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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 06/11/2025, n. 2437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2437 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Pierangela
Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ARTT. 281 TERDECIES E 281 SEXIES, , C.P.C. Parte_1
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2986/2024 R.G.; promossa da:
(C.F. ), ammessa al patrocinio a spese Parte_2 C.F._1
dello Stato, con il patrocinio dell'Avv. Vittorio Giordani del Foro di Verona, giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo;
-parte ricorrente- nei confronti di:
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
-parte resistente contumace- avente ad oggetto: risoluzione del contratto preliminare di cessione d'azienda; risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del 29.10.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; il Giudice ha trattenuto in tale data la causa in decisione ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo del ricorso ex art. 281 decies
c.p.c., depositato il 7.05.2024 e ritualmente notificato a il Controparte_1
24.06.2024, con cui Parte_2
I.a. ha esposto in fatto:
- di avere stipulato il 17.11.2016, in qualità di promissaria acquirente, un contratto preliminare di cessione d'azienda con la resistente, in veste di promittente venditrice, avente ad oggetto l'attività di bar e altri esercizi simili verso il prezzo concordato di €
20.000,00;
- di avere versato alla resistente la somma di € 17.000,00, come dalla stessa riconosciuto giusta dichiarazione sottoscritta il 19.09.2016, oltre ad avere corrisposto successivamente ulteriori importi mediante quattro acconti di € 600,00 ciascuno ed un assegno di € 10.000,00 recante quale beneficiario (ex marito della Persona_1
resistente), il tutto per l'ammontare complessivo di € 29.400,00 superiore al prezzo originariamente pattuito;
- di avere subito, dopo il versamento delle somme indicate, il rifiuto della resistente ad ottemperare a quanto previsto dal compromesso, ossia al cambio di intestazione dell'attività;
- di avere invano sollecitato, verbalmente e per iscritto, la restituzione delle somme versate;
ha dedotto in diritto: Pt_3
- che il contratto preliminare deve essere dichiarato risolto per inadempimento della resistente ai sensi dell'art. 1453 c.c., stante il mancato rispetto dell'obbligo di concludere il contratto definitivo da parte resistente, con la conseguente restituzione della somma di
2 € 29.400,00 in proprio favore;
- che, comunque, il contratto va ritenuto consensualmente risolto anche ai sensi dell'art. 1372 c.c., giacché nessuna delle due parti ha provveduto a diffidare l'altra all'adempimento del contratto preliminare, contegno questo da interpretare come mutuo recesso;
ha chiesto pertanto: Pt_4
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della resistente, ovvero per recesso consensuale in ragione della mancata stipula del contratto definitivo;
- condannare la resistente alla restituzione della somma di € 29.400,00 o di quella minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e svalutazione monetaria dalla messa in mora sino al saldo effettivo;
- condannare la resistente a pagare gli interessi legali dalla data del dovuto al saldo effettivo e, ai sensi dell'art. 1284 c.c., gli interessi moratori per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali a partire dalla data di proposizione della domanda fino al saldo effettivo, oltre al maggior danno derivante da svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224 c.c.;
- con vittoria di spese processuali;
§.II. Dato atto che la causa, dichiarata la contumacia della resistente a verbale d'udienza del 28.11.2024, è stata istruita unicamente tramite le produzioni documentali della ricorrente ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies, ultimo comma, c.p.c. all'udienza del 29.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.;
§.III. Ritenuto che le domande avanzate dalla ricorrente siano fondate e meritino
3 accoglimento nei più circoscritti termini di cui in prosieguo:
- va in primo luogo richiamato il disposto di cui all'art. 2556 c.c. in materia di imprese soggette all'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 2195 c.c., tra le quali rientra l'attività di bar e di somministrazione alimenti e bevande;
- ebbene, l'art. 2556 c.c. specifica che i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento delle aziende soggette all'obbligo di registrazione vanno provati per iscritto e correttamente, infatti, il contratto preliminare in esame ha forma scritta;
- al contrario, la ricorrente non ha provato per iscritto il recesso dal contratto preliminare e, tra l'altro, la stessa volontà della resistente di recedere dal preliminare non emerge in maniera univoca, essendosi la ricorrente limitata a menzionare genericamente in ricorso il rifiuto ricevuto al cambio di intestazione attività;
- ora, il comportamento ambiguo della resistente, che non si costituisce in giudizio per opporsi alla risoluzione del preliminare, ma al contempo trattiene quanto ricevuto in pagamento senza neppure rispondere all'invito alla negoziazione assistita proposta dalla ricorrente (cfr. doc. 5), non consente al Tribunale adito di limitarsi a dichiarare la risoluzione per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 c.c., non essendo desumibile dagli atti di causa un'univoca intenzione di mutuo recesso dal contratto;
- di contro, risulta fondata la domanda di risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., emergendo ex actis l'incuranza della resistente all'adempimento dell'impegno assunto di cessione dell'azienda mediante stipula del definitivo;
- invero, l'onere probatorio dell'inadempimento da parte della resistente è stato sufficientemente assolto dalla ricorrente con la produzione del contratto preliminare contemplante quale termine per il rogito il 31.01.2017 (cfr. doc. 1) e con l'allegazione
4 del rifiuto della promittente concedente di addivenire alla stipula del definitivo, gravando viceversa su quest'ultima, rimasta contumace, l'onere di provare un eventuale fatto estintivo, modificativo o impeditivo, come più volte ribadito da condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. tra tutte Cass. civ., n. 15505/2025; n. 5629/2025; n.
