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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 02/07/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 813 del registro generale dell'anno 2024 promossa DA
, elettivamente domiciliato in Torino, via Avigliana n.7/68, Parte_1 presso lo studio dell'Avv.to Ariotto Alessio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO ON
, anche nella sua articolazione
[...] [...]
in persona dei Controparte_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato Avv.to FRANCESCA IAMPIERI dell' Controparte_3 di ed elettivamente domiciliati presso l'
[...] CP_2 [...]
in Via Saffi Controparte_4 CP_2 n.4 RESISTENTI
OGGETTO: monetizzazione ferie e festività e retribuzione professionale docenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8 agosto 2024 parte ricorrente ha premesso: - di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, quale docente di scuola CP_1 secondaria di II° grado, con rapporti di lavoro a tempo determinato dall'a.s. 2019/2020; - di aver svolto sempre le medesime mansioni dei colleghi assunti con contratto a tempo indeterminato;
- di aver sottoscritto, nell'a.s. 2020/2021 contratti di supplenze brevi per un totale di n.348 giorni anche su spezzone orario;
- di non avere percepito in busta paga la voce retributiva “Retribuzione professionale docenti” spettante anche al personale docente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato;
- di aver stipulato negli aa.s.. dal 2019/2020 al 2022/2023 contratti su posto comune aventi scadenza al 30.06., tuttavia, di non aver percepito l'indennità per ferie e festività soppresse non fruite negli anni indicati. Lamentando l'illegittimità della condotta del , nell'omettere la CP_1 corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie e festività sopresse non godute e della retribuzione professionale docenti, ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il chiedendo: - di dichiarare tenuto e ON condannare il al pagamento in favore del ricorrente a titolo di indennità per CP_1 ferie e festività soppresse non fruite della somma di € 3.752,75 oltre interessi ed accessori dal dovuto al saldo;
- di dichiarare tenuto e condannare il al pagamento in CP_1 favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno per discriminazione economica relativa al mancato versamento della Retribuzione professionale docenti della somma di
€ 1.043,94 oltre interessi ed accessori dal dovuto al saldo, con vittoria delle spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito il nulla eccependo e contestando, neppure in punto d CP_1 quantum debeatur, con riferimento alla domanda relativa al diritto di parte ricorrente al riconoscimento della Retribuzione professionale docenti;
mentre, quanto all'indennità sostitutiva delle ferie e festività soppresse maturate e non godute, ha contestato quanto dedotto in ricorso, per le ragioni diffusamente spiegate nella memoria di costituzione, insistendo per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto ed in diritto.
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale e con la rielaborazione dei conteggi da parte del procuratore del ricorrente.
Quindi sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. rubricato “deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza” introdotto dall'art. 3 c. 10 del d.lgs. 149/2022 e applicabile ai giudizi pendenti a decorrere dal 1° gennaio 2023. MOTIVI DELLA DECISIONE Retribuzione professionale docenti. La domanda è fondata per quanto di ragione. Invero, deve richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. quanto di recente affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Lav. del 27.7.2018 n. 20015; Cass. Sez. Lav. n.33140/19 e n. 34546/19) sulla specifica questione oggetto di causa. In particolare, con la richiamata recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha affermato che: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al
2 comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che
“per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017). Ne deriva che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
“non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Ed invero, la clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, RGL n. 926/2019 Impact;
13.9.2007, causa C307/05, .; 8.9.2011, causa Parte_2 C-177/10); inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.). In applicazione dei predetti principi, nella fattispecie concreta deve escludersi che la parte ricorrente, supplente temporaneo, peraltro, anche per buona parte dell'anno presso gli istituti scolastici allegati agli atti, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente
3 e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei. Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo. Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, con valutazione che si condivide, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4. Tali considerazioni non sembrano poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE del 20/9/2018 in causa C-466/17 RGL n. 926/2019 (Mo.), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine. La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46). Tuttavia, nel caso in esame – come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata – il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente
4 nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito. Ne deriva, pertanto, il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in favore dell'istante della relativa somma spettante con riguardo alle effettive ore di lavoro e per i periodi di supplenza breve prestati, come indicate nei contratti di assunzione allegati al ricorso, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo. Parte ricorrente ha calcolato in ricorso l'ammontare dell'emolumento rivendicato in € 1.043,94 conteggio che può considerarsi corretto in quanto corrispondente alle ore assegnate alla parte ricorrente ed al compenso dovuto per ogni mese, suddiviso per i giorni di servizio effettivo e non contestazione dalla controparte costituita in giudizio.
