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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 11/12/2025, n. 2627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2627 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Adele Ferraro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 400/2022 R.G. avente ad oggetto: responsabilità professionale e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1 posta in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Anna Anania (C.F. ) del CodiceFiscale_2
Foro di Locri ed elettivamente domiciliata in Monasterace (RC) alla Via Ficarelle n. 9 presso lo studio del difensore.
Attore – Ricorrente a seguito di riassunzione del giudizio
CONTRO in persona del curatore Avv. Controparte_1 Per_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Nazzareno Rubino (codice fiscale:
[...]
), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Vibo Valentia alla C.F._3
Via Giovanni XXIII 74
Convenuto - Resistente
Conclusioni: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 4.12.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'attrice conveniva in giudizio la
[...] affinchè l' accertasse e dichiarasse, previa Controparte_2 CP_3 acquisizione degli esiti della procedura ex art. 696 bis cpc – R.G. n. 2353/2020 che, il decesso di marito di parte attrice, fosse conseguenza di complicanze dell'infezione Persona_2 polmonare contratta durante il ricovero presso la Controparte_4
; riconoscere la responsabilità della convenuta e del personale medico dipendente che ha
[...] avuto in cura il con conseguente condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali subiti Per_2 dalla iure proprio quantificati nella somma ritenuta equa dal Tribunale (rientrante nel Parte_1 valore tra € 165.960,00 a € 331.920,00 prevista dalle Tabelle del Tribunale di Milano) ed al risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis quantificato nella somma di € 14.345,66, nonché condannare la convenuta alla rifusione delle spese di lite ed al pagamento delle spese di
CTU.
Parte attrice ha dedotto che in data 11.10.2017, il marito veniva ricoverato Persona_2 presso la e che il giorno successivo veniva sottoposto ad Controparte_2 intervento per aneurisma all'aorta. Successivamente, in data 22.11.2017 decedeva. Ha dedotto che, per come risultante dalla cartella clinica n. 3009/2017 e dalla documentazione in atti, il decesso del
è stato determinato da infezioni polmonare contratta durante il periodo di degenza in Per_2 clinica, per come attestato anche da consulenza tecnica di parte e successivamente dal CTU nominato dal Tribunale.
Ha dedotto che dalla CTU redatta nel giudizio di ATP è emerso che il non soffriva Per_2 di alcuna infezione polmonare prima del suo ricovero presso la casa di Cura convenuta e che il processo flogistico, accertato il 16.10.2017 a seguito di visita infettivologica, veniva contratto dal a seguito dell'intervento cui venne sottoposto;
ha dedotto che allo stesso veniva Per_2 somministrata terapia antibiotica per quasi 30 giorni senza effettuare valutazioni specialistiche, né veniva richiesta consulenza infettivologica;
ha dedotto che il CTU ha qualificato tale infezione
“nosocomiale” e dunque ospedaliera e che trattasi di una complicanza prevedibile, prevenibile ed evitabile.
Ha dedotto in ordine all'an debeatur, che, a seguito dell'espletamento della CTU, la responsabilità è da addebitare alla struttura sanitaria ove il ha contratto l'infezione e Per_2 successivamente è deceduto.
In punto di quantum debeatur, parte attrice ha dedotto che in caso di morte di un paziente dopo apprezzabile lasso di tempo è possibile distinguere il danno biologico terminale dal danno morale catastrofale, chiedendo, pertanto il risarcimento del danno iure proprio di carattere non patrimoniale per la perdita del rapporto parentale ed il danno biologico terminale patito dal Per_2
e risarcibile iure hereditatis.
Si costituiva in giudizio, con atto datato 6.4.2022, la Controparte_2 che evidenziava l'erroneità degli assunti di parte attorea, asserendo che nessuna responsabilità sussiste in capo alla Struttura che non può essere ritenuta responsabile della morte del , Per_2 sostenendo che le cure pre e post operatorie sono state eseguite tutte in osservanza dei protocolli medici. Deduce che alcuna violazione è stata posta in essere dai sanitari della e Controparte_5 che il mancato raggiungimento del risultato sperato non è sufficiente a fondare la responsabilità in capo alla convenuta. In punto di quantum ha contestato le richieste di risarcimento formulate ritenendole abnormi e spropositate, chiedendo, in conclusione, l'integrale rigetto della domanda.
Con memoria ex art. 183 VI comma cpc n. 2, parte attrice formula richieste istruttorie e nello specifico oltre a produzione documentale, chiede acquisirsi CTU relativa al giudizio di accertamento tecnico preventivo contrassegnato dal n. 2353/2020 r.g. chiede ammettersi CTU medico-legale con la nomina di un collegio peritale composto da medici specializzati in medicina legale e malattie infettive;
prova testi volta ad attestare il rapporto marito – moglie sussistente.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20.10.2022 il g.o.t. ammetteva la prova testimoniale e rinviava ad udienza di escussione.
Successivamente in data 27.11.2023 l'Avv. Battaglia deposita revoca del mandato alle liti a seguito dell'avvio di procedura unica di risanamento aziendale rubricata al n. 51-1/2023 P.U
Tribunale di Catanzaro e tanto veniva ribadito all'udienza del 4.12.2023.
