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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 04/12/2025, n. 1557 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1557 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GIUDICE
ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al R.G. n.6012/2018 e discussa all'udienza del 04.12.2025, promossa da
e da , rappresentati e difesi dall'avvocato Nunzia Parte_1 Parte_2
Semeraro, Ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalle dottoresse Luana Picarella,
ME Di ND, MO IO e LA AI, Resistente
Oggetto: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della L. n.689/1981
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.11.2018, la società in epigrafe indicata insieme con il suo legale rappresentante proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.672/2018 del 25.10.2018 del complessivo importo di €.4.534,00, notificata il
19.11.2018 alla società ricorrente ed il 29.10.2018 al suo legale rappresentante p.t. relativa a sanzioni amministrative scaturita dal verbale unico di accertamento e notificazione n. BR00001/2015-722-01 del 29.06.2015 con il quale l' Controparte_1
presso la Direzione Territoriale del Lavoro aveva concluso gli accertamenti,
[...] iniziati con accesso del 05.02.2015. A fondamento del ricorso, le parti ricorrenti eccepivano l'infondatezza delle contestazioni sollevate dall' , stante CP_1
l'irrilevanza e l'inattendibilità delle prove acquisite dagli Ispettori, nonché l'erroneo calcolo delle sanzioni chiedendo, previa sospensione dell'esecutività del ruolo,
l'annullamento dell'ordinanza in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva in giudizio l' che, riportandosi Controparte_1 al contenuto del verbale Unico di accertamento ed all'ordinanza-ingiunzione notificata, confermava le sanzioni sollevate anche alla luce dell'attività istruttoria espletata chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna al pagamento delle spese. Con provvedimento del 21.02.2019 il Tribunale accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza proposta in via cautelare per poi istruire la causa con l'ammissione delle prove testimoniali e all'udienza odierna fissata per la discussione orale, a seguito della delega ricevuta da parte del dott. con provvedimento del Per_1
16.04.2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
///
Il ricorso risulta infondato e pertanto merita di essere rigettato per le ragioni che seguono.
Occorre rilevare che, con il richiamato verbale unico di accertamento e notificazione da cui è scaturito l'impugnata ordinanza, gli ispettori hanno contestato per aver effettuato registrazioni infedeli sul Libro Unico del Lavoro dei dati relativi ai lavoratori dipendenti
, , , , , Parte_3 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
, , , , Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10
e , impiegati presso la sede della predetta società in Ceglie M. (Br), Via Persona_11
E. Notte n. 2, nel periodo dal mese di ottobre 2012 al mese di febbraio2015 riportando nel verbale unico di accertamento posto alla base dell'ordinanza contestata:“ l'azienda nel periodo da ottobre 2012 a febbraio 2015 ha registrato orari di lavoro non corrispondenti a quelli realmente effettuati dai lavoratori su menzionati incorrendo nella violazione amministrativa di cui all'art. 39, comma 7, della legge 133/2008”. Da tanto sono derivate le sanzioni oggetto dell'ordinanza impugnata.
Orbene, la società ricorrente ed il suo legale rappresentante, nell'atto introduttivo, hanno eccepito l'infondatezza dell'opposto verbale unico di accertamento e notificazione e, quindi l'ordinanza emessa dall impugnata, evidenziando Controparte_1
l'inidoneità delle prove acquisite dagli ispettori (documentazione – Libro Unico del
Lavoro, Comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro – ascolto testimoni) al fine di dimostrare la violazione delle normative richiamate con conseguente illegittimità del provvedimento emesso.
In particolare, secondo le parti ricorrenti, la nullità dell'ordinanza deriva dalla carenza delle fonti di prova dell'accertamento, dai vizi del primo e degli accessi successivi e soprattutto dai vizi del verbale unico di accertamento sostenendo che nel Libro Unico sono stati iscritti tutti i lavoratori occupati con le loro effettive presenze lavorative.
L' per contra, nella propria memoria difensiva ha rilevato la fondatezza della CP_1 propria pretesa creditoria, considerata la validità di tutte le prove raccolte in sede di accertamento. In via preliminare è opportuno esaminare la questione relativa all'individuazione della parte sulla quale incombe l'onere di provare la sussistenza, o l'insussistenza, dei fatti accertati dagli ispettori dell' e posti a base dell'impugnata Controparte_1 ordinanza.