Monetizzazione ferie e festività sopresse non godute. Parte ricorrente ha chiesto, altresì, la condanna del al pagamento CP_1 dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite e festività soppresse per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2022/2023 come da prospetto riportato nel ricorso basato sulle delibere approvate di anno in anno dalla Regione su disposizioni del che CP_1 CP_1 individuano le date di inizio e fine delle lezioni e le festività nazionali e riportante anche le ferie godute dall'istante (cfr. prospetto ferie maturate negli aa.ss. di riferimento). E' necessaria una premessa in punto di diritto ed una ricognizione delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva. Occorre considerare, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola ha disciplinato le ferie all'art.13; in particolare, per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite da tutto il personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, 5 senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art.19 dello stesso CCNL, riguardante specificamente il regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato, dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico. La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che: “la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso
5 dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola, come fissati dal calendario regionale, dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”. Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Il datore di lavoro deve, pertanto, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto, ossia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, informandolo anche - in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte
- del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore nell'anno 2012 con l'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6/07/2012 n.95 come modificato, in sede di conversione, dalla legge n.135 del 2012, n. 135, così disponendo:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.., sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. In data 1.1.2013 è entrata in vigore la legge n. 228/2012, il cui art. 1, comma 54, ha stabilito che: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Contemporaneamente, l'art. 1, comma 55, della legge n. 228/2012 ha aggiunto al già citato art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore dal 7.7.2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione “non si applica al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di
6 monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dall'1.9.2013”. Ciò premesso, trattandosi di monetizzazione dei giorni di ferie che risultino non goduti alla cessazione del rapporto, ogni verifica al riguardo, compresa l'individuazione del regime giuridico da applicare, non può che essere fatta con riferimento alla data di cessazione del rapporto. Invero, il diritto alla monetizzazione delle ferie residue non può che nascere nel momento in cui il docente non ne abbia potuto fruire e, pertanto, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta, nel caso di specie, al 30.6. di ogni anno di cui alla richiesta. Occorre riferirsi a tale data per valutare l'esistenza di una norma che precluda il pagamento delle ferie maturate, ma non godute. Con riferimento agli anni scolastici di cui al ricorso, pertanto, occorre richiamare la norma di favore di cui al comma 55 della legge n. 228/12, che prevede la monetizzazione delle ferie nei limiti però della differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
I commi 54 e 55 vanno letti in maniera unitaria per cui i giorni “in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” non possono che essere quelli coincidenti con “i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” e con gli eventuali altri sei giorni chiesti per la rimanente parte dell'anno, di cui al citato comma 54. Con i commi in esame è stata introdotta una disciplina complessivamente di favore per i docenti a tempo determinato, in mancanza della quale sarebbe rimasto vigente il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie. Ciò consente da una parte di escludere la sussistenza di un contrasto dei predetti commi con le clausole contrattuali, in particolare con l'art. 19 del CCNL che prevedeva la libertà di fruizione delle ferie, e dall'altra di affermare l'operatività dei commi 54 e 55 citati a decorrere dall' 1.1.2013. Tali conclusioni appaiono in linea con l'intervento della Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 95 del 23/3/2016) che, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, ha fornito una interpretazione costituzionalmente orientata. In particolare il giudice delle leggi ha sottolineato: “il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione)
o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. II dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole”.
7 Ha tuttavia aggiunto che: “la prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di
“monetizzare“ le ferie” (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360). Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Ni. il 7 dicembre 2000 e adottata a St. il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia)” (v. Corte di Appello L'Aq., 19.5.2016). La Corte di Cassazione con ordinanza n. 14268 del 5 maggio 2022 si è espressa in conformità a tali principi per cui il docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012
- deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C- 569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C- 684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, la CGUE, Grande sezione, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. Il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia
8 effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Il convenuto, tuttavia, ritiene che, proprio avendo riguardo alla speciale CP_1 normativa in materia di ferie dei docenti, i principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia non possano trovare applicazione, posto che per tale categoria di lavoratori vi sia una presunzione, normativamente stabilita, di fruizione delle ferie nei diversi periodi di sospensione dell'attività didattiche per come indicati dai calendari scolastici regionali, anche quelli intercorrenti fra il completamento delle attività valutative della fine dell'anno scolastico e il termine finale del contratto di lavoro, ossia, il 30 giugno, intervallo che equivarrebbe a ferie fruite, con la conseguente esclusione del diritto all'indennità sostitutiva. Tale interpretazione, tuttavia, esonerando dall'obbligo informativo, gravante sul datore di lavoro, l'Amministrazione scolastica, in quanto asseritamente ottemperato dalle previsione normative, che individuano, anche indirettamente, i periodi in cui è possibile fruire delle ferie, sebbene suggestiva, non può essere condivisa, ponendosi in contrasto con quanto di recente statuito dalla Suprema Corte. La Cassazione tornando su tale fattispecie ha ben spiegato che: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/Ce, che, secondo quanto precisato dalla Corte di giustizia, grande sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n.16715/2024). Stesso discorso, mutatis mutandis, per le festività soppresse rispetto alla monetizzazione delle quali può utilmente richiamarsi, come indicato dalla difesa attorea, la recente pronuncia della Cassazione che ha affermato nello specifico: “L'assenza, nella contrattazione collettiva per i dipendenti degli enti pubblici non economici, di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che
9 consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (cfr. Cass. Sez. lav. ordinanza n.8926 del 4.04.2024). Anche di recente, si è nuovamente pronunciata, sul tema della monetizzazione delle ferie dei docenti a tempo determinato, la Suprema Corte di Cassazione, la quale nel cassare una sentenza che aveva respinto il ricorso di un docente, ha ribadito: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Cassazione civile sez. lav. del 07/05/2025, sent. n. 11968). In linea con i principi espressi dalla Suprema Corte si è posta anche la Corte d'Appello di Perugia che nel respingere l'appello proposto dal CP_1 ON avverso una sentenza del Tribunale di Terni che aveva accolto il ricorso di un docente a tempo determinato, finalizzato alla monetizzazione delle ferie, ha concluso, per quanto qui di interesse, affermando: “Quanto statuito dalla Suprema Corte viene condiviso dal Collegio in considerazione anche di quanto poco sopra evidenziato circa la particolarità del regime della fruizione delle ferie riguardante il personale docente assunto a tempo determinato, come disciplinato dalla contrattazione collettiva. Peraltro, vale la pena evidenziare che il comma 54 dell'art.1 della legge n.228 del 2012, non contiene una specifica individuazione dei periodi di sospensione dell'attività didattica, rimandando a tal fine ai calendari scolastici regionali i quali indicano soltanto il termine delle lezioni nel mese di giugno. Va, poi, aggiunto che, pur sospese le lezioni frontali, l'attività didattica continua e prosegue sino alla fine del mese di giugno, dovendo gli insegnanti attendere alle varie attività valutative e di aggiornamento nonchè, ove previsti, agli esami di fine anno, certamente da escludersi dal novero delle giornate di ferie fruibili. Nei periodi di sospensione, allora, il docente non di ruolo, se non ha avanzato domanda di ferie, può ben considerarsi a disposizione dell'istituto scolastico e non può essere considerato automaticamente in ferie. In conclusione, quindi, nel caso in esame, non essendo stato dimostrato che il dirigente scolastico abbia adottato provvedimenti in ordine alle ferie dell'interessata o invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine, con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto della ricorrente alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (cfr. Corte d'Appello di Perugia del 01/10/2024, sent. n. 144 Presidente relatore Vincenzo Pio Baldi). In sostanza, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal
10 datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Nella specie, non risulta che la P.A. convenuta abbia assolto a tale onere sulla stessa gravante e, dunque, il ricorso va accolto nella misura che segue. Concorda lo scrivente Giudice con la difesa attorea nella parte in cui sostiene che l'aver prestato attività lavorativa su spezzone orario non incide sulla maturazione dei giorni di ferie quanto piuttosto sulla determinazione della retribuzione complessivamente spettante, ivi incluso l'ammontare dell'indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute.
Mette conto evidenziare che nella fattispecie al vaglio il convenuto, a CP_1 fronte dei giorni di ferie e di festività soppresse maturati dalla docente nel corso degli anni scolastici in questione (dal 2019/2020 al 2022/2023), indicati nel prospetto inserito nel ricorso, non ha dimostrato che la parte ricorrente avesse potuto fruire, per essere stata adeguatamente informata, di giornate di ferie, oltre alle giornate di sospensione dell'attività didattica previste dal calendario scolastico. Non può supplire a tale carenza la dichiarazione a firma del ricorrente nella quale il per l'a.s. 2019/2020, dichiara di essere “consapevole che dal monte giorni Pt_1 maturati verranno detratti a carattere di ferie eventuali giorni di sospensione dell'attività didattica ricadenti nel periodo di validità del contratto stesso” (cfr. all.to alla memoria in atti), non avendo fatto seguito a tale dichiarazione alcuna informativa dell'Amministrazione avente ad oggetto l'indicazione dei giorni di sospensione e l'invito al ricorrente a fruire in corrispondenza di giorni di ferie, pena la perdita dell'indennità sostitutiva. Tuttavia, sulla scorta delle contestazioni del con riferimento al quantum CP_1 debeatur, riparametrato alle ore di effettivo servizio di cattedra reso ed all'unica richiesta di ferie per n.1 giorno, la difesa della ricorrente ha ricalcolato l'indennità sostitutiva dovuta nella minor somma di € 3.727,83. Nei limiti che precedono può essere considerato il calcolo alternativo depositato dall'Amministrazione, mentre per la restante parte non può trovare accoglimento in quanto non corrispondente ai principi enunciati dalla Suprema Corte continuando a detrarre dalle ferie maturate i giorni di sospensione delle lezioni di cui al calendario scolastico regionale senza aver dato prova di aver invitato il docente a godere delle ferie durante tali periodi. In conclusione, in applicazione dei principi sopra illustrati, la domanda avanzata dalla ricorrente è fondata, tenuto conto che al periodo feriale relativo agli anni scolastici di cui al ricorso va applicata la legge n. 228/2012 con riferimento agli artt. 54 e 55, e, pertanto, l'istante ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva dei giorni di ferie e festività sopresse non godute per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2022/2023, così come ricalcolata nelle note di discussione, per l'importo di € 3.727,83. Su tale somma sono dovuti gli interessi al saggio legale da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della concentrazione dell'attività processuale (n.2 udienze), da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
