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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 16/09/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1492/2022 R.G., tra:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), e nato a [...] il 2 maggio C.F._1 Parte_2 entati e difesi, anche C.F._2 disgiuntamente, dagli avvocati Girolamo Monteleone e Carmelo Elio Costanza, elettivamente domiciliati in Palermo, Piazza Don Bosco n. 11, presso lo studio dell'avv. Monteleone (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
appellanti in via principale,
e
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Millemaci, C.F._3
in Messina, Via San Paolino n. 17, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante in via incidentale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 novembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avvocati Girolamo Monteleone e Carmelo Elio Costanza per Parte_1
e Parte_2
“VOGLIA LA CORTE respinte le contrarie istanze, eccezioni e difese: assumere la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie;
accogliere le domande e le conclusioni tutte precisate nell'atto di appello proposto dai coniugi e - rigettare l'appello incidentale proposto Parte_1 Parte_2 dall'ap difesa contenuta nella di lui comparsa di Parte_3 costituzione e risposta, essendo essi inammissibili, improcedibili ed infondati in fatto e in diritto;
- condannare alle spese tutte di entrambi i gradi di giudizio”; Parte_3
avv. Danilo Millemaci per : Parte_3
“…precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa nonché alla documentazione prodotta insistendo nell'accoglimento dell'appello incidentale e nelle proprie conclusioni con il rigetto delle istanze principali con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 07 settembre 2022, e Parte_1
proponevano appello avverso la s 2 Parte_2
Reg. Sent., del 30 marzo 2022, pubblicata il 04 aprile 2022, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 19507/2017 R.G..
Con comparsa di risposta depositata il 25 novembre 2022, si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione e Parte_3 propone tale.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 novembre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2 *****
In estrema sintesi, per quanto in questa sede rileva, evocava Parte_3 in giudizio e dinanzi al Tribunale Parte_1 Parte_2 di Palerm e la convenuta (di cui il è il coniuge), dei genitori e , Pt_2 Controparte_1 Controparte_2 ispettivamente, in data . seguenti domande:
“Accertare e dichiarare che la signora e il sig. hanno ricevuto Parte_1 Pt_2 donazioni dirette ed indirette – attrav ssegni o la restituzione alla massa di quanto prelevato determinando comunque il patrimonio ereditario sulla base del maggior valore dello stesso una volta in esso ricomprese dette somme. Accertare e dichiarare che unici eredi in quote eguali della massa ereditaria sono i figli e . Parte_3 Parte_1
Accertare e dichiarare che l'abitazione della famiglia di via Alcide De Controparte_3
Gasperi n. 189 è stata acquistata anche per donazio e per elargizione monetaria del padre, sig. che pertanto rientrano nella massa ereditaria Controparte_1
e che la stessa è da includ ote discendenti dalle successioni dei signori
[...]
Persona_1
e – nel possesso esclusivo Parte_1 Parte_2 dell'immobile - di re nt ne ricadente nella massa ereditaria da accertarsi in corso di causa. Determinare conseguentemente le quote ereditarie disponendone la divisione. In linea subordinata Accogliere la subordinata e presente domanda di riduzione delle donazioni dirette ed indirette disposte in vita dai coniugi previa determinazione di esse mediante il calcolo della Parte_1 disponibile. In via ulteriormente subordinata Accertare e dichiarare la nullità delle donazioni poste in essere a favore della signora Parte_1
e del marito di quest'ultima, sig. perché avvenute in
[...] Parte_2 della forma pubblica prevista dalla legge. Autorizzare il conservatore a trascrivere l'emittenda sentenza. Condannare altresì le parti convenute – anche in ragione del loro eventuale comportamento processuale – al pagamento delle spese di giudizio”.