Sul tema si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n. 12108 del 18.05.2010 in ordine al riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo e, di conseguenza, nel presente giudizio promosso da parte ricorrente al fine di ottenere l'accertamento dell'insussistenza della pretesa vantata dall' , incombe sullo CP_1 stesso Istituto la prova dei fatti costitutivi del preteso credito rispetto al quali il verbale non riveste efficacia probatoria.
A tal proposito, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22862 del 2010, ha stabilito che: "l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile". Da tanto emerge che l'ordinanza-ingiunzione risulta fondata soltanto allorquando la parte resistente abbia provato la sussistenza degli elementi probatori delle violazioni contestate.
Accertati gli oneri probatori processuali, è necessario esaminare la valenza probatoria dei verbali redatti dall' o dall' e la giurisprudenza della Controparte_1 CP_2
Suprema Corte sul tema risulta unanime nel sostenere (Ex pluris, Cass. Civ. Ord. n.
26086/2023) che “I verbali redatti dall' o dai funzionari degli enti Controparte_1 di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti”. Tale orientamento deriva da precedenti conformi (Cass. n. 8946/2020; Cass.
n. 20019/2018) in quanto la legge non attribuisce al verbale un valore probatorio precostituito in ordine alle altre circostanze di fatto, diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute come è riscontrabile nella fattispecie in esame, che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti. “In tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946/ 2020, cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”
(Cass. S.U. n. 916/1996; conf. Cass. n. 24388/2022 e Cass. n.28286/2019).
Tale orientamento, poi, risulta essere stato confermato, in tempi recentissimi, con l'Ordinanza n.22592/2025 della Corte di Cassazione che ha chiarito che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass.
19/04/2010 n. 9251). (…)”. E sulla base delle risultanze istruttorie emerse il ricorso risulta privo di fondatezza e, quindi, merita di essere rigettato.
L'ordinanza-ingiunzione emessa dall' di si fonda intorno Controparte_1 CP_1 ad un verbale unico di accertamento emesso in conseguenza dell'attività ispettiva avviata dall' di Controparte_1 CP_1
L'intera attività di verifica espletata, che ha poi portato all'emissione dell'ordinanza- ingiunzione contestata ed oggetto del giudizio, deve essere valutata alla luce del precipuo orientamento della Suprema Corte in precedenza richiamato. Per conseguenza, i verbali redatti dall' fanno fede sino a querela di Controparte_1 falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti e limitatamente ai fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti. E, sulla base del verbale allegato, della documentazione prodotta e dal tenore delle dichiarazioni rese in sede di ispezione e delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi in corso di giudizio, risulta raggiunta la prova della sussistenza delle violazioni contestate alle parti ricorrenti e, pertanto, l'ordinanza- ingiunzione merita di essere confermata. Orbene, la parte resistente ha provato la fondatezza delle contestazioni sollevate.
Dalla lettura degli atti prodotti dalla parte resistente emerge che i lavoratori ascoltati nell'immediatezza delle operazioni ispettive hanno confermato le violazioni orarie contestate dall' . CP_1
In effetti, i lavoratori ascoltati nel corso dell'accertamento ispettivo riferivano che l'orario di lavoro svolto si articolava dalle 07.00 alle 14.30 e dalle 14.00 alle 20.30 dal lunedì al sabato e che il supermercato era aperto anche di domenica. I lavoratori che risultavano assunti a tempo parziale a 20 ore settimanali mediamente osservavano un orario di lavoro giornaliero di circa 7 o 8 ore per sei giorni a settimana, svolgendo un orario superiore a quello risultante contrattualmente e registrato sulla documentazione obbligatoria aziendale, mentre i lavoratori che risultavano assunti a tempo pieno, osservavano comunque un orario di lavoro settimanale superiore alle 40 ore settimanali.
In particolare, i testimoni attendibili di parte resistente e Persona_9 [...]
, escussi nel corso dell'udienza del 22.09.22, e , escussa Per_10 Persona_4 nell'udienza del 03.11.22, hanno confermato il contenuto e le sottoscrizioni dei verbali redatti nel corso dell'avvio dell'Ispezione in data 05.02.2015.