11 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente al Parte_1 riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti - prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001;
- per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento delle somme dovute a tale CP_1 titolo, per l'anno scolastico 2020/2021 avendo riguardo alle effettive ore di lavoro prestate e per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria - dettagliatamente indicati in ricorso e richiamati in fatto – corrispondenti ad € 1.043,94 oltre interessi legali nei limiti di cui alla parte motiva;
- Condanna, altresì, il a corrispondere in favore di ON
, a titolo di indennità per ferie e festività sopresse, maturate e non godute Parte_1 per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2022/2023, la somma lorda di € 3.727,83 oltre interessi legali nei limiti di cui alla parte motiva;
- Condanna il al pagamento in favore di parte ON ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.200,00 per compensi professionali ed € 49,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Lì, 2 luglio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI TERNI SEZIONE LAVORO
in persona del giudice del lavoro Dott.ssa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 813 del registro generale dell'anno 2024 promossa DA
, elettivamente domiciliato in Torino, via Avigliana n.7/68, Parte_1 presso lo studio dell'Avv.to Ariotto Alessio che lo rappresenta e difende giusta procura in atti RICORRENTE CONTRO ON
, anche nella sua articolazione
[...] [...]
in persona dei Controparte_2 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dal funzionario delegato Avv.to FRANCESCA IAMPIERI dell' Controparte_3 di ed elettivamente domiciliati presso l'
[...] CP_2 [...]
in Via Saffi Controparte_4 CP_2 n.4 RESISTENTI
OGGETTO: monetizzazione ferie e festività e retribuzione professionale docenti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 8 agosto 2024 parte ricorrente ha premesso: - di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, quale docente di scuola CP_1 secondaria di II° grado, con rapporti di lavoro a tempo determinato dall'a.s. 2019/2020; - di aver svolto sempre le medesime mansioni dei colleghi assunti con contratto a tempo indeterminato;
- di aver sottoscritto, nell'a.s. 2020/2021 contratti di supplenze brevi per un totale di n.348 giorni anche su spezzone orario;
- di non avere percepito in busta paga la voce retributiva “Retribuzione professionale docenti” spettante anche al personale docente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato;
- di aver stipulato negli aa.s.. dal 2019/2020 al 2022/2023 contratti su posto comune aventi scadenza al 30.06., tuttavia, di non aver percepito l'indennità per ferie e festività soppresse non fruite negli anni indicati. Lamentando l'illegittimità della condotta del , nell'omettere la CP_1 corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie e festività sopresse non godute e della retribuzione professionale docenti, ha convenuto in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale il chiedendo: - di dichiarare tenuto e ON condannare il al pagamento in favore del ricorrente a titolo di indennità per CP_1 ferie e festività soppresse non fruite della somma di € 3.752,75 oltre interessi ed accessori dal dovuto al saldo;
- di dichiarare tenuto e condannare il al pagamento in CP_1 favore del ricorrente a titolo di risarcimento del danno per discriminazione economica relativa al mancato versamento della Retribuzione professionale docenti della somma di
€ 1.043,94 oltre interessi ed accessori dal dovuto al saldo, con vittoria delle spese del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito il nulla eccependo e contestando, neppure in punto d CP_1 quantum debeatur, con riferimento alla domanda relativa al diritto di parte ricorrente al riconoscimento della Retribuzione professionale docenti;
mentre, quanto all'indennità sostitutiva delle ferie e festività soppresse maturate e non godute, ha contestato quanto dedotto in ricorso, per le ragioni diffusamente spiegate nella memoria di costituzione, insistendo per il rigetto della domanda siccome infondata in fatto ed in diritto.
La causa è stata istruita con la sola produzione documentale e con la rielaborazione dei conteggi da parte del procuratore del ricorrente.
Quindi sulle conclusioni indicate nelle note di trattazione scritta la causa veniva decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c. rubricato “deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza” introdotto dall'art. 3 c. 10 del d.lgs. 149/2022 e applicabile ai giudizi pendenti a decorrere dal 1° gennaio 2023. MOTIVI DELLA DECISIONE Retribuzione professionale docenti. La domanda è fondata per quanto di ragione. Invero, deve richiamarsi ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c. quanto di recente affermato nella giurisprudenza di legittimità (v. Cass. Sez. Lav. del 27.7.2018 n. 20015; Cass. Sez. Lav. n.33140/19 e n. 34546/19) sulla specifica questione oggetto di causa. In particolare, con la richiamata recente pronuncia del 27.7.2018 n. 20015, la Suprema Corte ha affermato che: “l'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle “modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”. L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che: “con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” ed aggiungendo, al
2 comma 3, che “la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Tale ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” e precisando, poi, che
“per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”. Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della retribuzione professionale docenti, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. in tal senso, fra le tante Cass. n. 17773/2017). Ne deriva che tale emolumento rientra nelle “condizioni di impiego” che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali
“non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”. Ed invero, la clausola 4 dell'Accordo quadro, come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, RGL n. 926/2019 Impact;
13.9.2007, causa C307/05, .; 8.9.2011, causa Parte_2 C-177/10); inoltre, non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Va.; 7.3.2013, causa C393/11, Be.). In applicazione dei predetti principi, nella fattispecie concreta deve escludersi che la parte ricorrente, supplente temporaneo, peraltro, anche per buona parte dell'anno presso gli istituti scolastici allegati agli atti, non renda una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito.
