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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10875 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10875 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
XI SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza del 20.11.2025
Nella causa iscritta al RG. N. 19254/2024
Il Giudice,
preliminarmente dichiara che la presente udienza è celebrata ai sensi dell'art. 221 D.L.
34/2020 (conv. con modifiche in l. n. 77/2020) e che entro il termine assegnato dalla scrivente la parte attrice ha depositato le note conclusive, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
Lette le note depositate;
la controversia viene decisa mediante pronuncia della seguente sentenza, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
E' verbale.
Il Giudice
dott.ssa Maria Rosaria Scotti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile –
La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico,
all'udienza del 20.11.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 19254 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 avente ad oggetto:
contratto di assicurazione- inadempimento
TRA
P.I. nella persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con sede in Portici alla via Cristoforo Colombo n. 54, elettivamente domiciliata in Napoli, alla via Francesco Giordani n. 42, presso lo studio dell'avv. Maurizio
Parlato, dal quale è rappresentata e difesa giusta procura alle liti allegata all'atto di citazione;
ATTORE
E
P.I. , in persona del legale rappresentante p.t., con Controparte_1 P.IVA_2 sede in Mogliano Veneto, alla via Marocchesa n. 14;
CONVENUTO CONTUMACE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, Parte_1
conveniva in giudizio per chiedere accertarsi l'inadempimento Controparte_1
contrattuale della convenuta per mala gestio del rapporto assicurativo, avendo essa illegittimamente operato un aggravio della classe di merito di cui alla polizza R.C.A. n.
297232838, in conseguenza di un presunto sinistro avvenuto in data 19.10.2022; per l'effetto, condannarsi la compagnia assicuratrice al ripristino della originaria classe di merito e al risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'assicurato, quantificati in euro
992,00.
premesso che:
in data 30.03.2021, la società stipulava con Parte_1 [...]
la polizza assicurativa R.C.A. n. 297232838, presso l'Agenzia Generale Napoli CP_1
– Bernini sita in Napoli alla via Gian Lorenzo Bernini 50, per l'autovettura di proprietà Mini
Countryman tg. FF193ED, con scadenza al 30.03.2022;
l'autovettura veniva assicurata per la prima volta e la Compagnia assegnava al contraente la quattordicesima classe di merito;
la polizza veniva rinnovata per l'anno 2023 per l'importo di euro 1.690,00 e, stante l'assenza di sinistri, all'assicurato veniva assegnata la tredicesima classe di merito;
in data 05.03.2024, l' in occasione del rinnovo della Controparte_2
polizza comunicava alla società attrice che il premio assicurativo era aumentato del 50%, in conseguenza dell'avvenuta liquidazione di un sinistro avvenuto in data 19.10.2022;
con pec del 06.03.2024, a firma dell'avv. Maurizio Parlato, l'assicurato contestava alla
Compagnia di assicurazioni l'accadimento, in quanto l'autovettura di proprietà de
[...]
non era stata coinvolta in alcun sinistro, né aveva riportato danni, l'attore, inoltre, Pt_1
non aveva mai ricevuto alcuna comunicazione concernente la liquidazione di un sinistro ed invitava, pertanto, a riesaminare la richiesta di premio, eliminando il Controparte_1
malus con ripristino della classe di merito, senza ricevere alcun riscontro;
in data 30.03.2024, parte attrice stipulava la polizza assicurativa n. 6017059 con la
Compagnia Assicurativa per l'importo di euro 2.186,00 con scadenza Parte_2
30.03.2025, ricevendo nuovamente la quattordicesima classe di merito;
in data 24.05.2024, proponeva all'Organismo di Mediazione “ Parte_1 [...]
