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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 23/05/2025, n. 2247 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2247 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15054 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Amanda Tripoli e Parte_1 con elezione di domicilio a Palermo, via Alessandro La Marmora n. 82 ricorrente contro rappresentata dal dirigente Controparte_1
Raffaella Petrangeli e dai funzionari Marina Messina e Carlotta
Cacciatore, con elezione di domicilio a Palermo, via Terrasanta n. 48 resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da verbale di udienza del 21.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.12.24, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione prot. n. 68570 del 07.11.23, emessa dall'
[...]
Controparte_2
con la quale è stato ingiunto il pagamento di
[...]
€ 33.008,75 a titolo di sanzione amministrativa, la confisca di n. 3 apparecchi, nonché l'ulteriore sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio commerciale per 30 giorni, per avere consentito l'uso al pubblico di n. 3 apparecchi (PC) non rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, in violazione di quanto disposto dal successivo comma 9 – lett. f) quater.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, per difetto di prova dei fatti contestati, a suo dire insussistenti, nonché la carenza dell'elemento soggettivo in violazione dell'art. 3 della L. 689/81, deducendo che gli apparecchi confiscati erano dei personal computer fruibili dall'utenza per la libera navigazione e solo occasionalmente indirizzati dai singoli avventori ai siti di gioco. Ha contestato, infine, la legittimità della sanzione irrogata sotto il profilo della quantificazione.
L' ritualmente costituita ha Controparte_1 contestato la ricostruzione fattuale operata dal ricorrente, invocando preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 6 del d.lgs. 150/11. A sostegno di tale eccezione ha evidenziato che la notifica dell'ordinanza impugnata si sarebbe perfezionata in data 25.11.23 per compiuta giacenza e non in data 08.11.24, come sostenuto dal ricorrente, e che tale ulteriore notifica sarebbe stata effettuata dalla Legione dei Carabinieri al solo scopo di dare esecuzione all'ordine di chiusura dell'esercizio previsto quale sanzione accessoria dalla stessa ordinanza. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 7 maggio 2025 il Tribunale, rilevando per un verso la tardività dell'impugnazione proposta dal ricorrente e per altro verso che l'amministrazione con la seconda notifica aveva ingenerato nel destinatario il dubbio sul dies a quo per il termine del ricorso, ha invitato le parti a conciliare la presente controversia alle condizioni indicate nella stessa ordinanza, evidenziando altresì che l'attività del ricorrente sanzionata era stata nel frattempo comunque chiusa (“il ricorrente pagherà immediatamente banco iudicis la somma di euro 20.000,00; l' CP_1 rinuncerà all'esecuzione intrapresa;
spese compensate”).
[...]
La suddetta proposta conciliativa è stata accettata dal ricorrente mentre l'amministrazione resistente non vi ha aderito.
Così brevemente ricostruita la vicenda, in punto di fatto, il Tribunale osserva quanto segue: l'assunto del ricorrente di avere avuto conoscenza per la prima volta dell'ordinanza impugnata in data
08.11.2024 è stato smentito dalla documentazione depositata dall'amministrazione resistente che invece ha dimostrato di avere regolarmente notificato l'ordinanza ingiunzione tramite raccomandata a/r già in data 25.11.23 (v. doc.5 allegato alla memoria di costituzione della resistente).
È indiscusso poi che avverso l'ordinanza notificata regolarmente in data
25.11.2023 il ricorrente non ha proposto opposizione.
Controversa è invece la ragione della seconda notifica in data 8.11.2024.
Ed infatti, l'amministrazione ingiungente sostiene di avere effettuato una nuova notifica della medesima ordinanza allo scopo di dare esecuzione all'ordine di chiusura dell'esercizio, nel frattempo emesso e la cui esecuzione era stata demandata ai Carabinieri.
È pur vero però che il destinatario ha ricevuto la medesima ordinanza oggi impugnata priva di qualsivoglia riferimento all'ordine di esecuzione demandato ai CC.
Di contro l'amministrazione che aveva demandato ai Carabinieri della stazione Palermo Scalo di eseguire l'ordine di chiusura non ha, neppure su sollecitazione di questo Tribunale, dimostrato le modalità con le quali i CC abbiano effettivamente eseguito tale ordine, limitandosi a depositare la nota interna inoltrata ai CC contenente il detto ordine.
È evidente quindi che l'amministrazione ingiungente, omettendo di vigilare sull'attività demandata ai CC, i quali erroneamente si sono limitati a reiterare la notifica del medesimo atto impositivo, ha ingenerato in capo al ricorrente l'errata convinzione di essere stato rimesso in termini ai fini della proposizione della presente impugnazione.
