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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 11/11/2025, n. 407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 407 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
Sezione Lavoro
Verbale della causa n. r.g. 709 2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
CP_1
RESISTENTE
Oggi 11/11/2025 innanzi al GOT dott. Massimo Valenza, sono comparsi: per il ricorrente l'avv BOMBACINO DANIELE il quale chiede la decisione riportandosi al ricorso e per l'avv. ALESSANDRA GUSSAGO in sostituzione dell'avv. DE CP_1
LL la quale si riporta alle osservazioni formulate alla scora udienza e chiede il rigetto del ricorso .
Il GIUDICE ONORARIO dato atto, decide come da separata sentenza.
Il Giudice Onorario
Dott. Massimo Valenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVEZZANO
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott. Massimo valenza, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 709 2024 promossa da:
( ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico con l'avv. BOMBACINO DANIELE ( ), C.F._2
dal quale è rappresentato e difeso
RICORRENTE contro
( ), elettivamente domiciliato in con l'avv. ( ), dal quale è CP_1 P.IVA_1
rappresentato e difeso
RESISTENTE
OGGETTO: rendita per malattia professionale.
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20.6.2024, parte ricorrente, assumendo che aveva inoltrato all' domanda per il riconoscimento della malattia professionale “ernia CP_1
discale L1- L2….ernia discale L3-L4 ” e che la domande e i successivi ricorsi amministrativi erano stati respinti, adiva l'intestato Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, per ottenere il riconoscimento del suo diritto a godere di una rendita biologico per le malattie denunciate con una menomazione pari superiore al 13% o nell'altra misura accertata in corso di causa comunque superiore al 6% da unificarsi con quanto accertato in corso di causa.
Deduceva il ricorrente che la malattia denunciata è stata provocata dall'attività lavorativa quale bracciante agricola.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo l'integrale rigetto della domanda in quanto CP_1
del tutto infondata per mancanza dell'esposizione al rischio lavorativo e per assenza del nesso causale.
Nel merito occorre rilevare che la Corte di Cassazione ha ribadito, anche di recente, che “nel caso in cui la malattia non rientri nella previsione tabellare, oppure non vi rientri l'attività lavorativa svolta o non sussistano tutti i presupposti richiesti dalla tabella per far rientrare l'attività stessa all'interno della sua previsione, l'esistenza del nesso di causalità deve essere provata dal prestatore assicurato secondo i criteri ordinari (Cass. 22592/2024).
Gli stessi Giudici di Legittimità hanno inoltre precisato che “in tema di malattia professionale, derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e deve essere valutata in termini di ragionevole certezza, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'origine professionale, questa può essere ravvisata in un rilevante grado di probabilità da accertare in relazione all'entità dell'esposizione del lavoratore ai fattori di rischio, potendosi desumere, con elevato grado di probabilità, la natura professionale della malattia dalla tipologia della lavorazione, dalle caratteristiche dei macchinari presenti nell'ambiente di lavoro, dalla durata della prestazione stessa, nonchè dall'assenza di altri fattori causali extralavorativi alternativi o concorrenti
(Cass. 17576/2020).
Nel caso in esame dalla documentazione in atti (estratto conto contributivo) risulta che il ricorrente ha operato dal 1984 quale lavoratore agricolo.
I testi escussi hanno confermato che la ricorrente è stata dipendente della Azienda
Agricola Ciaccia in Celano ed in particolare la teste ha precisato che ha lavorato Tes_1 per la predetta società con la signora dal 1991 mentre la teste ha Parte_1 Tes_2
chiarito di aver lavorato con la stessa ricorrente per 25 anni.
Gli stessi testi hanno anche confermato sia che le mansioni svolte dalla signora erano quelle di addetto alla lavorazione e lavaggio degli ortaggi sia che la Parte_2
stessa lavorava in ambienti umidi e freddi, effettuando movimenti ripetuti delle gambe e piegamenti della schiena per almeno otto ore al giorno.
La teste ha precisato che nel periodo estivo si lavorava tutti i giorni mentre nel Tes_1
periodo invernale secondo necessità ed entrambi i testi hanno precisato che i braccianti,
e quindi anche ricorrente, dovevano riempire le cassette di prodotti, sollevarle e, dopo esserci girati, metterle sul nastro trasportatore.
Dalle dichiarazioni dei testi e dalle risultanze della documentazione in atti (estratto contributivo e contratti di lavoro) risulta quindi una esposizione a rischio idonea provare il nesso causale con la malattia professionale denunciata.
I periodi in cui la ricorrente non ha lavorato ovvero è stata in malattia non sono sufficienti da poter escludere il nesso causale in considerazione del fatto che la stessa ha svolto l'attività di lavoratrice agricola, sia pure in modo non continuativo, quantomeno per venticinque anni.
Il C.T.U. dott.ssa ha ritenuto che “In considerazione degli elementi acquisiti Per_1
nel corso della presente indagine, è possibile affermare che la sig.ra. Parte_1
sia affetta da spondilo artrosi lombosacrale e protrusioni discali lombari di
[...]
origine professionale;
Il danno biologico attribuibile alla tecnopatia in diagnosi può essere valutato nella misura del 8% (otto per cento). La complessiva menomazione relativa dell'efficienza psicofisica, in cumulo con la STC (6%), è valutabile in misura pari al 13% (tredici per cento).
La diagnosi del C.T.U. si basa sui risultati degli esami clinici e strumentali nonché sulla documentazione sanitaria in atti e le sue conclusioni possono essere condivise e accettate perché frutto di una corretta indagine medico legale.
L' da parte sua, non ha sollevato consistenti obiezioni dalle quali possa trarsi un CP_1
diverso convincimento. Il ricorso deve pertanto essere accolto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Le spese di C.T.U. sono a carico del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita,
- dichiara che la parte ricorrente è affetta dalla malattia professionale da “spondilo artrosi lombosacrale e protrusioni discali lombari di origine professionale” con conseguente menomazione dell'integrità psicofisica quantificabile nella misura del 8% con decorrenza dalla domanda amministrativa e così complessivamente del 13%, previa unificazione con quanto riconosciuto per altra patologia;
- condanna, di conseguenza, l' a corrispondere alla parte ricorrente un CP_1
capitale commisurato alla suddetta percentuale di inabilità (13%), con decorrenza dalla domanda amministrativa, con gli interessi legali fino all'effettivo soddisfo;
- condanna, inoltre, l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario CP_1
della parte ricorrente, delle spese di lite liquidate € 2.808,00, oltre IVA e CPA e rimborso spese generali;
- pone le spese di C.T.U. a carico dell' CP_1
Avezzano 11.11.2025
Il Giudice Onorario dott. Massimo Valenza