Sentenza 9 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/12/2002, n. 17522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17522 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2002 |
Testo completo
1 75 22/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO R.G.N.11898/2000 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE e 14209/2000 SEZIONE LAVORO Cron..41158 Composta dagii iii.mi Siggi Magistrati. Rep. Dott. Vincenzo MILEO Presideme Ud. 26.6.2002 Dot. Etore MERCURIO Consigliere Dott. Fernando LUPI Consigliere rel. Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: VA AR AR, elettivamente domiciliata presso l'avv. Benito Panariti alla via Celimontana, 38, che, unitamente agli avv. Anna Dondi e Claudio Simonelli, la rappresentano e difendono giusta procura margine;
- ricorrente -
3044
contro
CORSI GIANCARLO, elettivamente domiciliato in Roma alla via della Mercede 52 presso l'avv. Mario Menghini, che unitamente all'avv. Giovanni Caniggia, lo 1 rappresentano e difendono giusta procura in calce;
- controricorrente ricorrente incidentale - avverso la sentenza del Tribunale di Alessandria n.138 del 17/3/2000. reg. gen. n.1071/99. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26 giugno 2000 dal Relatore Cons. Fernando Lupi;
Uditi gli avv. Claudio Simonelli, per delega avv. Panariti, e Mario Menghini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo Fuzio, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza del 17.3.2000 il Tribunale di Alessandria, decidendo sull'appello proposto da LE IA CL nei confronti di RS Giancarlo e sull'appello incidentale di questi, avverso sentenza del Pretore della medesima città, rigettava gli appelli, confermando il rigetto della domanda della LE avente per oggetto le retribuzioni derivanti da un rapporto di lavoro subordinato sino all'ottobre 1988 e l'accoglimento dell'impugnativa del licenziamento disciplinare in data 8.6.1990 da un successivo rapporto di lavoro part-time, con conseguente condanna del RS alternativamente alla riassunzione della LE o al risarcimento del danno nella misura di sei mensilità ed inoltre al pagamento delle retribuzioni sino alla data del 23.10.1990, data di superamento del periodo di comporto. -2- Osservava in motivazione che elemento negativo per l'accoglimento delle tesi dell'attrice, in ordine al primo rapporto di lavoro, era il lunghissimo periodo trascorso tra il sorgere del rapporto nel 1965 e la domanda giudiziale nel 1990, mentre dall'istruzione probatoria era emerso un rapporto di natura affettiva e personale tra le parti che comportava un particolare rigore nell'accertamento della natura subordinata del rapporto, del quale non erano emersi elementi decisivi per ritenere l'assoggettamento della LE al potere disciplinare del RS. In particolare rilevava che detti elementi non erano emersi dalle deposizioni dei testi, mentre era risultato che l'agenzia UNIPOL, nella quale la LE avrebbe lavorato, era stata aperta per iniziativa della Federcoop della quale la LE ed il RS erano stati distaccati come dipendenti nel periodo iniziale e quindi̟, era stata affidata al RS quale agente. Rilevava, inoltre, che dal 1971 al 1989 la LE aveva gestito la contabilità e le paghe di una cooperativa di portabagagli della quale era lavoratrice dipendente a tempo pieno, ed era stata dal 1988 al 1996 amministratrice unica di una società ricevendo un regolare compenso. Osservava che dette attività espletate nei locali dell'agenzia costituivano elementi presuntivi per escludere il rapporto di Axbordinate lavoro essendo impensabile che un datore di lavoro tollerasse nell'orario di lavoro rilevanti prestazioni lavorative a favore di terzi. In ordine all'appello incidentale evidenziava che non era stata accertata l'insussistenza della malattia che aveva fondato il licenziamento e che questo, come accertato dal Pretore, non era stato irrogato nelle forme prescritte dall'art.7 dello statuto dei lavoratori. Riteneva, infine, -3- che il recesso poteva avere efficacia solo al termine del periodo di comporto e che non vi era alcuna contraddizione tra la ritenuta illegittimità del recesso per l'inosservanza della prescritta procedura e l'avere ritenuto che i suoi effetti solutori operassero al termine del periodo di comporto. Propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo la LE;
resiste con controricorso e propone ricorso incidentale con tre motivi il RS, cui resiste con controricorso la LE. Ricorso e controricorso sono stati illustrati con memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorsi contro la medesima sentenza vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con l'unico motivo del ricorso principale, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 c.c. ed il vizio di motivazione (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), la ricorrente censura come erronea la presunzione di gratuità della prestazione basata su che una presunta relazione sentimentale, atteso essa convive con il coniuge. Lamentava, inoltre l'omesso esame di tutta una serie di deposizioni testimoniali, che trascriveva, dalle quali risultava che la LE si occupava dell'agenzia dell'Unipol come capufficio, lamentava inoltre che, mentre si era ritenuto che l'attività iniziale ena nell'agenzia della LE come off lavoratrice dipendente distaccata dalla Federcoop, la medesima qualifica viene negata per la prosecuzione della medesima attività, quando l'agenzia passò al RS. Conclude la ricorrente che risulta provata un'attività lavorativa protratta per vent'anni, il coordinamento dell'attività lavorativa da parte -4- del RS, l'assenza di una sia pur minima struttura imprenditoriale della LE, il potere disciplinare del RS attenuato da una datata e confidenziale conoscenza aliena da ogni rapporto sentimentale. Le censure sono infondate. Partendo dalle conclusioni del ricorso si osserva che il Tribunale non contesta che la LE abbia prestato attività lavorativa per vent'anni in favore del RS, né che essa dirigesse l'attività dell'agenzia