Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 13/05/2025, n. 88 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 88 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. 139/2022 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai
Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa in appello con atto di citazione notificato in data 7 ottobre 2022 da
(C.F. ) PA C.F._1
- appellante - contro
(C.F. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Andrea Mantovani del foro di Trento
- appellato -
Oggetto: opposizione al precetto
In punto: riforma della sentenza n. 519/2022 del Tribunale di Trento
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per l'Appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Trento, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa: in via preliminare: concedere la sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata, per i motivi esposti in narrativa, ai sensi degli artt. 283 e 351 c.p.c.;
nel merito: in accoglimento dell'appello, riformare per i motivi sopra esposti, la sentenza n. 519/2022, pronunciata dal Tribunale di Trento in data 23/08/2022, resa nella causa iscritta al n. 4709/2019 R.G. e, pertanto, rigettare le domande formulate da parte attrice per i motivi già esposti e accogliere le seguenti conclusioni:
- accertare e dichiarare l'estinzione del debito di nei PA confronti di come da precetto impugnato in primo grado, Controparte_1 per effetto della compensazione con il credito di € 180.000,00 ventato da nei confronti di PA Controparte_1
- dichiararsi l'inesistenza del titolo per procedere ad esecuzione forzata e per l'effetto dichiarare caducato il precetto e tutti gli atti esecutivi eventualmente posti in essere dalla convenuta, oltre alla rifusione delle spese di giudizio;
- accertare e dichiarare la temerarietà della lite ex art. 96 c.p.c. con relativa condanna della convenuta appellata.
Con vittoria di spese e compensi professionali di entrambi i gradi di giudizio.” per l'Appellato:
“1. respingere l'appello di avverso la sentenza n.519/22 del PA
Tribunale di Trento;
2. condannare ai sensi dell'art.96/3 c.p.c. al risarcimento PA del danno nella misura che sarà ritenuta di giustizia da liquidare secondo equità;
3. con vittoria di spese, anche generali, e compenso d'avvocato, IVA e
CNPA
In via istruttoria: disporre la rimessione in termini di ai Controparte_1 sensi del combinato disposto artt.345/3 e 153/2 c.p.c. per la produzione in giudizio sub all.g di copia del verbale d'udienza 17 gennaio 2023 del giudizio
R.G. n.2797/18 Tribunale di Trento trattandosi di atto formato decorsi i termini preclusivi in I^ grado”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. - Con atto di citazione notificato in data 19 dicembre 2019 PA
e proponevano opposizione al precetto con cui si intimava Controparte_2 3
loro il pagamento, in favore di , della somma di Euro Controparte_1
34.068,50, dovuta in forza di sentenza n. 266/2014 della Corte d'Appello di
Trento.
Gli opponenti deducevano che , erede universale del padre PA
, era a sua volta creditore della sorella dell'importo di Persona_1 P_
Euro 180.000,00; questo poiché in data 7 luglio 2008 , per Controparte_1 assicurare al padre la titolarità e restituzione dei propri Persona_1 risparmi ad ella consegnati per essere investiti, aveva sottoscritto una scrittura privata e, a garanzia di questa, una cambiale di Euro 180.000,00, costituenti riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c.
Detto importo non era mai stato consegnato a , sicchè gli PA attori chiedevano che quanto preteso dalla sorella venisse interamente compensato con quanto da questa dovuto, e fosse di conseguenza dichiarata l'inesistenza del titolo per procedere ad esecuzione forzata.
Si costituiva , eccependo l'inammissibilità della domanda Controparte_1 formulata da , dato che il credito posto in compensazione Controparte_2 riguardava il solo . Disconosciuta la sottoscrizione apposta PA sulla cambiale, e dato atto che la questione della sua verità o falsità era oggetto del separato giudizio sub R.G. 2797/18, eccepiva che il controcredito dell'opponente, stante l'assenza del requisito della certezza, non era idoneo ai fini della compensazione.
Chiedeva quindi il rigetto della domanda, con il favore delle spese.
2. - Con sentenza pubblicata in data 5 settembre 2022 il Tribunale di
Trento rilevava che la dedotta compensazione avrebbe potuto operare solamente per la quota del e non anche per quella della . Pt_1 CP_2
Osservava quindi che la sentenza penale del Tribunale di Trento n.