istanza di mediazione, instaurando il relativo procedimento n. 104/2024, Controparte_3
che si concludeva con verbale negativo del 26.06.2024 per mancata comparizione di
Controparte_1
l'odierna attrice conveniva in giudizio la citata Compagnia per chiedere l'accertamento dell'inadempimento contrattuale per mala gestio, stante l'illegittimo declassamento subito dalla contraente, e la condanna al ripristino della classe di merito assegnata, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali subiti dall'assicurato, quantificati nell'importo di euro
992,00, derivante dalla differenza tra il premio della polizza assicurativa per l'anno 2023 pari a euro 1.690,00 e quello della polizza stipulata con la società per l'anno Parte_2
2024 pari a euro 2.186,00, moltiplicato per due annualità, necessarie al riottenimento della dodicesima classe di merito.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale della per la Controparte_1
mala gestio del rapporto con il proprio assicurato e per l'effetto condannarla alla eliminazione del malus ed all'immediato ripristino della classe di merito assegnata prima del presunto sinistro, con ogni pronuncia connessa, preordinata e/o consequenziale;
2) condannare la altresì, al risarcimento dei danni patrimoniali e Controparte_1
non patrimoniali, subiti e subendi della Società ricorrente a seguito della vicenda per cui vi
è causa, quantificato nell'importo di euro 992,00 oltre i costi sostenuti negli anni successivi sino al ripristino della classe di merito e/o nella misura che verrà accertata in corso di causa e/o in quella somma che, anche in sua giustizia ed equità, Codesto Ecc. Tribunale riterrà dovuta, con ogni pronuncia connessa, preordinata e/o consequenziale;
3) condannare, infine, la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese e competenze di giudizio ex D.M. 55/14, oltre IVA e CPA e spese generali, in favore del sottoscritto Difensore antistatario, con ogni pronuncia connessa, preordinata e/o consequenziale;
”
non si costituiva in giudizio, nonostante la regolarità della notifica Controparte_1
dell'atto di citazione e se ne dichiarava la contumacia con ordinanza del 13.03.2025 con la quale veniva fissata la nuova udienza del 16.10.2025 e assegnati i termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
All'udienza del 23.10.2025 il Giudice si riservava sulle richieste istruttorie e con ordinanza del 27.10.2025 la causa veniva rinviata per la discussione e le conclusioni ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 20.11.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte.
La domanda è fondata e deve essere accolta per i motivi che seguono.
Preliminarmente può dirsi assolta la condizione di procedibilità prevista dall'art. 5, comma
2, D.lgs. 28/2010, in quanto parte attrice ha instaurato il procedimento di mediazione n.
104/2024 dinanzi all'Organismo di Mediazione “ , che si è Controparte_3
concluso con esito negativo per mancata comparizione di come si Controparte_1
evince dal relativo verbale del 26.06.2025 (cfr. all. 12 atto di citazione).
Passando al merito, l'attrice deduce che in occasione del rinnovo della polizza n.
297232838, per l'anno 2024 la Compagnia convenuta operava un declassamento in suo danno con l'attribuzione della quattordicesima classe di merito, in luogo della dodicesima, in seguito ad un presunto sinistro avvenuto in data 19.10.2024, in cui sarebbe stata coinvolta l'autovettura Mini Countryman tg. FF193ED, di sua proprietà. Deduce, inoltre, di aver prontamente contestato l'illegittimo declassamento con pec del 06.03.2024 (cfr. all. 5 atto di citazione) e di non aver avuto ricevuto alcun chiarimento al riguardo né alcuna risposta, lamentando, con successiva pec del 2 aprile 2024, la necessità di rivolgersi ad altra agenzia per la stipula di una nuova polizza. In assenza di riscontro, in data 22.05.2024, l'attore inviava alla Compagnia assicurativa nuova pec con la quale chiedeva l'invio di documenti, quali il contratto di assicurazione polizza RCA 297232838 ( Mini tg. Parte_1
FF193ED) la Proposta di rinnovo polizza 297232838 e l'attestato di rischio.
Con comunicazione del 24.05.2024 (cfr. all. 7 ibidem), la convenuta inoltrava la visura della
Banca Dati SIC ANIA che, per l'anno 2023, riportava un sinistro.
