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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 19/12/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Benevento Sezione Lavoro
Il Giudice designato, dr. Marina Campidoglio nella causa iscritta al n. 1265/2024 R. G. Aff. Cont. Lavoro, alla quale è riunita la causa n. 1330/2024; TRA
, nata in [...] il [...], (CF ), Parte_1 C.F._1 residente in [...] e , nata a Parte_2 Benevento il 07/03/1978, CF , residente in [...] M. Pacifico 104, rappresentate e difese, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di mandato in calce ai rispettivi ricorsi, dagli avv.ti Maurizio Zeoli e Daniela Sarracino, elettivamente domiciliati in Benevento alla via Luigi Pirandello 18;
- RICORRENTI - C O N T R O (p. iva ), in persona del legale rappresentante p.t., CP_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in atti, dall'avv. Alessandra Ingangi, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Michele Zannotti n. 20;
- CONVENUTA – NONCHÉ
(p. iva ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante p.t., rappresentato e difeso in virtù di procura in atti, dall'avv. Alessandra Ingangi, elettivamente domiciliata in Napoli alla Via Michele Zannotti n. 20;
- CONVENUTO – E
(P.I. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_3 P.IVA_3 rappresentata e difesa in virtù di procura in atti, anche separatamente, dagli avv.ti Nunzio Rizzo, Amalia Rizzo e Nicoletta Rizzo, ed elettivamente domiciliata nello studio degli stessi in Napoli, Via F. Crispi, 107.
- CONVENUTA –
Alla scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., del 18.12.2025, la causa veniva decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. FATTO E DIRITTO
1 Con separati ricorsi depositati il 18 e 20 marzo 2024, successivamente riuniti stante la connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, le ricorrenti convenivano in giudizio la Cont e chiedendo di accertare e dichiarare l'intervenuta CP_1 CP_3 trasformazione del rapporto di lavoro in essere in full time ovvero il consolidamento dell'orario di lavoro part- time almeno al 90% di quello a tempo pieno (36 su 40 ore settimanali) sin dal marzo 2022 o con la diversa misura e decorrenza ritenuta di giustizia, previo accertamento della nullità o annullamento della clausola limitativa dell'orario part- time contrattuale;
l'obbligo per e di CP_1 CP_3 conseguenza, di consentire l'espletamento dell'orario ordinario nella misura accertata;
l'accertamento della natura superiore- rispetto alla qualifica di Operatore di II livello ex CCNL Multiservizi riconosciuta- delle mansioni effettivamente svolte, corrispondenti a quelle di IV livello o, almeno, di III livello ex CCNL Multiservizi, con conseguente accertamento del diritto alla superiore qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente assegnate a decorrere dal 01.05.2022, decorsi 2 mesi dall'inizio dell'assegnazione ex art.17 CCNL applicato, con conseguente accertamento del diritto alle differenze retributive maturate tra il livello di assegnazione e quello formalmente riconosciuto dall'inizio dell'adibizione, pari ad Euro 3.117,74, oltre agli importi a maturare dal gennaio 2024 all'effettivo soddisfo, o a quel diverso importo a determinarsi anche all'esito di CTU;
la conseguente condanna di di CP_1 CP_3 e del in persona dei rispettivi legali rapp.ti pp.tt., in solido Controparte_2 tra loro o a carico di chi spetta, al pagamento delle somme tutte di cui agli innanzi richiesti accertamenti, nonché al risarcimento del danno subito per tutto il tempo in cui non sia consentito alle ricorrenti di espletare l'orario di lavoro consolidato, nella misura corrispondente alle differenze retributive maturande tra orario di lavoro consolidato e retribuzione effettiva, con maggiorazione di rivalutazione monetaria ed interessi e con accertamento del diritto alla corrispondente rivalutazione del TFR accantonato, con vittoria delle spese di lite da distrarsi. A sostegno della domanda deducevano di essere state assunte come lavoratrici dipendenti di , con qualifica di Operaio Livello II, ex CCNL Multiservizi dal CP_1 01.03.2022 all'esito di cambio di appalto presso l'unità produttiva dell'Azienda Ospedaliera San Pio (già Gaetano Rummo) di Benevento;
di essere state addette alla medesima sede con la stessa qualifica dal 2021; che, la è una azienda a CP_1 diffusione nazionale che si occupa di servizi di pulizia e sanificazione;
che, tali servizi dal 01.03.2022 erano aggiudicati previa gara d'appalto di pubblici servizi al Cont di cui sono membri sia la che l' ; Controparte_2 CP_3 che, il decideva di intestare il rapporto di lavoro delle ricorrenti e di alcune CP_2 colleghe ad compagine facente parte del medesimo e con la CP_1 CP_2 medesima direzione, mentre altri dipendenti addetti al servizio pulizie presso l'Ospedale San Pio venivano assegnati alla compagine che, le 2 imprese venivano CP_3 selezionate dal per dividersi i dipendenti già addetti al servizio presso CP_2
l' ; che, controlla di fatto il Parte_3 CP_1 Controparte_2 aggiudicatario dell'appalto e ne dirige le scelte;
che, i membri del Consiglio Direttivo del sono infatti 3, il Presidente , ed CP_2 Persona_1 Persona_2
che, è anche Presidente del Consiglio di Persona_3 Persona_1 Cont Amministrazione e rapp.te legale di , è uno dei 3 membri del Persona_3
2 relativo CdA e è azionista ed Amministratore Unico di SEA srl che Persona_2 Cont detiene il 100% del capitale di;
che, le scelte operative erano dettate dai titolari del Cont
che coincidono con i titolari di , i quali, attraverso il , CP_2 CP_2 operavano le scelte gestionali anche rispetto a facente parte a sua volta del CP_3 ; che venivano assunte con contratto di lavoro a tempo indeterminato part CP_2 time al 37,5% (15 ore settimanali su 40), da ottobre 2022 al 45% (18 ore su 40) e, infine, da dicembre 2023 al 55% ( 22 ore su 40); che, dopo aver ricevuto le lettere di invito e diffida con le quali chiedevano il consolidamento del rapporto di lavoro ed il riconoscimento della superiore qualifica, il titolare Controparte_2 dell'aggiudicazione dell'appalto, con nota del 22.01.2024 convocava le OO.SS. allo scopo di discutere del passaggio diretto ed immediato dei lavoratori in forza sugli appalti, ai sensi dell'art.4 del CCNL servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi dall'azienda all'azienda dal giorno 12.02.2024, che la causale del CP_1 CP_3 cambio appalto era “efficientamento dei servizi resi all'Ente committente”; che, con contratto del 12.02.2024, venivano assunte da con medesima qualifica e CP_3 mansioni, medesima sede di lavoro, per passaggio diretto, con decorrenza 12.02.2024; che, tutto il personale già in servizio presso l' veniva CP_1 Parte_4 contestualmente trasferito alla che, con nota stragiudiziale unitamente CP_3 all'O.S. di appartenenza, impugnavano il contratto di lavoro imposto con decorrenza 12.02.2024 laddove non riconosceva i diritti in questa rivendicati;
che, sin dall'inizio del rapporto, venivano chiamate a svolgere mansioni superiori rispetto al livello di inquadramento riconosciutegli, riconducibili al IV o al III livello del CCNL applicato ai rapporti e a svolgere costantemente un orario di lavoro pari al 90% dell'orario full-time, in assenza di particolari e imprevedibili esigenze di servizio, secondo l'articolazione oraria indicata nei ricorsi. Si costituiva in giudizio la eccependo preliminarmente l'incompetenza CP_1 territoriale del Tribunale di Benevento e nel merito l'infondatezza del ricorso. La società deduceva che lo svolgimento di lavoro supplementare non superava i limiti individuati dalla contrattazione collettiva e non dava diritto al consolidamento di un orario part-time superiore a quello contrattualizzato, anche perché non vi era una previsione normativa che legittimasse la richiesta di consolidamento;
