TAR Firenze, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 395
TAR
Decreto cautelare 14 agosto 2025
>
TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Rigettato
    Illegittimità del Regolamento comunale per violazione di legge ed incompetenza

    Il Collegio ha ritenuto che la decadenza dalla concessione di suolo pubblico non sia disciplinata dalla L.R. 62/2018, ma rimanga appannaggio del Comune nell'esercizio del suo potere di autotutela. Ha inoltre affermato che le disposizioni regolamentari sono coerenti con il sistema normativo regionale, poiché il Comune, nell'esercizio del potere regolamentare, ha esplicitato la particolare gravità di certe violazioni.

  • Rigettato
    Violazione della normativa regionale in materia di sanzioni

    Il Collegio ha chiarito che la L.R. 62/2018 disciplina la decadenza dal titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale, ma non la decadenza dalla concessione di suolo pubblico. Quest'ultima rimane di competenza comunale.

  • Rigettato
    Genericità dell'accertamento e assenza di violazione del decoro urbano

    Il Collegio ha ritenuto che l'occupazione di una superficie maggiore in Area UNESCO leda di per sé il decoro e la valenza storica. Ha inoltre evidenziato che i verbali di accertamento hanno rilevato occupazioni significative e non occasionali, e che la disposizione sugli "aggetti tendari" non si applica all'occupazione con banco di vendita e merce esposta.

  • Rigettato
    Mancanza di proporzionalità e irragionevolezza del provvedimento

    Il Collegio ha ritenuto che l'occupazione di superficie maggiore in Area UNESCO leda di per sé il decoro e la valenza storica, rendendo il provvedimento proporzionato.

  • Rigettato
    Illegittimità del Regolamento comunale per violazione di legge ed incompetenza

    Il Collegio ha ritenuto che la decadenza dalla concessione di suolo pubblico non sia disciplinata dalla L.R. 62/2018, ma rimanga appannaggio del Comune nell'esercizio del suo potere di autotutela. Ha inoltre affermato che le disposizioni regolamentari sono coerenti con il sistema normativo regionale, poiché il Comune, nell'esercizio del potere regolamentare, ha esplicitato la particolare gravità di certe violazioni.

  • Rigettato
    Violazione della normativa regionale in materia di sanzioni

    Il Collegio ha chiarito che la L.R. 62/2018 disciplina la decadenza dal titolo abilitativo all'esercizio dell'attività commerciale, ma non la decadenza dalla concessione di suolo pubblico. Quest'ultima rimane di competenza comunale.

  • Rigettato
    Omessa comunicazione di avvio del procedimento

    Il Collegio ha ritenuto inconferente il richiamo alla L. n. 689/1981, poiché il provvedimento impugnato è stato emesso dal Comune nell'esercizio del potere di verifica della permanenza delle condizioni della concessione. Ha inoltre affermato che non vi è stata violazione del contraddittorio procedimentale in quanto il provvedimento impugnato ha contenuto vincolato.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 395
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 395
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo