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Sentenza 30 maggio 2024
Sentenza 30 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 30/05/2024, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
In composizione collegiale, formato da:
Lucia Sebastiani Presidente rel.
Ettore Di Roberto Giudice
Maurizio Drigani Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1037/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto:
REGOLAMENTAZIONE CONDIZIONI ESERCIZIO RESPONSABILITA' GENITORIALE rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 14 maggio 2024 e promossa
D A
, residente alla Spezia Parte_1 avv. LAZZONI PAOLA
- RICORRENTE -
C O N T R O
, residente in [...] Controparte_1 avv. LUDETTI FRANCESCA e SE GIORDANO - CONVENUTA - sulle seguenti
C O N C L U S I O N I
PER PARTE RICORRENTE:
1 “Voglia l'Ill. mo Tribunale della Spezia affinchè, previo ogni adempimento del caso e pronuncia meglio vista, disporre:
- L'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori;
Per_1
- Quanto alla regolamentazione del diritto di visita e frequentazione ordinaria tra Per_1 ed il padre: in via principale, considerata l'ormai attuazione concreta del criterio della gradualità, applicare uno schema che ne garantisca la paritarietà, da attuarsi nel periodo di due settimane: 1^ settimana starà presso il padre il Mercoledì, dall'uscita dalla Per_1 scuola materna da cui lo preleverà e riaccompagnamento ivi il Giovedì Mattina, nonché il
Sabato e Domenica con accompagnamento alla scuola materna il Lunedì mattina;
2 settimana: starà con il padre il Martedì e Mercoledì, con accompagnamento alla Per_1 scuola materna il Giovedì mattina nonché il Venerdì sera con accompagnamento presso
l'abitazione materna il Sabato mattina. Fermo restando che il ricorrente è disponibile a modalità che garantiscano, comunque, almeno tre pernotti a settimana. Durante i viaggi di lavoro della Sig permarrà presso l'abitazione del padre per tutta la CP_1 Per_1 durata del viaggio. Durante il periodo estivo, permarrà con il padre due Per_1 settimane, anche non consecutive. Durante le festività religiose (Natale, Pasqua), i genitori seguiranno il criterio dell'alternanza, salvo diversi accordi;
in via subordinata, confermare lo schema proposto dall'Ill. mo G.D. con ordinanza datata
24.10.2023;
- Disporre che il padre contribuisca al mantenimento diretto di , salvo, in via Per_1 subordinata, il caso in cui il Tribunale confermi le previsioni di cui all'ordinanza del GD datata 24.10.2023. Disporre, in ogni caso, la suddivisione al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale della Spezia e sempre al
50% dell'erogazione prevista a titolo di assegno unico e/o assegni famigliari;
- Vinte in ogni caso le spese del presente giudizio.”
PER PARTE CONVENUTA:
"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
2 disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, Persona_2 con residenza anagrafica presso la madre e con esercizio disgiunto da parte dei genitori dei poteri di gestione inerenti le questioni di ordinaria amministrazione;
disporre che, salvo diversi e migliori accorsi tra le parti, il minore trascorra con il padre due pernottamenti a settimana, che in caso di disaccordo tra le parti devono indicarsi nella domenica sera e nel mercoledì sera, nonchè almeno due pomeriggi a settimana dall'uscita dall'asilo o dal mattino alle ore 10.00 nei periodi in cui non c'è scuola e, in aggiunta, trascorra con il padre tutti i periodi – giorni consecutivi – comprensivi di pernottamento, in cui la madre si assenterà per lavoro, con onere alla stessa di comunicare mese per mese i giorni di assenza;
disporre che il minore trascorra con ciascun genitore due periodi di giorni sette consecutivi durante il periodo di vacanze estive nonchè i giorni di festività civile e religiosa ad anni alterni (Natale 2023 con la madre); porre a carico del padre l'onere di versare alla madre la somma mensile di euro 250,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore che dovrà essere corrisposta alla signora entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale istat Controparte_1
a partire dal mese di novembre 2024; porre a carico di entrambi i genitori, in misura del 50% ciascuno, le spese straordinarie che saranno sostenute per il figlio minore, come da linee guida adottate in data
13.12.2028 dal Tribunale della Spezia di concerto con il locale Consiglio dell'Ordine
Forense. disporre che l'assegno unico per il figlio venga corrisposto in pari quota ad entrambi i genitori, come per legge".