che, il lavoro supplementare si era reso necessario a seguito di richieste di modifica dei piani di lavoro legittimamente avanzate dal Committente ed era stato avallato dalle OO.SS; che le mansioni svolte dalle ricorrenti rientravano nel livello di inquadramento riconosciuto loro;
che, infondate erano le doglianze relative alla legittimità del cambio di appalto. Nell'ipotesi di accoglimento della domanda di consolidamento del superiore orario lavorativo richiesto, la società domandava, in via riconvenzionale, la restituzione della retribuzione corrisposta a titolo di maggiorazione per lavoro supplementare, nel corso dei rapporti oggetto di giudizio. Cont Si costituiva il eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, con conseguente estromissione dal giudizio e, in subordine, il rigetto della domanda. Si costituiva anche la eccependo, preliminarmente l'incompetenza territoriale CP_3 del Tribunale adito e la decadenza ex art. 32 l. 183/2010. Nel merito, la società eccepiva che non vi era stata una cessione di ramo di azienda, ma un passaggio d'appalto con applicazione della clausola sociale ex art. 4 del CCNL
3 Multiservizi e l'insussistenza dei presupposti per ritenere che l'eventuale accoglimento Cont delle domande proposte nei confronti di potesse avere effetti sui rapporti lavorativi attualmente in essere tra le ricorrenti e la società. Ammessa ed espletata l'istruttoria richiesta dalle parti, la causa è stata rinviata per la decisione, con concessione del termine ex art. 127 ter cpc, alla scadenza del quale viene decisa con sentenza contestuale. Preliminarmente, non merita accoglimento l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Benevento, in favore di quello di Napoli, sollevata dalle convenute. Ai sensi dell'art. 413 cpc “le controversie previste dall'articolo 409 sono in primo grado di competenza del tribunale in funzione di giudice del lavoro. Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione. Competente per territorio per le controversie previste dal numero 3) dell'articolo 409 è il giudice nella cui circoscrizione si trova il domicilio dell'agente, del rappresentante di commercio ovvero del titolare degli altri rapporti di collaborazione di cui al predetto numero 3) dell'articolo 409. Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto. Nelle controversie nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato non si applicano le disposizioni dell'articolo 6 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611. Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'articolo 18. Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio”. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “la competenza territoriale in materia di lavoro va individuata, ai sensi dell'art. 413 c.p.c., alternativamente nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dove si trova l'azienda ovvero, infine, in quello ove si trova la dipendenza aziendale alla quale il lavoratore è addetto. A tal fine, per dipendenza aziendale va inteso il luogo in cui il datore ha dislocato un nucleo, seppur modesto, di beni organizzati per l'esercizio dell'impresa, dovendo escludersi che la competenza territoriale possa radicarsi nel mero luogo di svolgimento della prestazione lavorativa” (Cass. civ. n. 14449/2019). Nel caso di specie, come risulta dalla visura CCIAA della la società, alle cui CP_3 dipendenze lavorano attualmente le ricorrenti, ha una unità locale- indicata come ufficio e deposito-, a Benevento, via Dell'Angelo 1. Ne consegue, la sussistenza della competenza territoriale di codesto Tribunale a decidere sulla controversia. Ancora, infondata è l'eccezione di decadenza ex art. 32 l. 183/2010 sollevata dalla
. CP_3 In primo luogo, le ricorrenti non hanno chiesto “la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo ad un soggetto diverso dal titolare del contratto” e comunque, sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nell'ipotesi di cambio di
4 gestione dell'appalto con passaggio dei lavoratori all'impresa nuova aggiudicatrice, la conseguente azione per l'accertamento e la dichiarazione del diritto di assunzione del lavoratore presso l'azienda subentrante non è assoggettata al termine di decadenza di cui all'art. 32 della l. n. 183 del 2010, non rientrando nella fattispecie di cui alla lett. c), riferita ai soli casi di trasferimento d'azienda, né in quella di cui alla lett. d) del medesimo articolo;
tale norma presuppone, infatti, non un semplice avvicendamento nella gestione, ma l'opposizione del lavoratore ad atti posti in essere dal datore di lavoro dei quali si invochi l'illegittimità o l'invalidità con azioni dirette a richiedere il ripristino del rapporto nei termini precedenti, anche in capo al soggetto che si sostituisce al precedente datore, o ancora, la domanda di accertamento del rapporto in capo al reale datore, fondata sulla natura fraudolenta del contratto formale” (Cass. Civ. Ordinanza n. 36944/2022). In ogni caso, il termine di decadenza decorrerebbe dalla cessazione del rapporto con Cont
, avvenuta il 12.2.2024. Venendo al merito, occorre innanzitutto analizzare la domanda di consolidamento dell'orario di lavoro. In fatto, è documentato dalle buste paga in atti, il sistematico svolgimento da parte delle ricorrenti, di ore di lavoro supplementare mensile, con picchi di anche 130 ore al mese, Cont nel corso del rapporto lavorativo alle dipendenze di e tale dato trova conferma anche nelle dichiarazioni rese dai testi e , OSS dipendenti Testimone_1 Tes_2 del San Pio e del tutto indifferenti alle parti, i quali hanno confermato che le ricorrenti lavoravano su turni dalle 8,00 alle 14,00 o dalle 14,00 alle 20,00 per cinque giorni, con successivo giorno di riposo. Le odierne ricorrenti chiedono l'accertamento della conversione del contratto a tempo parziale in contratto a tempo pieno e/o il consolidamento di un part time al 90%, in misura maggiore di quello contrattualizzato, tenuto conto del costante, continuo e regolare svolgimento di un numero di ore di lavoro eccedenti quelle contrattualmente Cont previste, nel corso del rapporto lavorativo svoltosi alle dipendenze di . Come è noto, il lavoro part-time ed il lavoro supplementare attualmente trovano disciplina nel D. Lgs. n. 81/15, mentre, in precedenza, erano previsti dal D. Lgs. n. 61/00, poi modificato dall'art. 46, D. Lgs. n. 276/03. La normativa in commento disciplina l'impiego degli strumenti giuridici che permettono di variare, temporaneamente o definitivamente, la durata e la collocazione oraria della prestazione lavorativa rispetto a quanto concordato tra le parti all'interno del contratto di lavoro. La precedente disciplina prevista dall'art. 3, co. 6, del D.Lgs. n. 61/00 rimetteva alla contrattazione collettiva la possibilità di “…stabilire criteri e modalità per assicurare al lavoratore a tempo parziale, su richiesta del medesimo, il diritto al consolidamento nel proprio orario di lavoro, in tutto od in parte, del lavoro supplementare svolto in via non meramente occasionale”. Tale disposizione è stata poi abrogata dal citato art. 46, D. Lgs. n. 276/03, che ha altresì sostituito l'art. 3, co. 5, dello stesso D. Lgs. n. 61/00 con la seguente disposizione: “Nel rapporto di lavoro a tempo parziale verticale o misto, anche a tempo determinato, è consentito lo svolgimento di prestazioni lavorative straordinarie. A tali prestazioni si applica la disciplina legale e contrattuale vigente ed eventuali successive modifiche ed integrazioni in materia di lavoro straordinario nei rapporti a tempo pieno”.