15993/2018; n. 22777/2018, oltre alla ben nota Cass. civ., ss.uu., n. 13533/2001);
- venendo a vagliare il profilo del chiesto risarcimento danni patiti dalla ricorrente, è stata debitamente provata la dazione della somma di € 19.400,00 in adempimento dell'obbligazione contrattuale assunta con il compromesso (cfr. docc. 2 e 3), mentre non
è provato il nesso tra l'importo di € 10.000,00 di cui all'assegno (oltre tutto emesso dal marito della ricorrente) recante quale beneficiario (ex marito della Persona_1
resistente) ed il contratto preliminare stipulato da quest'ultima in veste di titolare dell'omonima impresa individuale;
- a ben vedere, il danno conseguente all'inadempimento del contratto preliminare è dato dall'importo pagato in ragione dell'obbligazione assunta, che deve quindi essere restituito, in base ai generali principi richiamati da recente e condivisibile pronuncia di legittimità che ribadisce come la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare, avendo effetto retroattivo ai sensi dell'art. 1458 c.c., comporta l'obbligo in capo al contraente di restituire la prestazione ricevuta con effetto retroattivo (cfr. Cass. civ., n. 10555/2025);
- detta obbligazione restitutoria, quale risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, costituisce un debito di valore e non di valuta (cfr. Cass. civ., ordinanza n.
1627/2022), cosicché spettano alla ricorrente, oltre al risarcimento pari alla restituzione dell'importo a suo tempo versato, anche gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria da liquidarsi, applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio
5 individuato in via equitativa, rinvenibile nel caso di specie nel tasso legale di cui agli artt. 1282 e 1284 c.c., a decorrere dalla domanda giudiziale, visto che l'allegato invito a concludere un accordo di negoziazione assistita (cfr. doc. 5) non è equiparabile ad una vera e propria messa in mora, stante la diversa funzione cui i due istituti sono preposti;
- quanto alla domanda di applicazione alla somma oggetto di restituzione degli interessi moratori per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, difettano gli estremi per l'accoglimento, giacché il contratto di cessione di azienda non è a rigore una transazione commerciale ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231/2002, non avendo ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi;
§.IV. Ritenuto, da ultimo, che le spese processuali, liquidate come da dispositivo alla luce del valore del decisum e di natura e quantità dell'attività difensiva espletata
(scaglione fino ad € 26.000,00, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, valore minimo per la fase istruttoria) seguono la soccombenza della resistente, dovendosene disporre la distrazione in favore dell'erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 2986/2024 R.G., nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la risoluzione del contratto preliminare di cessione di azienda stipulato inter partes il 17.11.2016;
- per l'effetto, condanna la resistente a restituire in favore della ricorrente la somma di €
19.400,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi ex art. 1282 c.c. dalla domanda fino al saldo effettivo;
6 - condanna la resistente a rifondere le spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 518,00 per esposti ed in € 4.237,00 per compensi difensivi, oltre i.v.a. e c.p.a. ove dovute come per legge, ed oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, disponendone la distrazione in favore dello Stato.
Verona, 6.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERONA
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Pierangela
Bellingeri, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
EX ARTT. 281 TERDECIES E 281 SEXIES, , C.P.C. Parte_1
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 2986/2024 R.G.; promossa da:
(C.F. ), ammessa al patrocinio a spese Parte_2 C.F._1
dello Stato, con il patrocinio dell'Avv. Vittorio Giordani del Foro di Verona, giusta procura speciale a margine del ricorso introduttivo;
-parte ricorrente- nei confronti di:
(C.F. ; Controparte_1 C.F._2
-parte resistente contumace- avente ad oggetto: risoluzione del contratto preliminare di cessione d'azienda; risarcimento del danno.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente ha precisato le conclusioni all'udienza del 29.10.2025, tenutasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.; il Giudice ha trattenuto in tale data la causa in decisione ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies, ultimo comma, c.p.c., riservando il deposito della sentenza nel termine di giorni trenta.
