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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 10/12/2025, n. 997 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 997 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Trapani
LAV - SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1526/2025
La Giudice TE AR, all'udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
IZ VA elettivamente domiciliato in Palermo via Siracusa 10,
ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti SAVONA EUGENIA e IZ ANTONINO elettivamente domiciliato in Trapani via Scontrino 28; resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere del presente procedimento, stante la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
In particolare, risulta che l' ha accertato il diritto alla percezione dell'assegno sociale CP_1 in capo alla ricorrente, che ha liquidato in data 21.10.2025 con decorrenza da aprile 2025.
Si osserva che la cessazione della materia del contendere individua una formula di definizione del giudizio, ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza ancorché non direttamente disciplinata nel codice di rito civile, che costituisce il riflesso sul piano processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
La cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni stato e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza delle parti allorché non possa farsi luogo alla definizione per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale e sia venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Sotto tale profilo, la sentenza, proprio perché accerta solo il venire meno dell'interesse, non ha alcuna idoneità di acquistare efficacia di cosa giudicata sostanziale sulla pretesa fatta valere semmai unicamente sul venire meno dell'interesse a proseguire uno specifico giudizio, con la conseguenza che il giudicato si forma solo su questa ultima circostanza (cfr
Cass.S.U. 28 settembre 2000, Cass. 4 giugno 2009 n.12887 e Cass. 17312 del 2015)
La cessata materia va dichiarata dal Giudice allorché i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento ovvero della sopravvenuta caducazione della situazione sostanziale oggetto della controversia e sottopongano -come nel caso in esame- al giudice le conclusioni conformi in tal senso.
In mancanza di accordo di accordo anche sulle spese, la cessata materia va dichiarata regolando le spese processuali alla luce del sostanziale riconoscimento della soccombenza
(cfr Cassazione sentenza n.16150 del 2010).
Non vi è ragione di discostarsi dal principio generale della soccombenza virtuale (cfr. Cass. sez.I 14023 del 27 settembre 2002) che costituisce declinazione del principio di causalità rispetto alla domanda svolta e richiede l'accertamento dell'astratta fondatezza delle ragioni spiegate dalle parti.
Sul punto, si osserva che le ragioni dell'opponente devono ritenersi astrattamente fondate, per cui le spese vanno liquidate come in dispositivo, applicando il principio della soccombenza virtuale secondo il D.M. 55/2014 e D.M. 3772018, ciò valutando il comportamento processuale di parte resistente, che ha riconosciuto il diritto alla prestazione dall'aprile 2025, e con applicazione della riduzione di cui all'art.4 comma 9
(essendo la pronuncia di rito).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 Parte_1
, che si liquidano in €.500,00, oltre iva, se dovuta, cpa e spese generali al 15 % per
[...] compensi, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Così deciso in data 10/12/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trapani.
Giudice onorario di pace
TE AR
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LAV - SEZIONE LAVORO
N.R.G. 1526/2025
La Giudice TE AR, all'udienza del 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
, ) rappresentata e difesa dall'Avv.to Parte_1 C.F._1
IZ VA elettivamente domiciliato in Palermo via Siracusa 10,
ricorrente contro
), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti SAVONA EUGENIA e IZ ANTONINO elettivamente domiciliato in Trapani via Scontrino 28; resistente
OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Osserva il Tribunale che le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere del presente procedimento, stante la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
In particolare, risulta che l' ha accertato il diritto alla percezione dell'assegno sociale CP_1 in capo alla ricorrente, che ha liquidato in data 21.10.2025 con decorrenza da aprile 2025.
Si osserva che la cessazione della materia del contendere individua una formula di definizione del giudizio, ormai costantemente adoperata dalla giurisprudenza ancorché non direttamente disciplinata nel codice di rito civile, che costituisce il riflesso sul piano processuale del venir meno della ragion d'essere sostanziale della lite per la sopravvenienza di un fatto suscettibile di privare le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio.
La cessazione della materia del contendere costituisce un'ipotesi di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale ed applicata in ogni stato e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza delle parti allorché non possa farsi luogo alla definizione per rinuncia agli atti o per rinuncia alla pretesa sostanziale e sia venuto meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
Sotto tale profilo, la sentenza, proprio perché accerta solo il venire meno dell'interesse, non ha alcuna idoneità di acquistare efficacia di cosa giudicata sostanziale sulla pretesa fatta valere semmai unicamente sul venire meno dell'interesse a proseguire uno specifico giudizio, con la conseguenza che il giudicato si forma solo su questa ultima circostanza (cfr
Cass.S.U. 28 settembre 2000, Cass. 4 giugno 2009 n.12887 e Cass. 17312 del 2015)
La cessata materia va dichiarata dal Giudice allorché i contendenti si diano reciprocamente atto dell'intervenuto mutamento ovvero della sopravvenuta caducazione della situazione sostanziale oggetto della controversia e sottopongano -come nel caso in esame- al giudice le conclusioni conformi in tal senso.
In mancanza di accordo di accordo anche sulle spese, la cessata materia va dichiarata regolando le spese processuali alla luce del sostanziale riconoscimento della soccombenza
(cfr Cassazione sentenza n.16150 del 2010).
Non vi è ragione di discostarsi dal principio generale della soccombenza virtuale (cfr. Cass. sez.I 14023 del 27 settembre 2002) che costituisce declinazione del principio di causalità rispetto alla domanda svolta e richiede l'accertamento dell'astratta fondatezza delle ragioni spiegate dalle parti.
Sul punto, si osserva che le ragioni dell'opponente devono ritenersi astrattamente fondate, per cui le spese vanno liquidate come in dispositivo, applicando il principio della soccombenza virtuale secondo il D.M. 55/2014 e D.M. 3772018, ciò valutando il comportamento processuale di parte resistente, che ha riconosciuto il diritto alla prestazione dall'aprile 2025, e con applicazione della riduzione di cui all'art.4 comma 9
(essendo la pronuncia di rito).
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani definitivamente pronunciando tra le parti così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere tra le parti;
- condanna l' al pagamento delle spese processuali in favore di CP_1 Parte_1
, che si liquidano in €.500,00, oltre iva, se dovuta, cpa e spese generali al 15 % per
[...] compensi, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Così deciso in data 10/12/2025 dal TRIBUNALE ORDINARIO di Trapani.
Giudice onorario di pace
TE AR
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