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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/03/2025, n. 956 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 956 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1150 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: “usucapione”
T R A
e appresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3
difesi dagli avv.ti Antonio Aievola, Alessandro Romito e Giuseppe Esposito, presso i quali domicilia in Pomigliano D'Arco alla via da Vinci n. 57;
ATTORI
E
n persona del curatore fallimentare p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Fabiola Angri, domiciliato come in atti;
CONVENUTO
E rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Casillo e Bettina Palmese, tutti Controparte_2
domiciliati presso lo studio di quest'ultima, sito in Nola alla via Vivaldi n. 8;
CONVENUTO CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle difese ivi spiegate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione gli odierni attori hanno evocato in giudizio il Controparte_1
e innanzi al Tribunale di Nola al fine di sentirlo accertare e dichiarare l'acquisto Controparte_2
per usucapione del terreno identificato al Catasto al fog. 4, p.la 351. Con vittoria di spese di lite.
Si è costituito in giudizio il , il quale ha eccepito l'improcedibilità ed in ogni caso CP_1
l'infondatezza dell'avversa domanda, chiedendone il rigetto;
con vittoria di spese di lite.
Si è altresì costituito in giudizio il quale ha eccepito l'improcedibilità e Controparte_2
l'infondatezza della domanda attorea;
in subordine, ha proposto domanda ex 1483 c.c. nei confronti del convenuto. Con vittoria di spese di lite. CP_1
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente, appare opportuno precisare brevemente i fatti storici che hanno preceduto l'introduzione del presente giudizio.
A seguito del decesso di (decesso del 19.1.1985) e di Persona_1 Persona_2
(decesso del 23.2.1991), e sono Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
diventati comproprietari, tra l'altro, del bene immobile adibito viale di accesso, identificato al
Catasto al fog. 4, p.lla 351.
Con atto del 21.12.2000 è stata definita la posizione di previa assegnazione Parte_1
del bene immobile di cui al fog. 4, p.lla 2111, subb. 1, 2, 3, 4 e 5, “a tacitazione e saldo della quota di un terzo a lei spettante nella comunione”, con dichiarazione di estraneità alla rimanente massa divisionale. A seguito del Fallimento di (dichiarato in data 1.12.2004) e della successiva Controparte_1
proposizione, da parte di quest'ultimo, della domanda di scioglimento della divisione, il Tribunale di Nola – con sentenza del 28.5.2013 – ha assegnato al medesimo, tra l'altro, il bene immobile di cui al fog. 4, p.lla 351, poi trasferito, con decreto del 9.9.2019, all'odierno convenuto, CP_2
[...]
Nell'atto introduttivo gli attori affermano che e già Parte_1 Parte_2
prima – non è dato sapere a partire da quando – della morte dei genitori dell'attrice (nel 1985 e nel
1991), hanno esercitato il possesso del suddetto terreno. Nel dettaglio, aveva Parte_2
adibito la zona non usata per il passaggio a deposito di materiali, attrezzi, e spogliatoio, per l'attività di impresa edile esercitata sin dal 1975, attività poi proseguita da Persona_3 [...]
invece, aveva apposto una stia per polli ed una cuccia per il cane, nonché Parte_1
“godeva nel detto terreno per l'espletamento delle sue attività quotidiane”.
Sul presupposto, pertanto, dell'esercizio di un possesso pieno, pacifico, ed ininterrotto, hanno chiesto al Tribunale di Nola di dichiarare l'intervenuta usucapione del bene in loro favore.
Poste tali necessarie premesse, e dato atto del corretto espletamento della procedura di mediazione, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della citazione, per violazione della normativa fallimentare, atteso che “il procedimento di verifica fallimentare risulta in sé stesso strutturalmente inidoneo ad accogliere un giudizio come quello di accertamento di compiuta usucapione, specie in ragione delle lunghe e complesse indagini di fatto che facilmente possono al riguardo occorrere.
Né, del resto, appare ipotizzabile che nella sede fallimentare - per definizione intesa ad assicurare ai creditori del fallito una tutela di peculiare intensità - questi possano essere protetti in misura minore di quanto venga loro assicurato nella sede del semplice pignoramento dell'immobile (in cui il rivendicante per acquisto a titolo di usucapione non ha, per l'appunto, alternative diverse da quelle dell'intervenuta sentenza di accertamento ex art. 2651 c.c. o dell'accordo di mediazione, che sia state tempestivamente trascritto)” (Cass. n. 12736 del 13.5.2021).
Nel merito, la domanda attorea è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono. Sul punto occorre precisare che “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (Cass. n.