Invero, anche per il personale assunto per espletare incarichi di durata inferiore a quella annuale si pongono le medesime finalità di valorizzazione della funzione docente
3 e di riconoscimento del ruolo svolto dagli insegnanti, in relazione alle quali il trattamento accessorio è stato istituito, non essendo provate significative diversificazioni nello svolgimento dell'attività lavorativa fra assunti a tempo indeterminato e supplenti temporanei. Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto europeo. Pertanto, come affermato dalla Suprema Corte, con valutazione che si condivide, deve ritenersi che “le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo”, senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo. Una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4. Tali considerazioni non sembrano poste in discussione dalla successiva pronuncia della CGUE del 20/9/2018 in causa C-466/17 RGL n. 926/2019 (Mo.), che ha chiarito ulteriormente cosa debba intendersi per ragioni oggettive che possano giustificare una differenza di trattamento tra i lavoratori assunti a tempo indeterminato e i lavoratori a termine. La Corte di Giustizia ha precisato che gli Stati membri possono disporre discrezionalmente le condizioni di impiego dei dipendenti pubblici di ruolo, in particolare quando tali dipendenti fossero in precedenza assunti con contratti a termine, con criteri trasparenti e controllabili, risultando ammissibile un trattamento differenziato qualora derivi dalla necessità di tener conto di esigenze oggettive attinenti all'impiego e che sono estranee alla durata determinata del rapporto di lavoro;
con particolare riferimento alle differenze tra dipendenti pubblici assunti al termine di un concorso generale e dipendenti pubblici assunti a seguito di contratti a termine possono rilevare quali ragioni giustificative le diverse qualifiche richieste o la natura delle mansioni assegnate (punti 43-46). Tuttavia, nel caso in esame – come ben chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza sopra riportata – il principio di non discriminazione di derivazione comunitaria non costituisce parametro di verifica della compatibilità della legge nazionale, bensì criterio interpretativo ulteriore e risolutivo di una normativa contrattuale che, anche in forza dei consueti parametri ermeneutici, conduce all'attribuzione della retribuzione professionale docenti ai docenti assunti con contratti di supplenza temporanea, per i motivi ben illustrati dalla Cassazione qui richiamata ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. L'art. 7 del CCNL 2001 introduce la retribuzione professionale docenti con l'obiettivo di valorizzare la funzione docente e riconoscere il ruolo della funzione docente
4 nel miglioramento del servizio scolastico: si tratta di obiettivi programmatici e non di compensi a titolo di corrispettivo per determinate attività poste in essere. Non si giustificherebbe pertanto una interpretazione restrittiva del dato contrattuale volta ad escludere determinati tipi di supplenza, come correttamente e condivisibilmente argomentato nell'ordinanza del giudice di legittimità sopra riportata, a cui si intende dare seguito. Ne deriva, pertanto, il riconoscimento del diritto della parte ricorrente a percepire la Retribuzione Professionale Docenti con conseguente condanna dell'amministrazione al pagamento in favore dell'istante della relativa somma spettante con riguardo alle effettive ore di lavoro e per i periodi di supplenza breve prestati, come indicate nei contratti di assunzione allegati al ricorso, oltre interessi legali dalle singole scadenze sino al soddisfo. Parte ricorrente ha calcolato in ricorso l'ammontare dell'emolumento rivendicato in € 1.043,94 conteggio che può considerarsi corretto in quanto corrispondente alle ore assegnate alla parte ricorrente ed al compenso dovuto per ogni mese, suddiviso per i giorni di servizio effettivo e non contestazione dalla controparte costituita in giudizio.