Istruita documentalmente la causa, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo così statuiva:
-1) Dichiara la nullità delle donazione dell'importo di 12.000 euro effettuata in data 2.10.2017 da in favore di e per l'effetto condanna Controparte_2 Parte_1 quest'ultima a ore della m i euro 12.000, oltre a interessi al tasso legale dalla data della domanda (17.11.17);
3 2) Dichiara la nullità delle donazione dell'importo di 5. 000 euro effettuata in data 9.2.2017 da in favore di e per l'effetto condanna Controparte_4 Parte_1 que favore della uro 5000, oltre a interessi al tasso legale dalla data della domanda (17.11.17);
3) Dichiara la nullità delle donazioni dell'importo di 50.000 euro effettuate in data 29.5.2013 e 14.11.13 da in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e per l'effetto co n solido tra n
[...] della massa della somma di euro 50.000, oltre a interessi al tasso legale dalla data della domanda (17.11.17);
4) Rigetta ogni altra domanda;
5) Ordina la cancellazione della frase “nella sua spiccata bramosia e attaccamento al denaro” riferita alla convenuta a pag 4 dell'atto di citazione Parte_1
6) Spese compensate
*****
Proponendo impugnazione, con il primo motivo, Parte_1 censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità, per difetto di forma, della donazione di €12.000,00 eseguita in suo favore da Controparte_2
Deduce che l'affermazione dell'attore, secondo cui tale somma, prelevata in data 02 ottobre 2007, sarebbe stata destinata a finanziare un suo viaggio in Turchia trova smentita nella documentazione versata in atti, da cui si evince che simile viaggio era avvenuto in data precedente al prelievo, ossia il 12 aprile 2007.
Invoca, in ogni caso, il disposto dell'art. 742 c.c., in virtù del quale vanno escluse dalla collazione le spese sostenute in vita dal genitore poi defunto per la cura delle malattie delle figlie.
Il motivo è infondato.
Con l'atto introduttivo del giudizio, aveva allegato che la Parte_3 madre aveva utilizzato la somma di €12.000,00 ritirata in data 02 ottobre 2007 dal proprio libretto postale “per un viaggio in Turchia della figlia ”. Pt_1
A fronte di ciò, i convenuti, lungi dal negare la circostanza di aver usufruito di simile importo, si erano limitati a dedurre che il viaggio in Turchia, avvenuto il 12 aprile 2007, era stato finalizzato, come si evinceva dalla documentazione medica prodotta, alla sottoposizione della donna alle cure necessarie per superare la condizione di infertilità di cui soffriva, sicchè le relative elargizioni
4 non erano assoggettabili a collazione, secondo il disposto dell'art. 742, comma 1, c.c. (così nella comparsa di risposta: “Le elargizioni di danaro, che i defunti genitori fecero in vita alla figlia non erano altro che un sostegno economico per affrontare e Pt_1 pagare le cure necessarie a porre rimedio al suo stato di salute e permettere a lei di avere dei figli, ed ai nonni di avere dei nipoti. Per le esposte ragioni nessuna delle somme versate dai genitori alla figlia è soggetta a collazione, come previsto dall'art. 742, 1° Parte_1 comma, c.c.”).
Dunque, la circostanza dell'avvenuta corresponsione, ad opera della de cuius, dell'importo di €12.000,00 in favore della figlia deve ritenersi provata ex art. 115, comma 1, c.p.c., a nulla rilevando la circostanza, evidenziata, secondo cui il viaggio ad Istanbul documentato dalla convenuta fosse precedente al prelievo delle somme dal libretto della . CP_2
A tale riguardo, in effetti, non può escludersi che il finanziamento sia intervenuto in data postuma, o che vi sia stato un ulteriore viaggio ad Istanbul, rilevando, comunque, in definitiva, la circostanza, non contestata, della percezione delle somme da parte della figlia.
D'altro canto, l'appellante principale non ha efficacemente censurato la sentenza nella parte in cui viene escluso che la dazione fosse stata effettuata in adempimento di un dovere giuridico, risultando all'epoca Parte_1 maggiorenne e coniugata e non versando in stato di bisogn
In presenza di una donazione diretta dichiarata nulla per difetto della forma prescritta dall'art. 782 c.c., non rileva la sua assoggettabilità o meno al regime della collazione, ex art. 742 c.c..
Con il secondo motivo, gli appellanti in via principale contestano l'affermazione secondo cui quella eseguita mediante la consegna di tre assegni bancari costituisse una donazione indiretta, anziché diretta, dovendosi peraltro provare che la causa sottostante fosse riconducibile a tale negozio.
Il motivo è privo di fondamento.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato e, di recente, confermato a SS.UU., che le liberalità attuate a mezzo di titoli di credito non sono donazioni indirette, ma donazioni dirette, posto che il fatto che l'obbligazione del donante sia incorporata in un titolo formale e astratto non muta la natura dell'obbligazione stessa, trasformando così la donazione diretta in indiretta.