206/2020, che aveva mandato assolto il dall'accusa di avere Pt_1 falsificato la cambiale, era stata prodotta oltre i termini di cui all'art. 183
c.p.c., e che la produzione doveva quindi ritenersi inammissibile.
L'assenza di prova della fondatezza del controcredito vantato dal Pt_1 induceva quindi il Tribunale a rigettare l'opposizione, e a condannare gli opponenti al pagamento delle spese di lite.
3. - Per la riforma di tale sentenza propone appello il solo . PA 4
3.1 – Con il primo motivo, l'appellante lamenta che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che il controcredito si basava su due documenti. Uno di questi, la scrittura privata del 7 luglio 2008, sottoscritta da P_
, non era stato contestato, sicchè il Tribunale avrebbe dovuto
[...] sicuramente accertare la compensazione del debito nei limiti della metà della somma per la quale era stato intimato il pagamento.
3.2 – Con il secondo motivo l'appellante si duole della sentenza impugnata, per non avere considerato rilevante ai fini del decidere l'ordinanza 4 dicembre 2020 pronunciata nella causa R.G. 3710/19, e prodotta da controparte. In essa si legge che “allo stato degli atti, il disconoscimento della sottoscrizione presente sulla cit. cambiale, effettuato da , abbia Controparte_1 scarse probabilità di fondatezza, atteso che la sentenza n. 206/2020 pronunziata dalla sezione penale di questo stesso Tribunale, all'esito di approfonditi accertamenti, anche peritali, ha accertato la sua autenticità”.
Risulterebbe quindi acquisito il dato per cui la cambiale è stata effettivamente sottoscritta da , e con il deposito della Controparte_1 sentenza n. 206/2020 non è stato introdotto un elemento nuovo, ma solo richiamato in maniera più ampia quanto già riferito da controparte con la produzione dell'ordinanza.
L'appellante ha prodotto comunque la sentenza n. 582/21 di data 22 dicembre 2021 della Corte di Appello di Trento, passata in giudicato, con cui
è stata confermata la sentenza n. 206/2020.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. – Va dato atto, in via preliminare, che il difensore di , Avv. PA
Renato Pulcini, è stato sospeso dall'esercizio della professione forense per diciotto mesi a far data dal giorno 1 marzo 2024, come comunicato dal difensore di controparte nell'istanza di interruzione depositata in data 20 marzo 2024.
A seguito di questo, l'avv. Lucrezia Francesca Pulcini, che, priva di procura, già in data 11 marzo 2024 aveva depositato nel fascicolo telematico la comparsa conclusionale, si è costituita nuovo difensore in data 22 marzo
2024, depositando procura con pari data e opponendosi all'interruzione, che
è stata comunque dichiarata dal Collegio. 5
In data 4 ottobre 2024, a seguito della riassunzione avvenuta su istanza di
, l'avv. Lucrezia Francesca Pulcini ha depositato una seconda Parte_2 procura di data 3 ottobre.
Confrontando la procura 22 marzo e quella 3 ottobre 2024 è stato però possibile notare una coincidenza nel segno grafico delle due sottoscrizioni di
, sicchè questa Corte ha disposto il deposito delle stesse in PA originale.
Sono state depositate ancora delle copie, e non gli originali;
entrambe sono state ora sottoscritte “per conferma” dal ma la sottoscrizione non è Pt_1 stata autenticata dal difensore. E' stata anche prodotta una “dichiarazione sostitutiva di atto notorio”, in cui il dichiara di avere trasmesso i Pt_1 mandati in via telematica o a mezzo posta, “fatto per cui potrebbe essere accaduto … che qualche originale non sia stato spedito”.
Se ne deve concludere che non esiste in originale alcuna procura alle liti in favore dell'avv. Lucrezia Francesca Pulcini, sicchè l'attività processuale da ella compiuta deve ritenersi priva di effetto.
5. – Nel merito, la sentenza impugnata merita conferma.
