Ordinanza cautelare 17 settembre 2024
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 05/05/2025, n. 3553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3553 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03553/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03481/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3481 del 2024, proposto da
D.M.F. S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Barbieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lacco Ameno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Petrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
IM ON, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Pelella, Armando Profili, con domicilio eletto presso il loro studio, in Napoli, via San Giacomo, 40 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'accertamento
- dell’illegittimità del silenzio formatosi sulla diffida comunicata a mezzo pec in data 16.05.2024 (prot. 5935/2024) con la quale la ricorrente ha diffidato il Comune di Lacco Ameno “in ogni sua articolazione, a definire il procedimento avviato con l’istanza inoltrata a mezzo pec in data 21.07.2021 attraverso le doverose pubblicazioni ex art. 18 reg. cod. nav. e l’assegnazione del bene demaniale in questione a mezzo procedure trasparenti, imparziali e non discriminatorie così come previsto dalla Direttiva Bolkestein, dal TFUE e dalla Legge 118/2022”;
e per l’accertamento
- dell’obbligo delle amministrazioni intimate di provvedere sulle richieste oggetto della diffida inviata a mezzo pec in data 16.05.2024;
nonché per la condanna
- del Comune di Lacco Ameno, ai sensi dell'art. 34 comma 1 lett. c) c.p.a., all’adozione dei provvedimenti e delle attività richieste trattandosi di attività vincolata e per la quale non residuano margini di discrezionalità;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di IM ON e del Comune di Lacco Ameno, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;
Visti gli artt. 35, co. 1, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che parte ricorrente, società che opera nel settore turistico – ricettivo, agisce per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato sulla diffida, prot. 5935/2024 del 16.05.2024, presentata al Comune di Lacco Ameno, volta “a definire il procedimento avviato con l’istanza inoltrata a mezzo pec in data 21.07.2021 attraverso le doverose pubblicazioni ex art. 18 reg. cod. nav. e l’assegnazione del bene demaniale in questione a mezzo procedure trasparenti, imparziali e non discriminatorie così come previsto dalla Direttiva Bolkestein, dal TFUE e dalla Legge 118/2022”;
Specificato in fatto che:
a) la predetta società ricorrente gestisce talune strutture turistico ricettive (Hotel Villa Svizzera e il Reginella) site nel Comune di Lacco Ameno;
b) al fine di fornire servizi a finalità turistico-ricreativa agli ospiti delle predette strutture, con istanza del 21.07.2021, la medesima società, D.M.F s.r.l., richiedeva al Comune di Lacco Ameno il rilascio di una concessione demaniale marittima e, segnatamente, del tratto di arenile/scogliera ubicato nel Comune prospiciente il Corso Angelo Rizzoli pari a mq 2347,84 e ricadente nelle aree demaniali (identificate alla ZD001 e ZD002 al foglio 3 particelle 685 e 707 oltre alla SP001, SP002, SP003, OR001, OR002, OR003, OR004);
c) con la predetta istanza, presentata ai sensi dell’art. 36 c.n. e degli artt. 5 e 6 reg. cod. nav., l’odierna ricorrente richiedeva, in particolare, che il Comune di Lacco Ameno: “a) in via principale, attivi la procedura di rilascio della concessione demaniale marittima [...]; b) in via gradata e/o alternativa, nella ipotesi di concessione demaniale marittima in titolarità di altro soggetto e già prorogata, previo annullamento e/o disapplicazione della proroga concessa, di attivare la procedura di valutazione comparativa di cui all’art. 3, comma 1, del Decreto Dirigenziale n. 25 del 27.04.2011, disapplicando l’art. 1, comma 682, della Legge n. 145/18 in quanto contrastante con il diritto comunitario e, segnatamente, con la Direttiva in materia di Servizi n. 2006/123/UE”;
d) l’istanza tesa al rilascio della predetta concessione demaniale marittima e alla disapplicazione di quelle eventualmente esistenti rimaneva senza riscontro;