5 Ciò perché, si è chiarito, l'astrattezza del titolo nei rapporti tra le parti ha funzione processuale, non anche sostanziale, restando il titolo formale pur sempre collegato al negozio sottostante (Cass. Civ., SS.UU., n. 18725/2017 e, da questa richiamate, sez. II, n. 870/1950, sez. II, n. 7647/1990; sez. I, n. 1983/1997; sez. II, n. 26746/2008).
Ciò detto, anche in questo caso nessuna contestazione era stata avanzata in primo grado riguardo alla natura di liberalità delle elargizioni.
Con il terzo motivo, gli appellanti in via principale si dolgono della condanna di alla restituzione in favore della massa delle somme di cui Parte_1 alle predette donazioni, deducendo trattarsi di statuizione adottata in assenza di corrispondente domanda ed in difetto di interesse e/o di ragione pratica e giuridica.
Il motivo merita accoglimento, atteso che, a prescindere da ogni considerazione nel merito, la condanna alla restituzione non aveva costituito oggetto di domanda alcuna da parte di e non poteva, dunque, Parte_3 essere adottata d'ufficio dal giudicante.
Restano fermi, evidentemente, agli ulteriori eventuali fini, l'accertamento e la statuizione circa la invalidità delle donazioni.
Proponendo appello incidentale, si duole del mancato CP_5 accoglimento della domanda di divis Tribunale a causa della omessa produzione dei titoli di provenienza dei beni immobili e dimostrazione dell'appartenenza di alcuni cespiti mobiliari/titoli/somme di denaro.
Tale appello sfugge alla censura di inammissibilità, per tardività, sollevata dalla controparte.
Si tratta, infatti, di appello incidentale tardivo, la cui proposizione è espressamente consentita dall'art. 334 c.p.c. e che, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, può essere presentato anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata (Cass. Civ., sez. III, n. 15100/2024).
6 Si è altresì osservato che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 10477/2024).
Nella fattispecie, non vi è dubbio che l'impugnazione principale, riguardando la validità di atti dispositivi posti in essere in vita dai danti causa in favore di uno dei coeredi, nell'ambito di un giudizio concernente, fra l'altro, la divisione ereditaria, abbia messo in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza.
Precisato quanto sopra, l'appello incidentale è assorbito in virtù del seguente rilievo officioso.
Risulta allegato dallo stesso , mai contestato dalle controparti CP_5 ed attestato anche dalla doc tti che uno degli immobili oggetto delle successioni, sito in Palermo, via Marco Fanno n. 8, risulta appartenere, pro quota, ad un soggetto rimasto estraneo al giudizio.
In effetti, nel corso del giudizio di primo grado, con istanza depositata il 18 marzo 2021, l'attore aveva chiesto che fosse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di allora minorenne, in Persona_2 quanto proprietaria per 3/6 dell'immobile in questione.
Alla successiva udienza, la difesa di e si Parte_1 Parte_2 era associata alla richiesta.
Il Tribunale aveva rigettato l'istanza, non ritenendo necessaria la presenza in giudizio della predetta ai fini della prospettata conciliazione, poi mai perfezionatasi.
Dalle visure catastali versate in atti si trae conferma della titolarità in capo a di una quota dell'immobile sito in Palermo, circostanza che Persona_2 ersi adeguatamente dimostrata anche sulla scorta della più recente giurisprudenza, in parte richiamata dalla difesa di , CP_5 riguardante gli oneri probatori gravanti su chi formuli doman plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 12660/2025; sez. II, n. 15573/2024; sez. VI, n. 40041/2021).
Ciò posto, in virtù del disposto dell'art. 784 c.p.c. (secondo cui “Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono”), il giudizio e la
7 sentenza di primo grado, limitatamente alla domanda di divisione, sono affetti da nullità, per la mancata partecipazione di un litisconsorte necessario (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23511/2023).
Versandosi in una delle ipotesi disciplinate dall'art. 354 c.p.c., va, dunque, disposta la rimessione della causa al Tribunale di Palermo.