E' circostanza pacifica l'esistenza di un contratto assicurativo tra le parti sulla cui base viene proposta la domanda (polizza n. 297232838 del 30.03.2021 con scadenza 30.03.2022, cfr. all. 3 atto di citazione, assegnazione al contraente della quattordicesima classe di merito ed rinnovo della stessa per l'anno 2023 con premio di euro 1.690,00, cfr. all. 4 ibidem).
Dall'esame della produzione documentale di parte attrice (certificato di assicurazione, attestante la copertura assicurativa per l'anno 2023, dal 30.03.2023 al 30.03.2024, ore 24:00 con relativa quietanza di pagamento, visura ANIA da cui risulta la registrazione di un sinistro per l'anno 2023 (cfr. all.10 ibidem), inviata dalla convenuta, in data 24.05.2024, comunicazioni pec del 05.03.2024, del 2.04.2024 e 22.05.2024 di contestazione dell'avvenuto sinistro e diffida al ripristino della classe di merito) si osserva che la
Compagnia convenuta ha mostrato scarsa diligenza nell'adempimento dei doveri gravanti su di essa ed in particolare nell'espletamento del dovere di non liquidare sinistri e non chiudere transazioni con terzi danneggiati in difetto di prova certa della responsabilità esclusiva o concorrente dell'assicurato nella causazione del sinistro. In tema di assicurazione RCA e di applicazione della clausola bonus-malus, le variazioni in pejus possono legittimamente operare soltanto se sussiste la prova della responsabilità dell'assicurato nel verificarsi dell'evento dannoso risarcibile. In tal senso, la Corte di Cassazione secondo la quale: “Le clausole delle polizze di assicurazione “bonus-malus”, che prevedono aggiornamenti del premio in aumento (“in pejus”), operano soltanto in caso di provata responsabilità dell'assicurato per un danno risarcibile a terzi, sicché, intervenuta una transazione tra la compagnia e il terzo danneggiato, allorché l'assicurato abbia contestato tempestivamente la pretesa risarcitoria, grava sull'impresa assicuratrice, che intenda applicare la variazione in aumento del premio, fornire la dimostrazione dell'esistenza delle condizioni che giustificano detta variazione” (cfr. Cass. n. 18603/2016).
Là dove l'assicurato alleghi l'inadempimento da parte della Compagnia assicurativa degli obblighi contrattuali di gestione del sinistro per aver provveduto alla liquidazione del danno senza alcuna apparente giustificazione, la Corte suprema, come sopravisto, ha ritenuto applicabile il principio generale enunciato dalle Sezioni Unite in tema di inesatto adempimento, “in tema di riparto dell'onere probatorio nell'azione di responsabilità contrattuale, il creditore che agisce per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento, deve soltanto allegare l'inadempimento, mentre è il debitore a dover dimostrare l'avvenuto esatto adempimento” (SS.UU. Cass., sent. n. 13533/2001). Alla stregua dei principi richiamati, la Compagnia è onerata della prova di avere esattamente adempiuto impiegando la diligenza richiesta all'operatore economico di settore, con specifico riguardo alla valutazione di tutti gli elementi acquisiti sulla cui base pervenga al ragionevole convincimento dell'accadimento del sinistro e della sua attribuzione all'assicurato. La clausola bonus - malus prevede, dunque, un obbligo che l'assicurazione deve adempiere secondo il criterio della buona fede secondo il dettato dell'art. 1375 c.c. Il solo attestato di rischio non appare sufficiente a giustificare la modifica in pejus della classe di merito.
A fronte della contestazione della società attrice, la Compagnia assicurativa avrebbe dovuto dimostrare l' effettivo verificarsi del sinistro, la riferibilità dello stesso all' attore e la consequenziale corretta applicazione del malus, prova che non risulta essere stata fornita né in giudizio né in sede stragiudiziale.