Ritiene, tuttavia, il Tribunale che l'affidamento del ricorrente, per quanto comprensibile, non può certamente alterare la stabilità degli effetti giuridici prodotti dalla prima notificazione validamente eseguita, né può giustificare la tardiva proposizione dell'opposizione.
Ed invero, è sufficiente richiamare a tal proposito il principio affermato dalla Suprema Corte, seppure nell'ambito di una materia differente, in merito all'individuazione del dies a quo del termine per impugnare, quando l'atto impositivo sia stato notificato dall'amministrazione due volte: qualora un identico atto sia stato dall'Amministrazione notificato due volte, occorre accertare se la seconda notifica dell'atto impositivo sia avvenuta per sanare o meno l'invalidità del primo atto, sicchè nel caso in cui, detta seconda notifica, sani il vizio della prima, producendo la messa a conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il termine per impugnare decorre da quest'ultima notifica;
viceversa, nel caso in cui la seconda notifica sia sopravvenuta oltre la scadenza del termine per impugnare (come nella specie), la corrispondente impugnazione che il destinatario abbia comunque proposto è inammissibile per tardività, avendo egli sin dalla prima avuto piena ed effettiva conoscenza dell'atto
(Cass. n. 21623/22; Cass. n. 4510/24). Consegue nella specie che il termine per la proposizione dell'opposizione, fissato dall'art. 22, L. 689/81 in 30 giorni dalla notifica del provvedimento, deve essere computato a decorrere dalla prima, valida ed efficace notificazione dell'atto impositivo, ossia dal 25.11.23, sicchè la presente opposizione essendo stata proposta per la prima volta soltanto in data 06.12.24 va dichiarata inammissibile.
Quanto alle spese di lite, tuttavia, considerata la peculiarità del caso concreto caratterizzata dal comprensibile ma non giustificabile affidamento del ricorrente e dal comportamento tenuto dall'amministrazione soprattutto nella fase stragiudiziale, come sopra evidenziato, ricorrono a parere del decidente i presupposti per la compensazione anche in considerazione della circostanza che l'amministrazione si è costituita col patrocinio di un avvocato interno alla stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando,
Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
Spese compensate.
Così deciso a Palermo il 23.05.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione V Civile in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 15054 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. Amanda Tripoli e Parte_1 con elezione di domicilio a Palermo, via Alessandro La Marmora n. 82 ricorrente contro rappresentata dal dirigente Controparte_1
Raffaella Petrangeli e dai funzionari Marina Messina e Carlotta
Cacciatore, con elezione di domicilio a Palermo, via Terrasanta n. 48 resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da verbale di udienza del 21.05.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 06.12.24, ha Parte_1 proposto opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione prot. n. 68570 del 07.11.23, emessa dall'
[...]
Controparte_2
con la quale è stato ingiunto il pagamento di
[...]
€ 33.008,75 a titolo di sanzione amministrativa, la confisca di n. 3 apparecchi, nonché l'ulteriore sanzione accessoria della chiusura dell'esercizio commerciale per 30 giorni, per avere consentito l'uso al pubblico di n. 3 apparecchi (PC) non rispondenti alle caratteristiche di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del TULPS, in violazione di quanto disposto dal successivo comma 9 – lett. f) quater.
A sostegno dell'opposizione, il ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'ordinanza impugnata, per difetto di prova dei fatti contestati, a suo dire insussistenti, nonché la carenza dell'elemento soggettivo in violazione dell'art. 3 della L. 689/81, deducendo che gli apparecchi confiscati erano dei personal computer fruibili dall'utenza per la libera navigazione e solo occasionalmente indirizzati dai singoli avventori ai siti di gioco. Ha contestato, infine, la legittimità della sanzione irrogata sotto il profilo della quantificazione.
L' ritualmente costituita ha Controparte_1 contestato la ricostruzione fattuale operata dal ricorrente, invocando preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto oltre il termine di 30 giorni di cui all'art. 6 del d.lgs. 150/11. A sostegno di tale eccezione ha evidenziato che la notifica dell'ordinanza impugnata si sarebbe perfezionata in data 25.11.23 per compiuta giacenza e non in data 08.11.24, come sostenuto dal ricorrente, e che tale ulteriore notifica sarebbe stata effettuata dalla Legione dei Carabinieri al solo scopo di dare esecuzione all'ordine di chiusura dell'esercizio previsto quale sanzione accessoria dalla stessa ordinanza. Nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Con ordinanza del 7 maggio 2025 il Tribunale, rilevando per un verso la tardività dell'impugnazione proposta dal ricorrente e per altro verso che l'amministrazione con la seconda notifica aveva ingenerato nel destinatario il dubbio sul dies a quo per il termine del ricorso, ha invitato le parti a conciliare la presente controversia alle condizioni indicate nella stessa ordinanza, evidenziando altresì che l'attività del ricorrente sanzionata era stata nel frattempo comunque chiusa (“il ricorrente pagherà immediatamente banco iudicis la somma di euro 20.000,00; l' CP_1 rinuncerà all'esecuzione intrapresa;
spese compensate”).
