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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 11/02/2025, n. 79 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 79 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 574/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 574/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CAMMALLERI GIANMARCO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il RO C.F._2
7.6.1976, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ALIOTTA EMANUELE ENRICO , rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni della parti: Le parti insistono nei rispettivi atti introduttivi e nelle conclusioni spiegate nel corso del giudizio
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 19.5.2023 ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
– parte resistente – in data 10.6.1996, trascritto nei registri dello Stato RO
Civile del Comune di Gela con atto n. 111, P. II, Serie A, Reg. Uff. – anno 1996, unione dalla quale sono nati i figli (Gela, 6.8.1997) e (Gela, 31.1.2000). Persona_1 Persona_2
Esponeva che con decreto emesso in data 24.11.2020 il Tribunale di Gela aveva omologato le condizioni della separazione proposte dalle parti con ricorso congiunto (Cfr. decreto allegato al ricorso: “1) I coniugi si danno reciprocamente atto del definitivo venir meno dell'affectio coniugalis
e della concorde volontà di separarsi;
2) I figli entrambi maggiorenni continueranno a vivere con la propria madre, presso la casa coniugale sita in Gela, via Gorgia n. 28, che viene assegnata alla
SI.ra ; 3) I rapporti tra il SI. e i propri RO Parte_1
figli saranno gestiti in totale autonomia, atteso che entrambi i figli sono maggiorenni 4) Il SI.
nulla dovrà versare alla SI.ra a titolo di Parte_1 RO mantenimento, in quanto quest'ultima è economicamente indipendente;
5) Il SI.
[...]
contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo un assegno mensile di €. Parte_1
700,00 (settecento/00), ossia €. 350,00 per ciascun figlio, direttamente a questi ultimi, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi in via anticipata il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto, nonché il 100% delle spese straordinarie, comprese quelle scolastiche e quelle mediche non coperte dal SSN necessarie per i figli, come da protocollo del Tribunale di Gela;
6) Il SI. provvederà altresì al Parte_1 pagamento del canone di locazione e degli oneri condominiali con riferimento all'immobile locato in Palermo nell'interesse del figlio , studente universitario, e al pagamento delle Persona_3 tasse universitarie e dell'acquisto dei libri nell'interesse di quest'ultimo; 7) Il godimento del bene immobile ossia della casa coniugale di proprietà della SI.ra viene RO assegnata a quest'ultima che continuerà a viverci insieme ai propri figli;
8) Il SI.
[...]
provvederà entro il 15/11/2020 a richiedere il cambio di residenza;
9) I ricorrenti Parte_1 dichiarano sin d'ora di autorizzarsi reciprocamente al rilascio dei rispettivi passaporti e della
Carte d'identità valida per l'espatrio;10) Le parti si danno atto di non avere null'altro a pretendere, reciprocamente ed a qualsiasi titolo, in relazione alle vicende patrimoniali ed economiche vissute in costanza di matrimonio;
11) I ricorrenti si obbligano al massimo reciproco rispetto, anche nell'interesse dei figli affinchè vivano serenamente il rapporto con i genitori;
12) Le
2 condizioni del presente ricorso sono suscettibili di modificazioni ove dovessero intervenire delle modifiche alle condizioni di vita di entrambi i coniugi”) evidenziando che sono trascorsi i termini per addivenire la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza che sia intervenuta una riconciliazione tra i coniugi.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Gela, il 10/06/1996 tra e Parte_1 [...]
alle medesime condizioni di cui al presente ricorso, come sopra meglio RO
articolate, anche con riferimento allo status dei figli, oggi Quanto sopra con Parte_2 ordine di annotazione all'Ufficiale di Stato civile e con i consequenziali provvedimenti di legge”.
Con comparsa di risposta, depositata in data 16.9.2023, si è costituita in giudizio
[...]
prestando adesione alla sola domanda sullo status avanzata dal ricorrente pur CP_1 opponendosi all'integrale conferma delle condizioni della separazione.
Eccepiva che le proprie condizioni economiche sono radicalmente mutate rispetto al momento in cui ha accettato le condizioni della separazione, poiché al tempo era titolare di un'impresa artigiana che le consentiva di essere indipendente da un punto di vista economico.
