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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 24/09/2025, n. 2831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2831 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI S. MARIA CAPUA VETERE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico del Tribunale di S. Maria C.V., IV° Sezione Civile, gop avv. Angela
Verolla, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio civile iscritto al R. G. N. 7840/2021 ed avente ad oggetto: opposizione a d e c r e t o i n g i u n t i v o .
TRA
(C.F.: ), (C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2 [...]
), (C.F. ), tutti C.F._2 Parte_3 CodiceFiscale_3 rappresentati e difesi dall'avvocato ASTIANATTE DE VINCENTIS giusta procura alle liti allegato e prodotto agli atti, elettivamente domiciliati in Caserta Corso Trieste 149. PEC:
Email_1
OPPONENTI
E
( CF. ) in persona dell'amm.re pro Controparte_1 P.IVA_1 tempore rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Controparte_2
Carmela Russo PEC: e Fernando Passiante Pec. Email_2
con cui elettivamente domicilia in Napoli alla Piazza Email_3
Carità n. 32, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione in sostituzione.
OPPOSTO
C O N C L U S I O N I
Le parti con note di trattazione scritta, concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle richieste ed istanze formulate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con atto di citazione regolarmente notificato, i sigg. , e Parte_1 Parte_4
,premesso di essere comproprietari dell'immobile facente parte del Parte_3 complesso condominiale denominato ” , proponevano opposizione al decreto Controparte_1 ingiuntivo n. 1907/2021 provvisoriamente esecutivo, dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere con il quale veniva loro ingiunto il pagamento in favore del Controparte_1 della complessiva somma di euro 7.527,34 oltre euro 540,00 a titolo di spese e competenze, contestandone la legittimità sostanziale ,nonché l'esistenza e la validità dei titoli posti alla base dello stesso, eccependo la prescrizione del credito vantato, l'avvenuto pagamento di quanto richiesto a mezzo assegno circolare di € 5.000,00, nonché l'applicazione di millesimi diversi da quelli riportati nella tabella allegata al regolamento di condominio nel piano di riparto delle spese, e chiedevano , previa sospensione della provvisoria esecutività, la revocare il decreto ingiuntivo , con vittoria di spese e d onorari del giudizio.
Instauratosi il contraddittorio , si costituiva il Corso Trieste, il quale chiedeva CP_1 disattendersi la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione e nel merito dichiararsi la cancellazione della causa dal ruolo stante la sua iscrizione oltre il termine perentorio ed indifferibile fissato ex lege. Subordinatamente e nel merito chiedeva rigettarsi l'opposizione siccome inammissibile, improponibile, improcedibile ed infondata con l'integrale conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'opponente al pagamento delle spese e competenze onorarie del presente giudizio.
All'esito della prima udienza il Giudice rigettava l'istanza di sospensione proposta da parte opponente e rinviava la causa con concessione dei termini di cui all'art. 183, VI comma, cpc. 5.
Conclusa la fase della trattazione con il deposito delle memorie, il Giudice che trattava la causa precedentemente, ritenendo non necessario disporre la CTU calligrafica e contabile chiesta da controparte e ritenuta matura la causa per la decisione, rinviava il giudizio per la precisazione delle conclusioni e, successivamente, la causa veniva trattenuta in decisione dalla scrivente
*****
Preliminarmente va rigetta l'eccezione sollevata da parte opponente di mancata allegazione della procura alle liti rilasciata dal al proprio difensore nella copia del Controparte_1 decreto ingiuntivo notificato alla signora . Parte_3
Invero tale circostanza non è mai stata provata dagli attori opponenti atteso che non si rinviene nel proprio fascicolo la suddetta copia notificata senza procura.
Al contrario l'opposto provvedeva a versare agli atti il decreto ingiuntivo in originale notificato a tutti e tre gli ingiunti, per il tramite dell'Ufficiale Giudiziario, allegando a tal uopo la procura alle liti rilasciata all'avvocato Pieri AE.
Sempre preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione sollevata dall'opposto condominio relativa alla tardiva iscrizione a ruolo da parte degli opponenti , avvenuta fuori il termine codicistico.
Da una verifica della documentazione depositata agli atti del presente giudizio risulta che la notifica dell'odierna opposizione sarebbe avvenuta in data 30.09.2021 mentre la successiva iscrizione a ruolo in data 11.10.2021.
