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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 09/10/2025, n. 4921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4921 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 10475/2023 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10475/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Scioglimento matrimonio”
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Via Lucchese Palli n. 28, presso lo C.F._1
studio dell'avv. BARNOBI MARINO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via G. Leopardi n. 91, presso lo C.F._2
studio dell'avv. NAVARRIA MARCO MARIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio, contratto a BI (CT) in data 11.1.2002, con Controparte_1
[...]
Dall'unione coniugale è nata la figlia , il 9.8.2002. Persona_1
Il ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con sentenza di separazione n.
3300/2022 pronunciata da questo Tribunale in data 19.7.2022 e che da allora non si sono più
riconciliate; nello specifico, nella sopra menzionata sentenza è stato posto a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della resistente dell'importo di
Euro 200,00, mentre nulla è stato previsto per il mantenimento della figlia, già maggiorenne al momento della pronuncia.
Ha chiesto di non essere gravato da alcun assegno mensile nei confronti della resistente.
, costituendosi in giudizio, ha chiesto di porre a carico del Controparte_1
resistente il pagamento di un assegno mensile divorzile in suo favore dell'importo di Euro
200,00.
Ha esposto che non lavora e che, durante la convivenza coniugale, si è occupata solamente della casa e della crescita della figlia, per precisa volontà del ricorrente.
Non è stata svolta attività istruttoria, non avendo le parti articolato alcuna richiesta;
la resistente non è comparsa in udienza.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
2 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Nel merito, la domanda della resistente volta a porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile divorzile in suo favore è infondata e va rigettata.
Ebbene, va rilevato che la resistente nulla ha all'uopo argomentato, limitandosi ad esporre la circostanza di non aver lavorato nel corso della convivenza coniugale per le scelte imposte dal ricorrente.
Il ricorrente, dal canto suo, all'udienza del 18.6.2024, ha esposto, testualmente: “Mia figlia
ha 22 anni … ora è mamma e convive. Durante la convivenza coniugale mia moglie Per_1
lavorava, faceva lavori saltuari. Io avevo un panificio a Catania, San Giorgio, ma mia moglie
non mi voleva aiutare, mi sono indebitato, avevo l'attività in gestione. Ogni tanto faccio
qualche serata con amici, ma non sono cantante professionista”.
Inoltre, le parti non hanno depositato le loro dichiarazioni reddituali, e tale profilo appare rilevante soprattutto con riferimento alla resistente, in ragione della proposta domanda di un assegno divorzile da porre a carico del ricorrente e in suo favore.
Inoltre, la resistente nulla ha esposto in ordine ad un eventuale peggioramento delle sue condizioni economiche rispetto al momento della pronuncia della separazione giudiziale.
Orbene, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “l'assegno di divorzio, avente
funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che
lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del
divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze
familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per
esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi
3 sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive” (Cass.
Civ., sez. I, 11.10.2024 n. 26520).
Nel caso di specie, la resistente non ha fornito alcun elemento di prova in ordine alla sussistenza dell'eventuale sacrificio da parte sua in favore delle esigenze familiari e del ricorrente.
Va, poi, considerato che la resistente nulla ha provato in ordine al profilo assistenziale necessario per la previsione di un assegno divorzile, non apparendo sussistere una situazione di bisogno.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa, la complessità delle questioni giuridiche affrontate e la particolarità
della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a BI (CT) in data 11.1.2002,
tra e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio dello Stato Civile del Comune di BI (CT) dell'anno 2002 al N. 1 della
Parte I, alle condizioni specificate in motivazione;
rigetta la domanda di;
Controparte_1
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BI (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 12 Settembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
dott.ssa Sonia Di Gesu Presidente
dott.ssa Venera Condorelli Giudice
dott. Davide Capizzello Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 10475/2023 R.G.A.C., avente per oggetto:
“Divorzio - Scioglimento matrimonio”
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...], cod. fisc.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in Catania, Via Lucchese Palli n. 28, presso lo C.F._1
studio dell'avv. BARNOBI MARINO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti;
CONTRO
, nata a [...] il [...], cod. fisc.: Controparte_1
, elettivamente domiciliata in Catania, Via G. Leopardi n. 91, presso lo C.F._2
studio dell'avv. NAVARRIA MARCO MARIA, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
1 Con il parere favorevole del Pubblico Ministero
Conclusioni: i procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto nei propri atti e nei verbali di causa.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del Parte_1
matrimonio, contratto a BI (CT) in data 11.1.2002, con Controparte_1
[...]
