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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 24/06/2025, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
Segue dal verbale di udienza tenuta in data 24/06/2025 la sentenza che si dà per letta in assenza delle parti
R E P U B B LI C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Brindisi Ufficio lavoro
Il giudice dott. Piero Primiceri, all'udienza del 24/06/2025 ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
con contestuale motivazione, nella causa previdenziale tra:
, rappresentata e difesa dall'avvocato Parte_1
LEGROTTAGLIE CATERINA , nel cui studio ha eletto domicilio ricorrente
e
in persona del legale rappresentante in carica, CP_1 rappresentato e difeso dall'avvocato MATTIA MARCELLA
resistente
oggetto: pagamento indennità di disoccupazione
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FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 08/04/2024 parte ricorrente in epigrafe indicata, premesso di avere lavorato quale bracciante agricola alle dipendenze della società agricola Masseria Borgo Ritella nell'anno 2022 per 95 giornate, ha dedotto che con provvedimento del 24/06/2023 CP_1 comunicava l'accoglimento della domanda di disoccupazione agricola ponendo in pagamento 29 giornate a fronte della 95 lavorate. Tanto premesso ha concluso per l'accertamento del proprio diritto alla liquidazione della disoccupazione agricola relativa all'anno 2022 per
95 giornate con condanna di al pagamento di quanto dovuto. CP_1
Costituitasi in giudizio ha concluso per la cessazione della CP_1 materia del contendere, avendo accolto in data 03/04/2024 il riesame presentato dalla ricorrente, disponendo la variazione del numero di giornate da 29 a 95 e provvedendo in data 11/04/2024 al pagamento di quanto dovuto. All'odierna udienza entrambe le parti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere per le motivazioni sopra esposte, parte ricorrente con condanna di alle spese di lite, con CP_1 CP_1 compensazione. Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammesse da entrambe le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta
(Cass. 13217/2013), su richiesta di entrambe le parti, essendo pacifico che abbia proceduto al pagamento della prestazione richiesta, va CP_1 dichiarata cessata la materia del contendere.
Ciò posto, occorre procedere alla regolamentazione delle spese di lite secondo il criterio della soccombenza virtuale e cioè in base alla valutazione del probabile accoglimento della domanda (cfr. in tal senso:
Cass. civile, 25 febbraio 2009, n. 4483; Cass. civile, 8 giugno 2005, n.
11962; Cass. civile, 2 agosto 2004, n. 14775).
Dalla documentazione in atti, emerge che ha provveduto alla CP_1 liquidazione di quanto dovuto in data 11/04/2024, solo dopo l'introduzione del presente giudizio.
Ritenute fondate da questo giudicante le ragioni del ricorso, CP_1 deve essere condannata alla rifusione delle spese legali liquidate in euro 251,00, secondo i parametri minimi del d.m. 147/2022 tenuto conto dell'assenza di attività istruttoria e del valore della prestazione liquidata.
p.q.m.
2 il Tribunale di Brindisi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando sul ricorso depositato il 08.04.2024 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali, liquidate in CP_1 euro 300,00, oltre IVA, CAP e rimborso spese forfettarie come per legge, da distrarsi in favore del procuratore di parte ricorrente. Brindisi, 24/06/2025
il giudice del lavoro dott. Piero Primiceri
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