Il giudice, con ordinanza del 19.1.2024, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del
4.12.2023, vista la pronuncia di sentenza dichiarativa dell'apertura di Liquidazione Giudiziale
[...]
emessa dal Tribunale di Catanzaro, visto l'art. 143 co. 3 D. Lgs. n. 14 del Controparte_2
12.1.2019 secondo cui “L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo”, alla luce della giurisprudenza di legittimità, dichiara l'interruzione del processo.
A seguito di ciò, con atto datato 19.4.2024 riassumeva il giudizio interrotto nei Parte_1 confronti della sottoposta a liquidazione giudiziale n. Controparte_2
16/2023 dichiarata il 16.12.2023 insistendo nell'accoglimento delle conclusioni di cui in epigrafe.
Con deposito del 28.6.2024 si costituiva in giudizio la Controparte_6
la quale chiedeva ai sensi dell'art. 151 del codice della crisi di impresa a tenore del
[...] quale “La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonche' ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge”, dichiarare che le domande proposte nei confronti della liquidazione giudiziale debbano essere rigettate poiché inammissibili e/o improcedibili.
Con ordinanza del 1.7.2024 il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni ovvero per la discussione della causa ex art. 281 sexies c.p.c. ad altra udienza.
In pari data, con note di trattazione scritta l'Avv. Anania, nell'interesse di parte attrice, insisteva nel prosieguo dell'istruttoria ed in particolare nell'acquisizione del fascicolo di ATP.
Faceva seguito un ulteriore rinvio per i medesimi incombenti.
All'udienza del 4.12.2025, sostituita da note di trattazione scritta, lette le note difensive veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare deve essere vagliata l'eccezione della resistente in merito all'improcedibilità della domanda nel caso di sopravvenuta messa in liquidazione della convenuta.
Al riguardo si premette che nell'ipotesi in cui oggetto di accertamento giudiziario sia un credito vantato nei confronti del fallimento, al quale si equipara la liquidazione giudiziale, vige una forza attrattiva del Tribunale fallimentare a conoscere in via esclusiva della pretesa creditoria con l'impiego di un rito speciale.
Soccorre al riguardo la Suprema Corte la quale stabilisce che “l'accertamento di un credito nei confronti del fallimento è devoluta alla competenza esclusiva del giudice delegato ex artt. 52 e
93 l. fall. con la conseguenza che, ove la relativa azione sia proposta nel giudizio ordinario di cognizione, deve esserne dichiarata d'ufficio, in ogni stato e grado, anche nel giudizio di cassazione, l'inammissibilità o l'improcedibilità, a seconda che il fallimento sia stato dichiarato prima della proposizione della domanda o nel corso del giudizio, trattandosi di una questione "litis ingressus impedientes", con l'unico limite preclusivo dell'intervenuto giudicato interno, laddove la questione sia stata sottoposta od esaminata dal giudice e questi abbia inteso egualmente pronunciare sulla domanda di condanna rivolta nei confronti del fallimento, e del giudicato implicito, ove l'eventuale nullità derivante da detto vizio procedimentale non sia stata dedotta come mezzo di gravame avverso la sentenza che abbia deciso sulla domanda;
ciò in ragione del principio di conversione delle nullità in motivi di impugnazione ed in armonia con il principio della ragionevole durata del processo”. (Sez. III- Sentenza n. 24156 del 04.10.2018).
Il principio è stato specificamente ribadito dalla Suprema Corte anche in relazione all'opposizione all'esecuzione: “il giudizio di opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c. non può essere proseguito dalla curatela fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento del debitore opponente, perché la causa è attratta alla competenza del tribunale fallimentare stabilita dall'art.
52, comma 2, l.fall., secondo cui ogni credito deve essere accertato in base alle norme prescritte per la verifica dello stato passivo”. (Sez. III sentenza n. 29327 del 13.11.2019).
A seconda del momento in cui intervenga il fallimento o la liquidazione giudiziale rispetto a quello di proposizione della domanda giudiziaria la stessa sarà dichiarata inammissibile o improcedibile ai sensi degli artt. 151 e 201 CCII, quindi venendo al caso di specie in cui la dichiarazione giudiziale è sopravvenuta nel corso del giudizio la domanda andrà dichiarata improcedibile.
“Nelle procedure concorsuali opera il principio secondo il quale tutti i crediti vantati nei confronti dell'imprenditore insolvente devono essere accertati secondo le norme che ne disciplinano il concorso, sicché la domanda formulata da chi si afferma creditore in sede di cognizione ordinaria, se proposta prima dell'inizio della liquidazione coatta amministrativa, diviene improcedibile e tale improcedibilità sussiste anche se la procedura concorsuale sia stata aperta, dopo una pronuncia di condanna nei confronti dell'impresa insolvente, nel corso del giudizio in Cassazione” ( Cass. n. 9461/2020).
Per le suesposte ragioni la domanda di parte ricorrente in via preliminare deve essere dichiarata improcedibile, rimanendo assorbite le questioni di merito.
Le spese sono compensate attesa la natura della pronuncia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro – Seconda Sezione Civile – definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
-Dichiara improcedibile la domanda proposta da;
Parte_1
- spese compensate
Catanzaro 4.12.2025
Il Giudice
Dott. Adele Ferraro