Ne consegue che il peggioramento della classe di merito, applicato in difetto di prova del sinistro, si pone in violazione degli obblighi contrattuali di correttezza e buona fede
(artt. 1175 e 1375 c.c.), nonché del principio sancito dall'art. 134, comma 4-ter, del Codice delle Assicurazioni Private, d.lgs.209/2005, il quale stabilisce che “al verificarsi di un sinistro, le imprese di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver accertato l' effettiva responsabilità del contraente, che è individuata nel responsabile principale del sinistro, secondo la liquidazione effettuata in relazione al danno e fatto salvo un diverso accertamento in sede giudiziale ...”.
In definitiva, l'omesso svolgimento degli obblighi contrattuali assunti da parte della
Compagnia assicurativa ha comportato la liquidazione di un sinistro senza alcuna ponderazione delle contestazioni dell'assicurato nè degli elementi richiesti in caso di risarcimento del danno a terzi, determinando effetti pregiudizievoli sul patrimonio di quest'ultimo con aggravio degli oneri economici a suo carico, esponendolo in tal modo ad una maggiorazione del premio, in concreto, non dovuta. Tale condotta integra l'ipotesi di
“mala gestio” che trova il fondamento nella violazione dell'obbligo dell'assicuratore di comportarsi secondo buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 1175, 1375 c.c.
Ne discende che parte convenuta va condannata all'attribuzione, in favore dell'attrice, della classe di merito (classe 12) precedente al presunto sinistro, nonché al rimborso della maggiorazione del premio subita a seguito del declassamento operato. Poiché il rimborso del premio pagato in eccedenza integra un debito di valuta, sull'importo riconosciuto decorrono gli interessi dalla domanda ovvero dalla costituzione in mora al soddisfo.
Tuttavia, sul quantum da restituire occorre fare alcune osservazioni.
Parte attrice richiede il pagamento dell'importo di euro 992,00, derivante dalla differenza tra l'importo pagato per la polizza del 2023 di euro 1.690,00 e l'importo pagato in seguito alla polizza n. 6017059 stipulata con la società per l'anno 2024 pari Parte_3
a 2.186,00, moltiplicato per due annualità per il ripristino della dodicesima classe di merito.
Considerato che nel certificato di assicurazione del 2023, la clausola “Forma tariffaria
Bonus/malus” prevede che “la forma tariffaria della garanzia RCA, in assenza del verificarsi di sinistri nel corso del periodo di osservazione, prevede alla prossima scadenza annuale, rispetto alla tariffa RCA in vigore, una variazione del -6,40% pari a -102,02 euro sulla base del premio di rata lordo” e che il premio per quella annualità risultava di euro
1.690,00, ne deriva che parte attrice, in assenza del malus, avrebbe pagato per l'anno 2024 un premio pari a euro 1.587,98. Pertanto, parte convenuta deve essere condannata a pagare la differenza tra quanto effettivamente pagato dall'attrice per l'anno 2024, ovvero euro 2.186,00 e quanto avrebbe pagato in assenza del malus, ovvero euro 1.587,69, ottenendo l'importo di euro 598,02.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in applicazione del D.M. N.55/14, secondo i valori minimi, tenuto conto della modesta complessità della controversia.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 282 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di così provvede: Controparte_1
1. Accoglie la domanda e per l'effetto condanna la in persona del Controparte_1
legale rapp.te p.t. a ripristinare la classe di merito cui apparteneva la società attrice senza il computo del presunto sinistro del 19.10.2022;
2. Condanna la in persona del legale rapp.te p.t. al rimborso in favore Controparte_1
di delle somme pagate in eccedenza rispetto Parte_1
all'effettivo premio dovuto per l'importo di euro 598,02, oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
3. Condanna in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle Controparte_1
spese del giudizio che si liquidano per compenso in euro 2.906,00, oltre s.g., IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Maurizio Parlato, dichiaratosi antistatario.
Così deciso in Napoli il 20.11.2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Scotti