Affermava, tuttavia, che in data 31.1.2022 era stata costretta a cessare l'attività (come risulta dalla visura camerale allegata alla comparsa) avendo, da quel momento, vissuto grazie al sostegno economico dei propri genitori.
Aggiungeva che, d'altro canto, il ricorrente ha mantenuto la propria occupazione percependo regolarmente la propria retribuzione.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti, alle medesime condizioni di cui al Decreto di Omologa n.
8126/2020, fatta eccezione per il punto n. 4), che dovrà essere revocato a causa delle mutate condizioni economiche della comparente non più economicamente indipendente, e quindi Voglia stabilire a carico del un assegno divorzile a favore di , del Pt_1 RO valore che sarà ritenuto equo dal decidente sulla base del reddito dichiarato dal ricorrente.”.
Sentite personalmente le parti nel corso delle udienze del 18.9.2023 e del 6.11.2023 e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., con i quali si confermavano integralmene le condizioni della separazione.
Istruita la causa con le sole prove documentali – attesa la mancata articolazione di mezzi istruttori– all'udienza del 30.10.2024 le parti discutevano e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
3 ***
2. Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Nel merito, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione consensuale (all'udienza del 26.10.2020), senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dalla sostanziale convergenza delle conclusioni delle parti in punto di status, dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti nonché dalle dichiarazioni rese dai coniugi nel corso delle udienze di comparizione.
3. Domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da RO
. Conferma delle condizioni della separazione.
[...]
Deve, invece, essere rigettata la domanda di attribuzione di assegno divorzile avanzata da
[...]
. RO
È, difatti, opportuno rammentare che quanto alla natura dell'assegno divorzile la giurisprudenza di legittimità – sin dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 18287 del 11/7/2018
– ha rilevato come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ritenendo di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che con-sentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970.
Pertanto, all'assegno divorzile è stato riconosciuto sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa – perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Ciò nell'ottica di far di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione
4 tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e
29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
In altre parole, le parti non devono essere considerate come soggetti senza passato, ma come persone con una storia che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Scelte di vite che devono essere considerate per non pregiudicare la posizione di chi per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
E, pertanto, la base di partenza deve essere costituita dall'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio aventi i caratteri della “rilevanza”. Compiuto tale accertamento, si dovrà verificare la possibilità da parte dell'ex coniuge di sopperire autonomamente alla rilevata inadeguatezza di mezzi, attraverso –
a titolo esemplificativo – il consolidamento od il recupero delle proprie capacità reddituali, in omaggio al principio di autoresponsabilità, valorizzando l'età, la salute, le condizioni obiettive, le capacità professionali e il pregresso bagaglio di esperienze.
In sequenza, dovrà quindi essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato – che deve essere rilevante, secondo la Suprema Corte, o in termini assoluti o in termini percentuali – siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale.
All'esito di tale valutazione, laddove vengano riconosciuti i presupposti per l'assegno dovrà essere riconosciuta una somma il cui ammontare non può essere né parametrato al tenore di vita matrimoniale ma neppure alla semplice autosufficienza economica del richiedente, in funzione dunque di “meritevolezza” dell'emolumento, per tutelare la pari dignità dei coniugi nel matrimonio ed espressione del principio di solidarietà post-coniugale che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 2 Cost.
Tali principi hanno trovato ulteriore conferma nella giurisprudenza di legittimità successiva ai chiarimenti offerti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cfr. tra le altre Cassazione Ordinanza
n. 4215 del 17/2/2021:“Posto che l'assegno divorzile svolge una funzione sia assistenziale che perequativa e compensativa, il giudice: a) attribuisce e quantifica l'assegno alla stregua dei parametri pari ordinati di cui all'art. 5, 6° comma, prima parte l. 898\70, tenuto conto dei canoni
5 enucleati da Cass. Su 18287\18, prescindendo dal tenore di vita godibile durante il matrimonio;
b) procede pertanto ad una complessiva ponderazione dell'intera storia familiare, in relazione al contesto specifico;
c) in particolare, atteso che l'assegno deve assicurare all'ex coniuge richiedente- anche sotto il profilo della prognosi futura- un livello reddituale adeguato allo specifico contributo dallo stesso fornito alla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e\o personale dell'altro coniuge, accerta previamente non solo se sussista uno squilibrio economico tra le parti, ma anche se esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due;
d) verifica se siffatto contributo sia stato già in tutto o in parte altrimenti compensato, fermo che nel patrimonio del coniuge richiedente l'assegno non devono computarsi anche gli importi dell'assegno di separazione, percepiti dal medesimo in unica soluzione, in forza di azione esecutiva svolta con successo, in ragione dell'inadempimento dell'altro coniuge”).