[...]
La suddetta proposta conciliativa è stata accettata dal ricorrente mentre l'amministrazione resistente non vi ha aderito.
Così brevemente ricostruita la vicenda, in punto di fatto, il Tribunale osserva quanto segue: l'assunto del ricorrente di avere avuto conoscenza per la prima volta dell'ordinanza impugnata in data
08.11.2024 è stato smentito dalla documentazione depositata dall'amministrazione resistente che invece ha dimostrato di avere regolarmente notificato l'ordinanza ingiunzione tramite raccomandata a/r già in data 25.11.23 (v. doc.5 allegato alla memoria di costituzione della resistente).
È indiscusso poi che avverso l'ordinanza notificata regolarmente in data
25.11.2023 il ricorrente non ha proposto opposizione.
Controversa è invece la ragione della seconda notifica in data 8.11.2024.
Ed infatti, l'amministrazione ingiungente sostiene di avere effettuato una nuova notifica della medesima ordinanza allo scopo di dare esecuzione all'ordine di chiusura dell'esercizio, nel frattempo emesso e la cui esecuzione era stata demandata ai Carabinieri.
È pur vero però che il destinatario ha ricevuto la medesima ordinanza oggi impugnata priva di qualsivoglia riferimento all'ordine di esecuzione demandato ai CC.
Di contro l'amministrazione che aveva demandato ai Carabinieri della stazione Palermo Scalo di eseguire l'ordine di chiusura non ha, neppure su sollecitazione di questo Tribunale, dimostrato le modalità con le quali i CC abbiano effettivamente eseguito tale ordine, limitandosi a depositare la nota interna inoltrata ai CC contenente il detto ordine.
È evidente quindi che l'amministrazione ingiungente, omettendo di vigilare sull'attività demandata ai CC, i quali erroneamente si sono limitati a reiterare la notifica del medesimo atto impositivo, ha ingenerato in capo al ricorrente l'errata convinzione di essere stato rimesso in termini ai fini della proposizione della presente impugnazione.
Ritiene, tuttavia, il Tribunale che l'affidamento del ricorrente, per quanto comprensibile, non può certamente alterare la stabilità degli effetti giuridici prodotti dalla prima notificazione validamente eseguita, né può giustificare la tardiva proposizione dell'opposizione.
Ed invero, è sufficiente richiamare a tal proposito il principio affermato dalla Suprema Corte, seppure nell'ambito di una materia differente, in merito all'individuazione del dies a quo del termine per impugnare, quando l'atto impositivo sia stato notificato dall'amministrazione due volte: qualora un identico atto sia stato dall'Amministrazione notificato due volte, occorre accertare se la seconda notifica dell'atto impositivo sia avvenuta per sanare o meno l'invalidità del primo atto, sicchè nel caso in cui, detta seconda notifica, sani il vizio della prima, producendo la messa a conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il termine per impugnare decorre da quest'ultima notifica;
viceversa, nel caso in cui la seconda notifica sia sopravvenuta oltre la scadenza del termine per impugnare (come nella specie), la corrispondente impugnazione che il destinatario abbia comunque proposto è inammissibile per tardività, avendo egli sin dalla prima avuto piena ed effettiva conoscenza dell'atto
(Cass. n. 21623/22; Cass. n. 4510/24). Consegue nella specie che il termine per la proposizione dell'opposizione, fissato dall'art. 22, L. 689/81 in 30 giorni dalla notifica del provvedimento, deve essere computato a decorrere dalla prima, valida ed efficace notificazione dell'atto impositivo, ossia dal 25.11.23, sicchè la presente opposizione essendo stata proposta per la prima volta soltanto in data 06.12.24 va dichiarata inammissibile.
Quanto alle spese di lite, tuttavia, considerata la peculiarità del caso concreto caratterizzata dal comprensibile ma non giustificabile affidamento del ricorrente e dal comportamento tenuto dall'amministrazione soprattutto nella fase stragiudiziale, come sopra evidenziato, ricorrono a parere del decidente i presupposti per la compensazione anche in considerazione della circostanza che l'amministrazione si è costituita col patrocinio di un avvocato interno alla stessa.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando,
Dichiara inammissibile l'opposizione proposta da Parte_1
Spese compensate.
Così deciso a Palermo il 23.05.2025
Il Giudice
Emanuela Piazza