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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 30/04/2025, n. 1011 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1011 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2753/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Cristiana Bottazzi, sulle conclusioni delle parti come precisate nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2753/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Verona, Via Cà de Cozzi n. 49, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvano Moretta ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Vasto (CH), Via San Giovanni da Capestrano n. 2;
- attore - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, tramite la mandataria a socio Controparte_2 unico (C.F. ), con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea n. 6/A- P.IVA_2
6/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Marialucrezia Turco, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Barberini n. 47;
- convenuto -
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per come da foglio depositato telematicamente il 17.10.2024. Parte_1
Per come da comparsa di costituzione e risposta, con condanna avversaria alle spese Controparte_1 anche ex art. 96 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ha proposto Parte_1 opposizione all'ordinanza di assegnazione del 24.5.2022 emessa dal Giudice dell'Esecuzione nell'ambito pagina 1 di 7 dell'esecuzione presso terzi n. R.E. 513/2022 promossa dinanzi al Tribunale di Verona da CP
(tramite la mandataria;
Controparte_2
- con la predetta opposizione ha lamentato la violazione della competenza funzionale Parte_1 di cui all'art. 10 co. 12 lett. f) D.Lgs. 116/2017 per essere l'ordinanza emessa da un giudice onorario, la violazione dell'art. 58 t.u.b. per difetto di prova della titolarità del credito in capo al procedente, la nullità della procura conferita alla mandataria per indeterminatezza dell'oggetto, l'erronea determinazione del credito precettato (per applicazione di interessi usurari e per errata imputazione degli acconti), la violazione dell'art. 1175 c.c. e l'abuso del diritto per avere la banca frazionato il credito chiedendo due diversi decreti ingiuntivi nei confronti della debitrice;
- con ordinanza del 17.12.2022 il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'opposizione (e la correlata istanza di sospensione della procedura esecutiva) ritenendo: -) la propria competenza funzionale;
-) la validità della procura conferita a -) l'inammissibilità delle doglianze relative all'erronea Controparte_2 determinazione del credito, stante la definitività dei decreti ingiuntivi del Tribunale di Macerata n.
1282/2009 e n. 1283/2009, azionati dal procedente;
-) la provata titolarità del credito azionato in capo a
, ultima cessionaria del credito originariamente facente capo a CP Controparte_3
- il reclamo ex art. 669-terdecies interposto dall'opponente dinanzi al Collegio è stato rigettato con ordinanza del 3.2.2023;
- nel rispetto del termine perentorio di sessanta giorni dal deposito dell'ordinanza collegiale, Parte_1 ha introdotto il presente giudizio di merito ex art. 618 c.p.c., chiedendo la revoca dell'ordinanza
[...] di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione e, previo accertamento dell'erronea quantificazione del credito azionato da , la determinazione del residuo dovuto al netto degli acconti versati, con CP condanna generica dell'opposta al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, conseguenti all'illegittimo pignoramento;
- si è costituita ed ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda di risarcimento CP formulata ex novo nel presente giudizio e, per il resto, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata;
- alla prima udienza del 5.10.2023 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.;
- con ordinanza del 26.2.2024 è stata rigettata l'istanza medio tempore presentata dall'opponente, avente ad oggetto la richiesta di sospensione del giudizio con assegnazione di un termine per l'instaurazione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso i decreti ingiuntivi azionati da al fine di far CP valere la nullità delle sottostanti fideiussioni ai sensi della normativa consumeristica;
- è stata quindi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al giorno 17.10.2024 e, in tale sede, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
* * * pagina 2 di 7 - Nel presente giudizio di merito l'opponente ha reiterato tutti i motivi di doglianza già sottoposti al vaglio del Giudice dell'Esecuzione e quindi del Tribunale in sede di reclamo, che riguardano: 1)
l'incompetenza funzionale del G.O.T. che ha pronunciato l'ordinanza di assegnazione, il quale, in base all'art. 10 co. 12 lett. f) del D.Lgs. 116/2017, non sarebbe abilitato ad emettere provvedimenti per somme superiori ad € 50.000,00; 2) il difetto di prova della titolarità del credito in capo a CP per mancata produzione del contratto di cessione dei crediti in blocco;
3) il difetto di legittimazione della mandataria per la nullità della procura conferitale;
4) l'erronea Controparte_2 determinazione del credito precettato per l'errata imputazione degli acconti e per l'applicazione di interessi eccedenti la soglia usuraria;
5) l'abuso del diritto per avere la banca frazionato il credito;
- su tali punti si è espressa in modo pienamente esaustivo e condivisibile l'ordinanza del 3.2.2023, resa dal
Collegio all'esito del giudizio di reclamo, con argomenti che pertanto integralmente si richiamano e si fanno propri rispetto a ciascuno dei motivi di opposizione suesposti;
- in tale pronuncia si è invero osservato, quanto al motivo sub 1), che “l'art. 10, comma 12, del D.lgs. n.