2 Tale circostanza risulterebbe anche dalla annotazione della stessa cancelleria nel fascicolo telematico nella quale viene riportata la seguente dicitura: “atto inviato telematicamente per iscrizione in data 11.10.2021”. Orbene, considerando che l'ultimo giorno utile per iscrivere a ruolo l'opposizione era il 10 ottobre 2021, che cadeva di domenica, la scadenza veniva prorogata al primo giorno non festivo successivo e, quindi, in data 11.10.2021.
In ordine , infine, alla pretesa improcedibilità sostenuta dagli odierni opponenti i per aver parte opposta instaurato il procedimento di mediazione oltre il termine previsto dal precedente giudicante con il provvedimento del 26.01.2022, va precisato che la procedura di mediazione, come delegata, veniva ritualmente esperita nei termini e nelle modalità previste ex lege, così come formalizzato nel provvedimento emesso in data 08.06.2022, dal precedente giudicante ,che rinviava la causa per la trattazione.
Per quanto concerne il merito, la presente opposizione è infondata per le ragioni di seguito esposte.
I eccepiscono la perdita di efficacia dei titoli posti alla base della procedura monitoria Parte_3 perché una parte delle delibere condominiali, con le quali venivano approvati i rendiconti e bilanci delle varie annualità, sarebbero state annullate da diverse sentenze emesse dal Tribunale di Santa Maria.
Orbene, nella sentenza n. 1290/2021 definitoria del giudizio di impugnazione della delibera del
08.02.2013 veniva dichiarata cessata materia del contendere perché la suddetta delibera era stata di fatto sostituita con quella assunta in data 13.12.2013, con la quale i condomini avevano deliberato sui medesimi argomenti della prima compreso l'approvazione dei bilanci e rendiconti per gli anni 2011 e 2012 ed il preventivo 2013.
Pertanto, poiché i suddetti bilanci venivano cristallizzati nella delibera del 13 dicembre 2013, anch'essa allegata quale titolo di credito all'opposto decreto ingiuntivo, ciò non ha comportato la perdita di efficacia del titolo di credito costituito dai predetti bilanci.
La delibera del 08.05.2015, invece, veniva impugnata con il giudizio recante RG 7371/2024 che si concludeva con la sentenza n. 3740/2024 con la quale il Giudice accoglieva il ricorso e annullava la delibera impugnata.
Tuttavia, come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella recente l'ordinanza n. 2211 del 30 gennaio 2025, l'annullamento della delibera posta alla base di un decreto ingiuntivo non esonera il giudice dell'opposizione dal verificare la fondatezza della richiesta creditoria.
Mentre, infatti, la delibera sulle spese straordinarie (o sulle innovazioni) è costitutiva della pretesa e il suo annullamento comporta l'infondatezza della domanda del creditore, la delibera sulle spese ordinarie ha natura meramente dichiarativa, pertanto, il suo annullamento non impedisce al giudice dell'opposizione di pronunciare sul merito della pretesa. In altre parole, il giudice può rigettare (o accogliere) l'opposizione a seconda che l'amministratore dimostri (o non dimostri) la fondatezza della richiesta, non avendo la suddetta delibera natura costitutiva del credito. Infatti, benché il rendiconto consuntivo rappresenti un idoneo titolo del credito per le somme dovute al da ogni singolo condomino non dà luogo ad un autonomo fatto CP_1 costitutivo del credito stesso.
3 Nel caso che ci occupa, la delibera condominiale del 8 maggio 2015 aveva ad oggetto ai primi due punti dell'ordine del giorno il consuntivo delle spese ordinarie al 31.12.2014, ed i piani di riparto ed i bilanci di previsione delle spese ordinarie relative all'esercizio finanziario 2015. Per tale motivo, si ritiene di procedere con l'accertamento del credito condominiale nei confronti degli opponenti.
In merito agli oneri condominiali richiesti con il decreto ingiuntivo opposto parte attrice dichiara di aver corrisposto al condominio creditore un assegno circolare dell' importo di € 5.000,00 , consegnato all'avvocato a compensazione dei crediti condominiali sino all'anno CP_3
2019 come previsto dalla scrittura privata sottoscritta dall'amministratore . CP_2
In primis si ritiene di dover sottolineare che in tema di onere della prova dell'avvenuto pagamento la regola generale secondo cui «allorché il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare l'esistenza di quest'ultimo nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione» non trova applicazione qualora il debitore affermi di aver effettuato il pagamento mediante assegni bancari o cambiali.
