Decreto cautelare 14 agosto 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 395 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00395/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02340/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2340 del 2025, proposto da
ZR AM, in proprio e quale legale rappresentante di I.U. Enterprise di AM ZR & C s.n.c., rappresentato e difeso dagli avvocati Ugo Franceschetti, AN Boselli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Firenze, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Gianna Rogai, Chiara Canuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 273003 del 10.7.2025 del Comune di Firenze, Direzione Attività Economiche e Turismo, Servizio Commercio aree pubbliche, occupazione suolo pubblico, notificato in data 22.7.2025, recante “Decadenza della concessione di commercio su area pubblica n. 461 del 26/09/2002 relativa al posteggio n. 5 del Raggruppamento Stazione ubicato in p.za della Stazione”;
- del “Regolamento per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche”, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29.12.2020, ss.mm.ii., nelle parti d’interesse e meglio specificate in atti;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Firenze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. RE UC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1) Parte ricorrente si duole:
- a) del provvedimento prot. n. 273003 del 10.7.2025 del Comune di Firenze, notificato in data 22.7.2025, recante la decadenza dalla concessione di commercio su area pubblica n. 461 del 29/09/2002 relativa al posteggio n. 5 del Raggruppamento Stazione ubicato in P.zza della Stazione;
- b) degli atti presupposti e connessi, tra cui il Regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 del 29.12.2020, ss.mm.ii., con riferimento agli artt. 7, comma 10, e 43, comma 4 (erroneamente indicato in epigrafe come comma 3).
2) Il provvedimento di decadenza è motivato nel senso che:
“ Preso atto che in data 09/04/2025 la Polizia Municipale rilevava la violazione dell’art. 6 comma 3 del Regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche approvato con Deliberazione C.C. n. 55 del 29/12/2020 e ss.mm.ii. in ultimo del 22/04/2024 da parte dell’impresa [del ricorrente], elevando verbale n. 40925/L del 09/4/2025 per eccedenza di occupazione di suolo pubblico;
Preso atto che l’occupazione rilevata era pari a 12,92 mq a fronte di 5.25 mq concessionati e che il suindicato posteggio è localizzato in Area UNESCO (come definita all’art. 2, comma 1, lett. “k”, del Regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche approvato con Deliberazione C.C. n. 55 del 29/12/2020 e ss.mm.ii. in ultimo del 22/04/2024);
Dato atto che alla luce della suddetta irregolarità era stata disposta la sospensione dell’attività di vendita su area pubblica relativa al posteggio in oggetto con provvedimento Prot. 206889/2025 nei confronti dell’impresa per le motivazioni ivi espresse, avvertendo altresì che, in caso di reiterazione della violazione come previsto dalla normativa regionale vigente, sarebbe stata successivamente disposta la decadenza della concessione n. 461 del 26/09/2002 - Raggruppamento Stazione, ai sensi dell’art. 7, comma 10, del suddetto Regolamento.
Dato atto che il suddetto provvedimento di sospensione prot. 206889/2025 è stato regolarmente notificato all’impresa da parte della Polizia Municipale in data 30/05/2025, come riportato dalla relata di notifica pervenuta a questo Ufficio con Prot. 238418/2025;
Preso atto che la Polizia Municipale in data 30/06/2025 ha nuovamente rilevato la violazione dell’art. 6 comma 3 del suddetto Regolamento, da parte dell’impresa [del ricorrente], elevando verbale n. VA 45383 per eccedenza di occupazione di suolo pubblico regolarmente notificato;
Rilevato pertanto che con la reiterazione della stessa violazione dell’art. 6, ricorrono i presupposti di cui all’art. 116, comma 5 della Legge Regionale 65/2018, nonché degli articoli 7 e 43 del Regolamento per l’esercizio del commercio sulle aree pubbliche, che comportano la decadenza della concessione n. 461 del 26/09/2002 relativa al posteggio in oggetto;
[…] DICHIARA per i motivi in narrativa esposti, e qui integralmente richiamati, la decadenza della concessione n. 461 del 26/09/2002 relativa al posteggio n. 5 di Piazza della Stazione, facente parte del Raggruppamento Stazione, intestata all’impresa [del ricorrente], facendo obbligo alla stessa di riconsegnare all’ufficio scrivente la concessione in originale” (doc. 1 ricorrente).