116/2017 non si applica ai giudici onorari già in servizio al momento dell'entrata in vigore del decreto. Più precisamente,
a mente dell'art 30, comma 1, il presidente del tribunale, fino al raggiungimento del limite di permanenza in servizio dei
“vecchi” giudici onorari di tribunale, può assegnare gli stessi all'ufficio per il processo, trovando in questo caso applicazione modalità e criteri di cui all'art. 10, ovvero può assegnar loro – come nella specie avvenuto – la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale, anche se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 11, comma
1, purché sia rispettato quanto previsto dal comma 6, lettere a) e b), del predetto articolo e dalle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura”;
- va pertanto ribadita la competenza tabellare del G.O.T. che ha pronunciato l'ordinanza di assegnazione opposta, in quanto nominato con nominato con D.M. 26.1.2016 e dunque assegnato all'Ufficio in data anteriore alla riforma del 2017, introduttiva delle limitazioni richiamate dall'opponente;
- fermo quanto precede, si sottolinea che, in ogni caso, appare inconferente il richiamo all'art. 5 c.p.c. (e al principio ivi stabilito per cui le questioni relative alla competenza devono essere decise sulla base delle norme vigenti al momento della proposizione della domanda), tenuto conto che la normativa in discussione (D.Lgs. 116/2017) verte in tema di attribuzioni tabellari e quindi, a stretto rigore, non stabilisce una regola sulla competenza giurisdizionale;
- anche la seconda doglianza di cui al punto 2), attinente alla mancata prova della titolarità del credito, risulta infondata. In una con l'ordinanza del Collegio si osserva infatti che: “parte reclamata ha ricostruito i vari passaggi che hanno interessato i crediti oggetto di causa: a seguito della sottoposizione di Banca delle Marche S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria, e della successiva chiusura di tale procedura, è stato costituito l'ente ponte denominato Nuova Banca delle Marche S.p.A., al quale con provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015 pagina 3 di 7 sono stati ceduti tutti i diritti, le attività e le passività già facenti capo a Banca delle Marche S.p.A.; successivamente, con provvedimenti del 26 gennaio 2016 e del 30 dicembre 2016, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, la Banca d'Italia ha disposto che tutti i crediti in sofferenza già facenti capo a Banca delle Marche S.p.A. venissero ceduti a Gestione CP_4
Crediti S.p.A., ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.lgs. n. 180/2015; è quindi seguita, in data 15 giugno 2017, la cessione di crediti in blocco da Rev Gestione Crediti a , e la pubblicazione della cessione nella Gazzetta CP
Ufficiale del 22 giugno 2017. Co
Il passaggio da Banche delle Marche S.p.A. a Nuova Banca delle Marche S.p.A., e da questa a Gestione Crediti ha dunque riguardato tutti i crediti in sofferenza alla data del 30 settembre 2015 e risulta da provvedimenti della Banca
d'Italia adottati ai sensi di legge, mentre, per quel che riguarda la cessione da Rev a , quest'ultima ha CP prodotto certificazione notarile attestante che i crediti già vantati da Banche delle Marche S.p.A. nei confronti di CP_5
e di – e cioè i crediti garantiti dalla – erano inclusi nell'elenco dei
[...] Controparte_6 Pt_1 crediti ceduti”;
- si ritiene dunque che la documentazione prodotta dall'opposta (costituita da certificazioni notarili e da dichiarazioni della cedente REV Gestione Crediti) sia idonea e sufficiente a provare la titolarità del credito azionato in capo a , e ciò in conformità al prevalente indirizzo pretorio in tema di CP prova della cessione di crediti in blocco, che - diversamente da quanto affermato dall'opponente - non configura come un requisito indispensabile la produzione in giudizio del contratto di cessione, ritenendo piuttosto “sufficiente anche la sola produzione della Gazzetta Ufficiale, laddove gli elementi contenuti nell'avviso di pubblicazione consentano di identificare il credito di cui è questione tra quelli oggetto di cessione;
più in generale, come già affermato in precedente di questo Tribunale, “poiché il contratto di cessione dei crediti in blocco non è sottoposto ad alcun requisito formale previsto a pena di invalidità dell'atto, la sua esistenza può essere provata in giudizio con qualunque mezzo”. Ciò che rileva, in altre parole, è la possibilità di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Il riferimento è all'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. n. 31188/17 e Cass. n. 22151/2019;
