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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 07/02/2024, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 07/02/2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 5712/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. LANDELLA Parte_1
MARIA
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., Contumace CP_1
RESISTENTE
oggetto: Ripetizione di indebito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/07/2022 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale deducendo la incomprensibilità ed illegittimità per mancanza di dolo e anche per intervenuta prescrizione dell'indebito relativo alla somma di € 25.645,95 e di € 21.560,88 di cui alle comunicazioni del 30.6.2021 a dell'1.4.2022, concludendo per l'annullamento degli indebiti e CP_ la condanna dell' alla restituzione di quanto trattenuto. CP_ L' è rimasto contumace non ostante la ritualità della notifica del ricorso e dei pedissequi decreti.
La causa è stata istruita con produzione documentale e, all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto la domanda è fondata per quanto di ragione.
Deve, in specie, evidenziarsi che la motivazione contenuta nelle comunicazioni di indebiti del
30.6.2021 e dell'1.4.2022 si presentano generiche non evincendosi le ragioni concrete poste a fondamento dell'indebito se di natura contributiva, reddituale o di connessa all'accertamento sanitario.
In definitiva, la causale del provvedimento di indebito risulta di incerta interpretazione e comprensione.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, va dichiarato che l' non ha diritto di ripetere CP_1
dalla ricorrente gli importi versati a titolo di trattamento pensionistico Cat. IO n. 15041567 (dal 2011 al 2021) e va condannato alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo (v. cedolini pensione).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell , con ricorso depositato il 14/07/2022, nella causa iscritta al n.
[...] CP_1
5712/2022 R.G.A.C. così provvede:
- dichiara l'irripetibilità dell'indebito di cui alle comunicazioni del 30.6.2021 e dell'1.4.2022;
CP_
-condanna l' alla restituzione di quanto trattenuto;
CP_
-condanna l' al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, liquidate in €
1900,00 oltre CU se versato, spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza del 07/02/2024
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'esito dell'udienza del 07/02/2024 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 5712/2022 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dall'avv. LANDELLA Parte_1
MARIA
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., Contumace CP_1
RESISTENTE
oggetto: Ripetizione di indebito.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/07/2022 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale deducendo la incomprensibilità ed illegittimità per mancanza di dolo e anche per intervenuta prescrizione dell'indebito relativo alla somma di € 25.645,95 e di € 21.560,88 di cui alle comunicazioni del 30.6.2021 a dell'1.4.2022, concludendo per l'annullamento degli indebiti e CP_ la condanna dell' alla restituzione di quanto trattenuto. CP_ L' è rimasto contumace non ostante la ritualità della notifica del ricorso e dei pedissequi decreti.
La causa è stata istruita con produzione documentale e, all'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
Ciò posto la domanda è fondata per quanto di ragione.
Deve, in specie, evidenziarsi che la motivazione contenuta nelle comunicazioni di indebiti del
30.6.2021 e dell'1.4.2022 si presentano generiche non evincendosi le ragioni concrete poste a fondamento dell'indebito se di natura contributiva, reddituale o di connessa all'accertamento sanitario.
In definitiva, la causale del provvedimento di indebito risulta di incerta interpretazione e comprensione.
Alla stregua delle argomentazioni che precedono, va dichiarato che l' non ha diritto di ripetere CP_1
dalla ricorrente gli importi versati a titolo di trattamento pensionistico Cat. IO n. 15041567 (dal 2011 al 2021) e va condannato alla restituzione di quanto trattenuto a tale titolo (v. cedolini pensione).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1
nei confronti dell , con ricorso depositato il 14/07/2022, nella causa iscritta al n.
[...] CP_1
5712/2022 R.G.A.C. così provvede:
- dichiara l'irripetibilità dell'indebito di cui alle comunicazioni del 30.6.2021 e dell'1.4.2022;
CP_
-condanna l' alla restituzione di quanto trattenuto;
CP_
-condanna l' al pagamento in favore della parte resistente delle spese di lite, liquidate in €
1900,00 oltre CU se versato, spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza del 07/02/2024
IL GL
Dott. Monica Sgarro