3) Si è costituito in giudizio il Comune.
4) Con ordinanza n. 496 del 4 settembre 2025, la domanda cautelare, nel solo bilanciamento degli interessi, è stata accolta limitatamente alla sospensione del provvedimento comunale di decadenza impugnato, senza che la sospensione venisse estesa al Regolamento Comunale parimenti gravato. Con la stessa ordinanza è stata fissata l’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026.
5) Depositati gli ulteriori scritti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026.
DIRITTO
1) Col primo motivo di ricorso si contesta il provvedimento impugnato insieme con gli articoli 7, comma 10, e 43, comma 4, del Regolamento comunale (v. doc. A comunale), come interpretato dal Comune. All’uopo si deduce che:
- a) l’art. 7, comma 10, del Regolamento prevede che “ 10. Le concessioni dei posteggi nella “Area UNESCO” saranno oggetto di atti di decadenza della concessione di suolo pubblico in caso di reiterate violazioni delle disposizioni del presente Regolamento, delle indicazioni espresse nelle relative schede che compongono il Piano e delle prescrizioni di cui al comma precedente, secondo quanto disposto all’art. 43, comma 4, ove le violazioni riguardino norme rivolte alla tutela del decoro, della valenza storica dell’area, nonché della fruibilità dei luoghi interessati da flussi turistici di notevole portata”;
- b) parallelamente, l’art. 43, comma 4, prevede che “ Le violazioni delle disposizioni inerenti alle categorie e specializzazioni merceologiche di cui agli articoli 7, 21, 32 e 42 comma 2bis del presente Regolamento sono sempre considerate di particolare gravità e comportano l’immediata sospensione dell’attività per 20 giorni. In caso di reiterazione, come configurata dalla normativa regionale (art. 116 comma 5 del Codice), si procede alla decadenza della concessione di suolo pubblico ”;
- c) nel caso di specie, al ricorrente è stata contestata la pretesa reiterazione della trasgressione dell’articolo 6, comma 3, del Regolamento, secondo cui “ I concessionari di posteggi non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non concessionati ”;
- d) ma le trasgressioni dell’articolo 6 non rientrano fra quelle richiamate dall’articolo 43, comma 4, del Regolamento la cui violazione è sempre ritenuta di particolare gravità;
- e) infatti, secondo il ricorrente, l’Amministrazione, per applicare la sanzione della decadenza al caso di specie, avrebbe fatto ricorso all’artificio secondo cui i) sarebbe stata violata una norma a tutela del decoro, della valenza storica dell’area, nonché della fruibilità dei luoghi interessati da flussi turistici di notevole portata in area UNESCO (articolo 7, comma 10), ii) trattandosi di posteggio in area UNESCO, la trasgressione sarebbe sempre di particolare gravità (articolo 43, comma 4), iii) poiché si tratterebbe di reiterazione, la conseguenza è la decadenza della concessione di suolo pubblico;
- f) non vi è alcuna descrizione circa l’entità della pretesa occupazione in eccesso, se si trattasse di merce o parti dell’allestimento stabilmente posizionate al di fuori dell’occupazione, piuttosto che di oggetti occasionalmente appoggiati a terra al fine della preparazione del banco o inventario dei prodotti e/o spostati da avventori o clienti nella scelta dei prodotti da acquistare, né se la supposta occupazione in eccesso fosse interamente “coperta” o costituita solo da alcuni oggetti posti al di fuori dell’area in concessione o se fosse l’aggetto del parasole;
- g) sul punto, occorre rilevare che la disciplina comunale definisce la nozione di occupazione distinguendo due accezioni di occupazione, permanente o temporanea, all’articolo 3 del Regolamento comunale del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, approvato con D.C.C. 13 del 31.3.2021;
- h) l’occupazione permanente ricorre qualora l’occupazione si protragga oltre l’anno, quella temporanea, invece, si configura nell’occupazione infrannuale del suolo pubblico ovvero quando vi sia la sottrazione non continuativa del suolo pubblico, come soltanto per una parte del giorno, difettando, in questo caso, il carattere della stabilità dell'occupazione;
- i) nel caso di specie non risulta alcuna delle ipotesi innanzi esposte, rilevando piuttosto un ingombro occasionale, probabilmente di merce già venduta o per il parasole, a causa di esigenze contingenti;