5 La normativa attualmente in vigore è quella dell'art. 6 del D.Lgs. n. 81/2015 il quale attribuisce un ruolo centrale alla contrattazione collettiva nella definizione degli spazi entro i quali è ammesso il ricorso agli istituti funzionali a realizzare la flessibilità di orario. Il comma 1 attribuisce al datore di lavoro la facoltà di richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari “nel rispetto di quanto previsto dai contratti collettivi”, mentre il comma 4 rimette al contratto collettivo la definizione delle norme deputate a disciplinare la facoltà delle parti di concordare clausole elastiche. La riforma del contratto di lavoro a tempo parziale realizzata dal d.lgs. n. 81/2015 non si è limitata, sul punto, a confermare l'impostazione già reperibile all'interno del d.lgs. n. 61/2000. La normativa appena illustrata presenta due importanti elementi di novità. In primis, la regolamentazione del lavoro supplementare nell'ambito del lavoro part time è demandata alla contrattazione collettiva operando, quindi, la legge soltanto in caso di carenza della prima. In secondo luogo, contrariamente a quanto avveniva in passato, la possibilità di svolgere lavoro supplementare è prevista per qualsiasi tipo di part time. Dunque, alla contrattazione collettiva può essere rimessa la regolamentazione di ogni aspetto del lavoro supplementare potendo essa disciplinare il lavoro supplementare prevedendo il numero di ore supplementari effettuabili, senza necessità che lo svolgimento di tali prestazioni aggiuntive sia collegato alla sussistenza di specifiche motivazioni. Soltanto laddove il contratto collettivo nulla preveda o disponga in punto di lavoro supplementare troverà applicazione in via suppletiva l'art. 6 del Dlgs. n. 81/2015. Non vi è dubbio che la disciplina prevista dal d.lgs. n. 81/2015 se, da un, lato all'art. 6 prevede che “il datore di lavoro ha la facoltà di richiedere…lo svolgimento di prestazioni supplementari, intendendosi per tali quelle svolte oltre l'orario concordato fra le parti ai sensi dell'articolo 5, comma 2…”, d'altro, non introduce alcuna disposizione in tema di consolidamento dell'orario di lavoro supplementare (si vedano sul punto sentenza Tribunale Roma n. 5127/2021 e n. 1588/2021). Nel caso di specie, l'art. 33 del CCNL Multiservizi dispone “Il lavoro supplementare è quello corrispondente alle prestazioni lavorative svolte oltre l'orario di lavoro concordato tra le parti nel contratto individuale ed entro il limite del tempo pieno. In considerazione delle specifiche esigenze tecnico organizzative e produttive del settore è consentito lo svolgimento di lavoro supplementare fino al raggiungimento dell'orario a tempo pieno giornaliero e/o settimanale di cui all'art. 30 del presente contratto collettivo. L'eventuale rifiuto del lavoratore allo svolgimento di ore supplementari non integra gli estremi del giustificato motivo di licenziamento né l'adozione di provvedimenti disciplinari. Le ore di lavoro supplementare sono retribuite come ore ordinarie, incrementate ai sensi dell'art. 6, comma 2 del D.lgs. 81/2015 dell'incidenza della retribuzione delle ore supplementari su tutti gli istituti retributivi indiretti e differiti, compreso il TFR, determinata convenzionalmente e forfetariamente, tra le parti, nella misura del 28%, calcolato sulla retribuzione base e retribuito il mese successivo all'effettuazione della prestazione. La definizione di quanto sopra è coerente con quanto previsto all'articolo 6 del D.lgs. 81/2015. Nel rapporto di lavoro a tempo parziale, di tipo verticale, le prestazioni di lavoro straordinario, intendendosi per tali le ore prestate oltre il normale orario giornaliero assegnato, sono disciplinate nei
6 presupposti e nelle quantità delle disposizioni contrattuali per i lavoratori a tempo pieno previste dall'art. 38 del presente C.C.N.L.. Annualmente, entro la fine del mese di marzo di ogni anno, la Direzione Aziendale fornirà alla R.S.U. ovvero, nell'ipotesi in cui non sia stata costituita, alle R.S.A. o, in mancanza anche di queste, alle OO.SS. territoriali, una informativa a consuntivo che indichi il numero dei contratti aziendali a part-time presenti nell'anno precedente, le eventuali trasformazioni da tempo pieno a tempo parziale e viceversa, le professionalità interessate dai contratti a part-time, la presenza o meno di clausole elastiche e il ricorso al lavoro supplementare e sulle sue motivazioni. Su richiesta scritta della .A. e/o delle OO.SS., successiva alla ricezione Parte_5 dell'informativa e comunque entro il mese di aprile, la Direzione Aziendale è tenuta ad avviare, quanto prima e comunque non oltre 20 giorni dal ricevimento della predetta richiesta, un esame congiunto finalizzato a valutare, in particolare, le condizioni per consolidare le ore di lavoro supplementare collegate ad esigenze lavorative di carattere strutturale, al netto quindi delle ore effettuate per sostituzione di lavoratori con diritto alla conservazione del posto di lavoro”. Dunque, il contratto collettivo nella specie applicabile disciplina espressamente il lavoro supplementare prevedendo sia le modalità di sua retribuzione che la possibilità per il prestatore di lavoro di rifiutarsi di svolgere le ore in più a lui richieste non potendo detto rifiuto incidere negativamente sullo svolgimento del rapporto. Peraltro, la stessa contrattazione collettiva non indica un monte ore di lavoro supplementare massimo che è possibile richiedere, quindi, – stando al dettato normativo
- può agevolmente ritenersi che lavoro supplementare sia quello prestato oltre l'orario di lavoro part time contrattualmente pattuito ed entro l'orario di lavoro full time. La contrattazione collettiva non prevede, infatti, laddove al dipendente venga richiesto – anche con carattere di regolarità e continuità – di osservare un orario di lavoro superiore al part time contrattualmente indicato l'automatico diritto al consolidamento del superiore orario di fatto svolto, disponendo solo che su richiesta delle RSU/RSA e OSS, la direzione aziendale è tenuta a fissare un esame congiunto per valutare le condizioni di consolidamento. La giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni chiarito che, anche perché si abbia la trasformazione per fatti concludenti del “part-time” in rapporto a tempo pieno non basta il costante abuso del lavoro supplementare;
e ciò anche se in certi periodi, specie se rari, si sia addirittura davvero lavorato a tempo pieno (Cass. 3228/2008, 6226/2009); e ciò perché la “trasformazione”, nei casi in cui non prevista dalla legge, non può avvenire per la mera violazione delle regole del “part-time”, ma solo se la reale volontà delle parti emerge compiutamente ed in modo inequivoco dal loro comportamento (ed in modo identificabile nel suo oggetto). La Suprema Corte (Cass. N. 25006/2006) in un caso di trasformazione del contratto a tempo pieno in contratto a tempo parziale ha ritenuto che la necessità che l'orario a tempo parziale venga pattuito con forma scritta (forma richiesta ad probationem dall'art. 5 comma 1 d. lgs. 81/2015, analogamente alla previgente disciplina ex d. lgs. 61/2000) impedisce che un rapporto a tempo pieno possa trasformarsi in rapporto a tempo parziale per la mera circostanza che il datore di lavoro abbia richiesto al dipendente di lavorare per un numero di ore inferiore all'orario a tempo pieno pattuito nel contratto.
