la performance, denominati “indicatori della performance”, come di seguito elencati: capacità di gestione dell'ufficio tenuto conto delle risorse dei carichi di lavoro e corretta valutazione degli apporti individuali;
grado di collaborazione alla programmazione della direzione generale;
attitudine alla gestione di attività di complessità superiore alla media;
prontezza nella risoluzione delle problematiche;
rispetto puntuale dei termini tenuto conto delle risorse dei carichi di lavoro;
capacità di valutazione delle priorità di intervento;
grado di approfondimento dei compiti assegnati;
grado di autonomia di iniziativa tenuto conto delle risorse e dei carichi di lavoro;
orientamento all'utilizzo di nuove tecnologie per cambiamenti organizzativi;
capacità di adattamento alle variazioni di contesto;
disponibilità alla collaborazione con altri uffici;
attitudine a favorire la circolazione delle informazioni. Per ciascuno di tali criteri, la Commissione ha riconosciuto alla ricorrente un determinato punteggio (non meno di quello intermedio di 2 o 3, a seconda del criterio, e per 3 criteri su 12 il punteggio massimo, per un totale di 33 punti). Ebbene, anzitutto, sulla scorta delle coordinate sopra tracciate, la motivazione della valutazione, ancorché espressa sinteticamente con voto numerico, deve ritenersi senz'altro sufficiente, esplicitando essa chiaramente i risultati attesi, gli specifici criteri utilizzati ed il punteggio attribuito in applicazione degli stessi, e tenuto conto altresì che la griglia di valutazione indicata per ciascun punteggio consente di apprezzare la performance anche in termini relativi. Nel merito, non si rinviene nella valutazione espressa alcun vizio macroscopico, soprattutto tenuto conto che, stante il limitatissimo periodo di osservazione, è del tutto logico che la ricorrente non abbia avuto il tempo di esprimere appieno la propria indubbia professionalità, comunque riconosciuta dall'Organo di valutazione che le ha attribuito un giudizio medio-alto (in fascia B, in una scala discendente dalla A alla D).
15.2. Quanto alla valutazione espressa nell'anno 2016, entrato in vigore il nuovo sistema di misurazione e valutazione della performance approvato dal Consiglio dell'Autorità nel novembre 2015, la valutazione è stata eseguita in riferimento a due criteri, (i) il raggiungimento degli obbiettivi (distinto nelle due ipotesi del contributo alla valutazione complessiva dell'amministrazione o in relazione alla singola struttura o singoli progetti) e (ii) i comportamenti organizzativi, articolati in ulteriori e specifici sotto-criteri (contributo organizzativo, anche in termini propositivi;
capacità di aderire agli indirizzi del
Presidente e del Consiglio, nonché anche del Segretario generale, nel caso dei dirigenti;
alla capacità di rapportarsi con gli altri uffici;
problem solving), ciascuno con un proprio e determinato peso nella valutazione complessiva.
19 La scheda di valutazione indica pure chiaramente le funzioni assegnate (dirigente di staff al Presidente), gli obbiettivi assegnati (regolamentazione dell'attività sanzionatoria), il peso dell'indicatore (in totale 40) nonché i risultati previsti, il peso di essi, l'indicatore di risultato target (mediante rinvio alla scheda obbiettivo operativo contenuta nel Piano della performance 2016-2018) e quello a consuntivo, per un totale di 39,3.
In relazione ai comportamenti organizzativi, aventi un peso complessivo di 60, la scheda di valutazione attribuisce a ciascuno dei sotto-criteri (contributo anche in termini propositivi, la capacità di aderire agli indirizzi superiori, alla capacità di rapportarsi ad altri uffici e al problem solving) un punteggio comunque più elevato della media (non meno di 9), per un totale di 38.25. La ricorrente ha quindi ottenuto un punteggio complessivo di 38,25.