- j) in altre parole, ciò che rileva ai fini della norma, asseritamente violata, è l’occupazione, per un intervallo di tempo apprezzabile, del suolo pubblico, tale da arrecare una lesione all’interesse della collettività al suo godimento, evenienza da escludere in virtù delle considerazioni ed argomentazioni innanzi esposte;
- k) la tesi è d’altronde avvalorata dalla circostanza per cui non risulta nel verbale contestato che il transito di pedoni, veicoli o flussi turistici sia stato in qualche modo impedito, né è stata compressa aliunde la possibilità di godimento dello spazio pubblico;
- l) si censura, pertanto, il generico accertamento, cioè il sopralluogo effettuato soltanto in un circoscritto arco temporale (le ore 15.00 del 30.06.2025), come tale inidoneo a configurare un’occupazione giuridicamente rilevante;
- m) sotto diverso profilo, la L.R.T. 62/2018 disciplina a livello regionale la materia delle attività commerciali su suolo pubblico;
- n) le sanzioni amministrative sono tipiche e sono previste dalla Legge, sicché un regolamento non può prevedere nuove o diverse sanzioni, se non quelle pecuniarie previste dal D. Lgs. n. 267/2000;
- o) quindi, sotto questo primo profilo, il Regolamento è illegittimo per violazione di legge ed incompetenza;
- p) sotto ulteriore profilo, va censurata l’interpretazione dell’articolo 116, comma 5, della L.R.T. 62/2018, come operata dal provvedimento impugnato e dal Regolamento (art. 43, comma 4);
- q) l’articolo 116 cit. disciplina, infatti, le “Sanzioni per l'attività di commercio su aree pubbliche”, prevedendo le ipotesi e le modalità di applicazione delle sanzioni pecuniarie e delle sanzioni accessorie, laddove l’attività sia esercitata in violazione della disciplina regionale o senza titolo;
- r) il comma 5 di tale articolo prevede che “ In caso di particolare gravità o di reiterate violazioni, può essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da dieci a venti giorni di attività. Al fine dell'applicazione della sospensione, la reiterazione si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione, anche se si è proceduto al pagamento in misura ridotta della sanzione. Ai fini della reiterazione, hanno rilievo le violazioni compiute nel territorio della Regione Toscana ”;
- s) a ben vedere, la norma regionale sanziona la reiterazione con la sospensione dell’attività, per un periodo più o meno ampio, non con la decadenza dal titolo;
- t) del tutto arbitrariamente, il Comune di Firenze ha ritenuto, all’articolo 43, comma 4, del Regolamento, di interpretare questa disposizione come base normativa per applicare la decadenza dal titolo abilitativo e dalla concessione di suolo pubblico, che sono il medesimo titolo;
- u) invero, a norma dell’articolo 2 del Regolamento, “ il titolo per l’esercizio del commercio su posteggio si compone di due parti: atto di concessione/autorizzazione di posteggio e atto di titolarità della concessione ”;
- v) pertanto, la decadenza dalla concessione di suolo pubblico comporta la decadenza anche dal titolo abilitativo per l’esercizio dell’attività;
- w) la Legge Regionale n. 62/2018 disciplina la decadenza per ipotesi tassative al successivo articolo 127, rubricato “ Decadenza del titolo abilitativo per l’attività commerciale su aree pubbliche ”, a norma del quale sono previste in generale le ipotesi di decadenza del titolo abilitativo per l’esercizio di attività commerciale e della concessione di posteggio su aree pubbliche;
- x) segnatamente, il comma 1, lett. “d”, prevede la decadenza “ d) qualora, nei casi di cui all'articolo 116, commi 2 e 3, lettere a) e b), le violazioni siano di particolare gravità e reiterate per più di due volte in un periodo di trecentosessantacinque giorni, da computarsi a partire dall'ultima violazione ”;
- y) in tale ipotesi non rientra la pretesa occupazione in eccedenza dell’area data in concessione;
- z) la contraddittorietà è altresì intrinseca al medesimo Regolamento, che al primo comma dell’articolo 43 dispone che “ Per la revoca, sospensione, cessazione e decadenza del titolo abilitativo del commercio su area pubblica si rinvia a quanto previsto in materia dalla vigente normativa regionale ”;
- aa) il Regolamento e il provvedimento di decadenza sono anche illegittimi per difetto di proporzionalità e irragionevolezza, perché non è stata accertata alcuna violazione di norme a tutela del decoro, della valenza storica dell’area.