Monetizzazione ferie e festività sopresse non godute. Parte ricorrente ha chiesto, altresì, la condanna del al pagamento CP_1 dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite e festività soppresse per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2022/2023 come da prospetto riportato nel ricorso basato sulle delibere approvate di anno in anno dalla Regione su disposizioni del che CP_1 CP_1 individuano le date di inizio e fine delle lezioni e le festività nazionali e riportante anche le ferie godute dall'istante (cfr. prospetto ferie maturate negli aa.ss. di riferimento). E' necessaria una premessa in punto di diritto ed una ricognizione delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva. Occorre considerare, per quel che qui rileva, le disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012. Il CCNL 2006/2009 per il personale del Comparto Scuola ha disciplinato le ferie all'art.13; in particolare, per il personale docente rilevano i commi 9 e 10. In base al comma 9, le ferie devono essere fruite da tutto il personale docente durante i periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, 5 senza oneri aggiuntivi. Il comma 10 stabilisce, per i soli docenti a tempo indeterminato, che le ferie che non possono essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica. Il successivo art.19 dello stesso CCNL, riguardante specificamente il regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato, dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, pone alcune precisazioni. In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico. La previsione collettiva stabilisce, inoltre, che: “la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso
5 dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”. La norma deve essere interpretata nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola, come fissati dal calendario regionale, dovendo intendersi in questo senso la locuzione “periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”. Pertanto, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni. Il datore di lavoro deve, pertanto, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto, ossia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, informandolo anche - in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo cui esse sono volte
- del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Sulla disciplina delle ferie nel pubblico impiego è intervenuto il legislatore nell'anno 2012 con l'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6/07/2012 n.95 come modificato, in sede di conversione, dalla legge n.135 del 2012, n. 135, così disponendo:
“Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione.., sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”. In data 1.1.2013 è entrata in vigore la legge n. 228/2012, il cui art. 1, comma 54, ha stabilito che: “il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”. Contemporaneamente, l'art. 1, comma 55, della legge n. 228/2012 ha aggiunto al già citato art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012 (ossia alla disposizione relativa al divieto di monetizzazione delle ferie non godute, già in vigore dal 7.7.2012) una clausola derogatoria, secondo cui il divieto di monetizzazione “non si applica al personale docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”. Il comma 56 del medesimo art. 1 della predetta legge ha stabilito che le disposizioni di cui al comma 54 (obbligo del godimento delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni) e 55 (rimodulazione del divieto di
6 monetizzazione per i docenti a tempo determinato) non possono essere derogate dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dall'1.9.2013”. Ciò premesso, trattandosi di monetizzazione dei giorni di ferie che risultino non goduti alla cessazione del rapporto, ogni verifica al riguardo, compresa l'individuazione del regime giuridico da applicare, non può che essere fatta con riferimento alla data di cessazione del rapporto. Invero, il diritto alla monetizzazione delle ferie residue non può che nascere nel momento in cui il docente non ne abbia potuto fruire e, pertanto, al momento della cessazione del rapporto di lavoro, intervenuta, nel caso di specie, al 30.6. di ogni anno di cui alla richiesta. Occorre riferirsi a tale data per valutare l'esistenza di una norma che precluda il pagamento delle ferie maturate, ma non godute. Con riferimento agli anni scolastici di cui al ricorso, pertanto, occorre richiamare la norma di favore di cui al comma 55 della legge n. 228/12, che prevede la monetizzazione delle ferie nei limiti però della differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie.
I commi 54 e 55 vanno letti in maniera unitaria per cui i giorni “in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie” non possono che essere quelli coincidenti con “i giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali” e con gli eventuali altri sei giorni chiesti per la rimanente parte dell'anno, di cui al citato comma 54. Con i commi in esame è stata introdotta una disciplina complessivamente di favore per i docenti a tempo determinato, in mancanza della quale sarebbe rimasto vigente il divieto assoluto di monetizzazione delle ferie. Ciò consente da una parte di escludere la sussistenza di un contrasto dei predetti commi con le clausole contrattuali, in particolare con l'art. 19 del CCNL che prevedeva la libertà di fruizione delle ferie, e dall'altra di affermare l'operatività dei commi 54 e 55 citati a decorrere dall' 1.1.2013. Tali conclusioni appaiono in linea con l'intervento della Corte Costituzionale (cfr. sent. n. 95 del 23/3/2016) che, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 8, del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135, ha fornito una interpretazione costituzionalmente orientata. In particolare il giudice delle leggi ha sottolineato: “il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a una scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione)
o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. II dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla “monetizzazione” delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole”.