La teste , in sede di ascolto, ha reso la seguente dichiarazione:“ Persona_9
Lavoro dalle 07:00 alle 14:30 quando effettuo il turno di mattina, poi se lavoro di pomeriggio osservo un orario dalle 13:00 alle 20:30, poi succede che tali orari possono subire variazioni nel senso che se manca qualcuno cambiamo i turni. Però io lavoro per otto ore al giorno e lavoro dal lunedì al sabato. Nell'arco del mese lavoro una domenica…
Posso affermare con certezza di non essermi mai assentata per malattia né per altro”.
Il teste ha dichiarato:” effettuo il seguente orario di lavoro giornaliero: Persona_10 dalle 07:00 alle 14:00 dal lunedì al giovedì, dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle
21:00 il venerdì ed il sabato, e a turno la domenica dalle 08:00 alle 12:00” pur essendo stato assunto con contratto a tempo parziale a 20 ore settimanali. Ed il teste
, sempre in sede di ascolto ispettivo, ha reso la seguente Persona_4 dichiarazione, di poi confermata in corso di giudizio:“ effettuo il seguente orario di lavoro: dalle 08:30 alle 16:00 dal lunedì al giovedì, dalle 08:30 alle 12:00 e dalle 17:30 alle 20:30 il venerdì ed il sabato e dalle 08:30 alle 13:00 la domenica. “Preciso che svolgo un totale di 47 ore settimanali mediamente dalla mia data di assunzione (2007)”.
A tali testimoni si deve aggiungere la conferma, in sede di attività istruttoria, del contento della dichiarazione e della sua sottoscrizione resa davanti agli ispettori da uno dei tre testimoni di parte ricorrente, , escusso nel corso dell'udienza Parte_3 del 22.09.22. Degli ulteriori testimoni di parte ricorrente, poi, il teste Testimone_1 non risulta attendibile in quanto lo stesso, in sede di escussione in data 03.05.2022, ha dichiarato:” sono il fratello dell'amministratore della società ricorrente, sig. Pt_2
e sono altresì socio della stessa società (…)” manifestando il suo interesse
[...] diretto nella causa come da ampia giurisprudenza condivisa dal Tribunale (Cass. n.
2073/2007), mentre solo il teste ha confermato, in sede di escussione Persona_5 testimoniale, le posizioni sostenute dalle parti ricorrenti.
Orbene, osserva il Tribunale che, alla stregua del compendio probatorio emerso nel corso del giudizio sulla base delle dichiarazioni testimoniali sopra richiamate e della documentazione prodotta, soprattutto da parte resistente, deve ritenersi raggiunta prova sufficientemente certa in ordine alle circostanze delle violazioni di legge contestate alle parti ricorrenti, con necessitato rigetto del ricorso presentato
Risulta evidente, così, l'idoneità delle prove prodotte dall' resistente al fine di CP_3 confermare quanto accertato e poi trasfuso nell'impugnata ordinanza.
E comunque risolutiva, ai fini della decisione, risulta la omessa contestazione da parte ricorrente delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi di parte resistente ai fini delle conseguenze e degli effetti probatori che ne conseguono ai sensi e per gli effetti del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc. In effetti, con orientamento oramai granitico la Corte di cassazione ha fatto proprio il principio sancito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 761 del 23 gennaio 2002, secondo cui i fatti non contestati devono ritenersi certi dal giudice, “senza nessuna possibilità di andare in contrario avviso” (Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 27 marzo 2018, n.
7513). Per conseguenza, la omessa contestazione da parte ricorrente delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi di parte resistente impediscono al presente
Ufficio di seguire dati probatori di segno contrario.
Pertanto, il tenore delle dichiarazioni testimoniali rese in corso di giudizio e la valenza probatoria della documentazione prodotta consente di addivenire al convincimento della infondatezza del ricorso con il conseguente conferma degli accertamenti eseguiti dall' e la conseguente conferma dell'ordinanza- Controparte_1 ingiunzione n.672/2018 con il rigetto del ricorso e dell'azione.
