Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanciano, sentenza 17/06/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanciano |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
n° 533/2022 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANCIANO
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice dott.ssa Cristina Di Stefano, all'esito del deposito in telematico di note scritte previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente sentenza nella causa di lavoro pendente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Simone Dal Pozzo, come da Parte_1
procura in atti;
- ricorrente -
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Lanciano, Controparte_1
c.da Santa Liberata 29/A, C.F./P.IVA: P.IVA_1
- resistente contumace -
Conclusioni delle parti: come da ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso la parte istante, premesso:
-di aver lavorato alle dipendenze della nella sede di Val di Sangro, dal Controparte_1
04.10.2021 al 31.12.2021 svolgendo le mansioni di addetto agli allestimenti (collocava adesivi sui camion e gigantografie sulle impalcature) con la qualifica di operaio di 1° livello del CCNL metalmeccanica PMI;
-di essere stato assunto con contratto di lavoro a tempo determinato part-time (4 ore giornaliere dalle ore 8.00 alle 12.00 e 20 ore settimanali), ma di aver effettivamente lavorato full-time per non meno di 40 ore di lavoro settimanali: dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì, così
-di non aver percepito la retribuzione prevista dal CCNL del settore in corrispondenza delle mansioni svolte, dell'orario di lavoro seguito e delle complessive giornate di lavoro effettuate in trasferta e di aver ricevuto i seguenti importi: € 1.000,00 il 05.11.2021, € 400,00 il 21.11.2021, €
876,00 il 20.12.2021 ed € 450,00 il 22.12.2021;
-che, ai sensi della parte economica del CCNL per i dipendenti da aziende del settore metalmeccanica PMI, espressamente applicata dalla datrice al rapporto di lavoro inter partes e, comunque, ai sensi dell'art. 36 Cost, avrebbe dovuto percepire il complessivo importo, detratti gli acconti percepiti, di € 3.078,93; ha chiesto di: “Condannare la società convenuta al pagamento, in favore della ricorrente e per i crediti retributivi di cui al ricorso, della complessiva somma lorda di € 3.078,93, o di quell'altra, maggiore o minore, che sarà ritenuta di giustizia anche a seguito di esperienda CTU, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo, nonché alle spese ed onorari di causa da distrarsi".
Avuto riguardo alla regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, è stata dichiarata la contumacia della società resistente e sono state ammesse le richieste istruttorie di parte ricorrente, ossia l'interrogatorio formale del legale rappresentante della società e la prova testimoniale.
Dopo vari rinvii dovuti alla mancata comparizione dei testi, è stata fissata la decisione ed è stato disposto che le attività da svolgersi per la presente causa fossero sostituite dal deposito in telematico di note scritte contenenti la concisa esposizione delle proprie istanze e conclusioni, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
All'esito del deposito in telematico delle note scritte di cui sopra in data odierna la causa viene decisa come da sentenza.
Motivi della decisione
Il ricorso è infondato e merita di essere rigettato per le seguenti considerazioni.
Com'è noto, è pacifico che in caso di mancata costituzione in giudizio del convenuto non possa ravvisarsi un'ipotesi di non contestazione della domanda, da cui far discendere l'esclusione dei fatti non contestati dal “thema probandum”, per cui in nessun modo l'onere probatorio gravante sul ricorrente di dimostrare i fatti costitutivi della propria domanda risulta escluso o attenuato (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14623 del 23/06/2009 Rv. 608705, Sez. L, Sentenza n. 10182 del
03/05/2007 Rv. 597236). Ciò chiarito, deve darsi atto della circostanza che il legale rappresentante della società resistente, pur regolarmente citato a comparire per rendere interrogatorio formale per l'udienza del
15.03.2023, non è comparso e non ha addotto alcuna giustificazione al riguardo.
Ebbene, la legge valuta la mancata risposta all'interrogatorio formale non come mero argomento di prova o come confessione, ma come elemento liberamente valutabile dal Giudice nell'ambito del più ampio complesso probatorio, come emerge all'inciso “valutato ogni altro elemento di prova”.
Nel caso di specie la contumacia della società e la mancata risposta del legale rappresentante all'interrogatorio formale deferito sono però gli unici elementi a disposizione del Giudice, in assenza di altri riscontri istruttori, per cui il ricorso non può che essere rigettato per difetto di prova, non avendo il ricorrente assolto all'onere sullo stesso gravante.
Nulla va disposto in ordine alle spese del giudizio stante la mancata costituzione della società resistente.
p.q.m.
definitivamente pronunciando, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese.
Così deciso il 17.06.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
- dott.ssa Cristina Di Stefano -