Ebbene, nel corso del presente giudizio – escludendo il mero dato cronologico della durata del matrimonio evincibile ex actis dalla data di celebrazione – non sono stati neppure allegati elementi idonei a sostenere un accertamento circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente, escludendo la sola cancellazione dell'impresa di cui era titolare nonché la generica affermazione di non disporre di mezzi di sostentamento, circostanza che non è possibile verificare stante la mancata documentazione reddituale e patrimoniale di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c.
Non essendo, quindi, possibile alla luce delle evidenti lacune istruttorie trarre elementi idonei a ritenere sussistenti i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento in favore della resistente dell'assegno divorzile, la domanda non può che essere rigettata.
Infine, considerando che le parti hanno concordemente chiesto la sostanziale conferma delle condizioni della separazione consensuale non può che disporsi in conformità.
4. Spese di lite
Le spese di lite sono liquidate in complessive € 2.638,00 di cui € 98,00 per spese vive (Contributo
Unificato) ed € 2.540,00 per compensi professionali tenuto conto dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n.55/2014 con riferimento all'attività giurisdizionale civile che si svolge nei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale con riferimento allo scaglione da 5.200,01 euro a 26.000,00 euro – essendo la causa di valore indeterminabile per cui ai sensi dell'art. 5 cit. si considera la stessa di valore non inferiore a 26.000,00 euro e non superiore a 260.000,00 euro – applicando per tutte le fasi una riduzione del 50% rispetto ai valori medi previsti, considerando
6 l'oggetto, la ridotta complessità delle questioni trattate e l'assenza di un'istruttoria diversa da quella documentale.
Tenuto conto della natura della causa e del suo complessivo esito esse devono essere poste, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nella misura del 25% a carico della resistente, attesa la sua soccombenza in ordine alla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, e compensate per il restante 75%.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Gela in data 10.6.1996 da nato a [...] il [...], e Parte_1 RO
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela
[...]
con atto n. 111, P. II, Serie A, Reg. Uff. – anno 1996;
2) RIGETTA la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da RO
;
[...]
3) CONFERMA integralmente le condizioni della separazione personale omologate con decreto emesso dal Tribunale di Gela in data 24.11.2020;
4) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
5) CONDANNA al pagamento in favore di RO Parte_1
el 25% delle spese di giudizio per come liquidate in parte motiva, corrispondente alla
[...] somma di € 659,50 (di cui € 24,50 per spese vive ed € 635,00 per compensi professionali) – oltre al rimborso forfettario del 15% sulle somme liquidate a titolo di compensi professionali,
I.V.A e CPA come per legge.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 7/2/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Vincenzo Accardo Presidente dott.ssa Serena Berenato Giudice dott. Pietro Enea Giudice estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 574/2023 del Ruolo Generale Affari Civili e Contenzioso vertente
TRA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CAMMALLERI GIANMARCO, rappresentante e difensore
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: ), nata a [...] il RO C.F._2
7.6.1976, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. ALIOTTA EMANUELE ENRICO , rappresentante e difensore
Resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
Conclusioni della parti: Le parti insistono nei rispettivi atti introduttivi e nelle conclusioni spiegate nel corso del giudizio
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esposizione dei fatti del giudizio.
Con ricorso depositato in data 19.5.2023 ha chiesto che venisse Parte_1
pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con
[...]