7 La possibilità di novazione del contratto da part time a tempo pieno è invece costantemente affermata dalla giurisprudenza di legittimità, che ha ribadito “il principio, più volte affermato da questa Corte, secondo cui "Il rapporto a tempo parziale si trasforma in rapporto a tempo pieno per fatti concludenti, in relazione alla prestazione lavorativa resa, costantemente, secondo l'orario normale, o addirittura con orario superiore. Il comportamento negoziale concludente, nel senso di modificare stabilmente l'orario di lavoro, è conseguente all'accertamento che la prestazione eccedente quella inizialmente concordata - resa in modo continuativo secondo modalità orarie proprie del lavoro a tempo pieno, o addirittura con il superamento dell'orario normale - non risponda ad alcuna specifica esigenza di organizzazione del servizio, idonea a giustificare, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, l'assegnazione di ore ulteriori rispetto a quelle negozialmente pattuite... La libertà del lavoratore di rifiutare la prestazione oltre l'orario del part-time è ininfluente, posto che, come rilevato dalla Corte di merito, l'effettuazione, in concreto, delle prestazioni richieste, con la continuità risultante dalle buste paga, ha evidenziato l'accettazione della nuova regolamentazione, con ogni conseguente effetto obbligatorio, risultandone una modifica non accessoria dei contenuti del sinallagma negoziale" (Cass. n. 21160\10 e Cass. n. 11905\11)” (Cass. n. 31342/2018; cfr. Cass. Sez. L. n. 20209/2019; Cass. Sez. L. n. 10746/2024). È orientamento oramai costante e consolidato della giurisprudenza di legittimità quello che ammette la possibilità di novazione del contratto da part time a full time con consolidamento dell'orario supplementare. Si è affermato che il rapporto a tempo parziale si trasforma in rapporto a tempo pieno per fatti concludenti, in relazione alla prestazione lavorativa resa, costantemente, secondo l'orario normale, o addirittura con orario superiore, con la precisazione che il comportamento negoziale concludente, consistente nel modificare stabilmente l'orario di lavoro, è conseguente all'accertamento che la prestazione eccedente quella inizialmente concordata - resa in modo continuativo secondo modalità orarie proprie del lavoro a tempo pieno, o addirittura con il superamento dell'orario normale - non risponda ad alcuna specifica esigenza di organizzazione del servizio, idonea a giustificare, secondo le previsioni della contrattazione collettiva, l'assegnazione di ore ulteriori rispetto a quelle negozialmente pattuite. I giudici di legittimità hanno più volte chiarito che l'osservanza di un orario lavorativo pari a quello previsto per il tempo pieno è idonea a comportare, nonostante la difforme iniziale volontà delle parti, l'automatica trasformazione del rapporto part-time in altro a tempo pieno, non occorrendo, a tal fine, l'osservanza di alcun requisito formale (cfr. Cass., 19 febbraio 2024, n. 4350 ; Cass., 25 luglio 2019, n. 20209; Cass., 4 dicembre 2018, n. 31342Cass., 19 luglio 2011 n. 15774; cfr. Cass., 28 ottobre 2008 n. 25891). Nel caso di specie, però, le stesse ricorrenti hanno dedotto di aver svolto un orario medio di 36 ore settimanali, pari al 90% dell'orario full-time- di 40 ore settimanali, come stabilito dall'art. 19 del CCNL e non di aver costantemente svolto la propria prestazione lavorativa in misura uguale o superiore all'orario full-time. Di conseguenza, non può essere accolta la domanda di trasformazione del contratto da part-time in full-time difettandone il presupposto fondamentale. È necessario verificare, poi, se le parti, nell'ambito di un contratto a tempo parziale, possano modificare il monte ore contrattualmente previsto per facta concludentia
8 ovvero se sia sufficiente la mera osservanza di fatto di un orario superiore a quello pattuito, per ritenere sussistente il diritto delle ricorrenti al consolidamento di ore di lavoro costantemente prestate in misura superiore all'orario contrattualmente pattuito e costantemente retribuito come lavoro supplementare. Non essendovi disposizioni normative che prevedono una simile eventualità, bisogna indagare sulla volontà delle parti e, dunque, verificare se sia ravvisabile un animus novandi;
ipotesi che si ritiene debba essere esclusa nella specie. Come già osservato, la contrattazione collettiva prevede nel contratto a tempo parziale la possibilità di prestare ore di lavoro supplementare (fino al raggiungimento dell'orario full time) le quali vengono retribuite con la maggiorazione dalla stessa contrattazione collettiva prevista e non ricollega la prestazione di lavoro supplementare al ricorrere di esigenze di natura straordinaria ed eccezionale facendo, invece, riferimento a
“specifiche esigenze tecnico organizzative” che, dunque, possono derivare dalla particolare natura e tipologia dell'appalto ed essere, quindi, anche ordinarie, specifiche ed effettive. Il fatto che le ore di lavoro in più svolte siano state sempre regolarmente retribuite come ore di lavoro supplementare e con la maggiorazione a tale titolo prevista dal CCNL è Cont indice di una volontà contraria della ad una eventuale novazione del contratto. Inoltre, dai dati riportati nelle buste paga, si evince che il numero di ore di lavoro supplementare variava mensilmente (si vedano ad esempio le buste paga della Pt_1 dove dalle 73,5 ore di lavoro supplementare svolto a settembre 2022 si passa a 6,3 il mese successivo), elemento che dimostra, appunto, la variabilità delle esigenze datoriali. Autorevole e condivisibile giurisprudenza di merito ha a tal riguardo affermato “una razionale e funzionale organizzazione del servizio appaltato deve assicurare ai dipendenti un orario “minimale”, che può essere superato mediante il lavoro supplementare (anche in misura costante, come nella fattispecie in esame), nel caso in cui le ore del servizio oggetto dell'appalto non vengano diminuite dal committente. All'opposto, la pattuizione di un orario maggiore sarebbe poi passibile di diminuzione (o di altre negative conseguenze per il singolo lavoratore o, in via generale, a livello occupazionale del datore di lavoro) nel caso di mutate esigenze (in riduzione) del committente. Non sono quindi ravvisabili elementi chiari e convergenti che conducano ad interpretare il lavoro supplementare delle appellanti, seppure prestato in misura fissa e costante per un periodo non breve (circa un anno e mezzo), come modifica definitiva dell'orario lavorativo mediante comportamento concludente delle parti” (cfr. sentenza n. 600/2022 del 15.12.2022 della Corte di Appello di Torino, Sezione Lavoro). Del resto, “in sostanza, richiamando le condizioni già espresse, si deve ribadire che il consolidamento del maggiore orario effettivamente osservato, sicuramente escluso sulla base dell'applicazione 'diretta' dell'art.3, D. Lgs. 61/2000, può essere potenzialmente accertato per fatti concludenti, ma a tal fine non è sufficiente la mera continuità del maggiore orario osservato, ma occorre anche individuare la presenza di altri elementi dai quali desumere la volontà delle parti intesa al mutamento dell'orario (argomentato da Cass. 19635/18 che seppure riguardi una pretesa relativa alla diversa modulazione di un orario a tempo pieno, in obiter dictum ritiene che riduzione o aumento di orario
9 debba derivare da animus novandi)” (cfr. sentenza n. 600/2022 del 15.12.2022 della Corte di Appello di Torino, Sezione Lavoro). Inoltre, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, nel contratto di lavoro part time ogni modifica dell'orario di lavoro necessita del mutuo consenso di entrambe le parti, in quanto, configurando la modalità oraria un elemento qualificante della prestazione oggetto del contratto part time, la variazione, in aumento o in diminuzione, del monte ore pattuito, costituisce una novazione oggettiva dell'intesa negoziale inizialmente concordata, che richiede una rinnovata manifestazione di volontà, pertanto non desumibile per facta concludentia dal comportamento successivo delle parti a norma dell'art. 1362 c.c. (cfr. Cass. n. 1375/2018; Cass. n. 25006/2016; Cass. n. 16089/2014; Tribunale di Roma, sentenza n. 9811/2023). La conversione per fatti concludenti del rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno è infatti resa possibile dal fatto che la legge (ieri, art. 2 d.lgs. n. 61/2000; oggi, art.5 d.lgs. n.81/2015) richiede, seppure ormai solo “ad probationem”, la forma scritta, peraltro qualificata dalla determinazione puntuale della distribuzione nel tempo delle prestazioni, solo per il tempo parziale;
e lo fa per imprescindibili ragioni, anche di ordine costituzionale, di tutela del lavoratore, che prescindono dalla quantità di lavoro, attenendo anche e soprattutto alla necessità costituzionale che alla limitazione di orario ed alla corrispondente limitazione della capacità del rapporto di produrre reddito corrisponda una effettiva possibilità di integrare la garanzia di adeguatezza salariale posta da Cost. 36 con altri rapporti, o di assolvere agli impegni familiari che, con la scelta del “part- time”, si sia scelto di privilegiare (Cort. Cost. n. 210/92). V'è peraltro da considerare che il fatto che un lavoratore assunto a tempo parziale sia impiegato in modo assiduo a tempo pieno, o quasi pieno, o più che pieno, ha una capacità dimostrativa di volontà negoziale concludente contraria alla pattuizione di tempo parziale non comparabile a quella propria dei casi, quale quello di specie, nei quali, pur essendosi verificato un pressoché sistematico e spesso massiccio ricorso al lavoro supplementare, le quantità settimanali e mensili di lavoro, oltre a tenersi comunque al di sotto del tempo pieno, non presentino alcuna regolarità quantitativa neanche approssimativa. E dall'esame dei cedolini allegati ai ricorsi, emerge in modo inequivoco che le ore di lavoro supplementare prestate dalle ricorrenti su base mensile presentino un dato di estrema variabilità indice del mutare delle esigenze aziendali che, di volta in volta, tale lavoro eccedente era finalizzato a fronteggiare, pur risultando regolare la sua prestazione (comunque sempre nel rispetto dei limiti di un orario di lavoro full time). È chiaro, quindi, che mancando una volontà novativa da parte di entrambi i contraenti (assenza di animus novandi) e difettando una pattuizione scritta con la quale le parti del rapporto obbligatorio hanno di comune accordo determinato una modifica in aumento dell'orario di lavoro settimanale – ovvero della percentuale di part time – non può ritenersi sussistente alcun diritto in capo alle lavoratrici di ottenere un riconoscimento in via definitiva e per facta concludentia di un part time con orario superiore a quello già concordato con parte datoriale. Dal rigetto della domanda di trasformazione del contratto in full-time e di consolidamento del superiore orario part-time, consegue il rigetto della domanda
10 riconvenzionale di di restituzione delle somme versate alle ricorrenti, a titolo CP_1 di maggiorazione per il lavoro supplementare svolto.
