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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 28/03/2025, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 1364/2025 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 cod. proc. civ., promosso con ricorso congiunto depositato in data 06/03/2025 da:
(CF ) Parte_1 C.F._1 con l'avv. TARDIVO BARBARA
e:
(CF ) CP_1 C.F._2 con l'avv. TARDIVO BARBARA con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: cumulo della domanda di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno adito l'intestato Tribunale per ottenere la pronuncia di separazione personale, alle condizioni stabilite congiuntamente ed indicate nel ricorso e, trascorso il termine di legge, sentenza di divorzio.
I ricorrenti, con note scritte sostitutive dell'udienza, ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate in data
18/03/2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando che non sussistono possibilità di riconciliazione e di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di separazione.
1
Ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla separazione nella causa iscritta al RG n. 1364/2025 V.G.:
- dichiara la separazione personale tra i coniugi (n. a Marrakech (Marocco) il Parte_1
23/06/1996) e (n. a Elattaouia (MAROCCO) il 16/07/1993), che hanno contratto CP_1 matrimonio il 23/05/2017, atto trascritto al n. 5, parte I, Serie -, anno 2017 del registro degli atti di matrimonio del Comune di PONZANO VENETO (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto.
2. Affidamento: la figlia verrà affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, atteso che la minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di ricevere cura, educazione, assistenza morale e materiale da entrambi e di conservare altresì rapporti con ascendenti e gli altri parenti di ciascun ramo genitoriale.
I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che la riguardano (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo relative a istruzione - educazione – salute – sport) tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della stessa. Sulle questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale disgiuntamente secondo i tempi di permanenza presso di sé della figlia.
I genitori si impegnano reciprocamente: a cooperare in modo pacifico, a darsi tempestiva comunicazione relativa a qualsiasi evento che riguardi la salute di , a mantenere un contegno di reciproco rispetto e di serena comunicazione tra loro al CP_2 fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi, impegnandosi a tutelare la figura materna e paterna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione dell'altro genitore alla presenza di
. CP_2
I genitori concordano di prestare cura e attenzione nel presentare alla figlia nuove persone che dovessero entrare in relazione con loro.
3. La casa coniugale, sita a Treviso (TV) in Via Sicilia n. 10, rimarrà nella disponibilità della madre ove vivrà insieme a e dove rimarrà fissata la residenza della stessa. Il signor invece, trasferirà altrove la propria CP_2 CP_1 residenza in un appartamento in affitto, con termine per il rilascio della casa coniugale entro due mesi dal deposito del ricorso per separazione, asportando i propri effetti personali, nonché i beni mobili oggetto di separato e bonario accordo di divisione tra le parti, che verranno dalle stesse esattamente individuati, in contraddittorio, al momento del relativo asporto. Nelle more del rilascio, i coniugi sosterranno in pari misura le spese relative alle utenze della casa coniugale.
4. I ricorrenti dichiarano fin d'ora che con riferimento all'immobile sito in Treviso, saranno prese in futuro le decisioni ritenute più opportune.
5. Diritto di visita: i genitori hanno concordato il seguente calendario di visita ordinario, in base al quale:
2 SETTIMANA 1
In particolare:
- il padre andrà a prendere il lunedì alle ore 18.00/18.30, la terrà a dormire con sé per la notte e la CP_2 riaccompagnerà a scuola (o nel periodo estivo dai nonni / centri estivi) la mattina del martedì;
- il padre andrà a prendere il venerdì alle ore 18.00/18.30, la terrà con sé fino al lunedì mattina quando la CP_2 riaccompagnerà a scuola (o nel periodo estivo dai nonni/centri estivi) il lunedì mattina;
- il resto dei giorni (martedì mercoledì e giovedì), starà con la madre. CP_2
SETTIMANA 2
In particolare:
- il padre andrà a prendere il lunedì alle ore 18.00/18.30, la terrà a dormire con sé per la notte e la CP_2 riaccompagnerà a scuola (o nel periodo estivo dai nonni/ centri estivi) la mattina del martedì;
- il padre andrà a prendere il mercoledì alle ore 18.00/18.30, la terrà con sé per la notte e la riaccompagnerà a CP_2 scuola (o nel periodo estivo dai nonni/centri estivi) la mattina del giovedì;
- il resto dei giorni (martedì, giovedì, venerdì, sabato, domenica) starà con la madre. CP_2
Tali previsioni verranno mantenute anche nei periodi di chiusura delle scuole, salvo diverso accordo fra i genitori. Si precisa che nelle festività di un giorno (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, Ferragosto ecc.) la figlia starà con il genitore che ha il turno di permanenza previsto e secondo gli orari già stabiliti nel calendario ordinario, fermo restando diversi e specifici accordi che i genitori potranno stabilire di volta in volta. Il compleanno della figlia e dei genitori verrà trascorso secondo le decisioni assunte concordemente dai genitori e in base ai desideri della minore.