*****
e , soccombenti in misura Parte_1 Controparte_6
t accolto esclusivamente riguardo ad una statuizione non richiesta dalla controparte ed adottata spontaneamente dal giudice di primo grado, vanno condannati al pagamento, in favore di , delle spese del presente grado di giudizio, che Parte_3 si liquidano i parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €7.700,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,00 a €260.000,00; €1.700,00 per la fase di studio della controversia,
€1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.200,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €2.600,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
La decisione sulle spese del giudizio di primo grado, limitatamente alla causa di divisione, va invece rimessa al primo giudice.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, rispettivamente proposti da e Parte_1
e da avverso la s 2 Parte_2 Parte_3
Reg. Sent., del 30 marzo 2022, pubblicata il 04 aprile 2022, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 19507/2017 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata, revoca le statuizioni di condanna di Parte_1 alla restituzione in favore della massa delle somme
[...]
i dichiarate nulle con la stessa sentenza;
- rigetta per il resto l'appello principale;
8 - dichiara la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado limitatamente alla domanda di divisione e, con riferimento ad essa, rimanda le parti davanti al Tribunale di Palermo;
- dichiara assorbito l'appello incidentale;
- condanna e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 favore di , delle spese del presente grado di giudizio, che Parte_3 si liquid vi €7.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- rimette al primo giudice la decisione in ordine alle spese del primo grado di giudizio, limitatamente alla causa di divisione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SECONDA SEZIONE CIVILE
riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Rossana Guzzo Consigliere,
3) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.,
ha emesso la seguente
sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1492/2022 R.G., tra:
nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), e nato a [...] il 2 maggio C.F._1 Parte_2 entati e difesi, anche C.F._2 disgiuntamente, dagli avvocati Girolamo Monteleone e Carmelo Elio Costanza, elettivamente domiciliati in Palermo, Piazza Don Bosco n. 11, presso lo studio dell'avv. Monteleone (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
appellanti in via principale,
e
nato a [...] il [...] (c.f. Parte_3
, rappresentato e difeso dall'avv. Danilo Millemaci, C.F._3
in Messina, Via San Paolino n. 17, presso lo studio del difensore (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
appellante in via incidentale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 In occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 novembre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno così concluso:
avvocati Girolamo Monteleone e Carmelo Elio Costanza per Parte_1
e Parte_2
“VOGLIA LA CORTE respinte le contrarie istanze, eccezioni e difese: assumere la causa in decisione concedendo alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie;
accogliere le domande e le conclusioni tutte precisate nell'atto di appello proposto dai coniugi e - rigettare l'appello incidentale proposto Parte_1 Parte_2 dall'ap difesa contenuta nella di lui comparsa di Parte_3 costituzione e risposta, essendo essi inammissibili, improcedibili ed infondati in fatto e in diritto;
- condannare alle spese tutte di entrambi i gradi di giudizio”; Parte_3
avv. Danilo Millemaci per : Parte_3
“…precisa le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa nonché alla documentazione prodotta insistendo nell'accoglimento dell'appello incidentale e nelle proprie conclusioni con il rigetto delle istanze principali con vittoria di spese e competenze professionali di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 07 settembre 2022, e Parte_1
proponevano appello avverso la s 2 Parte_2
Reg. Sent., del 30 marzo 2022, pubblicata il 04 aprile 2022, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 19507/2017 R.G..
Con comparsa di risposta depositata il 25 novembre 2022, si costituiva in giudizio , il quale chiedeva il rigetto dell'impugnazione e Parte_3 propone tale.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 22 novembre 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
2 *****
In estrema sintesi, per quanto in questa sede rileva, evocava Parte_3 in giudizio e dinanzi al Tribunale Parte_1 Parte_2 di Palerm e la convenuta (di cui il è il coniuge), dei genitori e , Pt_2 Controparte_1 Controparte_2 ispettivamente, in data . seguenti domande:
“Accertare e dichiarare che la signora e il sig. hanno ricevuto Parte_1 Pt_2 donazioni dirette ed indirette – attrav ssegni o la restituzione alla massa di quanto prelevato determinando comunque il patrimonio ereditario sulla base del maggior valore dello stesso una volta in esso ricomprese dette somme. Accertare e dichiarare che unici eredi in quote eguali della massa ereditaria sono i figli e . Parte_3 Parte_1
Accertare e dichiarare che l'abitazione della famiglia di via Alcide De Controparte_3
Gasperi n. 189 è stata acquistata anche per donazio e per elargizione monetaria del padre, sig. che pertanto rientrano nella massa ereditaria Controparte_1
e che la stessa è da includ ote discendenti dalle successioni dei signori
[...]