Fermo quanto già argomentato in ordine alla congruità della motivazione numerica, alle condizioni indicate e anche in questo caso soddisfatte, nel caso di specie l'organo di valutazione di seconda istanza, ribadendo la congruità della valutazione della performance, ha poi senz'altro motivato l'attribuzione del punteggio indicato, comunque positivo e in fascia medio alta (B), in quanto le prestazioni sono state ritenute in linea con le attese, concorrendo a migliorare le prestazioni dell'organizzazione, ma suscettibili di miglioramento. La motivazione, tutt'altro che apparente, rende conto delle ragioni del punteggio assegnato, esprimendo un apprezzamento, in relazione ai ritenuti margini di miglioramento della performance, come già detto insindacabile nel merito.
15.3. Quanto alla valutazione espressa per l'anno 2017 (primo anno di svolgimento dell'incarico ispettivo assegnato a decorrere dal 1.1.2017), vale solo la pena di evidenziare che, a seguito della richiesta di riesame, l'organo di seconda istanza, con la valutazione espressa a maggio 2018, ha incrementato il già notevole punteggio di 79,53 riconosciuto a marzo 2018 dal valutatore di I istanza, elevandolo a 81,48 punti, così assegnando alla ricorrente la massima fascia di valutazione (A, come rilevabile dal relativo verbale in atti). Non è dato quindi rilevare alcun vizio, essendo anzi la condotta dell'amministrazione significativa del costante rispetto della procedura e dei meccanismi di partecipazione volti proprio a far emergere eventuali elementi di apprezzamento non rilevati o non rilevabili in sede di prima valutazione.
15.4. Quanto alla valutazione espressa per l'anno 2018, valgono, nel merito, le argomentazioni già espresse in relazione all'annualità 2016, avendo la ricorrente ottenuto un punteggio lievemente superiore al predetto (78,13 in luogo di 77,55), con specificazione anche in tal caso dei criteri applicati e dei punteggi assegnati, senza che sia rilevabile alcun evidente vizio di illogicità o irragionevolezza. Ed anzi, con il verbale dell'organo di valutazione di seconda istanza del 23.7.2019, nel quale si dà pure atto di tutte le doglianze della lavoratrice in merito alla valutazione
20 espressa, vengono chiaramente indicate le ragioni della ritenuta congruità del punteggio assegnato in prima istanza.
Ed, infatti, in riferimento alla ritenuta non imputabilità dei ritardi nell'attività di rendicontazione dell'attività ispettiva, si legge nel detto verbale: “Il Consiglio prende atto dell'impegno della dirigente, giudicando tuttavia alcune delle osservazioni formulate irrilevanti mentre altre non sufficientemente supportate. Sulla possibilità di poter rendicontare al termine di ciascuna ispezione, dato il sovrapporsi dell'avvio di una nuova indagine ispettiva, il consiglio sottolinea in particolare che rientra nella piena autonomia del dirigente la ripartizione dei tempi lavorativi tra le diverse attività cui è chiamato a svolgere anche in modo contemporaneo. A riguardo il consiglio richiama l'atto di sindacato ispettivo 400818, inerente, tra le altre cose, un intervento di ingente valore economico, relativamente al quale era stata disposta l'attività ispettiva. La relativa rendicontazione, benché sia stata più volte formalmente sollecitata al nucleo ispettivo di cui faceva parte la dirigente, è avvenuta ben oltre il termine dei 180 gg. previsti dal regolamento di vigilanza ispettiva, comportando ritardo nei termini di risposta dell'interrogazione parlamentare, per i quali le autorità era stata più volte sollecitata da parte del Ministero competente”.
Quanto alla doglianza inerente alla non pertinenza di alcuni indicatori (in particolare Capacità di aderire agli indirizzi del Presidente, del Consiglio e del segretario generale e capacità di rapportarsi con gli altri uffici), si legge nel verbale: “Per quanto concerne il rilievo sui presunti aspetti ritenuti non valutabili nell'operato dei dirigenti ispettori circa la capacità di aderire agli indirizzi del Presidente, del Consiglio e del Segretario Generale, il
Consiglio evidenzia che comunque gli esiti delle indagini ispettive sono sottoposte all'organo di vertice che più volte ha richiamato l'attenzione dei dirigenti ispettori sul rispetto dei termini previsti dal regolamento vigente per la rendicontazione delle attività ispettive. Mentre in relazione alla capacità di rapportarsi con gli altri uffici il consiglio ritiene che, diversamente da quanto asserito, debba instaurarsi una fitta rete informativa e di collaborazione tra i dirigenti ispettori e gli uffici di vigilanza.”