In merito alla richiesta di riconoscimento del superiore livello di inquadramento, con conseguente condanna delle resistenti al pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, occorre premettere che il procedimento logico che il giudice del merito deve seguire in materia d'inquadramento dei lavoratori si articola in tre fasi fra loro interdipendenti: a) individuazione dei criteri generali ed astratti previsti, per l'inquadramento nelle singole categorie o qualifiche, dalla legge o dalla contrattazione collettiva di diritto comune, la cui interpretazione è censurabile in sede di legittimità solo per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 cod. civ. e segg.) o per vizi di motivazione;
b) accertamento delle mansioni concretamente svolte dal lavoratore, che è censurabile in sede di legittimità solo se non condotto alla stregua di tutte le risultanze probatorie e non sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi;
c) comparazione delle previsioni astratte con le mansioni concretamente svolte – che implica apprezzamenti di fatto censurabili, in sede di legittimità, solo se non sorretti da congrua e corretta motivazione – al fine di ricondurre le mansioni di fatto nell'ambito della categoria o qualifica tipizzata dalla legge o dal contratto collettivo, secondo il principio di corrispondenza tra categoria o qualifica e mansioni (art. 2103 cod. civ.) (cfr. Cassazione civile sez. lav. - 13/02/2020, n. 3626; Cassazione, Sezione Lavoro, n. 28284 del 31.12.2009, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 26234 del 30.10.2008, Cassazione, Sezione Lavoro, n. 20272 del 27.09.2010; Cass. 27 giugno 1986 n. 4289; Cass. 21 ottobre 1999 n. 11856; Cass. 10 giugno 1999 n. 5728). Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che “il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003, nella cui motivazione si legge “In breve non basta dire: questi sono i compiti, questa è la disposizione contrattuale invocata, ma occorre esplicitare, e poi rendere evidente sul piano probatorio, la gradazione e l'intensità (per responsabilità, autonomia, complessità, coordinamento, ecc.) dell'attività corrispondente al modello contrattuale invocato, rispetto a quello attribuito trattandosi, in tema di mansioni, di livelli di valore inclusi in un particolare sistema professionale contrattuale a carattere piramidale e, in questa vicenda, a scaglioni (attività impiegatizia a fronte di funzioni direttive, contrattualmente distinte). Né può, a tal fine, sopperire l'intervento ufficioso del Giudice che non solo ignora i dati fattuali di riscontro, ma neppure può interferire con il principio fondante la regola processuale, che impone a colui che dice l'onere di allegare e di provare gli elementi complessivi posti a sostegno della domanda”). Ancora, quando un contratto collettivo preveda una medesima attività in base a due (o più) distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in materia più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento dell'attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse
11 modalità di prestazione alle quali la declaratoria collega il superiore inquadramento (Cass. Sez. L, Sentenza n. 12092 del 01/07/2004, Sentenza n. 11925 del 07/08/2003). Sicché, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (cfr. Cassazione civile sez. lav. 31/03/2021, n.8955; Cassazione, Sezione Lavoro, n. 8025 del 21.05.2003). Inoltre, agli effetti della tutela apprestata dall'art. 2103 c.c. - che attribuisce al lavoratore, utilizzato per un certo periodo di tempo da parte del datore di lavoro in compiti diversi e maggiormente qualificanti rispetto a quelli propri della categoria di appartenenza, il diritto non solo al trattamento economico previsto per l'attività in concreto svolta ma anche all'assegnazione definitiva alla qualifica superiore - condizione essenziale è che l'assegnazione alle più elevate mansioni sia stata piena, nel senso che abbia comportato l'assunzione della responsabilità diretta e l'esercizio dell'autonomia e della iniziativa proprie della corrispondente qualifica rivendicata, coerentemente con le mansioni contrattualmente previste in via esemplificativa nelle declaratorie dei singoli inquadramenti, cui vanno poi raffrontate le funzioni in concreto espletate dal lavoratore interessato (cfr. Cassazione, Sezione Lavoro, n. 11125 del 14.08.2001 e Cassazione, Sezione Lavoro, n. 16200 del 10.07.2009). In definitiva, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare di avere svolto in misura prevalente e non episodica mansioni diverse da quelle del proprio inquadramento, dettagliatamente indicate e descritte, che corrispondano alla declaratoria generale e al profilo professionale del superiore invocato livello di professionalità, avendone assunto la responsabilità diretta ed avendole esercitate con il livello di autonomia ed iniziativa corrispondente alla qualifica rivendicata. L'art. 10 del CCNL Multiservizi prevede “In relazione alle mansioni svolte i dipendenti sono inquadrati nei livelli di seguito elencati, fermo restando che la distinzione tra impiegati ed operai viene mantenuta agli effetti di tutte le norme (legislative, regolamentari, contrattuali, ecc.) che prevedono un trattamento differenziato e comunque fanno riferimento distintamente a tali lavoratori. Il lavoratore che svolge promiscuamente mansioni rientranti in livelli diversi è inquadrato al livello superiore qualora le mansioni relative al livello superiore risultino prevalenti, salvo il caso di mutamento temporaneo di mansioni. L'inquadramento dei lavoratori nelle categorie previste dal presente articolo avviene sulla base delle declaratorie generali, delle esemplificazioni dei profili professionali e degli esempi. Gli esempi si riferiscono genericamente alla figura professionale del lavoratore, e pertanto sono prevalentemente formulati in termini uniformi. I requisiti indispensabili derivanti dalle caratteristiche e dai presupposti professionali indicati nelle declaratorie e dai contenuti professionali specificati nei profili, consentono, per analogia, di inquadrare le figure professionali non indicate nel testo. Qualora, per esercitare determinate attività siano richieste specifiche autorizzazioni e/o abilitazioni, è convenuto che l'esercizio di tali attività e l'inquadramento nel livello corrispondente avverrà a condizione che il lavoratore sia in possesso dei requisiti previsti….”.
12 Al IV LIVELLO Cat. Impiegati Operai Qualif. d'ordine specializzati “Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico, esplicano attività tecnico - operative di adeguata complessità, ovvero svolgono attività amministrative, commerciali, tecniche;
i lavoratori adibiti ad operazioni e compiti (esecutivi) per la cui attuazione sono richieste specifiche conoscenze tecniche e/o particolari capacità tecnico pratiche comunque acquisite, anche coordinando e sorvegliando attività svolte da altri lavoratori….. Profilo:
8. Lavoratori che, in autonomia ed avendo pratica dei processi, eseguono attività di natura complessa nella disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, diserbo, depolveratura, sanificazione e manutenzione degli ambienti sia interni che esterni. I lavoratori per acquisire il IV° livello devono conseguire abilitazione professionale adeguata tramite la frequenza di un corso di formazione specifico che, realizzabile da qualsiasi struttura formativa, dovrà comunque comprendere le specifiche ed i contenuti predisposti dall' sulla base delle Direttive e dei Protocolli Comunitari del CP_5 settore. Esempio:
8.1 Tecnici disinfestatori specializzati”. Al III livello appartengono “i lavoratori qualificati, adibiti ad operazioni di media complessità (amministrative, commerciali, tecniche) per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, anche coordinando lavoratori inquadrati in livelli inferiori od uguali….
1. Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti, chiusi ed aperti, con l'utilizzo di attrezzature e macchine operatrici complesse Esempi:
1.1 Addetti al risanamento ambientale;
1.2 Addetti al trattamento/pulitura delle facciate;
1.3 Conducente autospazzatrici e/o macchine operatrici per le quali è richiesto il possesso della patente B;
1.4 Pulitori finiti (che operano con l'uso di macchine industriali o scale e/o piattaforme aeree montate su semoventi) o polivalenti (caratterizzati da esperienza, flessibilità, più aree e servizi di intervento, utilizzo di tecniche innovative);
1.5 Addetti alla potature ed al trattamento di alberi, di siepi, agli sfalci ed alla piantumazione;
1.6 Operai qualificati addetti alle cabine e linee di verniciatura;
1.7 Operai qualificati addetti alle operazioni di sterilizzazione….. 9. Lavoratori che eseguono attività di disinfestazione, disinfezione, derattizzazione, diserbo, depolveratura, sanificazione e manutenzione degli ambienti sia interni che esterni con l'utilizzo di attrezzature e macchine operatrici complesse e con prodotti pronti all'uso, diluibili in acqua o altro veicolo o miscele di prodotti diversi, secondo le istruzioni ricevute. I lavoratori di questo livello devono conseguire abilitazione professionale adeguata tramite la frequenza di un corso di formazione specifico che, realizzabile da qualsiasi struttura formativa, dovrà comunque comprendere le specifiche ed i contenuti predisposti dall' sulla base delle Direttive e dei CP_5 Protocolli Comunitari del settore”. Appartengono, invece, al livello II assegnato alle ricorrenti, “Profilo:
1. Lavoratori che eseguono attività di pulizia e manutenzione degli ambienti anche con l'utilizzo di semplici attrezzature e macchine operatrici automatiche o semiautomatiche attrezzate 31 Esempi:
1.1 Pulitori addetti al lavaggio con sistemi automatici o normali, addetti ai lavori di pulizia anche con l'uso di lucidatrici ed aspiratori, nonché ai lavori di pulizia dei vetri;
1.2 Addetti al riassetto e rigoverno di locali, foresterie e assimilabili;
1.3 Operai comuni addetti alla manutenzione, falciatura, potatura, concimazione e pulizia
13 aree verdi;
1.4 Conducente di piccoli mezzi di trasporto per i quali non è richiesta la patente;
1.5 Addetti alla rotazione trasporto sacchi;
1.6 Addetti alla selezione e/o separazione dei residui di lavorazione e/o di materiale da raccolte differenziate;
1.7 Operai comuni addetti alla pulizia di sale operatorie, pronto soccorso, etc.; 1.8 Operai comuni addetti alle cabine e linee di verniciatura;
1.9 Operai comuni addetti ad altre attività ausiliarie di supporto in ambito scolastico, sanitario”. Occorre analizzare gli esiti dell'istruttoria. Il teste ha dichiarato “indifferente ADR: Io sono dipendente del San Testimone_1 Pio dal 1.7.23 come operatore socio sanitario e quando lavoravo mi affiancavano le ricorrenti alternandosi. ADR: Io lavoro dalle 8 alle 14 o dalle 14 alle 20 e poi faccio anche le notti. ADR: Anche le ricorrente svolgevano il mio stesso orario di lavoro o dalle 8 alle 14 o dalle 14 alle 20 tutti i giorni per 5 giorni a settimana, ma dal sesto giorno facevano il riposo e poi iniziavano di nuovo ADR: Le ricorrenti si occupavano della pulizia giornaliera delle stanze, ma pulivano anche elettromedicali dell'elettrocardiogramma, defibrillatori, monitors, lettini e barelle, ed ogni altro strumento medicale in dotazione, venivano chiamate anche in sala operatoria per pulire sangue e ripristinare il tavolo operatorio, taglienti e pungenti , pulivano la sala tac, chiudevano i rot (contenitori di rifiuti speciali) tanto so perché venivo chiamato in concomitanza con loro;
loro sanificavano anche gli ambienti con prodotti specifici, eravamo chiamati in due , io dovevo cercare di entrare in sala operatoria ma per ragioni organizzative (svolgevo anche altre mansioni, tipo portare il paziente in stanza
) se non riuscivo ad andare andava una di loro. ADR: le ricorrenti erano chiamate dal primario o dalla capo sala, io invece comunque finita la sala operatoria già sapevo di dover andare . ADR: Loro pulivano anche sangue e urine . ADR: Lavorando in urgenza
, a parte i programmati, tutti i giorni si andava tutti i giorni e anche io ci andavo quotidianamente. ADR: Io se ero disponibile andavo in primis a prendere il paziente e in tali occasioni vedevo che le ricorrente (una per turno ) puliva la sala operatoria poi quando ritornavo dopo aver porto il paziente in stanza davo una mano per ripristinare la sala operatoria per l'uso successivo. ADR: Non so se risultasse da qualche parte chi aveva provveduto alla sanificazione e pulizia della sala operatoria , ma nel mio turno vedeva che la ricorrente provvedeva alla pulizia e alla sanificazione. ADR: In mancanza di personale le ricorrenti mi aiutavano a portare il paziente in camera o fare il letto. ADR: Ci aiutavamo , poiché è un reparto dove non si può aspettare. ADR: Dalla sapa operatoria chiamavano e chiedevano di mandare una persona delle pulizie, per cui le ricorrente lasciavano di lavorare e andavano. ADR: Dal primo luglio del Cont 2023 che lavoro lì non ho mai visto nessuno della Gepas e di o che si fosse qualificato come dipendente di tali società”. Il teste ha riferito “indifferente ADR: Lavoro per la dal 2012 e Testimone_3 CP_3 Cont per il S. Pio lavoro da ottobre 2024 ovvero da quando è subentrata ad , come caposquadra e mi occupo dei turni del personale ADR: Conosco le ricorrenti sono nostre dipendenti. ADR: Le ricorrenti si occupano delle pulizie ordinarie, puliscono i reparti ovvero le stanze, sale di degenza, ambulatori. ADR: Lupo so che fa da Jolly e va nella sala operatoria per la pulizia della stessa mentre la no perché è titolare Pt_2 di un reparto specifico ovvero il reparto di urologia . ADR: La si occupa della Pt_1 pulizia ordinaria della sala operatoria , sanificazione delle pareti come da capitolato
14 d'appalto. ADR: Della pulizia degli strumenti e degli attrezzi della sala operatoria si occupano gli oss. ADR: Tutto ciò posso dire perché io vivo il cantiere, quasi tutti i giorni giro per i reparti. ADR: La mia postazione si trova al padiglione Pt_6 all'interno dell'ospedale , al piano meno uno dove sono gli uffici. ADR: Io lavoro dalle 6 alle 12.40 per sei giorni a settimana. ADR: lavora dalle 6 alle 9.40 Parte_2
e lavora dalle 6 alle 9.40 o dalle 14 o alle 17.40 su sei giorni alla settimana. Pt_1 ADR: I turni sono di lavoro sono scritti. ADR: Sono previsti due interventi di pulizie al giorno per ciò che concerne i reparti. ADR: La lupu va in sala operatoria a pulire solo se manca il personale addetto. ADR: Alla sala operatoria ci sono tre unità dalle 8 alle 12 dalle 12 alle 16 e dalle 16 alle 20 , addetti alle pulizie della sala operatoria . ADR: Ci sono 5 sale operatorie e per ogni sala ci sono tre addetti , quando manca uno di loro viene sostituito e in tali casi interviene anche ADR: Son responsabile dell'appalto Pt_1 della Gesap del S. Pio . ADR: Tra i miei compiti vi è anche quello di verificare il rispetto delle mansioni previsti nel capitolato da parte delle lavoratici ADR: In base alle necessità qualcuno fa lavoro supplementare . ADR: Può capitare di fare circa 80 ore di lavoro supplementare al mese ADR: Alle ricorrenti non è mai capitato da quando ci sono io di comandare lavoro supplementare ADR: Quando è subentrata nel cantiere la ha assunto una trentina di persone. ADR: I dipendenti non devono CP_3 CP_3 chiudere i ROT, ma possono spostarli. ADR: Il rot chiuso viene firmato dall'oss e timbrato dal reparto”. Cont Il teste ha riferito “indifferente ADR: Lavoro per dal 2015 Testimone_4 come referente aziendale . Preciso che per l'appalto di Benevento sono stato referente dall'inizio dell'appalto e fino allo scorso febbraio. ADR: Conosco le ricorrenti , fanno le pulizie al S. Pio . lavora in cardiologia, UTIC e emodinamica e in alcuni Pt_2 giorni , la domenica se ben ricordo, faceva le sostituzioni dove capitava, mentre Pt_1 era addetta a medicina d'urgenza o faceva le sostituzioni o forse anche in cardiologia. Tutto dipendeva dall'organico e dalle esigenze ed erano variabili. ADR: Le ricorrente erano pulitori ma non sono mai andate in sala operatoria , nemmeno per sostituzioni perché non erano tra quelli addetti alla pulizia della sala operatoria . Preciso che però in emodinamica ci sono interventi ma non sono definiti interventi in sala operatoria . ADR: La pulizia della sala operatoria richiede l'ausilio dell'oss era fatta da personale diverso dalle ricorrenti. ADR: Le ricorrenti solo dopo la vidimazione del rot potevano portare e movimentare i rot. ADR: Non capitava mai che le ricorrenti provvedessero alla chiusura del rot, in concomitanza dell'appalto fu fatta una riunione tecnica in cui si disse che eravamo pulitori e non dovevamo occuparci di altro (in precedenza l'azienda che aveva l'appalto prima era stata coinvolta, per quanto è dato sapere, in pulizie diverse), noi avevamo un capitolato (appalto consip) in cui vi sono tutte le mansioni da fare ADR: Le ricorrenti svolgevano l'orario dalle 8 alle 12 o dalle 12 alle 17.30 o alle 18 ; la domenica dalle 8 alle 11 o dalle 6.30 alle 9.30 in base al reparto;
se vi era necessità veniva chiesto di fare ore supplementare ADR: All'inizio c'erano diverse fasce contrattuali e noi abbiamo fatto il passaggio di cantiere e abbiamo fatto un primo step dove le ricorrenti mi sembra hanno beneficiato di un aumento contrattuale;
poi il 25 novembre 2023 vi è stata una seconda proposta contrattuale e le signore non hanno accettato . ADR: Le ricorrenti mi hanno chiesto di fare anche delle ore in più , c'era una lista di persone che davano la loro disponibilità e in questa lista
15 c'erano anche loro. ADR: Il CSI , di cui noi abbiamo una percentuale, prende l'appalto e in base al momento storico ci danno (noi siamo tra le consociate) delle strutture e nel corso del tempo cambiano gli equilibri ADR: Io ero responsabile del rispetto di quanto indicato nel capitolato d'appalto da parte dei lavoratori , sotto il profilo delle mansioni. ADR: Su ogni carrello in dotazione ci sono linee guida relative alle mansioni e alle Cont procedure da seguire ADR: Gli addetti all'appalto erano 53 ADR: Il mio ufficio è ubicato accanto alla sala mortuaria ADR: Il mio orario di lavoro era dalle 6/7 fino a che era necessario , ho orario libero sono un capo area. ADR: Io ho 173 ore mensili che gestisco in base alle necessità. A questo punto viene mostrato al teste il primo foglio dell'allegato n. 20 del ricorso di relativo ai turni di agosto 2023 e il Parte_2 teste dichiara : ADR: Questo non è un turno, presso il San Pio vi erano due fonti di baggiature (una ubicata al piano meno uno del padiglione e l'altra Pt_6 Con all'ingresso al lato sinistro dell'ufficio dove avevo io l'ufficio , per cui gli operatori emp avevano un badge per timbrare l'ingresso e l'uscita ). ADR: Quella che mi viene mostrata è una rendicontazione dei turni che io non ho mai visto forse la facevo i lavoratori”. Il teste ha dichiarato “conosco le ricorrenti perché le ho conosciute Tes_2 nell'Azienda Ospedaliera, io sono OSS in Azienda dal 1.10.2021. ADR: confermo che l'orario di lavoro delle ricorrenti, da marzo 2022 era su turni avvicendati, con riposo dopo 5 giorni lavorativi consecutivi, dalle 08.00 alle 14.00 o dalle 14.00 alle 20.00 e tanto posso dire perché facciamo gli stessi turni e quindi avevo modo di vederle quando montavamo e smontavamo dai turni se facevamo lo stesso turno, così come se il turno non coincideva, ci vedevamo al cambio turno di ognuno ADR: sul capo 2 del capitolato di prova di parte ricorrente non so rispondere. ADR: confermo che le ricorrenti hanno svolto da marzo 2022 le mansioni di cui al capo 3 del capitolato di prova di parte ricorrente di cui mi viene data lettura e che venivano comandate dal Capo o dagli Pt_7 infermieri. Tanto posso dire perché ho avuto modo di vederle. ADR: prima di marzo 2022 queste mansioni venivano svolte dagli ausiliari provenienti da una cooperativa esterna. ADR: preciso che io ho un contratto di lavoro full-time per 36 ore settimanali”. Cont La teste ha riferito “ho lavorato alle dipendenze di per 15 Testimone_5 Cont mesi, dal 9.2.2022 al 5.06.2023, ho lavorato solo con l' e non ho avuto rapporti di Cont lavoro con e Conosco le ricorrenti perché abbiamo fatto qualche turno CP_3 insieme quando lavoravo a Benevento. ADR: le ricorrenti erano addette alle pulizie, entrambe hanno sempre ricevuto le direttive dal Caposquadra che Persona_4 era anche il mio caposquadra. ADR: io svolgevo le stesse mansioni delle ricorrenti, ovvero eravamo addette alla pulizia ordinaria che consisteva nella pulizia delle camere, delle suppellettili, delle porte e del bagno, dei corridoi, delle sale d'attesa, dovevamo anche spazzare fuori dal padiglione, svuotare i cestini, cambiare sia Cont all'interno del reparto che nei corridoi e nelle scale i sacchetti dei cestini. La ci aveva dato un foglio scritto come promemoria delle mansioni che dovevamo svolgere e ci era stato detto che, in caso di problemi, dovevamo rivolgerci al sig. ADR: Per_4 Parte non mi risulta che ci siano state richieste di prestazioni aggiuntive a I nostri compiti sono sempre stati gli stessi e l'orario di lavoro era quello contrattualmente stabilito. Veniva chiesto di fare lavoro straordinario e chi dava la disponibilità lo
16 svolgeva, a me è stato chiesto ma io ho sempre rifiutato. ADR: non so se le ricorrenti hanno chiesto di svolgere lavoro supplementare. ADR: io stavo al reparto Otorino e Maxillofacciale, anche se all'epoca era chiuso il reparto e in quel reparto c'erano in appoggio i medici di oncologia che visitavano, poi ero assegnata anche agli ambulatori di oculistica, compreso la sala di attesa e le stanze della neuropsichiatria infantile, con le stanze annesse. ADR: io facevo quattro ore al giorno, tutti i giorni, con un riposo settimanale e facevo anche i turni di notte e un paio di turni di notte li ho fatti anche con le ricorrenti, senza mai separarci”. La teste ha dichiarato “sono dipendente della da tre anni, da Testimone_6 CP_3 quando ha preso l'appalto in ospedale, conosco le ricorrenti perché siamo state colleghe già con le precedenti aziende che si sono succedute sull'appalto e siamo ancora colleghe alle dipendenze della Preciso che io ho lavorato alle CP_3 dipendenze della e poi della mentre loro hanno lavorato per la Parte_9 CP_3 Cont
, poi per e poi per però pur non facendo parte della stessa Parte_9
CP_3 azienda abbiamo lavorato nello stesso ospedale, ma sempre in padiglioni diversi. ADR: confermo che la sede della è a Napoli e chi esercita i poteri di amministrazione e
CP_3 direzione è a Napoli ed è IT. Preciso che il supervisore della che invece
CP_3 ci dà le direttive all'ospedale è Io faccio la responsabile. ADR: io non Tes_3 conosco l'orario di lavoro osservato dalle ricorrenti da marzo 2022 e per tutto il Cont periodo lavorato da loro per , posso solo riferire che da quando lavoriamo insieme per la ovvero da due anni e mezzo, da quando c'è stato il passaggio da
CP_3 Cont
a le ricorrenti lavorano su turni e ogni cinque giorni fanno il riposo. Le CP_3 ricorrenti lavorano in reparto e lavorano tutti i giorni 3 ore e 40 minuti. ADR: non
Cont conosco né la qualifica delle ricorrenti quando erano alle dipendenze di , né le mansioni che svolgevano. ADR: da quando sono alle dipendenze della si CP_3 occupano delle pulizie e quindi della spolveratura, della pulizia dei bagni, del lavaggio pavimenti e suppellettili, della raccolta della plastica e carta e la pulizia delle scale e dell'atrio”.