- a ben vedere, anche la giurisprudenza citata dall'opponente (Tribunale di Firenze) non si pone in contraddizione con i principi appena affermati, avendo bensì ritenuto insufficienti ai fini della prova la produzione delle certificazioni notarili, ma soltanto in ragione delle peculiari caratteristiche che tali certificazioni presentavano nel caso concreto, ovvero perché testimoniavano genericamente il fatto della cessione in blocco di crediti, ma non anche il fatto che tra questi rientrasse la specifica posizione del debitore esecutato;
- come anticipato, sia le dichiarazioni della cedente REV Gestione Crediti (doc. 8) sia le certificazioni del notaio rogante (doc. 9) contengono l'espressa attestazione relativa all'inclusione degli specifici crediti vantati da Nuova Banca delle Marche S.p.A. nei confronti di e di di Controparte_5 CP_6 pagina 4 di 7 (soggetti garantiti da nel novero dei crediti ceduti in blocco da Controparte_7 Parte_1
Nuova Banca delle Marche Società per Azioni in favore di REV Gestione Crediti Società per Azioni e, successivamente, da quest'ultima a;
ne consegue che può dirsi compiutamente assolto CP
l'onere di parte opposta dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cartolarizzazione;
- non può accogliersi il motivo di opposizione sub 3), relativo alla presunta nullità per indeterminatezza dell'oggetto della procura rilasciata da alla mandataria cosicché CP Controparte_2 va confermata la sussistenza del potere rappresentativo in capo a quest'ultima. Come osservato dal
Collegio, il caso in esame non è riconducibile all'ipotesi esaminata da Cass. n. 28803 del 7.11.2019: infatti, “nella fattispecie all'esame della Corte, l'identificazione dell'oggetto del mandato con rappresentanza, e della conseguente procura, era rimessa ad un concetto “evanescente”, qual è quello di “crediti anomali”, mentre nella procura in questione si fa riferimento all'operazione di cartolarizzazione realizzata da ai sensi della legge sulla CP cartolarizzazione (l. n. 130/99)”. Il conferimento di poteri rappresentativi a Controparte_2 con riferimento alle posizioni creditorie qui azionate emerge dunque per tabulas;
- quanto all'erronea determinazione del credito precettato a causa dell'erronea imputazione dell'acconto versato di circa € 59.000,00 (motivo sub 4), si osserva che la censura dell'opponente riguarda l'errata applicazione delle regole dell'imputazione dei pagamenti previste dall'art. 1194 c.c.. In disparte al fatto che la censura è articolata in modo estremamente generico e addirittura dubitativo (“se per es. la predetta somma di €. 59.517,04 fosse stata imputata ad interessi, come forse avrebbe dovuto, la quota interessi indicata nell'atto di precetto sarebbe stata di gran lunga inferiore. Viceversa, se la somma fosse stata imputata a capitale, anche in questo caso gli interessi sarebbero stati inferiori”, pag. 3 dell'atto di citazione), è dirimente il rilievo che si tratta di censura priva di fondatezza in entrambi gli scenari prospettati dall'opponente. Infatti, come già evidenziato dal
Tribunale l'ordinanza di rigetto del reclamo, “delle due l'una: o l'acconto è stato imputato agli interessi ed alle spese, prima che al capitale, ed allora nulla la reclamante può lamentare giacché si tratta del criterio di imputazione stabilito dall'art. 1194 c.c., ovvero esso è stato imputato al capitale, prima che agli interessi ed alle spese, ed allora, riducendosi la somma capitale, gli interessi sono stati calcolati dal creditore procedente in somma inferiore a quella spettante per legge”. Tenuto conto che la seconda ipotesi sarebbe addirittura in favor per la debitrice, non è pertanto nemmeno ravvisabile un interesse della stessa a coltivare l'eccezione;
- inoltre, si rileva che l'opponente ha contestato unicamente le modalità di imputazione dell'acconto, ma non ha mai messo in discussione che l'ammontare del credito precettato sia stato determinato in conformità alle clausole pattizie;
deve pertanto ritenersi pacifico e non contestato che il creditore precettante abbia fatto coerente applicazione dei tassi contrattuali;
- ciò chiarito, con i motivi sub 4) e 5) è stato inoltre contestato l'asserito carattere usurario degli interessi e l'abusivo frazionamento del credito, censure che il giudice di prime cure ha ritenuto assorbite dal pagina 5 di 7 giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi sulla base dei quali ha agito in via esecutiva. Il CP rilievo è corretto e va ribadito in questa sede, in base al principio per cui “il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (Cass. n. 3667 del 14.2.2013);
- le censure sulla usurarietà degli interessi e sull'abusivo frazionamento del credito sono pertanto inammissibili, poiché coperte dal giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi;