Quanto infine alla censura inerente l'uniforme attribuzione a tutti gli ispettori di un punteggio di fascia B, si legge nel verbale: “Quanto alla collocazione di tutti i dirigenti ispettori in fascia B, nel precisare che le valutazioni di tutti i dirigenti ispettori sono state deliberate, su proposta dell'OIV sentito il dirigente di I fascia coordinatore dei medesimi, il Consiglio porta a conoscenza che nonostante la collocazione in una medesima fascia, i punteggi di tutti i dirigenti sono diversificati”. Ebbene, la motivazione testé riportata, oltre ad essere manifestamente analitica, avendo l'organo di valutazione preso posizione su tutte le doglianze avanzate dalla lavoratrice e reiterate in questa sede, rende nel merito ampiamente conto delle ragioni poste a fondamento della valutazione espressa, nella quale ha inciso certamente, in riferimento a più parametri, il ritardo generalizzato nella rendicontazione delle attività ispettive e in particolare quello che ha caratterizzato un'attività di grande impatto economico, in relazione alla quale l'Autorità era stata più volte sollecitata dal Ministero compente.
21 A quanto logicamente argomentato dall'Organo di II istanza, si aggiunga che non v'è alcuna prova, neppure di tipo presuntivo o statistico, che la valutazione in fascia B dei dirigenti ispettori sia frutto di un intento discriminatorio verso la loro figura e ciò perché, da un lato, è pacifico che nell'anno 2017 su 9 dirigenti ispettori in 5 hanno conseguito la valutazione massima e, dall'altro, la valutazione non massima, ma comunque positiva, attribuita agli ispettori nell'anno 2018, risente verosimilmente per tutti dell'apprezzamento dell'organo di valutazione in merito al ritardo generalizzato nella rendicontazione dell'attività svolta dall'intero nucleo ispettivo.
15.5. Infine, va evidenziato che le valutazioni espresse, senz'altro, come detto, intrinsecamente legittime, non sono censurabili neppure sotto il profilo della comparazione con le precedenti valutazioni in fascia A, dacché si riferiscono a diverse annualità e quindi performance, evidenziandosi anche che sulla diversità delle valutazioni ottenute rispetto al periodo di appartenenza ai ruoli dell' ben può aver inciso anche il nuovo sistema di Pt_2 valutazione adottato e, soprattutto, la diversità dell'organismo di valutazione nominato in ANAC.
16. Una notazione va poi fatta in merito al rigetto della richiesta di part-time avanzata dalla ricorrente nell'anno 2015 per i mesi di luglio e agosto, indicato - invero soltanto ad colorandum nella parte del ricorso dedicata alla individuazione dei danni - come ulteriore condotta vessatoria e di marginalizzazione all'origine di essi.
Ebbene, sul punto, anzitutto, va rilevato come, ferma la legittimità della condotta tenuta dall'amministrazione in relazione alle ulteriori doglianze avanzate (omessa attribuzione di incarichi gestionali e valutazioni di performance), anche ad ipotizzare la scorrettezza della decisione dell'Autorità nel negare il part-time richiesto, resterebbe comunque indimostrato il collegamento causale tra i danni non patrimoniali lamentati e la mancata concessione del part-time per i due mesi estivi, tenuto conto proprio della circostanza che la ricorrente nella (integrazione alla) domanda di part-time aveva già motivato la richiesta con una condizione di stress psico-fisico conseguente alla retrocessione a funzionario e all'omessa attribuzione dell'incarico gestionale poco prima della retrocessione, non a caso oggetto principale nella domanda spiegata in questa sede. Ad ogni buon conto anche tale doglianza è infondata.