1 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§.I. Visto e richiamato integralmente il contenuto assertivo del ricorso ex art. 281 decies
c.p.c., depositato il 7.05.2024 e ritualmente notificato a il Controparte_1
24.06.2024, con cui Parte_2
I.a. ha esposto in fatto:
- di avere stipulato il 17.11.2016, in qualità di promissaria acquirente, un contratto preliminare di cessione d'azienda con la resistente, in veste di promittente venditrice, avente ad oggetto l'attività di bar e altri esercizi simili verso il prezzo concordato di €
20.000,00;
- di avere versato alla resistente la somma di € 17.000,00, come dalla stessa riconosciuto giusta dichiarazione sottoscritta il 19.09.2016, oltre ad avere corrisposto successivamente ulteriori importi mediante quattro acconti di € 600,00 ciascuno ed un assegno di € 10.000,00 recante quale beneficiario (ex marito della Persona_1
resistente), il tutto per l'ammontare complessivo di € 29.400,00 superiore al prezzo originariamente pattuito;
- di avere subito, dopo il versamento delle somme indicate, il rifiuto della resistente ad ottemperare a quanto previsto dal compromesso, ossia al cambio di intestazione dell'attività;
- di avere invano sollecitato, verbalmente e per iscritto, la restituzione delle somme versate;
ha dedotto in diritto: Pt_3
- che il contratto preliminare deve essere dichiarato risolto per inadempimento della resistente ai sensi dell'art. 1453 c.c., stante il mancato rispetto dell'obbligo di concludere il contratto definitivo da parte resistente, con la conseguente restituzione della somma di
2 € 29.400,00 in proprio favore;
- che, comunque, il contratto va ritenuto consensualmente risolto anche ai sensi dell'art. 1372 c.c., giacché nessuna delle due parti ha provveduto a diffidare l'altra all'adempimento del contratto preliminare, contegno questo da interpretare come mutuo recesso;
ha chiesto pertanto: Pt_4
- accertare e dichiarare la risoluzione del contratto preliminare per inadempimento della resistente, ovvero per recesso consensuale in ragione della mancata stipula del contratto definitivo;
- condannare la resistente alla restituzione della somma di € 29.400,00 o di quella minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e svalutazione monetaria dalla messa in mora sino al saldo effettivo;
- condannare la resistente a pagare gli interessi legali dalla data del dovuto al saldo effettivo e, ai sensi dell'art. 1284 c.c., gli interessi moratori per ritardato pagamento nelle transazioni commerciali a partire dalla data di proposizione della domanda fino al saldo effettivo, oltre al maggior danno derivante da svalutazione monetaria ai sensi dell'art. 1224 c.c.;
- con vittoria di spese processuali;
§.II. Dato atto che la causa, dichiarata la contumacia della resistente a verbale d'udienza del 28.11.2024, è stata istruita unicamente tramite le produzioni documentali della ricorrente ed è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 terdecies e sexies, ultimo comma, c.p.c. all'udienza del 29.10.2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter
c.p.c.;
§.III. Ritenuto che le domande avanzate dalla ricorrente siano fondate e meritino
3 accoglimento nei più circoscritti termini di cui in prosieguo:
- va in primo luogo richiamato il disposto di cui all'art. 2556 c.c. in materia di imprese soggette all'obbligo di registrazione ai sensi dell'art. 2195 c.c., tra le quali rientra l'attività di bar e di somministrazione alimenti e bevande;
- ebbene, l'art. 2556 c.c. specifica che i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o del godimento delle aziende soggette all'obbligo di registrazione vanno provati per iscritto e correttamente, infatti, il contratto preliminare in esame ha forma scritta;
- al contrario, la ricorrente non ha provato per iscritto il recesso dal contratto preliminare e, tra l'altro, la stessa volontà della resistente di recedere dal preliminare non emerge in maniera univoca, essendosi la ricorrente limitata a menzionare genericamente in ricorso il rifiuto ricevuto al cambio di intestazione attività;
- ora, il comportamento ambiguo della resistente, che non si costituisce in giudizio per opporsi alla risoluzione del preliminare, ma al contempo trattiene quanto ricevuto in pagamento senza neppure rispondere all'invito alla negoziazione assistita proposta dalla ricorrente (cfr. doc. 5), non consente al Tribunale adito di limitarsi a dichiarare la risoluzione per mutuo consenso ai sensi dell'art. 1372 c.c., non essendo desumibile dagli atti di causa un'univoca intenzione di mutuo recesso dal contratto;
- di contro, risulta fondata la domanda di risoluzione per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 c.c., emergendo ex actis l'incuranza della resistente all'adempimento dell'impegno assunto di cessione dell'azienda mediante stipula del definitivo;
- invero, l'onere probatorio dell'inadempimento da parte della resistente è stato sufficientemente assolto dalla ricorrente con la produzione del contratto preliminare contemplante quale termine per il rogito il 31.01.2017 (cfr. doc. 1) e con l'allegazione
4 del rifiuto della promittente concedente di addivenire alla stipula del definitivo, gravando viceversa su quest'ultima, rimasta contumace, l'onere di provare un eventuale fatto estintivo, modificativo o impeditivo, come più volte ribadito da condivisibile giurisprudenza di legittimità (cfr. tra tutte Cass. civ., n. 15505/2025; n. 5629/2025; n.