- nel merito, peraltro, si tratterebbe in entrambi i casi di censure da disattendere: la prima per la sua totale genericità (in particolare, in mancanza di qualsiasi allegazione sulla natura dei finanziamenti garantiti, sul relativo anno di stipula, etc., è preclusa in radice qualsiasi verifica sul tasso soglia applicabile e l'indagine peritale sarebbe inammissibile perché esplorativa); la seconda perché smentita dai documenti prodotti, che comprovano come ciascun decreto ingiuntivo ottenuto da concerne la posizione CP debitoria di un diverso obbligato principale e garantito dalle fideiussioni Controparte_5 CP_6 rilasciate da Parte_1
- ai motivi di opposizione sopra esaminati, si aggiunge l'ulteriore profilo sollevato dall'opponente nel corso di questo giudizio, che attiene alla asserita nullità delle fideiussioni rilasciate dall'opponente nell'interesse di perché non conformi al dettato normativo. Precisamente, le fideiussioni di CP_6 cui si discute sono quelle da cui è sorto il credito consacrato nei decreti ingiuntivi del Tribunale di
Macerata, non opposti e divenuti definitivi, in forza dei quali è stata promossa l'esecuzione R.E.
513/2022 Tribunale di Verona. Oggi l'opponente, affermando la propria qualità di consumatore, ha invocato l'applicazione della normativa di tutela consumeristica, chiedendo la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. e l'assegnazione di un termine per instaurare nelle more il giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., in cui far valere le predette ragioni di nullità e far così accertare l'illegittimità della pretesa creditoria, secondo l'insegnamento di Cassazione S.U. n. 9479 del 6.4.2023
(con conseguente caducazione della procedura esecutiva);
- tuttavia non ha assolto all'onere di provare la propria qualità di consumatrice, non Parte_1 risultando prodotti né i decreti ingiuntivi azionati con i rispettivi ricorsi monitori, né altra pagina 6 di 7 documentazione contrattuale relativa ai sottostanti rapporti sostanziali intercorsi originariamente con
Banca delle Marche S.p.A. (fideiussioni prestate, contatti conclusi con i debitori principali, etc.);
- la sussistenza della qualità di consumatrice appare peraltro dubbia considerato che, dalla visura in atti, risulta che ha ricoperto dal 2002 al 2009 la carica di socia accomandataria di Parte_1 CP_6
con la conseguenza che, qualora l'obbligazione fideiussoria fosse stata contratta in tale lasso
[...] temporale, sarebbe riconducibile all'esercizio dell'attività professionale dell'opponente;
- non vi sono dunque i presupposti per richiamare la giurisprudenza di cui alla sentenza Cass. S.U. n.
9479/2023, non solo per quanto si è detto circa la mancata prova della qualità di consumatrice, ma anche perché l'ipotesi di nullità lamentata (difformità della fideiussione dal modello ABI) non integra un'ipotesi di clausola abusiva ai sensi del Codice del Consumo e non rientra quindi nel novero delle nullità di protezione poste a tutela del consumatore;
- per tutti i motivi che precedono l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, resta assorbita anche la domanda di risarcimento dei danni;
- in quanto soccombente, parte opponente va condannata alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo secondo il D.M. 55/2014, applicando i parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria, che si liquida secondo i minimi essendosi limitata al deposito di memorie. Non si ravvisano i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna alla refusione in favore di (quale Parte_1 Controparte_2 mandataria di delle spese di lite, che si liquidano in € 6.713,00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Verona, 30.4.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Cristiana Bottazzi, sulle conclusioni delle parti come precisate nelle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2753/2023 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Verona, Via Cà de Cozzi n. 49, rappresentata e difesa dall'Avv. Silvano Moretta ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Vasto (CH), Via San Giovanni da Capestrano n. 2;
- attore - contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1
Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, tramite la mandataria a socio Controparte_2 unico (C.F. ), con sede legale in San Donato Milanese (MI), Via dell'Unione Europea n. 6/A- P.IVA_2
6/B, rappresentata e difesa dall'Avv. Marialucrezia Turco, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Roma, Via Barberini n. 47;
- convenuto -
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per come da foglio depositato telematicamente il 17.10.2024. Parte_1
Per come da comparsa di costituzione e risposta, con condanna avversaria alle spese Controparte_1 anche ex art. 96 c.p.c..
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., ha proposto Parte_1 opposizione all'ordinanza di assegnazione del 24.5.2022 emessa dal Giudice dell'Esecuzione nell'ambito pagina 1 di 7 dell'esecuzione presso terzi n. R.E. 513/2022 promossa dinanzi al Tribunale di Verona da CP
(tramite la mandataria;
Controparte_2
- con la predetta opposizione ha lamentato la violazione della competenza funzionale Parte_1 di cui all'art. 10 co. 12 lett. f) D.Lgs. 116/2017 per essere l'ordinanza emessa da un giudice onorario, la violazione dell'art. 58 t.u.b. per difetto di prova della titolarità del credito in capo al procedente, la nullità della procura conferita alla mandataria per indeterminatezza dell'oggetto, l'erronea determinazione del credito precettato (per applicazione di interessi usurari e per errata imputazione degli acconti), la violazione dell'art. 1175 c.c. e l'abuso del diritto per avere la banca frazionato il credito chiedendo due diversi decreti ingiuntivi nei confronti della debitrice;
- con ordinanza del 17.12.2022 il Giudice dell'Esecuzione ha rigettato l'opposizione (e la correlata istanza di sospensione della procedura esecutiva) ritenendo: -) la propria competenza funzionale;
-) la validità della procura conferita a -) l'inammissibilità delle doglianze relative all'erronea Controparte_2 determinazione del credito, stante la definitività dei decreti ingiuntivi del Tribunale di Macerata n.
1282/2009 e n. 1283/2009, azionati dal procedente;
-) la provata titolarità del credito azionato in capo a
, ultima cessionaria del credito originariamente facente capo a CP Controparte_3
- il reclamo ex art. 669-terdecies interposto dall'opponente dinanzi al Collegio è stato rigettato con ordinanza del 3.2.2023;
- nel rispetto del termine perentorio di sessanta giorni dal deposito dell'ordinanza collegiale, Parte_1 ha introdotto il presente giudizio di merito ex art. 618 c.p.c., chiedendo la revoca dell'ordinanza
[...] di assegnazione del Giudice dell'Esecuzione e, previo accertamento dell'erronea quantificazione del credito azionato da , la determinazione del residuo dovuto al netto degli acconti versati, con CP condanna generica dell'opposta al risarcimento dei danni, anche non patrimoniali, conseguenti all'illegittimo pignoramento;
- si è costituita ed ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità della domanda di risarcimento CP formulata ex novo nel presente giudizio e, per il resto, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata;
- alla prima udienza del 5.10.2023 sono stati assegnati alle parti i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c.;
- con ordinanza del 26.2.2024 è stata rigettata l'istanza medio tempore presentata dall'opponente, avente ad oggetto la richiesta di sospensione del giudizio con assegnazione di un termine per l'instaurazione dell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. avverso i decreti ingiuntivi azionati da al fine di far CP valere la nullità delle sottostanti fideiussioni ai sensi della normativa consumeristica;
- è stata quindi fissata udienza per la precisazione delle conclusioni al giorno 17.10.2024 e, in tale sede, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
* * * pagina 2 di 7 - Nel presente giudizio di merito l'opponente ha reiterato tutti i motivi di doglianza già sottoposti al vaglio del Giudice dell'Esecuzione e quindi del Tribunale in sede di reclamo, che riguardano: 1)
l'incompetenza funzionale del G.O.T. che ha pronunciato l'ordinanza di assegnazione, il quale, in base all'art. 10 co. 12 lett. f) del D.Lgs. 116/2017, non sarebbe abilitato ad emettere provvedimenti per somme superiori ad € 50.000,00; 2) il difetto di prova della titolarità del credito in capo a CP per mancata produzione del contratto di cessione dei crediti in blocco;
3) il difetto di legittimazione della mandataria per la nullità della procura conferitale;
4) l'erronea Controparte_2 determinazione del credito precettato per l'errata imputazione degli acconti e per l'applicazione di interessi eccedenti la soglia usuraria;
5) l'abuso del diritto per avere la banca frazionato il credito;
- su tali punti si è espressa in modo pienamente esaustivo e condivisibile l'ordinanza del 3.2.2023, resa dal
Collegio all'esito del giudizio di reclamo, con argomenti che pertanto integralmente si richiamano e si fanno propri rispetto a ciascuno dei motivi di opposizione suesposti;
- in tale pronuncia si è invero osservato, quanto al motivo sub 1), che “l'art. 10, comma 12, del D.lgs. n.