2) Col secondo motivo di ricorso si deduce, in via subordinata, che:
- a) il provvedimento di decadenza è motivato esclusivamente sulla base della pretesa reiterazione della trasgressione contestata, in supposta applicazione dell’articolo 116, comma 5, L.R.T. 62/2018;
- b) a norma dell’articolo 18 L. n. 689/1981, “ Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all'autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell'articolo 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità. L'autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l'accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all'autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all'organo che ha redatto il rapporto [...]”;
- c) ebbene, nel caso di specie, l’accertamento della pretesa seconda trasgressione è avvenuto il 30.6.2025, il provvedimento di decadenza è stato emesso in data 10.7.2025 e notificato il giorno 22 luglio 2025;
- d) fermo che al ricorrente non risultano essere stati notificati verbali di accertamento delle trasgressioni, preme evidenziare come il provvedimento di decadenza sia stato comunque emanato senza che all’interessato sia stata data la possibilità di partecipare al procedimento, di far valere le proprie ragioni, e, dunque, si è formata su un’istruttoria parziale e in palese violazione delle norme sul procedimento amministrativo;
- e) a ben vedere, il vero scopo dell’azione contestata è spianare la strada al nuovo piano del commercio su area pubblica e, da quanto si deduce, l’Amministrazione prevede una consistente riduzione e riorganizzazione delle concessioni per commercio su suolo pubblico attualmente in essere, per le pretese mutate esigenze di gestione del carico dei flussi turistici;
- f) invero, a norma dell’articolo 20, comma 4, del Regolamento, “ Per motivi di tutela del patrimonio storico, artistico e ambientale e allo scopo di riqualificare e ottimizzare le aree del centro storico ove i raggruppamenti sono collocati, fatta salva l’ipotesi di miglioria di posteggio, subingresso in gestione o in proprietà nella azienda commerciale cui afferiscono le concessioni, i posteggi non possono essere oggetto di nuova assegnazione in caso di cessazione, rinuncia o decadenza della concessione ”;
- g) pertanto, per il Comune, un posteggio decaduto è un posteggio guadagnato in termini di liberazione delle aree e “armonizzazione degli spazi pubblici”;
- h) in tale prospettiva, se il problema è la saturazione degli spazi pubblici perché il Comune negli anni ha rilasciato troppe concessioni, la riduzione del numero dei concessionari dovrebbe avvenire mediante lo strumento della revoca, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico e a fronte di specifico indennizzo delle posizioni lese, a norma dell’articolo 21-quinques L. n. 241/1990, ma non emanando provvedimenti illegittimi di decadenza a pioggia;
- i) lo sviamento appare ancor più evidente ove si consideri che, in assenza di alcuna ragione di urgenza, il provvedimento di decadenza è stato adottato senza la comunicazione di avvio del procedimento e senza che al ricorrente sia stato consentito in alcun modo di partecipare al procedimento, ai sensi, rispettivamente, degli articoli 7 e 10 L. n. 241/1990;
- j) si tratta di gravi violazioni, non soltanto di natura formale, posto che, per effetto delle stesse, il ricorrente e il suo dipendente si sono trovati, dall’oggi al domani, con l’attività chiusa, nel pieno della stagione turistica, che è l’unica che consente all’attività di poter fatturare e far cassa, anche in vista dei mesi invernali in cui l’attività ha normalmente un forte calo;
- k) si tratta di elementi che avrebbero potuto essere ulteriormente approfonditi e propriamente valutati dall’Ufficio in seno a un regolare procedimento amministrativo e che avrebbe potuto condurre a un’archiviazione dello stesso, cosa che, invece, non è stata possibile.
3) Osserva il Collegio quanto segue.
3.1) Questo T.A.R., con sentenza n. 697 del 14 aprile 2025, ha già chiarito che in casi come quello di specie è oggetto di causa la decadenza dalla sola concessione di suolo pubblico, ma non dal titolo abilitativo al commercio: è solo quest’ultimo a essere sottoposto alla disciplina di cui alla L.R. n. 62/2018 (recante il Codice regionale per il commercio) – e, segnatamente, all’art. 116 –, ma non l’occupazione di suolo pubblico.