15145 del 6.8.2004)
L'onere probatorio che incombe sulla parte istante va indagato con particolare rigore, in quanto occorre fornire la prova di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena; in altri termini, “un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto” (Cass. n. 20670 del
5.10.2010; cfr. anche Cass.11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).
Occorre, pertanto, la prova di un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale, perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. 9325/2011; cfr., altresì, Cass. 20508/2019).
Aggiungasi che, qualora la disponibilità di fatto del bene sia stata acquisita nomine alieno, ossia a titolo di detenzione, l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso (Cass. n. 17376 del 3.7.2018).
È sulla base di tali coordinate ermeneutiche, pertanto, che va esaminata la domanda degli attori. Ciò posto, la descrizione attorea contenuta in citazione risulta assolutamente generica, priva degli elementi temporali necessari per verificare quando sarebbe cominciato il possesso utile ad usucapire,
e quando si sarebbe perfezionato.
Come suevidenziato, difatti, e avrebbero cominciato a Parte_1 Parte_2
possedere il bene comportandosi quali proprietari gi prima del decesso di e Persona_1 [...]
ma alcuna ulteriore precisazione viene fornita. Persona_2
Inoltre, a supporto della domanda viene dedotto che avrebbe apposto una stia Parte_1
per polli ed una cuccia per cani, nonché ivi espletato le normali attività quotidiane, ma non indica quali attività né tantomeno a partire da quando esse sarebbero state effettuate.
Per tali ragioni, non è possibile nemmeno comprendere se, allorquando – come dedotto in citazione
– è subentrato nell'attività edilizia già intrapresa dal padre, l'usucapione era Persona_3
già maturata o meno, e per l'effetto se essa si sia perfezionata prima o dopo, rispetto all'atto di stralcio divisionale del 2000, alla sentenza di divisione del 2013, oppure al decreto di trasferimento del 2019.
Si consideri, sul punto, che per orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui si ritiene di aderire, “In tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi), l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali” (Cass. n. 21332 del
30.7.2024).
Nel caso in esame è evidente che in conseguenza della generica descrizione dei fatti storici, non ulteriormente precisati in sede di prima memoria istruttoria (cfr. memoria del 4.2.2022),
l'allegazione dei fatti costitutivi, così come effettuata (peraltro, sempre in modo generico) in sede di seconda memoria istruttoria, risulta tardiva, e dunque inammissibile. Non è senza rilievo, poi aggiungere che alcuni capitoli di prova testimoniale contenuti nella seconda memoria istruttoria, oltre a essere, per lo più, di generica formulazione, si pongono in parziale contrasto con la documentazione in atti. Si consideri, ad esempio, che in sede di memoria istruttoria si deduce (per la prima volta) che già nel 1968 depositava sui luoghi di causa Parte_2
i beni strumentali alla sua attività edilizia, mentre in citazione tale attività viene collocata a partire dall'anno 1975 in poi (cfr. visura in atti).
Ma, soprattutto, ciò che viene in evidenza è la mancata specifica individuazione delle circostanze di tempo relative ai fatti oggetto di domanda (es. cfr. capitoli di prova relativi alla presenza dei pollai ed ai ricoveri per cani), che in un giudizio come quello di usucapione rivestono fondamentale importanza,
Per tale ragione non è stato disposto l'espletamento della prova in relazione ai soli capitoli astrattamente ammissibili, in quanto di per sé certamente inidonei a supportare la domanda attorea.
Si consideri, ancora, che i capitoli formulati dagli attori sono volti a provare, al più, l'espletamento di attività materiali sui beni e non, ad eccezione dei soli capitoli 9 (evidentemente inammissibile, in quanto formulato in violazione dell'art. 244 c.p.c.), 11, 12 e 13 (inammissibili, in quanto relativi a circostanze dedotte per la prima volta soltanto in sede di seconda memoria istruttoria, ed in ogni caso irrilevanti in quanto, secondo la prospettazione attorea, nel 2018 era verosimilmente già maturato il tempo di legge per usucapire il bene), la manifestazione di un dominio esclusivo sulla cosa, mediante comportamenti apertamente contrastanti ed incompatibili con il possesso altrui.
Si consideri, a tale ultimo proposito, che allorquando - con l'atto del 2000 - l'attrice è stata estromessa dalla divisione ereditaria dei genitori, ha espressamente dichiarato di non avere alcuna pretesa in relazione agli ulteriori beni costituenti la massa ereditaria, con conseguente applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1165 e 2944 c.c..