116/2017 non si applica ai giudici onorari già in servizio al momento dell'entrata in vigore del decreto. Più precisamente,
a mente dell'art 30, comma 1, il presidente del tribunale, fino al raggiungimento del limite di permanenza in servizio dei
“vecchi” giudici onorari di tribunale, può assegnare gli stessi all'ufficio per il processo, trovando in questo caso applicazione modalità e criteri di cui all'art. 10, ovvero può assegnar loro – come nella specie avvenuto – la trattazione dei nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale, anche se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 11, comma
1, purché sia rispettato quanto previsto dal comma 6, lettere a) e b), del predetto articolo e dalle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura”;
- va pertanto ribadita la competenza tabellare del G.O.T. che ha pronunciato l'ordinanza di assegnazione opposta, in quanto nominato con nominato con D.M. 26.1.2016 e dunque assegnato all'Ufficio in data anteriore alla riforma del 2017, introduttiva delle limitazioni richiamate dall'opponente;
- fermo quanto precede, si sottolinea che, in ogni caso, appare inconferente il richiamo all'art. 5 c.p.c. (e al principio ivi stabilito per cui le questioni relative alla competenza devono essere decise sulla base delle norme vigenti al momento della proposizione della domanda), tenuto conto che la normativa in discussione (D.Lgs. 116/2017) verte in tema di attribuzioni tabellari e quindi, a stretto rigore, non stabilisce una regola sulla competenza giurisdizionale;
- anche la seconda doglianza di cui al punto 2), attinente alla mancata prova della titolarità del credito, risulta infondata. In una con l'ordinanza del Collegio si osserva infatti che: “parte reclamata ha ricostruito i vari passaggi che hanno interessato i crediti oggetto di causa: a seguito della sottoposizione di Banca delle Marche S.p.A. alla procedura di amministrazione straordinaria, e della successiva chiusura di tale procedura, è stato costituito l'ente ponte denominato Nuova Banca delle Marche S.p.A., al quale con provvedimento della Banca d'Italia del 22 novembre 2015 pagina 3 di 7 sono stati ceduti tutti i diritti, le attività e le passività già facenti capo a Banca delle Marche S.p.A.; successivamente, con provvedimenti del 26 gennaio 2016 e del 30 dicembre 2016, pubblicati in Gazzetta Ufficiale, la Banca d'Italia ha disposto che tutti i crediti in sofferenza già facenti capo a Banca delle Marche S.p.A. venissero ceduti a Gestione CP_4
Crediti S.p.A., ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.lgs. n. 180/2015; è quindi seguita, in data 15 giugno 2017, la cessione di crediti in blocco da Rev Gestione Crediti a , e la pubblicazione della cessione nella Gazzetta CP
Ufficiale del 22 giugno 2017. Co
Il passaggio da Banche delle Marche S.p.A. a Nuova Banca delle Marche S.p.A., e da questa a Gestione Crediti ha dunque riguardato tutti i crediti in sofferenza alla data del 30 settembre 2015 e risulta da provvedimenti della Banca
d'Italia adottati ai sensi di legge, mentre, per quel che riguarda la cessione da Rev a , quest'ultima ha CP prodotto certificazione notarile attestante che i crediti già vantati da Banche delle Marche S.p.A. nei confronti di CP_5
e di – e cioè i crediti garantiti dalla – erano inclusi nell'elenco dei
[...] Controparte_6 Pt_1 crediti ceduti”;
- si ritiene dunque che la documentazione prodotta dall'opposta (costituita da certificazioni notarili e da dichiarazioni della cedente REV Gestione Crediti) sia idonea e sufficiente a provare la titolarità del credito azionato in capo a , e ciò in conformità al prevalente indirizzo pretorio in tema di CP prova della cessione di crediti in blocco, che - diversamente da quanto affermato dall'opponente - non configura come un requisito indispensabile la produzione in giudizio del contratto di cessione, ritenendo piuttosto “sufficiente anche la sola produzione della Gazzetta Ufficiale, laddove gli elementi contenuti nell'avviso di pubblicazione consentano di identificare il credito di cui è questione tra quelli oggetto di cessione;
più in generale, come già affermato in precedente di questo Tribunale, “poiché il contratto di cessione dei crediti in blocco non è sottoposto ad alcun requisito formale previsto a pena di invalidità dell'atto, la sua esistenza può essere provata in giudizio con qualunque mezzo”. Ciò che rileva, in altre parole, è la possibilità di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione. Il riferimento è all'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, tra cui Cass. n. 31188/17 e Cass. n. 22151/2019;