– parte resistente – in data 10.6.1996, trascritto nei registri dello Stato RO
Civile del Comune di Gela con atto n. 111, P. II, Serie A, Reg. Uff. – anno 1996, unione dalla quale sono nati i figli (Gela, 6.8.1997) e (Gela, 31.1.2000). Persona_1 Persona_2
Esponeva che con decreto emesso in data 24.11.2020 il Tribunale di Gela aveva omologato le condizioni della separazione proposte dalle parti con ricorso congiunto (Cfr. decreto allegato al ricorso: “1) I coniugi si danno reciprocamente atto del definitivo venir meno dell'affectio coniugalis
e della concorde volontà di separarsi;
2) I figli entrambi maggiorenni continueranno a vivere con la propria madre, presso la casa coniugale sita in Gela, via Gorgia n. 28, che viene assegnata alla
SI.ra ; 3) I rapporti tra il SI. e i propri RO Parte_1
figli saranno gestiti in totale autonomia, atteso che entrambi i figli sono maggiorenni 4) Il SI.
nulla dovrà versare alla SI.ra a titolo di Parte_1 RO mantenimento, in quanto quest'ultima è economicamente indipendente;
5) Il SI.
[...]
contribuirà al mantenimento dei figli corrispondendo un assegno mensile di €. Parte_1
700,00 (settecento/00), ossia €. 350,00 per ciascun figlio, direttamente a questi ultimi, da rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT e da versarsi in via anticipata il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto, nonché il 100% delle spese straordinarie, comprese quelle scolastiche e quelle mediche non coperte dal SSN necessarie per i figli, come da protocollo del Tribunale di Gela;
6) Il SI. provvederà altresì al Parte_1 pagamento del canone di locazione e degli oneri condominiali con riferimento all'immobile locato in Palermo nell'interesse del figlio , studente universitario, e al pagamento delle Persona_3 tasse universitarie e dell'acquisto dei libri nell'interesse di quest'ultimo; 7) Il godimento del bene immobile ossia della casa coniugale di proprietà della SI.ra viene RO assegnata a quest'ultima che continuerà a viverci insieme ai propri figli;
8) Il SI.
[...]
provvederà entro il 15/11/2020 a richiedere il cambio di residenza;
9) I ricorrenti Parte_1 dichiarano sin d'ora di autorizzarsi reciprocamente al rilascio dei rispettivi passaporti e della
Carte d'identità valida per l'espatrio;10) Le parti si danno atto di non avere null'altro a pretendere, reciprocamente ed a qualsiasi titolo, in relazione alle vicende patrimoniali ed economiche vissute in costanza di matrimonio;
11) I ricorrenti si obbligano al massimo reciproco rispetto, anche nell'interesse dei figli affinchè vivano serenamente il rapporto con i genitori;
12) Le
2 condizioni del presente ricorso sono suscettibili di modificazioni ove dovessero intervenire delle modifiche alle condizioni di vita di entrambi i coniugi”) evidenziando che sono trascorsi i termini per addivenire la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza che sia intervenuta una riconciliazione tra i coniugi.
Concludeva, infine, chiedendo al Tribunale di: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in Gela, il 10/06/1996 tra e Parte_1 [...]
alle medesime condizioni di cui al presente ricorso, come sopra meglio RO
articolate, anche con riferimento allo status dei figli, oggi Quanto sopra con Parte_2 ordine di annotazione all'Ufficiale di Stato civile e con i consequenziali provvedimenti di legge”.
Con comparsa di risposta, depositata in data 16.9.2023, si è costituita in giudizio
[...]
prestando adesione alla sola domanda sullo status avanzata dal ricorrente pur CP_1 opponendosi all'integrale conferma delle condizioni della separazione.
Eccepiva che le proprie condizioni economiche sono radicalmente mutate rispetto al momento in cui ha accettato le condizioni della separazione, poiché al tempo era titolare di un'impresa artigiana che le consentiva di essere indipendente da un punto di vista economico.
Affermava, tuttavia, che in data 31.1.2022 era stata costretta a cessare l'attività (come risulta dalla visura camerale allegata alla comparsa) avendo, da quel momento, vissuto grazie al sostegno economico dei propri genitori.
Aggiungeva che, d'altro canto, il ricorrente ha mantenuto la propria occupazione percependo regolarmente la propria retribuzione.