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha chiesto la regolamentazione giudiziale delle condizioni Parte_1 di esercizio della responsabilità genitoriale sul figlio minore Persona_3 nato il [...] dalla sua relazione affettiva con ora
[...] Controparte_1 conclusa, e riconosciuto da entrambi i genitori.
3 In particolare il ricorrente ha lamentato che la madre non consentirebbe un'adeguata permanenza del minore con il padre, con conseguente compromissione del diritto di entrambi ad avere un equilibrato rapporto affettivo.
Si è costituita chiedendo a sua volta una regolamentazione ma Controparte_1 opponendosi a più pernottamenti settimanali del minore presso il padre, adducendo esigenze di stabilità del figlio stante la sua tenera età e paventando sentimenti di estraneità di questi rispetto al contesto familiare paterno, dal momento che il padre ha avuto un altro figlio dalla attuale compagna (e non avrebbe neppure preparato adeguatamente il minore a tale evento).
All'esito dell'istruttoria e dato atto dell'esito negativo della proposta conciliativa del giudice, contestuale alla pronuncia dei provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c.,, la causa giunge ora in decisione.
Deve darsi atto che non sono in contestazione affidamento condiviso e ripartizione paritaria delle spese straordinarie disciplinate e specificate come nelle Linee Guida in uso presso questo Tribunale nonché dell'assegno unico familiare.
Attualmente il minore, a seguito dei provvedimenti ex art. 473-bis.22 c.p.c , è affidato in modo condiviso ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre, e rimane con ciascun genitore secondo lo schema contenuto nell'ordinanza in data
23.10.2023, corretta con decreto in pari data;
schema che di seguito si riporta, così integrato:
Lunedì Martedì mercoledì giovedi venerdì sabato Domenica
Mattino scuola o
Scuola o
Scuola o
Scuola o
Scuola o madre Padre
madre madre padre madre padre madre madre padre madre padre madre Padre Per_4
Sera madre madre padre madre padre madre Padre
notte madre madre padre madre madre madre Padre
Oltre a due periodi di giorni sette consecutivi durante il periodo di vacanze estive
4 nonché i giorni di festività civile e religiosa ad anni alterni.
Con il medesimo provvedimento è stato posto a carico del ricorrente un contributo perequativo mensile al mantenimento del minore di € 250,00 al mese, tenuto conto dell'oggettiva disparità reddituale tra le parti (e pur considerando i maggiori oneri economici che il deve sostenere per la nascita di altro figlio). Pt_1
Il ha chiesto un ulteriore pernottamento settimanale con il minore. Pt_1
Ritiene il Collegio, pur richiamando integralmente le motivazioni dell'ordinanza pronunciata dal G.D. in sede provvisoria, che non vi sia motivo di rigettare tale richiesta, in ossequio al principio della bigenitorialità e del diritto del minore a stare con entrambi i genitori, ravvisandosi da un lato che il criterio di gradualità invocato dalla convenuta risulta comunque attuato, stante anche il decorso di mesi dalla pronuncia della succitata ordinanza ed anche a non voler tener conto che la stessa ha riferito che già prima dell'introduzione del presente giudizio CP_1 Pt_1 stava con il padre anche per più giorni (e notti) consecutivi;
dall'altro che l'incremento dei pernottamenti deve anche tenere conto delle esigenze lavorative della convenuta e del suo diritto a tenere comunque con sé il bambino per un adeguato periodo di tempo durante la settimana, compatibilmente con la sua attività di fotografa che la porta soprattutto in determinati periodi dell'anno e nei fine settimana a recarsi fuori città anche per più giorni.
Ciò comporta che nelle settimane in cui quest'ultima debba assentarsi, il terzo pernottamento del minore con il padre verrà ricompreso nel periodo di tempo, anche maggiore, in cui la stessa è assente (in modo tale da consentire anche alla madre di stare adeguato periodo di tempo con il minore), mentre nelle restanti settimane (cioè quelle in cui la madre non si assenta per più di un giorno), il minore rimarrà con il padre per tre pernottamenti.