• Durante le vacanze natalizie i genitori si gestiranno ad anni alterni i due periodi di vacanza dal 25 al 31 dicembre e dal 1° al 6 gennaio. Negli anni pari il padre andrà a prendere la figlia il 25 Dicembre alle ore 10:00 e le terrà con sé fino alle ore 10:00 del 31 Dicembre;
negli anni dispari il padre andrà a prendere la figlia alle ore 10.00 del 31 Dicembre
e le terrà con sé fino al 6, accompagnando a scuola il giorno successivo. CP_2
• Durante le vacanze pasquali: i genitori si gestiranno ad anni alterni i due periodi di vacanza dal venerdì Santo alle 18:00, alla Domenica di Pasqua alle ore 18.00 con un genitore e con l'altro genitore dalle 18:00 della Domenica di pasqua al Martedì Grasso, con relativo pernotto e accompagnamento a scuola il giorno successivo. Negli anni dispari la figlia starà con la madre il giorno di Pasqua e negli anni pari con il padre.
3 • Le vacanze estive: Durante il periodo estivo (da quando finisce il periodo scolastico a quando ricomincia) la figlia trascorrerà con il padre e con la madre due settimane anche non consecutive, secondo gli accordi che intercorreranno tra i genitori da stabilirsi entro il 31 maggio di ogni anno, e sempre avuto riguardo ai desideri della minore.
• I genitori si impegnano a comunicare con congruo anticipo all'altro genitore i periodi di soggiorno fuori casa con la minore, fornendo altresì informazioni sul luogo del pernotto e rendendosi comunque reperibili.
6. In ogni caso e in via generale, il padre avrà ampia possibilità di sentire telefonicamente la figlia ogni volta che lo vorrà e potrà veder anche al di fuori del calendario concordato. I genitori, CP_2 infatti, dichiarano che potranno derogare consensualmente agli accordi raggiunti ed individuarne di diversi compatibilmente con le esigenze lavorative e personali di entrambi, nonché con gli impegni scolastici, di cura e ricreativi della figlia minore
(sempre purchè la cosa non generi contrasti o imprevisti/cambiamenti continui o che tale libertà non venga sfruttata ad hoc per rimodulare a piacimento il diritto di visita stabilito in via generale).
7. In caso di malattia della figlia, i genitori si accorderanno per individuare le giornate di recupero.
8. Ai sensi dell'art. 473-bis.12 c.p.c., ult. co., introdotto con D. Lgs. 149/2022 (c.d. Riforma Cartabia), art. 1 co. 33, le parti allegano al ricorso un piano genitoriale che indica gli impegni e le attività quotidiane della figlia relativa alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute (doc. 11).
9. Mantenimento: il padre contribuirà al mantenimento ordinario di corrispondendo alla madre, entro CP_2 il giorno 15 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato l'importo mensile complessivo di €
250,00 che verrà annualmente rivalutato in base agli indici ISTAT a far data dal mese di deposito del presente ricorso. I genitori concorreranno nella misura del 50% ciascuno al pagamento delle spese straordinarie per la figlia, così come individuate e disciplinate dal Protocollo in materia di diritto di famiglia in uso presso il Tribunale di Treviso, letto a accettato dai ricorrenti (doc. 12).
10. La signora percepirà per intero l'importo di cui all'assegno unico e universale previsto per legge od ogni altra Pt_1 erogazione assimilabile.
11. Nessuna pretesa di mantenimento viene avanzata da un coniuge nei confronti dell'altro, dichiarandosi entrambi economicamente autosufficienti.
12. I genitori rilasciano fin d'ora il proprio consenso al rilascio di passaporto e/o ogni documento utile all'espatrio, impegnandosi a comunicare con congruo anticipo all'altro genitore i periodi di permanenza fuori dal territorio italiano, fornendo altresì informazioni sul luogo del pernotto e rendendosi comunque reperibili.
13. I coniugi si danno atto di aver regolato, con reciproca soddisfazione, tutti i loro rapporti patrimoniali e dichiarano reciprocamente di non avere niente altro da richiedere e/o pretendere l'uno nei confronti dell'altra e, quindi, il presente ricorso definisce tra loro ogni e qualsiasi rapporto economico.
14. Spese di lite compensate.”
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di PONZANO VENETO (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Spese compensate tra le parti.
4 - Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Dispone con separato provvedimento la rimessione della causa in istruttoria atteso che le parti nel ricorso hanno formulato in via cumulativa, ex art. 473 bis.49 c.p.c., anche richiesta di emissione di sentenza di divorzio.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 25/03/2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera
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