Rassegnava, infine, le seguenti conclusioni: “dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato fra le parti, alle medesime condizioni di cui al Decreto di Omologa n.
8126/2020, fatta eccezione per il punto n. 4), che dovrà essere revocato a causa delle mutate condizioni economiche della comparente non più economicamente indipendente, e quindi Voglia stabilire a carico del un assegno divorzile a favore di , del Pt_1 RO valore che sarà ritenuto equo dal decidente sulla base del reddito dichiarato dal ricorrente.”.
Sentite personalmente le parti nel corso delle udienze del 18.9.2023 e del 6.11.2023 e preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, venivano adottati i provvedimenti temporanei e urgenti, ai sensi dell'art. 473 bis.22 c.p.c., con i quali si confermavano integralmene le condizioni della separazione.
Istruita la causa con le sole prove documentali – attesa la mancata articolazione di mezzi istruttori– all'udienza del 30.10.2024 le parti discutevano e la causa veniva rimessa al collegio per la decisione.
3 ***
2. Cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
Nel merito, la domanda volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dalle parti deve essere accolta essendo trascorsi i termini di cui all'art. 3 della L. n. 898/1970, ossia – per quel che rileva nel caso di specie – più di sei mesi dalla data fissata per la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Gela in sede di separazione consensuale (all'udienza del 26.10.2020), senza che si siano ricostituiti i presupposti per la ripresa della comunione di vita materiale e spirituale tra i coniugi, come può facilmente evincersi dalla sostanziale convergenza delle conclusioni delle parti in punto di status, dal complessivo tenore delle allegazioni delle parti nonché dalle dichiarazioni rese dai coniugi nel corso delle udienze di comparizione.
3. Domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da RO
. Conferma delle condizioni della separazione.
[...]
Deve, invece, essere rigettata la domanda di attribuzione di assegno divorzile avanzata da
[...]
. RO
È, difatti, opportuno rammentare che quanto alla natura dell'assegno divorzile la giurisprudenza di legittimità – sin dalla sentenza delle Sezioni unite della Corte di Cassazione n. 18287 del 11/7/2018
– ha rilevato come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ritenendo di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che con-sentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, co. 6, L. n. 898/1970.
Pertanto, all'assegno divorzile è stato riconosciuto sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”) sia natura compensativa – perequativa
(considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione).
Ciò nell'ottica di far di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio, al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione
4 tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e
29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”.
In altre parole, le parti non devono essere considerate come soggetti senza passato, ma come persone con una storia che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. Scelte di vite che devono essere considerate per non pregiudicare la posizione di chi per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole.
E, pertanto, la base di partenza deve essere costituita dall'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio aventi i caratteri della “rilevanza”. Compiuto tale accertamento, si dovrà verificare la possibilità da parte dell'ex coniuge di sopperire autonomamente alla rilevata inadeguatezza di mezzi, attraverso –
a titolo esemplificativo – il consolidamento od il recupero delle proprie capacità reddituali, in omaggio al principio di autoresponsabilità, valorizzando l'età, la salute, le condizioni obiettive, le capacità professionali e il pregresso bagaglio di esperienze.
In sequenza, dovrà quindi essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato – che deve essere rilevante, secondo la Suprema Corte, o in termini assoluti o in termini percentuali – siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale.
All'esito di tale valutazione, laddove vengano riconosciuti i presupposti per l'assegno dovrà essere riconosciuta una somma il cui ammontare non può essere né parametrato al tenore di vita matrimoniale ma neppure alla semplice autosufficienza economica del richiedente, in funzione dunque di “meritevolezza” dell'emolumento, per tutelare la pari dignità dei coniugi nel matrimonio ed espressione del principio di solidarietà post-coniugale che trova il proprio fondamento costituzionale nell'art. 2 Cost.