In mancanza di accordo tra le parti - e salvo quanto più sopra precisato - il terzo pernottamento settimanale potrà essere individuato nel sabato e nel giovedi a settimane alterne, così consentendo in via generale al padre di stare due fine settimana interi con il minore e tuttavia dovendosi invitare le parti a far sì che un fine settimana (sabato e domenica) il minore possa stare anche con la madre,
5 compatibilmente con gli impegni lavorativi di quest'ultima.
Nessun concreto turbamento dei ritmi di vita del minore è ravvisabile nell'introduzione di un ulteriore pernottamento e non vi sono elementi per ritenere sussistente una sofferenza emotiva di derivante dalla nascita del Persona_2 fratellino (sia pur non adeguatamente a ciò preparato).
Del resto se la avesse veramente dubbi al riguardo, si sarebbe opposta CP_1 anche ad un solo pernottamento del minore presso il padre.
E' peraltro incontestato che il padre abbia una adeguata sistemazione abitativa ed abbia ampia disponibilità di tempo da dedicare al minore svolgendo un'attività lavorativa autonoma e peculiare, che consente una organizzazione agevolmente modulabile (gestendo un'attività di locazione turistica alle ) Org_1
L'obiettiva attuale disparità economica delle parti (desumendosi dagli atti di causa che il ha un reddito mensile quasi doppio rispetto a quello della Pt_1 CP_1 che ha dichiarato di lavorare come fotografa dal novembre 2022 e di avere un reddito annuo lordo di € 18.000,00, non verificato) giustifica la corresponsione di un contributo mensile al mantenimento del minore da parte del padre alla madre c.d. perequativo, quantificato nell'importo di € 200,00, tenuto conto delle esigenze di vita del minore e dei rispettivi suoi tempi di permanenza con ciascun genitore.
La natura del procedimento, la necessità di una prima regolamentazione delle condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale e l'esito del giudizio costituiscono giustificati motivi per disporre la compensazione integrale delle spese processuali rispettivamente sostenute dalle parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa iscritta al n. 1037/2023 R.G.A.C., così provvede: dispone l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i Persona_2 genitori con residenza anagrafica presso la madre e con esercizio disgiunto da parte dei genitori dei poteri di gestione inerenti le questioni di ordinaria amministrazione;
dispone che, salvo diversi e migliori accordi tra le parti, il minore stia con ciascun
6 genitore come indicato nel seguente schema e come meglio specificato in parte motiva, intendendosi il mattino dalle ore 10.00 in caso di vacanza dall'asilo:
Lunedì Martedì mercoledì giovedi venerdì sabato Domenica
Mattino scuola o
Scuola o
Scuola o
Scuola o
Scuola o madre Padre
madre madre padre madre padre madre madre padre madre padre madre Padre Per_4
Sera madre madre padre madre padre madre Padre
notte madre madre padre Madre/ madre Madre/ Padre padre padre
dispone che il minore trascorra con ciascun genitore due periodi di giorni sette consecutivi durante il periodo di vacanze estive nonché i giorni di festività civile e religiosa ad anni alterni;
pone a carico del ricorrente la somma mensile di € 200,00 a titolo di contributo al mantenimento di da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni Persona_2 mese, con decorrenza dalla pronuncia del presente provvedimento, oltre rivalutazione annuale ISTAT a partire dal mese di novembre 2024; pone a carico dei genitori, in ragione del 50 % ciascuno, le spese straordinarie che saranno sostenute per , come da Linee guida adottate in data Persona_2
13.12.2018 da questo Tribunale, di concerto con il locale Consiglio dell'Ordine
Forense; dispone che l'Assegno Unico Familiare venga corrisposto in pari quota ad entrambi in genitori, come per legge;
Spese processuali integralmente compensate tra le parti
Così deciso in La Spezia nella camera di consiglio del 22/05/2024
Il Presidente estensore
Lucia Sebastiani
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