7 Ha tuttavia aggiunto che: “la prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro. Questa interpretazione si colloca, peraltro, nel solco tracciato dalle pronunce della Corte di cassazione e del Consiglio di Stato, che riconoscono al lavoratore il diritto di beneficiare di un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti una previsione negoziale esplicita che consacri tale diritto, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di
“monetizzare“ le ferie” (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 19 ottobre 2000, n. 13860, Consiglio di Stato, sezione sesta, sentenza 8 ottobre 2010, n. 7360). Così correttamente interpretata, la disciplina impugnata non pregiudica il diritto alle ferie, come garantito dalla Carta fondamentale (art. 36, comma terzo), dalle fonti internazionali (Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 132 del 1970, concernente i congedi annuali pagati, ratificata e resa esecutiva con legge 10 aprile 1981, n. 157) e da quelle europee (art. 31, comma 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Ni. il 7 dicembre 2000 e adottata a St. il 12 dicembre 2007; direttiva 23 novembre 1993, n. 93/104/CE del Consiglio, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, poi confluita nella direttiva n. 2003/88/CE, che interviene a codificare la materia)” (v. Corte di Appello L'Aq., 19.5.2016). La Corte di Cassazione con ordinanza n. 14268 del 5 maggio 2022 si è espressa in conformità a tali principi per cui il docente a tempo determinato, che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni, ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012
- deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C- 569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C- 684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, la CGUE, Grande sezione, nell'interpretare l'art. 7 della direttiva 2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo. Il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia
8 effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto. Il datore di lavoro deve, per contro, assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo. Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro. Il convenuto, tuttavia, ritiene che, proprio avendo riguardo alla speciale CP_1 normativa in materia di ferie dei docenti, i principi di diritto affermati dalla Corte di Giustizia non possano trovare applicazione, posto che per tale categoria di lavoratori vi sia una presunzione, normativamente stabilita, di fruizione delle ferie nei diversi periodi di sospensione dell'attività didattiche per come indicati dai calendari scolastici regionali, anche quelli intercorrenti fra il completamento delle attività valutative della fine dell'anno scolastico e il termine finale del contratto di lavoro, ossia, il 30 giugno, intervallo che equivarrebbe a ferie fruite, con la conseguente esclusione del diritto all'indennità sostitutiva. Tale interpretazione, tuttavia, esonerando dall'obbligo informativo, gravante sul datore di lavoro, l'Amministrazione scolastica, in quanto asseritamente ottemperato dalle previsione normative, che individuano, anche indirettamente, i periodi in cui è possibile fruire delle ferie, sebbene suggestiva, non può essere condivisa, ponendosi in contrasto con quanto di recente statuito dalla Suprema Corte. La Cassazione tornando su tale fattispecie ha ben spiegato che: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna – e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n. 228 del 2012 – deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, direttiva 2003/88/Ce, che, secondo quanto precisato dalla Corte di giustizia, grande sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (cfr. Cass. Sez. Lav. ordinanza n.16715/2024). Stesso discorso, mutatis mutandis, per le festività soppresse rispetto alla monetizzazione delle quali può utilmente richiamarsi, come indicato dalla difesa attorea, la recente pronuncia della Cassazione che ha affermato nello specifico: “L'assenza, nella contrattazione collettiva per i dipendenti degli enti pubblici non economici, di una specifica disciplina per la mancata fruizione delle giornate di riposo per festività soppresse, previste dall'art. 1 della l. n. 937 del 1977, non può ritenersi ostativa alla loro monetizzazione alla cessazione del rapporto ove ricorrano gli stessi presupposti che
9 consentono la monetizzazione delle ferie, in ragione delle chiare disposizioni dettate dall'art. 2 di detta legge per le quattro giornate di riposo ivi previste e della loro sostanziale assimilabilità alle ferie” (cfr. Cass. Sez. lav. ordinanza n.8926 del 4.04.2024). Anche di recente, si è nuovamente pronunciata, sul tema della monetizzazione delle ferie dei docenti a tempo determinato, la Suprema Corte di Cassazione, la quale nel cassare una sentenza che aveva respinto il ricorso di un docente, ha ribadito: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, in particolare, l'art. 5, comma 8, del D.L. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande Sezione (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro” (cfr. Cassazione civile sez. lav. del 07/05/2025, sent. n. 11968). In linea con i principi espressi dalla Suprema Corte si è posta anche la Corte d'Appello di Perugia che nel respingere l'appello proposto dal CP_1 ON avverso una sentenza del Tribunale di Terni che aveva accolto il ricorso di un docente a tempo determinato, finalizzato alla monetizzazione delle ferie, ha concluso, per quanto qui di interesse, affermando: “Quanto statuito dalla Suprema Corte viene condiviso dal Collegio in considerazione anche di quanto poco sopra evidenziato circa la particolarità del regime della fruizione delle ferie riguardante il personale docente assunto a tempo determinato, come disciplinato dalla contrattazione collettiva. Peraltro, vale la pena evidenziare che il comma 54 dell'art.1 della legge n.228 del 2012, non contiene una specifica individuazione dei periodi di sospensione dell'attività didattica, rimandando a tal fine ai calendari scolastici regionali i quali indicano soltanto il termine delle lezioni nel mese di giugno. Va, poi, aggiunto che, pur sospese le lezioni frontali, l'attività didattica continua e prosegue sino alla fine del mese di giugno, dovendo gli insegnanti attendere alle varie attività valutative e di aggiornamento nonchè, ove previsti, agli esami di fine anno, certamente da escludersi dal novero delle giornate di ferie fruibili. Nei periodi di sospensione, allora, il docente non di ruolo, se non ha avanzato domanda di ferie, può ben considerarsi a disposizione dell'istituto scolastico e non può essere considerato automaticamente in ferie. In conclusione, quindi, nel caso in esame, non essendo stato dimostrato che il dirigente scolastico abbia adottato provvedimenti in ordine alle ferie dell'interessata o invitato l'insegnante a usufruire delle ferie entro un certo termine, con espresso avviso che, in mancanza, avrebbe perso il diritto alla relativa indennità per mancato godimento delle stesse, deve ritenersi che sussista il diritto della ricorrente alla monetizzazione del congedo non utilizzato alla fine del rapporto di lavoro” (cfr. Corte d'Appello di Perugia del 01/10/2024, sent. n. 144 Presidente relatore Vincenzo Pio Baldi). In sostanza, il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostitutiva delle ferie per il solo fatto di non averle chieste, se non dopo essere stato invitato dal
10 datore di lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva. Nella specie, non risulta che la P.A. convenuta abbia assolto a tale onere sulla stessa gravante e, dunque, il ricorso va accolto nella misura che segue. Concorda lo scrivente Giudice con la difesa attorea nella parte in cui sostiene che l'aver prestato attività lavorativa su spezzone orario non incide sulla maturazione dei giorni di ferie quanto piuttosto sulla determinazione della retribuzione complessivamente spettante, ivi incluso l'ammontare dell'indennità sostitutiva delle ferie e festività non godute.