- a ben vedere, anche la giurisprudenza citata dall'opponente (Tribunale di Firenze) non si pone in contraddizione con i principi appena affermati, avendo bensì ritenuto insufficienti ai fini della prova la produzione delle certificazioni notarili, ma soltanto in ragione delle peculiari caratteristiche che tali certificazioni presentavano nel caso concreto, ovvero perché testimoniavano genericamente il fatto della cessione in blocco di crediti, ma non anche il fatto che tra questi rientrasse la specifica posizione del debitore esecutato;
- come anticipato, sia le dichiarazioni della cedente REV Gestione Crediti (doc. 8) sia le certificazioni del notaio rogante (doc. 9) contengono l'espressa attestazione relativa all'inclusione degli specifici crediti vantati da Nuova Banca delle Marche S.p.A. nei confronti di e di di Controparte_5 CP_6 pagina 4 di 7 (soggetti garantiti da nel novero dei crediti ceduti in blocco da Controparte_7 Parte_1
Nuova Banca delle Marche Società per Azioni in favore di REV Gestione Crediti Società per Azioni e, successivamente, da quest'ultima a;
ne consegue che può dirsi compiutamente assolto CP
l'onere di parte opposta dimostrare l'inclusione del credito azionato nell'operazione di cartolarizzazione;
- non può accogliersi il motivo di opposizione sub 3), relativo alla presunta nullità per indeterminatezza dell'oggetto della procura rilasciata da alla mandataria cosicché CP Controparte_2 va confermata la sussistenza del potere rappresentativo in capo a quest'ultima. Come osservato dal
Collegio, il caso in esame non è riconducibile all'ipotesi esaminata da Cass. n. 28803 del 7.11.2019: infatti, “nella fattispecie all'esame della Corte, l'identificazione dell'oggetto del mandato con rappresentanza, e della conseguente procura, era rimessa ad un concetto “evanescente”, qual è quello di “crediti anomali”, mentre nella procura in questione si fa riferimento all'operazione di cartolarizzazione realizzata da ai sensi della legge sulla CP cartolarizzazione (l. n. 130/99)”. Il conferimento di poteri rappresentativi a Controparte_2 con riferimento alle posizioni creditorie qui azionate emerge dunque per tabulas;
- quanto all'erronea determinazione del credito precettato a causa dell'erronea imputazione dell'acconto versato di circa € 59.000,00 (motivo sub 4), si osserva che la censura dell'opponente riguarda l'errata applicazione delle regole dell'imputazione dei pagamenti previste dall'art. 1194 c.c.. In disparte al fatto che la censura è articolata in modo estremamente generico e addirittura dubitativo (“se per es. la predetta somma di €. 59.517,04 fosse stata imputata ad interessi, come forse avrebbe dovuto, la quota interessi indicata nell'atto di precetto sarebbe stata di gran lunga inferiore. Viceversa, se la somma fosse stata imputata a capitale, anche in questo caso gli interessi sarebbero stati inferiori”, pag. 3 dell'atto di citazione), è dirimente il rilievo che si tratta di censura priva di fondatezza in entrambi gli scenari prospettati dall'opponente. Infatti, come già evidenziato dal
Tribunale l'ordinanza di rigetto del reclamo, “delle due l'una: o l'acconto è stato imputato agli interessi ed alle spese, prima che al capitale, ed allora nulla la reclamante può lamentare giacché si tratta del criterio di imputazione stabilito dall'art. 1194 c.c., ovvero esso è stato imputato al capitale, prima che agli interessi ed alle spese, ed allora, riducendosi la somma capitale, gli interessi sono stati calcolati dal creditore procedente in somma inferiore a quella spettante per legge”. Tenuto conto che la seconda ipotesi sarebbe addirittura in favor per la debitrice, non è pertanto nemmeno ravvisabile un interesse della stessa a coltivare l'eccezione;
- inoltre, si rileva che l'opponente ha contestato unicamente le modalità di imputazione dell'acconto, ma non ha mai messo in discussione che l'ammontare del credito precettato sia stato determinato in conformità alle clausole pattizie;
deve pertanto ritenersi pacifico e non contestato che il creditore precettante abbia fatto coerente applicazione dei tassi contrattuali;
