CGT1
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. X, sentenza 08/01/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 123/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2652/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006852878000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140039680976000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il
02/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 rappresentata e difesa, dall'avv. Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione di Caserta e Camera Commercio Industria E
Artigianato Di Caserta, impugna l'atto in epigrafe.
Eccepisce:
- prescrizione e decadenza del presunto diritto di credito;
- mancata notifica della cartella presupposta.
Chiede:
- prescrizione;
- spese, competenze ed onorari con attribuzione al procuratore costituito.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione di Caserta.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese e del compenso oltre accessori di legge.
Si costituisce in giudizio Camera Società_1.
Chiede:
- rigettare ilricorso;
- spese di giustiza.
Non si costituisce Agenzia delle Entrate – Riscossione.
All'Udienza del 16/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Si osserva: - che è infondata l'eccezione di omessa notifica della cartella presupposta. La cartella di pagamento n.
02820140039680976000 è stata regolarmente notificata in data 13/03/2015;
- che è fondata l'eccezione di prescrizione e decadenza. La cartella è prescritta in assenza di notifica di atti interruttivi.
Il ricorso è accolto e l'atto impugnato è annullato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 100,00 oltre il 15% di spese forfettarie, IVA e cpa in favore di parte ricorrente con attribuzione in favore dell' avv. Difensore_1.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 10, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
BIANCO BRUNA, Giudice monocratico in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2652/2025 depositato il 13/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 02820259006852878000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820140039680976000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4/2026 depositato il
02/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig.ra Ricorrente_1 rappresentata e difesa, dall'avv. Difensore_1
contro
Agenzia delle Entrate – Riscossione, Agenzia delle Entrate-Riscossione di Caserta e Camera Commercio Industria E
Artigianato Di Caserta, impugna l'atto in epigrafe.
Eccepisce:
- prescrizione e decadenza del presunto diritto di credito;
- mancata notifica della cartella presupposta.
Chiede:
- prescrizione;
- spese, competenze ed onorari con attribuzione al procuratore costituito.
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate-Riscossione di Caserta.
Chiede:
- rigettare il ricorso;
- spese e del compenso oltre accessori di legge.
Si costituisce in giudizio Camera Società_1.
Chiede:
- rigettare ilricorso;
- spese di giustiza.
Non si costituisce Agenzia delle Entrate – Riscossione.
All'Udienza del 16/12/2025 il ricorso è deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Si osserva: - che è infondata l'eccezione di omessa notifica della cartella presupposta. La cartella di pagamento n.
02820140039680976000 è stata regolarmente notificata in data 13/03/2015;
- che è fondata l'eccezione di prescrizione e decadenza. La cartella è prescritta in assenza di notifica di atti interruttivi.
Il ricorso è accolto e l'atto impugnato è annullato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Condanna le resistenti in solido al pagamento delle spese di giudizio liquidate in euro 100,00 oltre il 15% di spese forfettarie, IVA e cpa in favore di parte ricorrente con attribuzione in favore dell' avv. Difensore_1.