Persona_1
e – nel possesso esclusivo Parte_1 Parte_2 dell'immobile - di re nt ne ricadente nella massa ereditaria da accertarsi in corso di causa. Determinare conseguentemente le quote ereditarie disponendone la divisione. In linea subordinata Accogliere la subordinata e presente domanda di riduzione delle donazioni dirette ed indirette disposte in vita dai coniugi previa determinazione di esse mediante il calcolo della Parte_1 disponibile. In via ulteriormente subordinata Accertare e dichiarare la nullità delle donazioni poste in essere a favore della signora Parte_1
e del marito di quest'ultima, sig. perché avvenute in
[...] Parte_2 della forma pubblica prevista dalla legge. Autorizzare il conservatore a trascrivere l'emittenda sentenza. Condannare altresì le parti convenute – anche in ragione del loro eventuale comportamento processuale – al pagamento delle spese di giudizio”.
Istruita documentalmente la causa, con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Palermo così statuiva:
-1) Dichiara la nullità delle donazione dell'importo di 12.000 euro effettuata in data 2.10.2017 da in favore di e per l'effetto condanna Controparte_2 Parte_1 quest'ultima a ore della m i euro 12.000, oltre a interessi al tasso legale dalla data della domanda (17.11.17);
3 2) Dichiara la nullità delle donazione dell'importo di 5. 000 euro effettuata in data 9.2.2017 da in favore di e per l'effetto condanna Controparte_4 Parte_1 que favore della uro 5000, oltre a interessi al tasso legale dalla data della domanda (17.11.17);
3) Dichiara la nullità delle donazioni dell'importo di 50.000 euro effettuate in data 29.5.2013 e 14.11.13 da in favore di e Controparte_1 Parte_1 Parte_2
e per l'effetto co n solido tra n
[...] della massa della somma di euro 50.000, oltre a interessi al tasso legale dalla data della domanda (17.11.17);
4) Rigetta ogni altra domanda;
5) Ordina la cancellazione della frase “nella sua spiccata bramosia e attaccamento al denaro” riferita alla convenuta a pag 4 dell'atto di citazione Parte_1
6) Spese compensate
*****
Proponendo impugnazione, con il primo motivo, Parte_1 censura la sentenza nella parte in cui ha dichiarato la nullità, per difetto di forma, della donazione di €12.000,00 eseguita in suo favore da Controparte_2
Deduce che l'affermazione dell'attore, secondo cui tale somma, prelevata in data 02 ottobre 2007, sarebbe stata destinata a finanziare un suo viaggio in Turchia trova smentita nella documentazione versata in atti, da cui si evince che simile viaggio era avvenuto in data precedente al prelievo, ossia il 12 aprile 2007.
Invoca, in ogni caso, il disposto dell'art. 742 c.c., in virtù del quale vanno escluse dalla collazione le spese sostenute in vita dal genitore poi defunto per la cura delle malattie delle figlie.
Il motivo è infondato.
Con l'atto introduttivo del giudizio, aveva allegato che la Parte_3 madre aveva utilizzato la somma di €12.000,00 ritirata in data 02 ottobre 2007 dal proprio libretto postale “per un viaggio in Turchia della figlia ”. Pt_1
A fronte di ciò, i convenuti, lungi dal negare la circostanza di aver usufruito di simile importo, si erano limitati a dedurre che il viaggio in Turchia, avvenuto il 12 aprile 2007, era stato finalizzato, come si evinceva dalla documentazione medica prodotta, alla sottoposizione della donna alle cure necessarie per superare la condizione di infertilità di cui soffriva, sicchè le relative elargizioni
4 non erano assoggettabili a collazione, secondo il disposto dell'art. 742, comma 1, c.c. (così nella comparsa di risposta: “Le elargizioni di danaro, che i defunti genitori fecero in vita alla figlia non erano altro che un sostegno economico per affrontare e Pt_1 pagare le cure necessarie a porre rimedio al suo stato di salute e permettere a lei di avere dei figli, ed ai nonni di avere dei nipoti. Per le esposte ragioni nessuna delle somme versate dai genitori alla figlia è soggetta a collazione, come previsto dall'art. 742, 1° Parte_1 comma, c.c.”).