In questo caso, infatti, la Corte di Cassazione ritiene che il debitore debba dimostrare il collegamento tra i predetti titoli di credito (e, più precisamente, tra il rapporto fondamentale sottostante agli stessi) e la pretesa avanzata dal creditore: infatti, implicando l'emissione degli assegni bancari la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l'onere di superare tale presunzione dimostrando il collegamento tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni (Cass. n. 11491 del 2016; Cass. n. 3008 del 2012; Cfr. altresì Cass. n. 194 del 2016; Cass. n. 3457 del 2007).
In altri termini, secondo costante orientamento il principio che pone a carico del creditore l'onere della prova circa l'imputazione del pagamento non può trovare applicazione quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di assegni o cambiali. Difatti, qualora sussistano tali presupposti, l'onere probatorio si ribalta a carico del debitore che deve dimostrare il collegamento dei titoli di credito prodotti con i crediti azionati, ove ciò sia contestato dal creditore
(in tal senso Cass. n. 26275 del 2017)
Nel caso in esame, dunque, parte opponente ha allegato al proprio fascicolo la copia di un assegno circolare sul quale risulta come beneficiario il signor AE senza tuttavia provare che veniva consegnato al condominio opposto e che veniva incassato da quest'ultimo.
Per provare un pagamento, infatti, non è sufficiente la produzione della matrice dell'assegno ma bisogna fornire anche la prova dell'avvenuto incasso del titolo da parte del creditore. La consegna del titolo bancario non determina l'estinzione del debito, che si perfeziona soltanto nel momento dell'effettiva riscossione della somma portata dal titolo, poiché la consegna dello stesso deve considerarsi effettuata, salva diversa volontà delle parti, “pro solvendo. Nell'ipotesi di assenza del titolo e della prova dell'avvenuto incasso, la matrice di un assegno costituisce una semplice annotazione da parte del debitore e non è rilevante ai fini della prova del pagamento. (Cassazione
4 civile, Ordinanza 4 giugno 2021 n. 15709).
Infine, per quanto concerne la scrittura privata, depositata da parte attrice, con la quale, per reciproche ragioni di credito e di debito il avrebbe compensato tutti i Controparte_1 debiti condominiali ai signori sino al 2009, riconoscendo a questi ultimi un credito di Parte_3
6.096,00, disconosciuta nel corso del giudizio dal condominio opposto va detto che il precedente giudicante disattendeva la richiesta di verificazione del suddetto documento e decideva di non ammettere la CTU grafologica richiesta dai Parte_3
Ad ogni modo a prescindere dall'accertamento peritale che sicuramente è idoneo a fornire al giudice elementi liberamente valutabili sull'autenticità di una firma su una copia di un atto, va fatto rilevare che gli opponenti avrebbero comunque dovuto depositare la delibera assembleare con cui la compagnine condominiale ratificava il contenuto della transazione/compensazione/ riconoscimento del credito.
La firma apposta da un amministratore di condominio su una transazione deve considerarsi come un atto di straordinaria amministrazione che, quindi necessita di una preventiva e specifica autorizzazione da parte dell'assemblea condominiale, la quale deve definire con esattezza tutti i termini dell'accordo e le regole da seguire in sede di trattative a cui l'amministratore è tenuto ad attenersi scrupolosamente.
Relativamente all'eccezione sollevata circa la mancata/inesatta applicazione delle tabelle millesimali difformi da quelle effettivamente vigenti ed allegate al regolamento di condominio originariamente approvato dalla compagine condominiale, va subito evidenziato che gli opponenti non hanno fornito alcun elemento utile per accertare la veridicità di quanto eccepito in ordine alla sproporzione dei millesimi ad essi attribuiti rispetto a quelli realmente vigenti, provvedendo a depositare unicamente la copia della tabella millesimale ritenuta errata ed omettendo, peraltro, di offrire prova di quella effettivamente vigente allegata al regolamento condominiale ritenuto vigente.
Ogni altra eccezione e/o questione sollevata con la presente opposizione si ritiene assorbita nella decisione.
Per tutte le ragioni sopra esposte si rigetta la presente opposizione e si conferma l'opposto decreto ingiuntivo.
Le spese seguono la soccombenza.
P. Q. M.
Il Giudice del Tribunale di Santa Maria C.V. , IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- conferma il decreto ingiuntivo n. 1907/2021 -emesso con la formula della provvisoria esecutività in data 14.06.2021 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
- condanna i signori , e a Parte_1 Parte_2 Parte_3 corrispondere in favore del al pagamento dell'importo di € Controparte_1
3.300, a titolo di competenze oltre spese accessorie, IVA e CAP come per legge.
Così deciso in Santa Maria C.V. il 22 settembre 2025
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IL GOP
Avv. Angela Verolla
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