5.1 – Quanto al primo motivo, si osserva che è sì vero che nell'atto introduttivo il aveva indicato, come documenti costituenti Pt_1 riconoscimento di debito, sia la scrittura privata che la cambiale;
ma è anche vero che la scrittura 7 luglio 2008 non ha il contenuto né di promessa di pagamento né di riconoscimento di debito, contenendo esclusivamente la dichiarazione di avere ricevuto del denaro per investirlo (“la donataria dichiara infine di aver ricevuto dai genitori tutti i loro risparmi, ammontanti ad
Euro 180.000,00 (centottantamila) allo scopo di gestirli e investirli meglio, con
l'obbligo del rendiconto semestrale”).
Si tratta di una dichiarazione in cui attesta di avere ricevuto Parte_2 la somma in questione per le finalità indicate, ed è quindi atto ricognitivo del contenuto di un contratto di mandato stipulato verbalmente. Ben altro è la ricognizione di un debito, giacchè una cosa è riconoscere di avere ricevuto una determinata somma con l'impegno di utilizzarla per finalità determinate, altra cosa è riconoscere di essere debitore della stessa.
Il motivo va quindi disatteso. 6
5.2 – Il secondo motivo mira a far riconoscere come pretestuosa la contestazione di relativamente alla sottoscrizione apposta Controparte_1 sulla cambiale, sì da superare ogni questione circa la natura incerta ed illiquida del credito opposto in compensazione.
Pare però del tutto ovvio che il mero richiamo operato nell'ordinanza 4 dicembre 2020 nella causa R.G. 3710/19 alla sentenza penale n. 206/2020 non vale ad acquisirne agli atti il suo contenuto dispositivo.
Se poi il riferimento dovesse andare alla sentenza penale n. 582/21, pronunciata in grado di appello e depositata il 16 marzo 2022, essa è stata prodotta in violazione del divieto di cui all'art. 345 c.p.c., essendo stata depositata prima dell'udienza di precisazione conclusioni davanti al
Tribunale; e, in ogni caso, tale sentenza non ha alcuna efficacia di giudicato nel presente giudizio civile ai sensi dell'art. 654 c.p.p., essendo stata pronunciata all'esito del giudizio abbreviato, e non di dibattimento.
In ragione, quindi, del disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla cambiale addotta come atto di riconoscimento del debito, deve prendersi atto che il controcredito difetta del requisito della certezza, ritenuto imprescindibile per la compensazione dei crediti dalla Suprema Corte: “In tema di compensazione dei crediti, se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale o in altro già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione, il giudice non può pronunciare la compensazione, neppure quella giudiziale, perché quest'ultima, ex art. 1243, comma 2, c.c., presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, resta pertanto esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, ed è parimenti preclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c. o dall'art. 337, comma 2, c.p.c, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale dell'art. 1243 c.c.” (Cass. SU 23222 2016; conforme Cass 4313 2019)
Anche il secondo motivo risulta quindi infondato. 7
6. - Al rigetto dell'appello segue la condanna dell'appellante a rimborsare all'appellato le spese del grado, alla cui liquidazione si provvede in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo
2014, n. 55, da ultimo modificato con D.M. 13 agosto 2022, n. 147, considerando lo scaglione di valore fino ad Euro 52.000,00.
Non sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda ex art. 96, terzo comma c.p.c. formulata dall'appellata, non potendosi individuare una specifica condotta abusiva da imputare al soccombente, così come si verifica nel caso di insistenza colpevole in tesi giuridiche già reputate manifestamente infondate dal primo giudice, ovvero in censure della sentenza impugnata la cui inconsistenza giuridica avrebbe potuto essere apprezzata dall'appellante in modo da evitare il gravame, nonché in ipotesi di abuso del processo, di proposizione di una impugnazione dai contenuti estremamente distanti dal diritto vivente e dai precetti del codice di rito e, ancora, in ipotesi di errori grossolani nella redazione dell'impugnazione (Sez.
1 - , Ordinanza n. 34429 del 25/12/2024 - Rv. 673363 - 01).
P.Q.M.
Definitivamente decidendo sull'appello proposto da avverso PA la sentenza n. 519/2022 del Tribunale di Trento, lo rigetta, confermando la sentenza impugnata;
condanna l'appellante a rifondere all'appellato le spese del grado, che si liquidano in Euro 9.991,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n.
115/2002 per il raddoppio del contributo unificato.
Trento, 6 maggio 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo