TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 29/04/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI LATINA
I SEZ. CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Concetta Serino, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 4496 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, posta in deliberazione, ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 29.04.2025 e vertente
TRA
, rappresentato e difeso, giusta procura in allegato all'atto di citazione, Parte_1 dall'Avv. Prospero Lorenzo ed elett.te dom.to presso il suo studio in Isola del Liri, Via Roma 62,
ATTORE
E
(C.F. – P. IVA , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
rappresentante p.t., rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti conferita per atto del
Notaio di Roma, dall'avv. Anna Bonsera della Struttura Affari Legali della Persona_1 società ed elett.te dom.ta presso l'ufficio di Roma Viale Europa n. 190,
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: pagamento buoni fruttiferi postali
FATTO E DIRITTO
L'attore in epigrafe indicato ha agito in giudizio deducendo di aver in data 07.09.2005 acquistato n.
9 buoni postali fruttiferi e uno in data 15.06.2006, che sul retro di tali titoli non venivano apposte nè le condizioni di vendita né la relativa data di scadenza e, parimenti, non gli veniva consegnato il libretto informativo esplicante le modalità di incasso, così come ogni altra informazione utile.
Assumeva che il Collegio di Roma dell'Arbitrato Bancario Finanziario decideva con provvedimento del 08.08.2021 di respingere il reclamo da lui proposto nei confronti di Controparte_1
dichiarando legittimo il diniego al rimborso opposto della resistente per intervenuta prescrizione, al contempo però, evidenziando la possibilità “di stigmatizzare l'omissione dell'intermediario sotto il profilo della responsabilità precontrattuale e/o dell'inadempimento, valorizzando la mancanza di trasparenza e l'inottemperanza al dovere di informazione”. Eccepiva la violazione degli artt. 8 e 6 del D.M. del 19 dicembre 2000 nonché dell'art. 1 comma 3 del Decreto del Ministero delle Finanze del 06.10.2004 in ordine alla previsione dell'obbligo, al momento del collocamento, di consegna al sottoscrittore unitamente al Foglio Informativo Analitico
(F.I.A.) contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento.
Concludeva in tal senso: “In via principale previo accertamento delle violazioni poste in essere da
nell'emissione dei buoni fruttiferi postali in contestazione, riconoscere il diritto del CP_1
Sig. ad incassare i buoni postali secondo le condizioni originariamente pattuite e cioè ad Pt_1
incassare una somma pari al capitale investito e agli interessi maturati dai buoni fruttiferi;
In via subordinata: previo accertamento delle violazioni poste in essere da nell'emissione CP_1
dei buoni fruttiferi postali oggetto del presente atto di citazione, condannare la predetta al risarcimento del danno subito dal Sig. a causa di tali condotte illegittime, quantificato sin da Pt_1 ora in € 13.250 o nella misura maggiore o minore che riterrà di giustizia;
”.
La convenuta società si costituiva deducendo che le somme richieste non erano dovute.
Concludeva chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: - in via preliminare e nel merito - accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione decennale dei Buoni Postali fruttiferi in esame e rigettare tutte le domande formulate da parte attrice, sia la domanda formulata in via principale che quella formulata in via subordinata, in quanto infondate. Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa come per legge”.
Ciò premesso, con l'entrata in vigore del D.M. 19/12/2000 non sono state più previste le tabelle/timbri posti sul retro dei buoni.
In base a quanto stabilito dal D.M. 19/12/2000 pubblicato sulla G.U. del 28/12/2000, che ha introdotto le nuove condizioni generali di emissione dei Buoni Fruttiferi Postali e, in particolare l'Art. 6 relativo a: "Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori", è tenuta a esporre nei propri Controparte_1
locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, la condizione dettagliata delle caratteristiche dei Buoni Fruttiferi Postali.
Nel caso di specie tale circostanza è contestata da parte attrice e parte convenuta non ha dato prova di aver adempiuto a tale incombente, limitandosi a depositare il foglio informativo senza, tuttavia, dare prova della consegna di esso a parte attrice.
Sul retro dei buoni, poi, non vi è alcuna indicazione della loro durato o scadenza.
Ne deriva che rispetto alla pretesa violazione contestata risulta che la parte attrice sia stata nell'impossibilità di far valere il proprio diritto.
Al risparmiatore, quindi, non è stato dato alcun elemento tale da consentire di ricavare il regime giuridico concretamente applicabile. Sul tema occorre segnalare un importante intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(13979 del 2007), che ha precisato che, nella disciplina dei buoni postali fruttiferi, il rapporto tra e il sottoscrittore dei titoli si forma sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni Controparte_1
di volta in volta acquistati e che il contrasto tra le condizioni indicate sul titolo e quelle stabilite dal
Decreto Ministeriale che ne disponeva l'emissione, deve essere risolto dando la prevalenza alle prime, essendo contrario alla funzione stessa dei buoni postali che le condizioni alle quali le Poste si obbligano possano essere, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione.
In essa si legge: “la funzione stessa dei buoni postali, destinati ad essere emessi in serie, per rispondere a richieste di un numero indeterminato di risparmiatori, non tollererebbe un'interpretazione diversa: la quale, ponendo a carico dei sottoscrittori le conseguenze di un errore imputabile all'amministrazione e facendo sì che debba esser poi il medesimo sottoscrittore ad assumere l'onere di agire per l'eventuale risarcimento, per ciò stesso finirebbe per compromettere (o almeno per indebolire grandemente) le esigenze di tutela del risparmio diffuso cui si ispirano le norme sopra richiamate. Norme che - come si è visto - espressamente impongono di riportare sui titoli i dati reputati essenziali all'informazione del sottoscrittore, affinché egli possa compiutamente valutare i profili di convenienza e di rischio connessi al suo investimento, ma che verrebbero paradossalmente a porre le premesse di un'informazione fuorviante, ove si ammettesse che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono”.
Il buono postale è, infatti, strumento di legittimazione alla riscossione ex art. 2002 c.c. e non come titolo di credito (Cass. SSUU 11/02/2019, n. 3963) e da esso devono desumersi i requisiti minimi relativi alla connotazione del diritto al rimborso, primo fra tutti la data di scadenza.
Né la parte convenuta ha correttamente allegato e dimostrato, come detto, l'avvenuta consegna del foglio informativo al sottoscrittore.
Ne deriva che non essendo indicato alcun termine, costituente, come è noto, il dies a quo della decorrenza prescrizione del diritto al rimborso, né essendo stato consegnato al ricorrente, al momento della loro sottoscrizione, alcun foglio informativo, deve ritenersi, in assenza di elementi di segno contrario, (prova che gravava esclusivamente su parte convenuta) la mancata conoscenza da parte dell'attore del termine della prescrizione correlato alla scadenza dei buoni stessi.
Da quanto esposto, si ritiene che la parte non sia stata messa nelle condizioni di esercitare tempestivamente il suo diritto al rimborso, considerato che la prescrizione inizia a decorrere da quando si è a conoscenza della possibilità di esercitare il proprio diritto, ex art. 2935 c.c.. Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi, quindi, che il termine di prescrizione non fosse trascorso al momento della richiesta della parte ed è, dunque, fondata la richiesta relativa al rimborso dei titoli, oltre al riconoscimento dei relativi rendimenti ed interessi.
Inoltre, non è condivisibile quanto affermato in ordine alla insussistenza in capo all'istituto emittente di obblighi informativi personalizzati in sede di collocamento dei BFP in merito al termine di prescrizione per effetto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle disposizioni legislative e regolamentari che introducono variazioni o modifiche del rapporto.
Il D.M. del 6 ottobre 2004, infatti, prevede una serie di obblighi informativi che non possono ritenersi assolti con la sola pubblicazione in G.U.
Il D.M. Tesoro 19 dicembre 2000, relativo, tra l'altro, a “condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi”, pur non prevedendo più tale apposizione ai titoli, ha tuttavia disposto all'art. 3, comma 1, che “per il collocamento dei buoni fruttiferi postali rappresentati da documento cartaceo viene consegnato al sottoscrittore il titolo e il foglio informativo contenente la descrizione delle caratteristiche dell'investimento”.
Ciò significa che le indicazioni di cui al foglio informativo hanno sostituito quelle di cui al tagliando.
A ciò si aggiunga che doveva anche esporre nei propri locali aperti al pubblico Controparte_1
un avviso sulle condizioni praticate, il che costituiva per i sottoscrittori un'ulteriore possibile fonte di conoscenza delle condizioni medesime.
Tuttavia, la società resistente non ha fornito alcuna prova neanche dell'adempimento a tale obbligo.
D'altronde i titoli per cui è causa non riportano l'indicazione della loro durata né che fossero “a termine”, sia sul frontespizio, sia sul retro.
Deve, quindi, accertarsi e dichiararsi la violazione da parte dell' convenuto delle regole di CP_2
correttezza e buona fede nella esecuzione del rapporto intercorso, con diritto ad incassare i buoni postali secondo le condizioni originariamente pattuite, ovvero una somma pari al capitale investito e agli interessi maturati dai buoni fruttiferi.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando in persona della dott.ssa Concetta Serino, così provvede:
- accoglie la domanda proposta da , previo accertamento delle violazioni poste in Parte_1 essere da nell'emissione dei buoni fruttiferi postali oggetto del presente Controparte_1
giudizio e, condanna la stessa al rimborso dei buoni postali secondo le condizioni originariamente pattuite, ovvero una somma pari al capitale investito e agli interessi maturati dai buoni fruttiferi, - condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in €
237,00 per spese e € 4.300,00, oltre iva, spese generali e c.p.a.
Latina, 29.04.2025
Il Giudice
(dott.ssa Concetta Serino)