Dall'unione coniugale è nata la figlia , il 9.8.2002. Persona_1
Il ricorrente ha esposto che le parti si sono separate con sentenza di separazione n.
3300/2022 pronunciata da questo Tribunale in data 19.7.2022 e che da allora non si sono più
riconciliate; nello specifico, nella sopra menzionata sentenza è stato posto a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile di mantenimento in favore della resistente dell'importo di
Euro 200,00, mentre nulla è stato previsto per il mantenimento della figlia, già maggiorenne al momento della pronuncia.
Ha chiesto di non essere gravato da alcun assegno mensile nei confronti della resistente.
, costituendosi in giudizio, ha chiesto di porre a carico del Controparte_1
resistente il pagamento di un assegno mensile divorzile in suo favore dell'importo di Euro
200,00.
Ha esposto che non lavora e che, durante la convivenza coniugale, si è occupata solamente della casa e della crescita della figlia, per precisa volontà del ricorrente.
Non è stata svolta attività istruttoria, non avendo le parti articolato alcuna richiesta;
la resistente non è comparsa in udienza.
Nel merito, ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 c. 1 n. 2 lett. b) della L. 1
dicembre 1970, n. 898, come modificato dalla legge n. 55/2015, per la proponibilità e l'accoglimento della domanda di scioglimento del matrimonio.
2 Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il periodo prescritto persiste dalla data di celebrazione dell'udienza presidenziale del giudizio volto a pronunciare la separazione personale dei coniugi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva e irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Nel merito, la domanda della resistente volta a porre a carico del ricorrente il pagamento di un assegno mensile divorzile in suo favore è infondata e va rigettata.
Ebbene, va rilevato che la resistente nulla ha all'uopo argomentato, limitandosi ad esporre la circostanza di non aver lavorato nel corso della convivenza coniugale per le scelte imposte dal ricorrente.
Il ricorrente, dal canto suo, all'udienza del 18.6.2024, ha esposto, testualmente: “Mia figlia
ha 22 anni … ora è mamma e convive. Durante la convivenza coniugale mia moglie Per_1
lavorava, faceva lavori saltuari. Io avevo un panificio a Catania, San Giorgio, ma mia moglie
non mi voleva aiutare, mi sono indebitato, avevo l'attività in gestione. Ogni tanto faccio
qualche serata con amici, ma non sono cantante professionista”.
Inoltre, le parti non hanno depositato le loro dichiarazioni reddituali, e tale profilo appare rilevante soprattutto con riferimento alla resistente, in ragione della proposta domanda di un assegno divorzile da porre a carico del ricorrente e in suo favore.
Inoltre, la resistente nulla ha esposto in ordine ad un eventuale peggioramento delle sue condizioni economiche rispetto al momento della pronuncia della separazione giudiziale.
Orbene, secondo costante orientamento giurisprudenziale, “l'assegno di divorzio, avente
funzione anche perequativa-compensativa, presuppone un rigoroso accertamento del fatto che
lo squilibrio tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti, presente al momento del
divorzio, sia l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze
familiari, mentre, in assenza di prova di tale nesso causale, l'assegno può giustificarsi solo per
esigenze strettamente assistenziali, ravvisabili laddove il coniuge più debole non abbia i mezzi
3 sufficienti per un'esistenza dignitosa o non possa procurarseli per ragioni oggettive” (Cass.
Civ., sez. I, 11.10.2024 n. 26520).
Nel caso di specie, la resistente non ha fornito alcun elemento di prova in ordine alla sussistenza dell'eventuale sacrificio da parte sua in favore delle esigenze familiari e del ricorrente.
Va, poi, considerato che la resistente nulla ha provato in ordine al profilo assistenziale necessario per la previsione di un assegno divorzile, non apparendo sussistere una situazione di bisogno.
I profili esaminati appaiono assorbenti delle ulteriori questioni sollevate dalle parti.
La natura della causa, la complessità delle questioni giuridiche affrontate e la particolarità
della vicenda consentono di compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto a BI (CT) in data 11.1.2002,
tra e trascritto nel registro degli atti di Parte_1 Controparte_1
matrimonio dello Stato Civile del Comune di BI (CT) dell'anno 2002 al N. 1 della
Parte I, alle condizioni specificate in motivazione;
rigetta la domanda di;
Controparte_1
compensa tra le parti le spese di giudizio;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di BI (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale,
il 12 Settembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente
dott. Davide Capizzello dott.ssa Sonia Di Gesu
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