e) per l’area in questione, il Comune di Lacco Ameno rilasciava la CDM n. 11/02, prot. 1522, in favore del sig. IM ON, poi rinnovata in data 4.07.2008 con la C.D.M. n.8/2008, con alcune modifiche all’utilizzo delle aree e con ampliamenti delle zone interessate, e successivamente ulteriormente prorogata in ampliamento con provvedimento prot. n. 569 del 14.01.2016 sino al 31.12.2020;
f) lo stesso Sig. ON, con istanza prot. 7051/2021, richiedeva l’anticipata occupazione ex art. 38 c.n. di una ulteriore area demaniale marittima avendo presentato una richiesta di variazione ex art. 24 c.n. della concessione demaniale originaria, tesa: i) alla modifica quantitativa dell’arenile/scogliera in concessione; ii) alla modifica qualitativa/quantitativa delle opere accertate come esistenti sull’arenile; iii) alla modifica qualitativa e quantitativa delle opere “a mare” e degli scarichi;
g) a fronte della pubblicazione dell’avviso di variazione, in data 11.08.2021 la ricorrente proponeva opposizione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 reg. cod. nav. e del Decreto dirigenziale n. 133/2010, alla richiesta variazione ex art. 24 c.n. della CDM 1/2016 (variazione della CDM n.8/2008, successivamente, prorogata al 1.01.2034);
Considerato che, in ragione degli arresti giurisprudenziali declinati nelle sentenze del Consiglio di Stato, Ad. Plen. nn. 17 e 18 del 2021, nonché di quelli normativi di cui all’art. 3 della Legge 118/2022 (ed altresì dei principi affermati nelle successive Sentenze del Consiglio di Stato, sez. VII, 20 maggio 2024, n. 4479, n. 4480 e n. 4481) parte ricorrente ha, nella specie, dedotto che la concessione demaniale marittima n. 8/2008 e s.m.i. attualmente in capo al sig. IM ON, titolare del “Lido Caronte” sito in Corso Angelo Rizzoli, risulta ormai scaduta al 31.12.2023, di talché la relativa occupazione dei beni demaniali è da ritenersi abusiva ex art. 1161 c.n. (atto di diffida, prot. 5935/2024 del 15.05.2024, al riscontro dell’istanza ex art. 36 c.n., inoltrata a mezzo pec in data 21.07.2021);
Richiamata, all’uopo, da parte ricorrente, la giurisprudenza nazionale che ha, da un lato, già ritenuto non compatibili con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della Direttiva Bolkestein le proroghe disposte con la Legge n. 14/2023 (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 1 marzo 2023 n. 2192; CGAR sentenza n. 63 del 18 marzo 2024; Tar Calabria, Reggio Calabria n. 14/2023) e, dall’altro, ancorato la possibilità dell’amministrazione di prorogare con atto motivato le concessioni al 31.12.2024 alla circostanza per cui le gare siano state avviate ma non concluse entro un dato termine per ragioni esulanti la volontà dell’ente, specificandosi che, nel caso in esame, per converso, difetta tanto l’avvio delle procedure ad evidenza pubblica quanto un atto motivato idoneo a differire il termine delle concessioni demaniali marittime al 31.12.2024;
Puntualizzato, inoltre, dalla medesima parte, che, risultando la concessione e l’atto di anticipata occupazione del Sig. ON inesorabilmente scaduti alla data del 31.12.2023, nemmeno potevano incidere sulla loro efficacia le disposizioni legislative di cui all’art. 1 D.L. n. 131/2024 che, modificando l’art. 3 della L. 118/2022, hanno disposto la proroga alla data del 30 settembre 2027 delle sole concessioni ancora in essere alla data di entrata in vigore della novella legislativa (17.09.2024);
Preso atto che parte ricorrente dichiara, altresì, che “tali ultime considerazioni sono, peraltro, state trasfuse dalla società ricorrente nel giudizio – allibrato al numero di R.G. 4195/2021 di codesto Tribunale (cfr. documenti depositati in data 15.01.2025) – nel quale è impugnato, tra l’altro, il provvedimento di proroga sino all’anno 2034 della concessione demaniale rilasciata in favore del Sig. ON”;
