Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 09/05/2025, n. 227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 227 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Giorgio Bertola Presidente
Valeria Monti Giudice relatrice
Elisabetta Pagliarini Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 96/2025 promossa con ricorso congiunto depositato in data 10/01/2025
DA
) rappresentato e difeso, per mandato Parte_1 C.F._1 allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. RENUSI IVAN
E
) rappresentata e difesa, per Controparte_1 C.F._2 mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'avv. CASTAGNOLI
ILARIA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Cessazione effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“…(omissis)… 1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 10/05/97 e registrato agli atti di matrimonio del Comune di Suzzara, anno 1997, Numero 16, Parte 2 Serie A, Uff. 1 tra i sigg. Parte_1
(C.F.: ) nato a [...] il [...] e C.F._1 Controparte_1
(C.F.: ) nata a [...] il [...]; C.F._2 2) Porre a carico del sig. l'onere della corresponsione della somma Parte_1 mensile di 750,00 euro a titolo di concorso al mantenimento della figlia
[...]
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, disponendone il Per_1 pagamento sul conto corrente intestato a IBAN: IT 21 U 03069 Controparte_1
3) Dichiarare che con riferimento alle spese straordinarie che dovranno essere sostenute per la figlia , non coperte dall'assegno periodico di Persona_1 mantenimento di cui al precedente punto 2), i ricorrenti contribuiranno nella misura del 50% ciascuno applicando il seguente protocollo vigente sul Tribunale di
Mantova:
- senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie:
A) Spese mediche:
tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche e oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal
SSN);
quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti, e cure non erogabili dal SSN, ma solo in ambito privato;
quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti e indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) Spese scolastiche:
tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, a università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi);
acquisto di libri di testo scolastici e universitari;
corredo scolastico di inizio anno;
spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall'istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.);
spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano);
spese per baby sitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i
2 genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite (genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili);
spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00);
spesa per la retta dell'asilo nido (se entrambi i genitori lavorano) e della scuola materna, nei limiti dell'importo previsto per le fasce di reddito delle tabelle degli asili nido e delle scuole materne comunali.
Si precisa che il costo della mensa scolastica è spesa ordinaria come tale rientrante nell'assegno di mantenimento mensile (se previsto); pertanto, se la retta mensile dell'istituto include anche la quota relativa ai pasti, il loro costo non dovrà essere diviso tra i genitori che comparteciperanno soltanto la quota fissa mensile relativa al servizio scolastico.
C) Spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami).
Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 50% ciascuno secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure – anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche – erogate in ambito privato e non indifferibile e urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la baby sitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o dell'autovettura; per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa e il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta;
4) Dichiarare che i ricorrenti sono economicamente autosufficienti per cui rinunciano reciprocamente a ogni e qualsiasi assegno divorzile e dare atto che gli stessi dichiarano di aver definito ogni loro rapporto trovante fondamento nel matrimonio e direttamente e/o indirettamente riconducibile ad esso e che pertanto null'altro hanno a pretendere l'una dall'altro per qualsiasi titolo, ragione e/o causa, anche qui non espressamente dedotta, fatta eccezione per le obbligazioni assunte nel presente atto;
5) Ordinare al Comune di Suzzara (MN) di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
6) Dichiarare che le spese relative al presente procedimento sono integralmente
3 compensate tra le parti e i rispettivi procuratori con la sottoscrizione del presente atto rinunciano espressamente alla solidarietà professionale ex art. 13 comma VIII
L.P.; 7) Dare atto che le parti rinunciano sin d'ora all'impugnazione dell'emananda sentenza. …(omissis)…”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
SUZZARA il 10/05/1997 ed ivi trascritto al numero 16 , parte II , serie A del registro dei relativi atti dell'anno ;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SUZZARA (MN) di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova il 8.5.2025
4 La Giudice relatrice
Valeria Monti
Il Presidente
Giorgio Bertola
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