3.2) Pertanto, l’asserita contrarietà, alla predetta Legge, degli articoli 7, comma 10, e 43, comma 4, del Regolamento comunale, denunciata nel primo motivo di ricorso, non sussiste, alla luce delle argomentazioni già spese nella suddetta sentenza e che di seguito si ripropongono.
3.3) L’art. 116, comma 3, lett. “d”, L.R. n. 62/2018, prevede, “ tra le ipotesi sanzionate in via pecuniaria, le violazioni delle limitazioni e dei divieti stabiliti dal Comune per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, nelle quali possono rientrare le inosservanze ai limiti previsti dall’art. 7 e dall’art. 42, sanzionate dagli artt. 43 comma 4 e 42 commi 6 e 7 del Regolamento comunale. L’art. 116 comma 5 prevede, in caso di violazioni di particolare gravità, la possibilità di disporre (in luogo della sanzione pecuniaria) la sospensione dell’attività di vendita da 10 a 20 giorni. Il Comune, negli artt. 42 commi 6 e 7 e 43 comma 4, nell’esercizio del potere regolamentare ad esso attribuito dall’art. 43, comma 5, L.R. 62/2018, esplicitava (con una valutazione ex ante, iuris et de jure) la ritenuta particolare gravità delle violazioni considerate. Con conseguente piena coerenza delle previsioni regolamentari al sistema normativo delineato dal Codice regionale per il commercio. Per ciò che concerne invece la decadenza dalla concessione di suolo pubblico, occorre evidenziare che essa non è disciplinata dalla L.R. 62/2018, in quanto il codice del commercio regionale si limita a prevedere le ipotesi di sanzione pecuniaria e sospensione dall’attività (artt. 113 e 116, già esaminati), e quelle di decadenza dal titolo abilitativo all’esercizio dell’attività commerciale (artt. 125 e 127). Quanto a tali ultime due disposizioni, l’art. 125 L.R. 62/2018 prevede la decadenza dall’autorizzazione per la vendita della stampa (non della concessione d’uso del terreno) in caso di sopravvenuto difetto dei requisiti di onorabilità e professionalità in capo al soggetto gestore, in caso di mancato avvio dell’attività, in caso di sospensione per oltre un anno dell’attività e di inosservanza dei provvedimenti di sospensione. L’art. 127, invece, stabilisce la revoca del titolo abilitativo e della concessione di posteggio nel mercato e nella fiera (non, dunque, della concessione per l’uso di suolo pubblico, che viene in rilievo nella presente fattispecie) in caso di perdita dei requisiti di onorabilità e professionalità, in caso di mancato inizio dell’attività o di inutilizzo protratto nel tempo, se il titolare non è iscritto nel registro delle imprese, in caso di particolare gravità e reiterazione per oltre due volte delle violazioni previste dall’art. 116 commi 2 e 3 lettere a e b, per irregolarità contributiva e in caso di riscossione coattiva delle somme dovute a titolo di canone per l’occupazione del posteggio. Per tali provvedimenti (sospensione o decadenza dal titolo abilitativo), il Comune rinvia del resto alla L.R. 62/2018, prevedendo all’art. 43 comma 1 del Regolamento comunale che: «1) Per la revoca, sospensione, cessazione e decadenza del titolo abilitativo del commercio su area pubblica si rinvia a quanto previsto in materia dalla vigente normativa regionale», riservandosi invece la disciplina della decadenza dalla concessione. Il Codice regionale, specularmente, non contempla la decadenza dalla concessione di suolo pubblico, che rimane appannaggio del Comune disporre, nei casi in cui ritenga che l’uso posto in essere dal concessionario non soddisfi l’interesse pubblico per il quale era stato consentito (e nelle disposizioni impugnate il Comune di Firenze ne esplicita alcune ipotesi), nell’esercizio del generale ed immanente potere di autotutela…” (T.A.R. Toscana, sentenza 697/2025 cit., § 7.2).
3.4) Del resto, anche il Comune ha confermato, nel caso di specie, che “ L’atto di sospensione prima, e di decadenza successivamente, riguardavano esclusivamente la CONCESSIONE DI SUOLO PUBBLICO e lasciando attivo il titolo abilitativo che può essere legittimamente utilizzato dal ricorrente per operare sul territorio del Comune di Firenze (ma anche sul territorio di altri Comuni) sia per svolgere attività di commercio itinerante sia per partecipare giornalmente all’assegnazione dei posteggi liberi nei mercati o nelle fiere (…), ovviamente secondo la specifica normativa vigente. Il fatto che l’atto costituente il titolo concessorio sia anche titolo autorizzatorio, rappresenta un retaggio di passate disposizioni normative, quando il titolo abilitativo non era ancora in regime di SCIA” (v. pag. 6 memoria difensiva comunale del 25 agosto 2025).
3.5) Assodato quindi che le disposizioni regolamentari non sono in contrasto con la L.R. n. 62/2018, non può nemmeno dirsi – come pure dedotto nella prima censura – che, essendo stata contestata al ricorrente la reiterata violazione dell’articolo 6, comma 3, del Regolamento (secondo cui “ I concessionari di posteggi non possono occupare una superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non concessionati ”), questa non rientrerebbe nelle violazioni di cui all’art., 43, comma 4. Infatti, è di tutta evidenza che l’occupazione di una superficie maggiore (rispetto a quella oggetto di concessione) in Area UNESCO già di per sé lede il decoro e la valenza storica dell’area. Inoltre, è notorio che l’area della stazione, a ridosso della Basilica di Santa Maria Novella, è soggetta a un notevole flusso pedonale che si incanala in percorsi obbligati sul marciapiede.
3.6) Nemmeno è fondato sostenere, come invece dedotto nella restante parte del primo motivo, che l’accertamento del Comune sarebbe generico, risultando di contro l’occupazione irrisoria o estemporanea. Dal provvedimento impugnato emerge infatti che gli accertamenti della Polizia municipale sono stati due, il primo risalente al 9 aprile 2025 per una superficie di ben 12,92 mq (a fronte dei 5,25 mq oggetto di concessione) e un secondo, del 30 giugno 2025, per 7,82 mq (v. doc. 6 comunale). Al riguardo, parte ricorrente si limita ad affermare, con solo riferimento al secondo accertamento, che la scheda 11 per il Raggruppamento Stazione (doc. 7 ricorrente del 31 dicembre 2025) prevede un margine di tolleranza, in quanto consente la possibilità di un’occupazione “ di soprassuolo pubblico per aggetti tendari di ml. 1 sul fronte vendita e cm. 50 sugli altri lati ” (v. memoria difensiva ricorrente dell’8 gennaio 2026), con la conseguenza che l’eccedenza riscontrata si collocherebbe nell’ambito del predetto margine. Tale argomentazione è errata, perché la disposizione appena citata fa esclusivo riferimento agli “ aggetti tendari ”, mentre il verbale n. 45383 del 30 giugno 2025 fa chiaro riferimento a una occupazione “ con banco di vendita e merce esposta ” (v. doc. 5 ricorrente del 31 dicembre 2025).
A fronte dei suddetti accertamenti della Polizia Municipale ed in assenza di diverse allegazioni di parte ricorrente (in disparte le infondate argomentazioni di cui sopra), non è credibile che le occupazioni eccedenti gli spazi oggetto di concessione siano state solo estemporanee, come invece dedotto dal ricorrente.
3.7) Per tutte le ragioni esposte, il primo motivo di ricorso è infondato.
3.8) Anche il secondo motivo di ricorso è infondato perché, come sopra detto, il provvedimento impugnato è stato emesso dal Comune nell’esercizio del generale ed immanente potere di verifica della permanenza delle condizioni della concessione, perciò è inconferente il richiamo alla L. n. 689/1981 (invece operato dal ricorrente). Nemmeno può sostenersi che nel caso di specie sia stato violato il contraddittorio procedimentale per omessa comunicazione di avvio del procedimento, in quanto, per quanto sin qui osservato, il provvedimento impugnato ha contenuto vincolato.
4) Il ricorso va quindi respinto.
5) Le spese di lite possono essere compensate, per la particolarità della fattispecie esaminata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN AR, Presidente
RE UC, Primo Referendario, Estensore
Marcello Faviere, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RE UC | AN AR |
IL SEGRETARIO