Le spese di lite, infine, devono essere poste a carico delle parti ricorrenti, in solido, in ragione del rigetto delle domande di parte ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
In composizione monocratica, in persona dell'avv. Simone Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 28.11.2018 da e nei confronti Parte_1 Parte_2 dell' così provvede;
Controparte_1
- rigetta il ricorso presentato da e da nei confronti Parte_1 Parte_2 dell' poiché infondato;
per conseguenza Controparte_1
- conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 672/2018 emessa e notificata dall'
[...] alle parti ricorrenti;
per conseguenza Controparte_1
- condanna le parti ricorrenti e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 processuali in favore dell' che si liquidano in €.2.500,00, Controparte_1 oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA, se dovuti.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 04.12.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. Simone Coppola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona del GIUDICE
ONORARIO DI TRIBUNALE CONFERMATO, Avv. Simone Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al R.G. n.6012/2018 e discussa all'udienza del 04.12.2025, promossa da
e da , rappresentati e difesi dall'avvocato Nunzia Parte_1 Parte_2
Semeraro, Ricorrente
C O N T R O
in persona del suo Controparte_1 legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dalle dottoresse Luana Picarella,
ME Di ND, MO IO e LA AI, Resistente
Oggetto: Opposizione ad ordinanza-ingiunzione ex art. 22 della L. n.689/1981
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 28.11.2018, la società in epigrafe indicata insieme con il suo legale rappresentante proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.672/2018 del 25.10.2018 del complessivo importo di €.4.534,00, notificata il
19.11.2018 alla società ricorrente ed il 29.10.2018 al suo legale rappresentante p.t. relativa a sanzioni amministrative scaturita dal verbale unico di accertamento e notificazione n. BR00001/2015-722-01 del 29.06.2015 con il quale l' Controparte_1
presso la Direzione Territoriale del Lavoro aveva concluso gli accertamenti,
[...] iniziati con accesso del 05.02.2015. A fondamento del ricorso, le parti ricorrenti eccepivano l'infondatezza delle contestazioni sollevate dall' , stante CP_1
l'irrilevanza e l'inattendibilità delle prove acquisite dagli Ispettori, nonché l'erroneo calcolo delle sanzioni chiedendo, previa sospensione dell'esecutività del ruolo,
l'annullamento dell'ordinanza in quanto infondata in fatto ed in diritto.
Si costituiva in giudizio l' che, riportandosi Controparte_1 al contenuto del verbale Unico di accertamento ed all'ordinanza-ingiunzione notificata, confermava le sanzioni sollevate anche alla luce dell'attività istruttoria espletata chiedendo il rigetto del ricorso con la condanna al pagamento delle spese. Con provvedimento del 21.02.2019 il Tribunale accoglieva l'istanza di sospensione dell'efficacia dell'ordinanza proposta in via cautelare per poi istruire la causa con l'ammissione delle prove testimoniali e all'udienza odierna fissata per la discussione orale, a seguito della delega ricevuta da parte del dott. con provvedimento del Per_1
16.04.2025, il contenzioso è stato definito in virtù delle osservazioni di seguito esposte.
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Il ricorso risulta infondato e pertanto merita di essere rigettato per le ragioni che seguono.
Occorre rilevare che, con il richiamato verbale unico di accertamento e notificazione da cui è scaturito l'impugnata ordinanza, gli ispettori hanno contestato per aver effettuato registrazioni infedeli sul Libro Unico del Lavoro dei dati relativi ai lavoratori dipendenti
, , , , , Parte_3 Persona_2 Persona_3 Persona_4 Persona_5
, , , , Persona_6 Persona_7 Persona_8 Persona_9 Persona_10
e , impiegati presso la sede della predetta società in Ceglie M. (Br), Via Persona_11
E. Notte n. 2, nel periodo dal mese di ottobre 2012 al mese di febbraio2015 riportando nel verbale unico di accertamento posto alla base dell'ordinanza contestata:“ l'azienda nel periodo da ottobre 2012 a febbraio 2015 ha registrato orari di lavoro non corrispondenti a quelli realmente effettuati dai lavoratori su menzionati incorrendo nella violazione amministrativa di cui all'art. 39, comma 7, della legge 133/2008”. Da tanto sono derivate le sanzioni oggetto dell'ordinanza impugnata.