Tali principi hanno trovato ulteriore conferma nella giurisprudenza di legittimità successiva ai chiarimenti offerti dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (Cfr. tra le altre Cassazione Ordinanza
n. 4215 del 17/2/2021:“Posto che l'assegno divorzile svolge una funzione sia assistenziale che perequativa e compensativa, il giudice: a) attribuisce e quantifica l'assegno alla stregua dei parametri pari ordinati di cui all'art. 5, 6° comma, prima parte l. 898\70, tenuto conto dei canoni
5 enucleati da Cass. Su 18287\18, prescindendo dal tenore di vita godibile durante il matrimonio;
b) procede pertanto ad una complessiva ponderazione dell'intera storia familiare, in relazione al contesto specifico;
c) in particolare, atteso che l'assegno deve assicurare all'ex coniuge richiedente- anche sotto il profilo della prognosi futura- un livello reddituale adeguato allo specifico contributo dallo stesso fornito alla realizzazione della vita familiare e alla creazione del patrimonio comune e\o personale dell'altro coniuge, accerta previamente non solo se sussista uno squilibrio economico tra le parti, ma anche se esso sia riconducibile alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli all'interno della coppia e al sacrificio delle aspettative di lavoro di uno dei due;
d) verifica se siffatto contributo sia stato già in tutto o in parte altrimenti compensato, fermo che nel patrimonio del coniuge richiedente l'assegno non devono computarsi anche gli importi dell'assegno di separazione, percepiti dal medesimo in unica soluzione, in forza di azione esecutiva svolta con successo, in ragione dell'inadempimento dell'altro coniuge”).
Ebbene, nel corso del presente giudizio – escludendo il mero dato cronologico della durata del matrimonio evincibile ex actis dalla data di celebrazione – non sono stati neppure allegati elementi idonei a sostenere un accertamento circa la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile in favore della resistente, escludendo la sola cancellazione dell'impresa di cui era titolare nonché la generica affermazione di non disporre di mezzi di sostentamento, circostanza che non è possibile verificare stante la mancata documentazione reddituale e patrimoniale di cui all'art. 473 bis.12 c.p.c.
Non essendo, quindi, possibile alla luce delle evidenti lacune istruttorie trarre elementi idonei a ritenere sussistenti i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento in favore della resistente dell'assegno divorzile, la domanda non può che essere rigettata.
Infine, considerando che le parti hanno concordemente chiesto la sostanziale conferma delle condizioni della separazione consensuale non può che disporsi in conformità.
4. Spese di lite
Le spese di lite sono liquidate in complessive € 2.638,00 di cui € 98,00 per spese vive (Contributo
Unificato) ed € 2.540,00 per compensi professionali tenuto conto dei parametri indicati nelle tabelle allegate al D.M. n.55/2014 con riferimento all'attività giurisdizionale civile che si svolge nei giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale con riferimento allo scaglione da 5.200,01 euro a 26.000,00 euro – essendo la causa di valore indeterminabile per cui ai sensi dell'art. 5 cit. si considera la stessa di valore non inferiore a 26.000,00 euro e non superiore a 260.000,00 euro – applicando per tutte le fasi una riduzione del 50% rispetto ai valori medi previsti, considerando
6 l'oggetto, la ridotta complessità delle questioni trattate e l'assenza di un'istruttoria diversa da quella documentale.
Tenuto conto della natura della causa e del suo complessivo esito esse devono essere poste, ai sensi dell'art. 92 c.p.c. nella misura del 25% a carico della resistente, attesa la sua soccombenza in ordine alla domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile, e compensate per il restante 75%.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
1) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto a Gela in data 10.6.1996 da nato a [...] il [...], e Parte_1 RO
, nata a [...] il [...], trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela
[...]
con atto n. 111, P. II, Serie A, Reg. Uff. – anno 1996;
2) RIGETTA la domanda di attribuzione dell'assegno divorzile avanzata da RO
;
[...]
3) CONFERMA integralmente le condizioni della separazione personale omologate con decreto emesso dal Tribunale di Gela in data 24.11.2020;
4) DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
5) CONDANNA al pagamento in favore di RO Parte_1
el 25% delle spese di giudizio per come liquidate in parte motiva, corrispondente alla
[...] somma di € 659,50 (di cui € 24,50 per spese vive ed € 635,00 per compensi professionali) – oltre al rimborso forfettario del 15% sulle somme liquidate a titolo di compensi professionali,
I.V.A e CPA come per legge.
Così deciso a Gela, nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale, il 7/2/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Vincenzo Accardo
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