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Sentenza breve 9 dicembre 2025
Sentenza breve 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza breve 09/12/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00704/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 09/12/2025
N. 01137 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00704/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 704 del 2023, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avvocato Giuseppe Biondaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, il Prefetto pro tempore di Mantova, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
- del provvedimento del Prefetto della Provincia di Mantova n. -OMISSIS- del
24.07.2023 notificato a mezzo PEC in pari data; N. 00704/2023 REG.RIC.
- di tutti gli atti prodromici, consequenziali e/o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Prefetto di
Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il pres. cons. Angelo
AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto: che il 24 luglio 2023 il Prefetto di Mantova ha adottato un provvedimento interdittivo antimafia nei confronti della -OMISSIS- S.r.l. in ragione dell'applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari n. -OMISSIS-, emessa dal GIP del
Tribunale di Catanzaro il 7 giugno 2023 nell'ambito e ad esito dell'operazione antimafia denominata "-OMISSIS-", nei confronti, tra gli altri, di -OMISSIS-, amministratore unico e socio unico della -OMISSIS- S.r.l., sottoposto alle indagini in ordine al reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (artt. 110 e 416 bis c.p.): il -OMISSIS-, secondo il provvedimento qui impugnato, avrebbe intrattenuto
“rapporti, economici e di vario tipo, con diverse realtà criminali calabresi, inclusa la cosca dei -OMISSIS-, configurandosi quale soggetto strategico poiché, vantando rapporti con diversi imprenditori della zona e potendo contare sulla propria variegata attività economico imprenditoriale, poteva individuare possibili e vantaggiosi investimenti di interesse per la cosca, ottenendo in cambio supporto e protezione, sostanziatesi in intercessioni e recupero di crediti”; che il provvedimento interdittivo è stato impugnato per omessa comunicazione alla ricorrente dei presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia ex art. 92, N. 00704/2023 REG.RIC.
comma 2 bis, del D.Lgs. 159/2011, per errata applicazione dell'art. 92 del D.lgs.
159/2011, per eccesso di potere sotto i profili della carenza di motivazione, dell'erronea rappresentazione della realtà e del travisamento dei fatti; che la Sezione ha respinto l'istanza cautelare proposta con l'ordinanza 27/10/2023, n.
-OMISSIS-, alla cui motivazione si fa rinvio, pienamente condividendola anche nella presente fase; che in seguito la società ricorrente è stata sottoposta al controllo giudiziario ex art. 34- bis dal Tribunale di Brescia, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto 24 luglio
2024, controllo cessato a seguito del provvedimento dello stesso giudice, depositato il
22 ottobre 2025; che nella memoria 11 novembre 2025 parte ricorrente ha affermato che sarebbe
“cessata la materia del contendere”, valutazione di cui il Collegio prende atto, specificando peraltro che ciò deve intendersi nel senso che quegli, dopo il controllo giudiziario, non ha più interesse alla decisione di merito: è comunque evidente per il
Collegio che il provvedimento qui impugnato non è stato in alcun modo ritirato dall'Amministrazione resistente, e tanto meno con effetto ex tunc; che le spese di lite per la fase di merito possono essere compensate, fermo restando a carico della ricorrente quelle determinate nella fase cautelare, nonché il contributo unificato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Spese compensate per la fase di merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 00704/2023 REG.RIC.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e di -OMISSIS-.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 3 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo AB, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Francesca Siccardi, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 00704/2023 REG.RIC.
Pubblicato il 09/12/2025
N. 01137 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00704/2023 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 74 cod. proc. amm., nel giudizio introdotto con il ricorso numero di registro generale 704 del 2023, proposto da -OMISSIS- S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, assistita e difesa dall'avvocato Giuseppe Biondaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro il Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, il Prefetto pro tempore di Mantova, rappresentati e difesi dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia, domiciliataria ex lege;
per l'annullamento
- del provvedimento del Prefetto della Provincia di Mantova n. -OMISSIS- del
24.07.2023 notificato a mezzo PEC in pari data; N. 00704/2023 REG.RIC.
- di tutti gli atti prodromici, consequenziali e/o comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e del Prefetto di
Mantova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 dicembre 2025 il pres. cons. Angelo
AB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
MOTIVAZIONI
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto: che il 24 luglio 2023 il Prefetto di Mantova ha adottato un provvedimento interdittivo antimafia nei confronti della -OMISSIS- S.r.l. in ragione dell'applicazione della misura cautelare personale degli arresti domiciliari n. -OMISSIS-, emessa dal GIP del
Tribunale di Catanzaro il 7 giugno 2023 nell'ambito e ad esito dell'operazione antimafia denominata "-OMISSIS-", nei confronti, tra gli altri, di -OMISSIS-, amministratore unico e socio unico della -OMISSIS- S.r.l., sottoposto alle indagini in ordine al reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso (artt. 110 e 416 bis c.p.): il -OMISSIS-, secondo il provvedimento qui impugnato, avrebbe intrattenuto
“rapporti, economici e di vario tipo, con diverse realtà criminali calabresi, inclusa la cosca dei -OMISSIS-, configurandosi quale soggetto strategico poiché, vantando rapporti con diversi imprenditori della zona e potendo contare sulla propria variegata attività economico imprenditoriale, poteva individuare possibili e vantaggiosi investimenti di interesse per la cosca, ottenendo in cambio supporto e protezione, sostanziatesi in intercessioni e recupero di crediti”; che il provvedimento interdittivo è stato impugnato per omessa comunicazione alla ricorrente dei presupposti per l'adozione dell'informazione antimafia ex art. 92, N. 00704/2023 REG.RIC.
comma 2 bis, del D.Lgs. 159/2011, per errata applicazione dell'art. 92 del D.lgs.
159/2011, per eccesso di potere sotto i profili della carenza di motivazione, dell'erronea rappresentazione della realtà e del travisamento dei fatti; che la Sezione ha respinto l'istanza cautelare proposta con l'ordinanza 27/10/2023, n.
-OMISSIS-, alla cui motivazione si fa rinvio, pienamente condividendola anche nella presente fase; che in seguito la società ricorrente è stata sottoposta al controllo giudiziario ex art. 34- bis dal Tribunale di Brescia, Sezione Misure di Prevenzione, con decreto 24 luglio
2024, controllo cessato a seguito del provvedimento dello stesso giudice, depositato il
22 ottobre 2025; che nella memoria 11 novembre 2025 parte ricorrente ha affermato che sarebbe
“cessata la materia del contendere”, valutazione di cui il Collegio prende atto, specificando peraltro che ciò deve intendersi nel senso che quegli, dopo il controllo giudiziario, non ha più interesse alla decisione di merito: è comunque evidente per il
Collegio che il provvedimento qui impugnato non è stato in alcun modo ritirato dall'Amministrazione resistente, e tanto meno con effetto ex tunc; che le spese di lite per la fase di merito possono essere compensate, fermo restando a carico della ricorrente quelle determinate nella fase cautelare, nonché il contributo unificato;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse.
Spese compensate per la fase di merito.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. N. 00704/2023 REG.RIC.
Ritenuto che sussistano i presupposti di legge, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente e di -OMISSIS-.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio addì 3 dicembre 2025 con l'intervento dei signori magistrati:
Angelo AB, Presidente, Estensore
Alessandro Fede, Referendario
Francesca Siccardi, Referendario
IL PRESIDENTE, ESTENSORE
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati. N. 00704/2023 REG.RIC.