La disciplina del part-time rinvenibile nel D.Lgs. n. 81/2015 prevede un vero e proprio diritto soggettivo del lavoratore alla trasformazione in part-time soltanto quando egli sia affetto da gravi patologie specificamente indicate, prevedendosi poi la mera priorità nella trasformazione per i lavoratori con figli conviventi di età superiore a tredici o affetti da disabilità.
Nello specifico settore del pubblico impiego, la legge 662/1996, prevede all'art. 1, comma 58, come novellato dalla legge n. 113/2008, che “La trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può essere concessa dall'amministrazione entro sessanta giorni dalla domanda, nella quale è indicata l'eventuale attività di lavoro
22 subordinato o autonomo che il dipendente intende svolgere.
L'amministrazione, entro il predetto termine, nega la trasformazione del rapporto nel caso in cui l'attività lavorativa di lavoro autonomo o subordinato comporti un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio svolta dal dipendente ovvero, nel caso in cui la trasformazione comporti, in relazione alle mansioni e alla posizione organizzativa ricoperta dal dipendente, pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione stessa. La trasformazione non può essere comunque concessa qualora l'attività lavorativa di lavoro subordinato debba intercorrere con un'amministrazione pubblica. Il dipendente è tenuto, inoltre, a comunicare, entro quindici giorni, all'amministrazione nella quale presta servizio, l'eventuale successivo inizio o la variazione dell'attività lavorativa. Fatte salve le esclusioni di cui al comma 57, per il restante personale che esercita competenze istituzionali in materia di giustizia, di difesa e di sicurezza dello Stato, di ordine e di sicurezza pubblica, con esclusione del personale di polizia municipale e provinciale, le modalità di costituzione dei rapporti di lavoro a tempo parziale ed i contingenti massimi del personale che può accedervi sono stabiliti con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze.” Per tutti i lavoratori della pubblica amministrazione, quindi, la trasformazione dell'orario in part-me è subordinata all'assenso dell'amministrazione datrice di lavoro, che potrà essere concesso sulla base di una valutazione discrezionale sottratta al sindacato giudiziale, se non sotto il profilo dell'osservanza dei canoni di correttezza e buona fede.
È comunque espressamente e normativamente prevista la possibilità di rigettare la domanda se la trasformazione reca pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione. Nel caso di specie, le ragioni poste a fondamento del rifiuto (carenza di personale qualificato per lo svolgimento delle funzioni regolatorie soprattutto nel mese di luglio di attività a pieno regime, carico di lavoro e parere negativo del dirigente superiore) giustificano pienamente la decisione adottata, integrando un'ipotesi di pregiudizio alla funzionalità dell'amministrazione, apparendo irrilevante che in passato e in riferimento ad altri uffici altre richieste di part-time siano state accolte, in difetto di allegazione e prova di concreti elementi che consentano di apprezzare la sussistenza di condizioni organizzative del tutto analoghe.
17. In definitiva, alla luce di tutte le superiori argomentazioni, la domanda risarcitoria spiegata va integralmente rigettata in ragione della piena legittimità dell'operato dell'amministrazione in relazione a tutte le condotte contestate e, quanto alla sola doglianza inerente il vizio di motivazione delle determinazioni assunte in relazione all'attribuzione degli incarichi, stante la mancanza di prova di un'apprezzabile chance di ottenere l'incarico agognato, con conseguenze insussistenza di qualsivoglia pregiudizio.
18. Le spese di lite ben possono essere integralmente compensate tra le parti, tenuto conto della manifesta complessità dell'intera vicenda lavorativa e delle questioni sottoposte
23 al vaglio del giudice e considerato altresì il vizio di motivazione accertato in questa sede, ancorché inidoneo a fondare la richiesta risarcitoria.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il 14/01/2025, così provvede:
1. - Rigetta il ricorso;
2. - Dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti.
Roma, 14/10/2025
Il Giudice
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