Cont Il teste ha riferito “sono stato dipendente prima e attualmente Persona_4 sono dipendente della conosco le ricorrenti perché abbiamo lavorato insieme CP_3
Cont alle dipendenze di , io ero il caposquadra e loro facevano parte della mia squadra. Lavoriamo ancora insieme in quanto colleghi, alle dipendenze di ma non sono CP_3
Cont più il loro caposquadra. ADR: era il consorzio appaltante di cui facevano parte
Cont anche e Io come caposquadra avevo rapporti con , non CP_3 Testimone_4 so chi curasse la fase amministrativa dell'appalto e i rapporti con il committente, posso
Cont solo dire che le buste paga erano intestate all . ADR: sull'appalto c'erano sia
Cont
che ma si gestivano padiglioni diversi e tutti i dipendenti che lavoravano CP_3 sull'appalto erano dipendenti di una delle due società. ADR: non so quanti dipendenti propri abbia il CSI. ADR: da marzo 2022, le ricorrenti lavoravano su turni a rotazione mattina, pomeriggio e sera e ogni cinque giorni avevano il riposo. I turni erano di 4 ore ognuno, se non vado errato, dalle 6,00 alle 9,30-10,00; dalle 12,00 alle 16,00 e dalle 16,00 alle 20,00. ADR: le ricorrenti erano operai comuni e si occupavano della pulizia dei reparti, delle sale operatorie, del pronto soccorso e delle aree comuni come scale e androni e nel fare le pulizie entravano a contatto con residui organici come feci, vomito, sangue, urine, garze. ADR: si occupavano anche della sanificazione degli
17 ambienti e del prelievo dei contenitori ROT di cartone, pieni di siringhe, flebo, aghi, garze, traverse sporche, materiali medicazioni, ma preciso che noi trovavamo già il cartone chiuso e avevamo solo il compito di prenderlo e portarlo al punto di raccolta. Preciso che noi non sapevamo cosa c'era dentro, lo presumevamo dati i reparti. ADR: non si occupavano della sanificazione degli strumenti medicali, perché non competevano a noi ADR: prima di marzo 2022 c'era un'altra ditta che si occupava delle pulizie e ci sono state delle variazioni contrattuali con allargamento degli ambienti di cui occuparci. ADR: alle ricorrenti ero io che davo disposizioni sulle mansioni da svolgere. Già quando venivano predisposti i turni mensili, veniva indicato il luogo e l'orario di lavoro, sapevamo già quali erano le pulizie da svolgere e ogni turno dovevamo svolgerle. Solo se c'erano esigenze particolari richieste dal reparto o dalla caposala, comunicavo al singolo componente della squadra cosa dovesse fare in più o in meno rispetto al programma ordinario. ADR: le ricorrenti hanno svolto lavoro straordinario, quando sono state chiamate a svolgere la pulizia delle stanze che erano state ristrutturate. Tanto poteva capitare che facevano straordinario tre volte al mese, tanto poteva capitare che per vari mesi non succedeva proprio e non c'era un numero fisso di ore di straordinario che facevano, ma dipendeva dal lavoro che c'era da fare e dalla tempistica che ci dava l'ospedale. ADR: io ero addetto alla verifica del rispetto da Cont parte delle ricorrenti delle disposizioni di servizio date dall' . Io controllavo il lavoro, spesso anche con e comunque mi interfacciavo con lui prima di CP_6 prendere qualunque decisione”. Dalla prova non sono emersi, a parere della scrivente, elementi sufficienti per ritenere Cont che le mansioni svolte alle dipendenze di dalle ricorrenti rientrino nel livello IV o III della declaratoria contrattuale. La prova orale ha confermato che le ricorrenti svolgevano pulizia degli ambienti sanitari dell'intero reparto assegnato, venendo anche a contatto con elementi organici (cfr. dichiarazioni dei testi , e;
che si occupavano della pulizia degli Tes_1 Tes_2 Per_4 strumenti medicali -circostanza confermata dai testi e , OSS del San Pio Tes_1 Tes_2 che hanno avuto contezza diretta di quanto riferito, per aver lavorato negli stessi turni delle ricorrenti e della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare-, che si sono occupate della chiusura e del prelievo dei ROT- anche tale circostanza è stata confermata dai testi e che, a parere della scrivente sono più attendibili Tes_2 Tes_1 rispetto ai testi e responsabili nei confronti delle società del Per_4 Tes_6 Tes_3 rispetto del mansionario- e della sanificazione degli ambienti. Non sono però emersi elementi dai quali desumere che le attività svolte siano qualificabili come di adeguata o media complessità, come richiesto per l'inquadramento rispettivamente nel IV e nel III livello della declaratoria contrattuale;
né le ricorrenti hanno dimostrato di essere in possesso di qualificate conoscenze di tipo specialistico (livello IV) o di essere lavoratrici qualificate (livello III), in possesso delle abilitazioni professionali espressamente richieste per l'inquadramento nei livelli IV o III, né di coordinare l'attività di altri lavoratori (livello IV) o di utilizzare attrezzature e macchine operatrici complesse (livello III) o particolari prodotti. D'altra parte, come emerge dalla declaratoria del livello II, riconosciuto alle istanti, la mansione di pulizia ordinaria delle stanze, degli androni e delle scale, l'attività di pulizia delle sale operatorie, la sanificazione degli ambienti (con l'utilizzo di
18 attrezzature e macchine operatrici semplici), l'attività di selezione e/o separazione dei residui di lavorazione e/o di materiale da raccolte differenziate ed il trasporto sacchi, sono mansioni riconducibili ai profili esemplificativi del suddetto livello II. Il contatto con residui organici e la chiusura dei Rot sono mansioni che rilevano sul diverso piano della garanzia della sicurezza sui luoghi di lavoro e conseguente obbligo di garantire l'uso di adeguati DPI ma che, in assenza di prova dello svolgimento di procedure e attività complesse, non sono sufficienti a giustificare il riconoscimento di un livello di inquadramento superiore. Per le motivazioni esposte, anche le domande di riconoscimento del livello superiore e del pagamento delle relative differenze retributive vanno rigettate. Il rigetto delle domande principali rende superflua l'analisi della domanda di accertamento dei presupposti per affermare la responsabilità solidale delle tre convenute. Sussistono i presupposti per compensare le spese di lite tra le parti, stante la natura interpretativa e complessa delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta i ricorsi proposti dalle ricorrenti;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da CP_1
3) Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Benevento, 19.12.2025 Il Giudice Dott.ssa Marina Campidoglio
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Emanuela Colangelo, addetta all'ufficio per il processo.
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