Dunque, la circostanza dell'avvenuta corresponsione, ad opera della de cuius, dell'importo di €12.000,00 in favore della figlia deve ritenersi provata ex art. 115, comma 1, c.p.c., a nulla rilevando la circostanza, evidenziata, secondo cui il viaggio ad Istanbul documentato dalla convenuta fosse precedente al prelievo delle somme dal libretto della . CP_2
A tale riguardo, in effetti, non può escludersi che il finanziamento sia intervenuto in data postuma, o che vi sia stato un ulteriore viaggio ad Istanbul, rilevando, comunque, in definitiva, la circostanza, non contestata, della percezione delle somme da parte della figlia.
D'altro canto, l'appellante principale non ha efficacemente censurato la sentenza nella parte in cui viene escluso che la dazione fosse stata effettuata in adempimento di un dovere giuridico, risultando all'epoca Parte_1 maggiorenne e coniugata e non versando in stato di bisogn
In presenza di una donazione diretta dichiarata nulla per difetto della forma prescritta dall'art. 782 c.c., non rileva la sua assoggettabilità o meno al regime della collazione, ex art. 742 c.c..
Con il secondo motivo, gli appellanti in via principale contestano l'affermazione secondo cui quella eseguita mediante la consegna di tre assegni bancari costituisse una donazione indiretta, anziché diretta, dovendosi peraltro provare che la causa sottostante fosse riconducibile a tale negozio.
Il motivo è privo di fondamento.
La Suprema Corte ha ripetutamente affermato e, di recente, confermato a SS.UU., che le liberalità attuate a mezzo di titoli di credito non sono donazioni indirette, ma donazioni dirette, posto che il fatto che l'obbligazione del donante sia incorporata in un titolo formale e astratto non muta la natura dell'obbligazione stessa, trasformando così la donazione diretta in indiretta.
5 Ciò perché, si è chiarito, l'astrattezza del titolo nei rapporti tra le parti ha funzione processuale, non anche sostanziale, restando il titolo formale pur sempre collegato al negozio sottostante (Cass. Civ., SS.UU., n. 18725/2017 e, da questa richiamate, sez. II, n. 870/1950, sez. II, n. 7647/1990; sez. I, n. 1983/1997; sez. II, n. 26746/2008).
Ciò detto, anche in questo caso nessuna contestazione era stata avanzata in primo grado riguardo alla natura di liberalità delle elargizioni.
Con il terzo motivo, gli appellanti in via principale si dolgono della condanna di alla restituzione in favore della massa delle somme di cui Parte_1 alle predette donazioni, deducendo trattarsi di statuizione adottata in assenza di corrispondente domanda ed in difetto di interesse e/o di ragione pratica e giuridica.
Il motivo merita accoglimento, atteso che, a prescindere da ogni considerazione nel merito, la condanna alla restituzione non aveva costituito oggetto di domanda alcuna da parte di e non poteva, dunque, Parte_3 essere adottata d'ufficio dal giudicante.
Restano fermi, evidentemente, agli ulteriori eventuali fini, l'accertamento e la statuizione circa la invalidità delle donazioni.
Proponendo appello incidentale, si duole del mancato CP_5 accoglimento della domanda di divis Tribunale a causa della omessa produzione dei titoli di provenienza dei beni immobili e dimostrazione dell'appartenenza di alcuni cespiti mobiliari/titoli/somme di denaro.
Tale appello sfugge alla censura di inammissibilità, per tardività, sollevata dalla controparte.
Si tratta, infatti, di appello incidentale tardivo, la cui proposizione è espressamente consentita dall'art. 334 c.p.c. e che, secondo la più recente giurisprudenza della Suprema Corte, può essere presentato anche quando sia scaduto il termine per l'impugnazione principale, indipendentemente dal fatto che investa un capo autonomo della sentenza stessa e che, quindi, l'interesse ad impugnare fosse preesistente, dato che nessuna distinzione in proposito è contenuta negli artt. 334, 343 e 371 c.p.c. e che occorre consentire alla parte, che avrebbe di per sé accettato la decisione, di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere comunque in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata (Cass. Civ., sez. III, n. 15100/2024).