Valutato, nella specie, che la ricorrente ha documentato la pendenza innanzi a questo tribunale di un altro giudizio, antecedente, avente ad oggetto l’impugnazione da parte della medesima società: «a) del provvedimento, ignoto negli estremi e nei contenuti (in quanto indicato solo per relationem nell’avviso pubblico prot. 7242/U del 08.07.2021) recante “presa d’atto proroga, ope legis , al 01.01.2034” della “C.D.M. n. 01/2016 che amplia la C.D.M. 08/08, ai sensi della Legge 26.02.2010 n. 25, art. 1 comma 18, fino al 31.12.2020”; b) dell’autorizzazione ai sensi dell’art. 38 del c.n. per l’anticipata occupazione di area demaniale marittima prot. 7311 del 09.07.2021 rilasciata in favore del sig. ON IM; c) di ogni atto presupposto, connesso e/o conseguente se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente ivi compresa: i) la nota prot. 7242/U del 08.07.2021; ii) ogni eventuale variazione ex art. 24 reg. cod. nav., ignota negli estremi e nei contenuti, nelle more intervenuta, relativa alla concessione demaniale marittima C.D.M. n. 01/2016 che amplia la C.D.M. 08/08 in titolarità della società controinteressata”. Di tali atti - nel giudizio recante il numero di registro generale 4195/2021 - si chiede l’annullamento e/o, parimenti, la declaratoria di nullità, previa disapplicazione delle disposizioni che hanno prorogato le concessioni in violazione della normativa comunitaria;
Stimato che dall’esame del ricorso introduttivo del presente giudizio e della memoria difensiva depositata il 28 gennaio 2025 si evince che la società ricorrente, ancorché quivi si tratti di un giudizio avverso il silenzio, ha riproposto le medesime questioni di merito oggetto del giudizio ordinario di cognizione innanzi richiamato relative all’asserito illegittimo comportamento che avrebbe assunto il Comune di Lacco Ameno, sia disattendendo l’opposizione formulata l’11 agosto 2021, ai sensi del combinato disposto dell’art. 18 reg. cod. nav. e del Decreto dirigenziale n. 133/2010, alla richiesta di variazione ex art. 24 c.n. della CDM 1/2016 (variazione della CDM n.8/2008 e, successivamente, prorogata al 1.1.2034), sia ritenendo prorogata ex lege la medesima concessione in base a disposizioni che, in quanto contrastanti con la normativa comunitaria, dovrebbero ritenersi tamquam non essent ;
Stimato che la diffida del 16 maggio 2024 riproduce nel contenuto, richiedendone espresso riscontro, l’istanza del 21 luglio 2021, volta alla assegnazione, ex art. 36 c.n., del bene demaniale de quo ;
Valutato che, in accoglimento dell’eccezione sollevata dal Comune resistente, il divieto del "bis in idem" ed il principio processuale della litispendenza (art. 39 c.p.c.) impongono di astenersi da qualsivoglia pronuncia di merito, in quanto la stessa causa deve essere decisa dal giudice preventivamente adito (ricorso n.r.g. 4195/2021) per prevenirsi il rischio di giudicati contrastanti (cfr. T.A.R. Lazio, Latina, sez. I, 6 novembre 2013, n. 833, secondo cui “Nell'ambito del processo amministrativo, ai fini del rispetto del principio del ne bis in idem vanno mutuati i principi civilistici desumibili dagli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., che postulano l'identità delle parti dei due giudizi, nonché degli elementi identificativi dell'azione proposta, ossia petitum e causa petendi ; occorre, perciò, che in ambedue i giudizi sia chiesto l'annullamento degli stessi provvedimenti o, al più, di provvedimenti diversi, ma legati da un vincolo di stretta consequenzialità, siccome inerenti ad uno stesso rapporto, e sulla base di identici motivi di impugnazione”; in termini, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 4 giugno 2020, n. 5908);
Valutato quindi che la ricorrente non avrebbe potuto nuovamente adire questo tribunale formulando, nella sostanza, le stesse domande, essendo già sub iudice la questione, nel merito, della illegittimità, con conseguente disapplicazione, della proroga e della variazione della concessione rilasciata in favore del controinteressato ON IM sino al 01.01.2034, nonché del provvedimento di anticipata occupazione di una ulteriore area demaniale, in ampliamento della prima, a fronte della cui opposizione presentata, ex art. 36 c.n., parte ricorrente non ha ottenuto alcun riscontro;
Ritenuto che, conclusivamente, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per violazione del “ne bis in idem”, rimanendo impregiudicata ogni altra questione dedotta;
Stimato equo, in ragione della peculiarità e tecnicità della vicenda all’esame, compensare tra le parti le spese di giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Maria Laura Maddalena, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gabriella Caprini | Maria Laura Maddalena |
IL SEGRETARIO