in assenza del RS. Pertanto sono irrilevanti i rilievi di mancato accertamento di fatti che la sentenza ha ritenuto pacifici. Del pari irrilevante è la mancanza di una struttura imprenditoriale della LE, non avendo assunto il RS la natura autonoma dell'attività della ricorrente. Per contro dalle deposizioni trascritte nel ricorso non risulta che alcun teste abbia deposto in ordine all'esercizio del potere disciplinare da parte del RS nei confronti della LE. Il Tribunale ha, invece, accertato in fatto un duraturo rapporto di carattere personale ed affettivo, che è soltanto contestato dalla ricorrente, ma non censurato nei modi in cui è consentito in sede di legittimità. Non è contestato ed anzi ammesso anche nel ricorso per cassazione che il RS, fino all'istituzione del rapporto di lavoro part-time, non ha mai corrisposto alcun compenso alla LE. La ricorrente ha fondato la sua domanda per il periodo sino al 1988 sulla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato. Recita l'art. 2094 c.c. E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa prestando il suo lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la -5- direzione dell'imprenditore. Era onere della ricorrente provare, anche attraverso elementi presuntivi, che si fosse obbligata a lavorare alle dipendenza e mediante una retribuzione. Il Tribunale, anche in mancanza di specifiche allegazioni in ordine alla retribuzione pattuita o promessa e sulle risultanze della prova testimoniale, ha logicamente escluso che dalle risultanze probatorie risultassero provati questi due elementi essenziali del rapporto di lavoro subordinato. Ha anzi rilevato elementi presuntivi di segno contrario alla tesi della ricorrente, quali la prestazione nello stesso orario di lavoro e nei medesimi locali di lavoro subordinato in favore di altro datore di lavoro e di lavoro autonomo, attività che, come logicamente ha rilevato il Tribunale, non sarebbero state tollerate da un datore di lavoro. Si deve concludere che non sussiste il denunziato vizio di motivazione. Il rilievo che il Tribunale non abbia precisato in quale tipo di collaborazione professionale fosse inquadrabile la collaborazione della LE, non costituisce vizio della motivazione, non essendo onere del giudice di qualificare il rapporto, che ben poteva avere natura diversa da quella dedotta, come ad es. associativa, ma di accertare la sussistenza del rapporto dedotto dalla ricorrente a fondamento della sua domanda. Non sussiste neppure violazione dell'art. 2094 c.c. in quanto il Tribunale ha escluso di potere qualificare subordinata l'attività della LE mancando la prova del sinallagma tipico del rapporto di scambio tra lavoro subordinato e retribuzione. -6- In ordine al ricorso incidentale del RS si osserva che il primo motivo, con il quale si richiama l'eccepita prescrizione dei diritti della LE derivanti dal primo rapporto di lavoro, è assorbito dal rigetto del ricorso principale. Il primo profilo del secondo motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata per avere escluso la prova dell'insussistenza della malattia della LE, è inammissibile per carenza di interesse in quanto l'illegittimità del suo licenziamento è stata ritenuta dal primo giudice e dal Tribunale perché esso aveva natura disciplinare e non erano state osservate per l'irrogazione le forme prescritte dall'art.7 della legge n.300 del 1970. Consegue che l'ulteriore motivazione sulla giustificatezza del recesso è ultronea e non rilevante ai fini della decisione, difetta quindi l'interesse ad impugnarla. Il secondo profilo del secondo motivo, con il quale si censura la sentenza impugnata per avere, escludendo il potere solutorio del rapporto del licenziamento nell'ambito di un rapporto con stabilità obbligatoria, condannato il datore di lavoro anche alle retribuzioni sino al termine del periodo di comporto, ed il terzo motivo con il quale si denuncia l'ultrapetizione, sono fondati per una ragione assorbente, rilevabile di ufficio. La malattia sospende il rapporto di lavoro e le obbligazioni della prestazione e della retribuzione. Il lavoratore ha diritto nei confronti del datore di lavoro, solo se previste dal contratto collettivo, a prestazioni quali l'anticipazione del trattamento di malattia erogato dall'ente previdenziale, ma non alla retribuzione. La ricorrente in -7- malattia non aveva quindi diritto alle retribuzioni, non per l'effetto solutorio del rapporto del licenziamento, differito dalla malattia ex art.2110 c.c., ma perché esse non competevano per effetto della sospensione del rapporto derivante dalla malattia. Consegue che la sentenza impugnata, nel punto in cui ha confermato la condanna del RS anche alle retribuzioni sino al termine del periodo di comporto è erronea in diritto e va cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito dichiarando che la LE non ha diritto alle retribuzioni per il periodo dal 1.8.1990 al 23.10.1990 ed ai ratei ferie, 13a, 14a e t.f.r. maturati in detto periodo. Va confermata nel resto la sentenza impugnata ed anche in ordine al governo delle spese dei gradi di merito. Sussistono giusti motivi per compensare anche le spese del giudizio di legittimità tra le parti.
P Q M
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, accogli per quanto di ragione il ricorso incidentale, cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara non dovute le retribuzioni per il periodo dal 1.8.1990 al 23.10.1990 ed i ratei ferie, tredicesima e quattordicesima mensilità e t.f.r. maturati in detto periodo. Conferma nel resto la sentenza impugnata ed anche in ordine alle spese del primo e secondo grado. Compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 26 giugno 2002 Il Consigliere est. II Presidente معونه م تعهدت Теш -8- % Viluna Bruun IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria E oggi, 9 DIC. 2002 B E U Q IL CANCELLIERE П иша Волеми م ESENTS DA IMPOSTA DI BOLLO, DI ISTRO, SDA OGNI SPESA, LASSA ODIN GAI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LISON 11-893 N. 533