- ciò chiarito, con i motivi sub 4) e 5) è stato inoltre contestato l'asserito carattere usurario degli interessi e l'abusivo frazionamento del credito, censure che il giudice di prime cure ha ritenuto assorbite dal pagina 5 di 7 giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi sulla base dei quali ha agito in via esecutiva. Il CP rilievo è corretto e va ribadito in questa sede, in base al principio per cui “il titolo esecutivo giudiziale (nella specie, decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo perché non opposto) copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (Cass. n. 3667 del 14.2.2013);
- le censure sulla usurarietà degli interessi e sull'abusivo frazionamento del credito sono pertanto inammissibili, poiché coperte dal giudicato formatosi sui decreti ingiuntivi;
- nel merito, peraltro, si tratterebbe in entrambi i casi di censure da disattendere: la prima per la sua totale genericità (in particolare, in mancanza di qualsiasi allegazione sulla natura dei finanziamenti garantiti, sul relativo anno di stipula, etc., è preclusa in radice qualsiasi verifica sul tasso soglia applicabile e l'indagine peritale sarebbe inammissibile perché esplorativa); la seconda perché smentita dai documenti prodotti, che comprovano come ciascun decreto ingiuntivo ottenuto da concerne la posizione CP debitoria di un diverso obbligato principale e garantito dalle fideiussioni Controparte_5 CP_6 rilasciate da Parte_1
- ai motivi di opposizione sopra esaminati, si aggiunge l'ulteriore profilo sollevato dall'opponente nel corso di questo giudizio, che attiene alla asserita nullità delle fideiussioni rilasciate dall'opponente nell'interesse di perché non conformi al dettato normativo. Precisamente, le fideiussioni di CP_6 cui si discute sono quelle da cui è sorto il credito consacrato nei decreti ingiuntivi del Tribunale di
Macerata, non opposti e divenuti definitivi, in forza dei quali è stata promossa l'esecuzione R.E.
513/2022 Tribunale di Verona. Oggi l'opponente, affermando la propria qualità di consumatore, ha invocato l'applicazione della normativa di tutela consumeristica, chiedendo la sospensione del presente giudizio ex art. 295 c.p.c. e l'assegnazione di un termine per instaurare nelle more il giudizio di opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., in cui far valere le predette ragioni di nullità e far così accertare l'illegittimità della pretesa creditoria, secondo l'insegnamento di Cassazione S.U. n. 9479 del 6.4.2023
(con conseguente caducazione della procedura esecutiva);
- tuttavia non ha assolto all'onere di provare la propria qualità di consumatrice, non Parte_1 risultando prodotti né i decreti ingiuntivi azionati con i rispettivi ricorsi monitori, né altra pagina 6 di 7 documentazione contrattuale relativa ai sottostanti rapporti sostanziali intercorsi originariamente con
Banca delle Marche S.p.A. (fideiussioni prestate, contatti conclusi con i debitori principali, etc.);
- la sussistenza della qualità di consumatrice appare peraltro dubbia considerato che, dalla visura in atti, risulta che ha ricoperto dal 2002 al 2009 la carica di socia accomandataria di Parte_1 CP_6
con la conseguenza che, qualora l'obbligazione fideiussoria fosse stata contratta in tale lasso
[...] temporale, sarebbe riconducibile all'esercizio dell'attività professionale dell'opponente;
- non vi sono dunque i presupposti per richiamare la giurisprudenza di cui alla sentenza Cass. S.U. n.
9479/2023, non solo per quanto si è detto circa la mancata prova della qualità di consumatrice, ma anche perché l'ipotesi di nullità lamentata (difformità della fideiussione dal modello ABI) non integra un'ipotesi di clausola abusiva ai sensi del Codice del Consumo e non rientra quindi nel novero delle nullità di protezione poste a tutela del consumatore;
- per tutti i motivi che precedono l'opposizione deve essere rigettata e, per l'effetto, resta assorbita anche la domanda di risarcimento dei danni;
- in quanto soccombente, parte opponente va condannata alla rifusione delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo secondo il D.M. 55/2014, applicando i parametri medi per tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria, che si liquida secondo i minimi essendosi limitata al deposito di memorie. Non si ravvisano i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna alla refusione in favore di (quale Parte_1 Controparte_2 mandataria di delle spese di lite, che si liquidano in € 6.713,00 per compensi, oltre Controparte_1 rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, I.V.A. e c.p.a. come per legge.
Verona, 30.4.2025
Il Giudice
Cristiana Bottazzi
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