6 Si è altresì osservato che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile, a tutela della reale utilità della parte che la propone, tutte le volte in cui l'impugnazione principale mette in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza alla quale la parte aveva inizialmente prestato acquiescenza (ex plurimis: Cass. Civ., sez. III, n. 10477/2024).
Nella fattispecie, non vi è dubbio che l'impugnazione principale, riguardando la validità di atti dispositivi posti in essere in vita dai danti causa in favore di uno dei coeredi, nell'ambito di un giudizio concernente, fra l'altro, la divisione ereditaria, abbia messo in discussione l'assetto di interessi derivante dalla sentenza.
Precisato quanto sopra, l'appello incidentale è assorbito in virtù del seguente rilievo officioso.
Risulta allegato dallo stesso , mai contestato dalle controparti CP_5 ed attestato anche dalla doc tti che uno degli immobili oggetto delle successioni, sito in Palermo, via Marco Fanno n. 8, risulta appartenere, pro quota, ad un soggetto rimasto estraneo al giudizio.
In effetti, nel corso del giudizio di primo grado, con istanza depositata il 18 marzo 2021, l'attore aveva chiesto che fosse disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di allora minorenne, in Persona_2 quanto proprietaria per 3/6 dell'immobile in questione.
Alla successiva udienza, la difesa di e si Parte_1 Parte_2 era associata alla richiesta.
Il Tribunale aveva rigettato l'istanza, non ritenendo necessaria la presenza in giudizio della predetta ai fini della prospettata conciliazione, poi mai perfezionatasi.
Dalle visure catastali versate in atti si trae conferma della titolarità in capo a di una quota dell'immobile sito in Palermo, circostanza che Persona_2 ersi adeguatamente dimostrata anche sulla scorta della più recente giurisprudenza, in parte richiamata dalla difesa di , CP_5 riguardante gli oneri probatori gravanti su chi formuli doman plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 12660/2025; sez. II, n. 15573/2024; sez. VI, n. 40041/2021).
Ciò posto, in virtù del disposto dell'art. 784 c.p.c. (secondo cui “Le domande di divisione ereditaria o di scioglimento di qualsiasi altra comunione debbono proporsi in confronto di tutti gli eredi o condomini e dei creditori opponenti se vi sono”), il giudizio e la
7 sentenza di primo grado, limitatamente alla domanda di divisione, sono affetti da nullità, per la mancata partecipazione di un litisconsorte necessario (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23511/2023).
Versandosi in una delle ipotesi disciplinate dall'art. 354 c.p.c., va, dunque, disposta la rimessione della causa al Tribunale di Palermo.
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e , soccombenti in misura Parte_1 Controparte_6
t accolto esclusivamente riguardo ad una statuizione non richiesta dalla controparte ed adottata spontaneamente dal giudice di primo grado, vanno condannati al pagamento, in favore di , delle spese del presente grado di giudizio, che Parte_3 si liquidano i parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €7.700,00 per compensi (scaglione valore da €52.000,00 a €260.000,00; €1.700,00 per la fase di studio della controversia,
€1.200,00 per la fase introduttiva del giudizio, €2.200,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed €2.600,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA.
La decisione sulle spese del giudizio di primo grado, limitatamente alla causa di divisione, va invece rimessa al primo giudice.
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sugli appelli, principale ed incidentale, rispettivamente proposti da e Parte_1
e da avverso la s 2 Parte_2 Parte_3
Reg. Sent., del 30 marzo 2022, pubblicata il 04 aprile 2022, emessa dal Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento iscritto al n. 19507/2017 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello principale ed in riforma della sentenza impugnata, revoca le statuizioni di condanna di Parte_1 alla restituzione in favore della massa delle somme
[...]
i dichiarate nulle con la stessa sentenza;
- rigetta per il resto l'appello principale;
8 - dichiara la nullità del giudizio e della sentenza di primo grado limitatamente alla domanda di divisione e, con riferimento ad essa, rimanda le parti davanti al Tribunale di Palermo;
- dichiara assorbito l'appello incidentale;
- condanna e al pagamento, in Parte_1 Parte_2 favore di , delle spese del presente grado di giudizio, che Parte_3 si liquid vi €7.700,00 per compensi, oltre rimborso forfetario come per legge, CPA e IVA;
- rimette al primo giudice la decisione in ordine alle spese del primo grado di giudizio, limitatamente alla causa di divisione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 12 settembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
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