È evidente, altresì, che una tale circostanza si pone in netto contrasto con l'asserito possesso esclusivo (prima del 1985, e quindi senz'altro anche nel 2000) del bene. Si consideri, infine, che il ctu nominato nel suindicato procedimento, poi definito con sentenza nel
2013, ha dichiarato che, alla data delle operazioni peritali, il bene era inoccupato (cfr. pag. 7 ctu ing.
. Persona_4
In ragione delle considerazioni che precedono, la domanda è destituita di ogni fondamento, e non può che essere rigettata.
Va disattesa, invece, la domanda di condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.: sul punto pare sufficiente precisare, da una parte, che la parte istante non ha dato dimostrazione della sussistenza dei presupposti di cui ai primi due commi della predetta disposizione, dall'altra, che non ricorrono,
a parere di chi scrive, le ragioni per la condanna ai sensi del comma terzo.
Ogni ulteriore questione, pur proposta, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della complessità e del valore (valore indeterminato – complessità bassa) della controversia, delle difese delle parti, e della mancata celebrazione di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- Rigetta la domanda di usucapione;
- Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
che si liquidano in Euro 5.261,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e Controparte_1
contributo spese generali (15%) come per legge;
- Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2
che si liquidano in Euro 5261,00 per compensi, oltre IA, CPA e contributo spese generali (15%) come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. Nola, lì 25.3.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
I SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Antonio Tufano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1150 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto: “usucapione”
T R A
e appresentati e Parte_1 Parte_2 Parte_3
difesi dagli avv.ti Antonio Aievola, Alessandro Romito e Giuseppe Esposito, presso i quali domicilia in Pomigliano D'Arco alla via da Vinci n. 57;
ATTORI
E
n persona del curatore fallimentare p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso dall'avv. Fabiola Angri, domiciliato come in atti;
CONVENUTO
E rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Casillo e Bettina Palmese, tutti Controparte_2
domiciliati presso lo studio di quest'ultima, sito in Nola alla via Vivaldi n. 8;
CONVENUTO CONCLUSIONI DELLE PARTI
Con note scritte in sostituzione dell'udienza del 12.12.2024 le parti si sono riportate ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle difese ivi spiegate.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione gli odierni attori hanno evocato in giudizio il Controparte_1
e innanzi al Tribunale di Nola al fine di sentirlo accertare e dichiarare l'acquisto Controparte_2
per usucapione del terreno identificato al Catasto al fog. 4, p.la 351. Con vittoria di spese di lite.
Si è costituito in giudizio il , il quale ha eccepito l'improcedibilità ed in ogni caso CP_1
l'infondatezza dell'avversa domanda, chiedendone il rigetto;
con vittoria di spese di lite.
Si è altresì costituito in giudizio il quale ha eccepito l'improcedibilità e Controparte_2
l'infondatezza della domanda attorea;
in subordine, ha proposto domanda ex 1483 c.c. nei confronti del convenuto. Con vittoria di spese di lite. CP_1
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132
c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno 2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Preliminarmente, appare opportuno precisare brevemente i fatti storici che hanno preceduto l'introduzione del presente giudizio.
A seguito del decesso di (decesso del 19.1.1985) e di Persona_1 Persona_2
(decesso del 23.2.1991), e sono Parte_1 Controparte_3 Controparte_1
diventati comproprietari, tra l'altro, del bene immobile adibito viale di accesso, identificato al
Catasto al fog. 4, p.lla 351.
Con atto del 21.12.2000 è stata definita la posizione di previa assegnazione Parte_1
del bene immobile di cui al fog. 4, p.lla 2111, subb. 1, 2, 3, 4 e 5, “a tacitazione e saldo della quota di un terzo a lei spettante nella comunione”, con dichiarazione di estraneità alla rimanente massa divisionale. A seguito del Fallimento di (dichiarato in data 1.12.2004) e della successiva Controparte_1
proposizione, da parte di quest'ultimo, della domanda di scioglimento della divisione, il Tribunale di Nola – con sentenza del 28.5.2013 – ha assegnato al medesimo, tra l'altro, il bene immobile di cui al fog. 4, p.lla 351, poi trasferito, con decreto del 9.9.2019, all'odierno convenuto, CP_2
[...]
Nell'atto introduttivo gli attori affermano che e già Parte_1 Parte_2
prima – non è dato sapere a partire da quando – della morte dei genitori dell'attrice (nel 1985 e nel
1991), hanno esercitato il possesso del suddetto terreno. Nel dettaglio, aveva Parte_2
adibito la zona non usata per il passaggio a deposito di materiali, attrezzi, e spogliatoio, per l'attività di impresa edile esercitata sin dal 1975, attività poi proseguita da Persona_3 [...]
invece, aveva apposto una stia per polli ed una cuccia per il cane, nonché Parte_1
“godeva nel detto terreno per l'espletamento delle sue attività quotidiane”.