Mette conto evidenziare che nella fattispecie al vaglio il convenuto, a CP_1 fronte dei giorni di ferie e di festività soppresse maturati dalla docente nel corso degli anni scolastici in questione (dal 2019/2020 al 2022/2023), indicati nel prospetto inserito nel ricorso, non ha dimostrato che la parte ricorrente avesse potuto fruire, per essere stata adeguatamente informata, di giornate di ferie, oltre alle giornate di sospensione dell'attività didattica previste dal calendario scolastico. Non può supplire a tale carenza la dichiarazione a firma del ricorrente nella quale il per l'a.s. 2019/2020, dichiara di essere “consapevole che dal monte giorni Pt_1 maturati verranno detratti a carattere di ferie eventuali giorni di sospensione dell'attività didattica ricadenti nel periodo di validità del contratto stesso” (cfr. all.to alla memoria in atti), non avendo fatto seguito a tale dichiarazione alcuna informativa dell'Amministrazione avente ad oggetto l'indicazione dei giorni di sospensione e l'invito al ricorrente a fruire in corrispondenza di giorni di ferie, pena la perdita dell'indennità sostitutiva. Tuttavia, sulla scorta delle contestazioni del con riferimento al quantum CP_1 debeatur, riparametrato alle ore di effettivo servizio di cattedra reso ed all'unica richiesta di ferie per n.1 giorno, la difesa della ricorrente ha ricalcolato l'indennità sostitutiva dovuta nella minor somma di € 3.727,83. Nei limiti che precedono può essere considerato il calcolo alternativo depositato dall'Amministrazione, mentre per la restante parte non può trovare accoglimento in quanto non corrispondente ai principi enunciati dalla Suprema Corte continuando a detrarre dalle ferie maturate i giorni di sospensione delle lezioni di cui al calendario scolastico regionale senza aver dato prova di aver invitato il docente a godere delle ferie durante tali periodi. In conclusione, in applicazione dei principi sopra illustrati, la domanda avanzata dalla ricorrente è fondata, tenuto conto che al periodo feriale relativo agli anni scolastici di cui al ricorso va applicata la legge n. 228/2012 con riferimento agli artt. 54 e 55, e, pertanto, l'istante ha diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva dei giorni di ferie e festività sopresse non godute per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2022/2023, così come ricalcolata nelle note di discussione, per l'importo di € 3.727,83. Su tale somma sono dovuti gli interessi al saggio legale da portare in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ristoro del maggior danno da svalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, l. n. 412/1991, richiamato dall'art. 16, comma 36, l. n. 724/1994. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, della serialità della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della concentrazione dell'attività processuale (n.2 udienze), da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
11 disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, il Tribunale di Terni, in funzione di Giudice del lavoro, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto della parte ricorrente al Parte_1 riconoscimento della Retribuzione Professionale Docenti - prevista dall'art. 7 del CCNL comparto scuola del 15.3.2001;
- per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento delle somme dovute a tale CP_1 titolo, per l'anno scolastico 2020/2021 avendo riguardo alle effettive ore di lavoro prestate e per i periodi di supplenza scolastica breve e saltuaria - dettagliatamente indicati in ricorso e richiamati in fatto – corrispondenti ad € 1.043,94 oltre interessi legali nei limiti di cui alla parte motiva;
- Condanna, altresì, il a corrispondere in favore di ON
, a titolo di indennità per ferie e festività sopresse, maturate e non godute Parte_1 per gli aa.ss. dal 2019/2020 al 2022/2023, la somma lorda di € 3.727,83 oltre interessi legali nei limiti di cui alla parte motiva;
- Condanna il al pagamento in favore di parte ON ricorrente delle spese di lite che liquida in € 1.200,00 per compensi professionali ed € 49,00 per spese vive, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Lì, 2 luglio 2025
Il giudice
Manuela Olivieri
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