Articolo 2 della Legge 4 febbraio 1958, n. 27
Articolo 1Articolo 3
Versione
8 marzo 1958
Art. 2.
E' autorizzata l'assegnazione straordinaria alla Discoteca di Stato di lire 21.000.000.
Entrata in vigore il 8 marzo 1958