Sul presupposto, pertanto, dell'esercizio di un possesso pieno, pacifico, ed ininterrotto, hanno chiesto al Tribunale di Nola di dichiarare l'intervenuta usucapione del bene in loro favore.
Poste tali necessarie premesse, e dato atto del corretto espletamento della procedura di mediazione, va disattesa l'eccezione di improcedibilità della citazione, per violazione della normativa fallimentare, atteso che “il procedimento di verifica fallimentare risulta in sé stesso strutturalmente inidoneo ad accogliere un giudizio come quello di accertamento di compiuta usucapione, specie in ragione delle lunghe e complesse indagini di fatto che facilmente possono al riguardo occorrere.
Né, del resto, appare ipotizzabile che nella sede fallimentare - per definizione intesa ad assicurare ai creditori del fallito una tutela di peculiare intensità - questi possano essere protetti in misura minore di quanto venga loro assicurato nella sede del semplice pignoramento dell'immobile (in cui il rivendicante per acquisto a titolo di usucapione non ha, per l'appunto, alternative diverse da quelle dell'intervenuta sentenza di accertamento ex art. 2651 c.c. o dell'accordo di mediazione, che sia state tempestivamente trascritto)” (Cass. n. 12736 del 13.5.2021).
Nel merito, la domanda attorea è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono. Sul punto occorre precisare che “chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve dare la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi, non solo del corpus, ma anche dell'animus” (Cass. n.
15145 del 6.8.2004)
L'onere probatorio che incombe sulla parte istante va indagato con particolare rigore, in quanto occorre fornire la prova di un comportamento continuo, e non interrotto, inteso inequivocabilmente ad esercitare sulla cosa, per il tempo previsto dalla legge, un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena; in altri termini, “un potere di fatto, corrispondente al diritto reale posseduto, manifestato con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rilevare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto” (Cass. n. 20670 del
5.10.2010; cfr. anche Cass.11 maggio 1996 n. 4436, Cass. 13 dicembre 1994 n. 10652).
Occorre, pertanto, la prova di un'attività apertamente contrastante e inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, non essendo al riguardo sufficienti atti soltanto di gestione consentiti dal proprietario o anche atti tollerati dallo stesso titolare del diritto dominicale, perché comportanti solo il soddisfacimento di obblighi o l'erogazione di spese per il miglior godimento della cosa (cfr. Cass. 9325/2011; cfr., altresì, Cass. 20508/2019).
Aggiungasi che, qualora la disponibilità di fatto del bene sia stata acquisita nomine alieno, ossia a titolo di detenzione, l'interversione nel possesso non può avere luogo mediante un semplice atto di volizione interna, ma deve estrinsecarsi in una manifestazione esteriore, dalla quale sia possibile desumere che il detentore abbia iniziato ad esercitare il potere di fatto sulla cosa esclusivamente in nome proprio e non più in nome altrui, e detta manifestazione deve essere rivolta specificamente contro il possessore, in maniera che questi sia posto in grado di rendersi conto dell'avvenuto mutamento e della concreta opposizione al suo possesso (Cass. n. 17376 del 3.7.2018).
È sulla base di tali coordinate ermeneutiche, pertanto, che va esaminata la domanda degli attori. Ciò posto, la descrizione attorea contenuta in citazione risulta assolutamente generica, priva degli elementi temporali necessari per verificare quando sarebbe cominciato il possesso utile ad usucapire,
e quando si sarebbe perfezionato.
Come suevidenziato, difatti, e avrebbero cominciato a Parte_1 Parte_2
possedere il bene comportandosi quali proprietari gi prima del decesso di e Persona_1 [...]
ma alcuna ulteriore precisazione viene fornita. Persona_2
Inoltre, a supporto della domanda viene dedotto che avrebbe apposto una stia Parte_1
per polli ed una cuccia per cani, nonché ivi espletato le normali attività quotidiane, ma non indica quali attività né tantomeno a partire da quando esse sarebbero state effettuate.
Per tali ragioni, non è possibile nemmeno comprendere se, allorquando – come dedotto in citazione
– è subentrato nell'attività edilizia già intrapresa dal padre, l'usucapione era Persona_3
già maturata o meno, e per l'effetto se essa si sia perfezionata prima o dopo, rispetto all'atto di stralcio divisionale del 2000, alla sentenza di divisione del 2013, oppure al decreto di trasferimento del 2019.
Si consideri, sul punto, che per orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui si ritiene di aderire, “In tema di preclusioni processuali, occorre distinguere tra fatti principali, posti a fondamento della domanda, e fatti secondari (dedotti per dimostrare i primi), l'allegazione dei quali non è soggetta alle preclusioni dettate per i fatti principali, ma trova il suo ultimo termine preclusivo in quello eventualmente concesso ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., anche se richiesto ai soli fini dell'indicazione dei mezzi di prova o delle produzioni documentali” (Cass. n. 21332 del
30.7.2024).
Nel caso in esame è evidente che in conseguenza della generica descrizione dei fatti storici, non ulteriormente precisati in sede di prima memoria istruttoria (cfr. memoria del 4.2.2022),
l'allegazione dei fatti costitutivi, così come effettuata (peraltro, sempre in modo generico) in sede di seconda memoria istruttoria, risulta tardiva, e dunque inammissibile. Non è senza rilievo, poi aggiungere che alcuni capitoli di prova testimoniale contenuti nella seconda memoria istruttoria, oltre a essere, per lo più, di generica formulazione, si pongono in parziale contrasto con la documentazione in atti. Si consideri, ad esempio, che in sede di memoria istruttoria si deduce (per la prima volta) che già nel 1968 depositava sui luoghi di causa Parte_2
i beni strumentali alla sua attività edilizia, mentre in citazione tale attività viene collocata a partire dall'anno 1975 in poi (cfr. visura in atti).
Ma, soprattutto, ciò che viene in evidenza è la mancata specifica individuazione delle circostanze di tempo relative ai fatti oggetto di domanda (es. cfr. capitoli di prova relativi alla presenza dei pollai ed ai ricoveri per cani), che in un giudizio come quello di usucapione rivestono fondamentale importanza,
Per tale ragione non è stato disposto l'espletamento della prova in relazione ai soli capitoli astrattamente ammissibili, in quanto di per sé certamente inidonei a supportare la domanda attorea.
Si consideri, ancora, che i capitoli formulati dagli attori sono volti a provare, al più, l'espletamento di attività materiali sui beni e non, ad eccezione dei soli capitoli 9 (evidentemente inammissibile, in quanto formulato in violazione dell'art. 244 c.p.c.), 11, 12 e 13 (inammissibili, in quanto relativi a circostanze dedotte per la prima volta soltanto in sede di seconda memoria istruttoria, ed in ogni caso irrilevanti in quanto, secondo la prospettazione attorea, nel 2018 era verosimilmente già maturato il tempo di legge per usucapire il bene), la manifestazione di un dominio esclusivo sulla cosa, mediante comportamenti apertamente contrastanti ed incompatibili con il possesso altrui.
Si consideri, a tale ultimo proposito, che allorquando - con l'atto del 2000 - l'attrice è stata estromessa dalla divisione ereditaria dei genitori, ha espressamente dichiarato di non avere alcuna pretesa in relazione agli ulteriori beni costituenti la massa ereditaria, con conseguente applicazione del combinato disposto di cui agli artt. 1165 e 2944 c.c..
È evidente, altresì, che una tale circostanza si pone in netto contrasto con l'asserito possesso esclusivo (prima del 1985, e quindi senz'altro anche nel 2000) del bene. Si consideri, infine, che il ctu nominato nel suindicato procedimento, poi definito con sentenza nel
2013, ha dichiarato che, alla data delle operazioni peritali, il bene era inoccupato (cfr. pag. 7 ctu ing.
. Persona_4
In ragione delle considerazioni che precedono, la domanda è destituita di ogni fondamento, e non può che essere rigettata.
Va disattesa, invece, la domanda di condanna degli attori ai sensi dell'art. 96 c.p.c.: sul punto pare sufficiente precisare, da una parte, che la parte istante non ha dato dimostrazione della sussistenza dei presupposti di cui ai primi due commi della predetta disposizione, dall'altra, che non ricorrono,
a parere di chi scrive, le ragioni per la condanna ai sensi del comma terzo.
Ogni ulteriore questione, pur proposta, resta assorbita nella presente decisione.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ex D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto della complessità e del valore (valore indeterminato – complessità bassa) della controversia, delle difese delle parti, e della mancata celebrazione di attività istruttorie.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così provvede:
- Rigetta la domanda di usucapione;
- Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del
[...]
che si liquidano in Euro 5.261,00 per compensi professionali, oltre IVA, CPA e Controparte_1
contributo spese generali (15%) come per legge;
- Condanna gli attori, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore di Controparte_2
che si liquidano in Euro 5261,00 per compensi, oltre IA, CPA e contributo spese generali (15%) come per legge, con distrazione in favore del procuratore costituito. Nola, lì 25.3.2025
Il Giudice
(dott. Antonio Tufano)