15993/2018; n. 22777/2018, oltre alla ben nota Cass. civ., ss.uu., n. 13533/2001);
- venendo a vagliare il profilo del chiesto risarcimento danni patiti dalla ricorrente, è stata debitamente provata la dazione della somma di € 19.400,00 in adempimento dell'obbligazione contrattuale assunta con il compromesso (cfr. docc. 2 e 3), mentre non
è provato il nesso tra l'importo di € 10.000,00 di cui all'assegno (oltre tutto emesso dal marito della ricorrente) recante quale beneficiario (ex marito della Persona_1
resistente) ed il contratto preliminare stipulato da quest'ultima in veste di titolare dell'omonima impresa individuale;
- a ben vedere, il danno conseguente all'inadempimento del contratto preliminare è dato dall'importo pagato in ragione dell'obbligazione assunta, che deve quindi essere restituito, in base ai generali principi richiamati da recente e condivisibile pronuncia di legittimità che ribadisce come la risoluzione per inadempimento del contratto preliminare, avendo effetto retroattivo ai sensi dell'art. 1458 c.c., comporta l'obbligo in capo al contraente di restituire la prestazione ricevuta con effetto retroattivo (cfr. Cass. civ., n. 10555/2025);
- detta obbligazione restitutoria, quale risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, costituisce un debito di valore e non di valuta (cfr. Cass. civ., ordinanza n.
1627/2022), cosicché spettano alla ricorrente, oltre al risarcimento pari alla restituzione dell'importo a suo tempo versato, anche gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria da liquidarsi, applicando al capitale rivalutato anno per anno un saggio
5 individuato in via equitativa, rinvenibile nel caso di specie nel tasso legale di cui agli artt. 1282 e 1284 c.c., a decorrere dalla domanda giudiziale, visto che l'allegato invito a concludere un accordo di negoziazione assistita (cfr. doc. 5) non è equiparabile ad una vera e propria messa in mora, stante la diversa funzione cui i due istituti sono preposti;
- quanto alla domanda di applicazione alla somma oggetto di restituzione degli interessi moratori per i ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, difettano gli estremi per l'accoglimento, giacché il contratto di cessione di azienda non è a rigore una transazione commerciale ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231/2002, non avendo ad oggetto la consegna di merci o la prestazione di servizi;
§.IV. Ritenuto, da ultimo, che le spese processuali, liquidate come da dispositivo alla luce del valore del decisum e di natura e quantità dell'attività difensiva espletata
(scaglione fino ad € 26.000,00, valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, valore minimo per la fase istruttoria) seguono la soccombenza della resistente, dovendosene disporre la distrazione in favore dell'erario, stante l'ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nel giudizio iscritto al n. 2986/2024 R.G., nel contraddittorio delle parti, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita:
- dichiara la risoluzione del contratto preliminare di cessione di azienda stipulato inter partes il 17.11.2016;
- per l'effetto, condanna la resistente a restituire in favore della ricorrente la somma di €
19.400,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi ex art. 1282 c.c. dalla domanda fino al saldo effettivo;
6 - condanna la resistente a rifondere le spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 518,00 per esposti ed in € 4.237,00 per compensi difensivi, oltre i.v.a. e c.p.a. ove dovute come per legge, ed oltre rimborso forfettario spese generali in misura del 15%, disponendone la distrazione in favore dello Stato.
Verona, 6.11.2025
Il Giudice
(dott.ssa Pierangela Bellingeri)
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