TRIB
Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/06/2025, n. 2176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2176 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce - Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3322 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, promosso da rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Cassano;
Parte_1
,
- appellante - contro in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Tiziana Siciliani;
- appellata -
*****
Fatto e diritto
Parte_1La presente controversia ha ad oggetto il gravame promosso da avverso la sentenza n. 1845/2024 pubblicata il 09.04.2024 e notificata il 15.04.2024, emessa dal Giudice di Pace di Lecce nel giudizio avente n. 1305/2023 R.G. che ha rigettato l'opposizione avverso il verbale di accertamento e contestazione n.
32140/2022 del 14.04.2023 elevato dalla Polizia Locale di CP_1 nel quale veniva contestata la violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S. rilevata con l'apparecchiatura
Controparte_2
Segnatamente, l'appellante ha impugnato la decisione del giudice di prime cure proponendo un unico motivo di gravame in ordine alla decisione del giudice di primo grado di ritenere l'omologazione e l'approvazione dell'apparecchiatura utilizzata procedure del tutto equivalenti.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il Controparte_1 contestando in fatto e in diritto le pretese del ricorrente, concludendo per il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata.
La causa è stata istruita in forma documentale mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e all'udienza del 10.06.2025 è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*********
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti. Parte_1 ha lamentatoCiò posto, con un unico motivo di appello,
l'erroneità della prima decisione in quanto il Giudice di Pace non avrebbe rilevato l'assenza di prova in merito all'avvenuta omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione.
Il motivo è fondato.
Sul punto, giova richiamare il più recente arresto giurisprudenziale della
Suprema Corte, la quale - chiamata a decidere su una controversia in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità - ha composto la dibattuta questione circa la parificazione tra la procedura di omologazione e la preventiva approvazione dell'apparecchio.
Ed infatti, il Giudice di legittimità ha definitivamente chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse" (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
18/04/2024, n. 10505).
Ciò chiarito, nella specie, va evidenziato come, dall'esame della documentazione versata in atti, l'apparecchiatura utilizzata dal Comune di CP_1 risulta essere stata solo approvata (cfr. decreto Prot. n. 5072 del
27.10.2014, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); viceversa, non vi è prova dell'avvenuta omologazione. Ne consegue, pertanto, l'illegittimità del verbale di contestazione opposto, il quale deve essere annullato.
Dalla riforma della sentenza gravata discende un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Queste, tuttavia, attesa la novità della questione giuridica esaminata, sono interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/07/2024, n.
19534).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1845/2024, emessa dal Giudice di pace di Lecce, annulla il verbale di contestazione n.
32140/2022 -elevato dalla Polizia Municipale di CP_1
Dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 12.06.2025
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP
- sotto la supervisione del sottoscritto magistrato. Caterina Stasi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Lecce - Prima Sezione civile - nella persona della giudice, dott.ssa Caterina Stasi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 3322 del ruolo generale dell'anno 2024, avente ad oggetto: altre controversie di diritto amministrativo, promosso da rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Cassano;
Parte_1
,
- appellante - contro in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso Controparte_1 dall'avv. Tiziana Siciliani;
- appellata -
*****
Fatto e diritto
Parte_1La presente controversia ha ad oggetto il gravame promosso da avverso la sentenza n. 1845/2024 pubblicata il 09.04.2024 e notificata il 15.04.2024, emessa dal Giudice di Pace di Lecce nel giudizio avente n. 1305/2023 R.G. che ha rigettato l'opposizione avverso il verbale di accertamento e contestazione n.
32140/2022 del 14.04.2023 elevato dalla Polizia Locale di CP_1 nel quale veniva contestata la violazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S. rilevata con l'apparecchiatura
Controparte_2
Segnatamente, l'appellante ha impugnato la decisione del giudice di prime cure proponendo un unico motivo di gravame in ordine alla decisione del giudice di primo grado di ritenere l'omologazione e l'approvazione dell'apparecchiatura utilizzata procedure del tutto equivalenti.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il Controparte_1 contestando in fatto e in diritto le pretese del ricorrente, concludendo per il rigetto del gravame e la conferma della decisione impugnata.
La causa è stata istruita in forma documentale mediante l'acquisizione del fascicolo di primo grado e all'udienza del 10.06.2025 è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
*********
L'appello è fondato per i motivi di seguito esposti. Parte_1 ha lamentatoCiò posto, con un unico motivo di appello,
l'erroneità della prima decisione in quanto il Giudice di Pace non avrebbe rilevato l'assenza di prova in merito all'avvenuta omologazione dell'apparecchiatura di rilevazione.
Il motivo è fondato.
Sul punto, giova richiamare il più recente arresto giurisprudenziale della
Suprema Corte, la quale - chiamata a decidere su una controversia in tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità - ha composto la dibattuta questione circa la parificazione tra la procedura di omologazione e la preventiva approvazione dell'apparecchio.
Ed infatti, il Giudice di legittimità ha definitivamente chiarito che “In tema di violazioni del codice della strada per superamento del limite di velocità, è illegittimo l'accertamento eseguito con apparecchio autovelox approvato ma non debitamente omologato, atteso che la preventiva approvazione dello strumento di rilevazione elettronica della velocità non può ritenersi equipollente, sul piano giuridico, all'omologazione ministeriale prescritta dall'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del
1992, trattandosi, in forza della citata disposizione e dell'art. 192 del relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 495 del 1992), di procedimenti con caratteristiche, natura e finalità diverse" (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ordinanza,
18/04/2024, n. 10505).
Ciò chiarito, nella specie, va evidenziato come, dall'esame della documentazione versata in atti, l'apparecchiatura utilizzata dal Comune di CP_1 risulta essere stata solo approvata (cfr. decreto Prot. n. 5072 del
27.10.2014, emanato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti); viceversa, non vi è prova dell'avvenuta omologazione. Ne consegue, pertanto, l'illegittimità del verbale di contestazione opposto, il quale deve essere annullato.
Dalla riforma della sentenza gravata discende un nuovo governo delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Queste, tuttavia, attesa la novità della questione giuridica esaminata, sono interamente compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 16/07/2024, n.
19534).
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1845/2024, emessa dal Giudice di pace di Lecce, annulla il verbale di contestazione n.
32140/2022 -elevato dalla Polizia Municipale di CP_1
Dichiara integralmente compensate le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Lecce, 12.06.2025
La giudice
Caterina Stasi
Il presente provvedimento è stato redatto dal dott. Luigi Bianco – funzionario dell'UPP
- sotto la supervisione del sottoscritto magistrato. Caterina Stasi