Orbene, la società ricorrente ed il suo legale rappresentante, nell'atto introduttivo, hanno eccepito l'infondatezza dell'opposto verbale unico di accertamento e notificazione e, quindi l'ordinanza emessa dall impugnata, evidenziando Controparte_1
l'inidoneità delle prove acquisite dagli ispettori (documentazione – Libro Unico del
Lavoro, Comunicazioni obbligatorie di instaurazione del rapporto di lavoro – ascolto testimoni) al fine di dimostrare la violazione delle normative richiamate con conseguente illegittimità del provvedimento emesso.
In particolare, secondo le parti ricorrenti, la nullità dell'ordinanza deriva dalla carenza delle fonti di prova dell'accertamento, dai vizi del primo e degli accessi successivi e soprattutto dai vizi del verbale unico di accertamento sostenendo che nel Libro Unico sono stati iscritti tutti i lavoratori occupati con le loro effettive presenze lavorative.
L' per contra, nella propria memoria difensiva ha rilevato la fondatezza della CP_1 propria pretesa creditoria, considerata la validità di tutte le prove raccolte in sede di accertamento. In via preliminare è opportuno esaminare la questione relativa all'individuazione della parte sulla quale incombe l'onere di provare la sussistenza, o l'insussistenza, dei fatti accertati dagli ispettori dell' e posti a base dell'impugnata Controparte_1 ordinanza.
Sul tema si è pronunciata la Suprema Corte con la sentenza n. 12108 del 18.05.2010 in ordine al riparto dell'onere della prova ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava su colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo e, di conseguenza, nel presente giudizio promosso da parte ricorrente al fine di ottenere l'accertamento dell'insussistenza della pretesa vantata dall' , incombe sullo CP_1 stesso Istituto la prova dei fatti costitutivi del preteso credito rispetto al quali il verbale non riveste efficacia probatoria.
A tal proposito, la Corte di cassazione, con la sentenza n. 22862 del 2010, ha stabilito che: "l'attore in accertamento negativo non fa valere il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma, al contrario, ne postula l'inesistenza, ed è invece il convenuto che virtualmente o concretamente fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo. Una considerazione complessiva delle regole di distribuzione dell'onere della prova di cui ai due commi dell'art. 2967 c.c. conferma che esse sono fondate non già sulla posizione della parte nel processo, ma sul criterio di natura sostanziale relativo al tipo di efficacia, rispetto al diritto oggetto del giudizio e all'interesse delle parti, dei fatti incidenti sul medesimo. Dare rilievo all'iniziativa processuale vuol dire, quindi, alterare in radice i criteri previsti dalla legge per la distribuzione dell'onere della prova, addossando al soggetto passivo del rapporto, in caso di accertamento negativo, l'onere della prova circa i fatti costitutivi del diritto e quindi imponendogli la prova di fatti negativi, astrattamente possibile ma spesso assai difficile". Da tanto emerge che l'ordinanza-ingiunzione risulta fondata soltanto allorquando la parte resistente abbia provato la sussistenza degli elementi probatori delle violazioni contestate.
Accertati gli oneri probatori processuali, è necessario esaminare la valenza probatoria dei verbali redatti dall' o dall' e la giurisprudenza della Controparte_1 CP_2
Suprema Corte sul tema risulta unanime nel sostenere (Ex pluris, Cass. Civ. Ord. n.
26086/2023) che “I verbali redatti dall' o dai funzionari degli enti Controparte_1 di previdenza ed assistenza, in tema di comunicazioni dell'instaurazione di rapporti di lavoro e di omesso versamento di contributi, fanno fede sino a querela di falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'ultimo attesta che siano avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti”. Tale orientamento deriva da precedenti conformi (Cass. n. 8946/2020; Cass.
n. 20019/2018) in quanto la legge non attribuisce al verbale un valore probatorio precostituito in ordine alle altre circostanze di fatto, diverse da quelle che i verbalizzanti attestano avvenute in loro presenza o da loro compiute come è riscontrabile nella fattispecie in esame, che i verbalizzanti segnalano di aver accertato nel corso dell'inchiesta per averle apprese o de relato o in seguito ad ispezione di documenti. “In tal caso, il materiale raccolto dai verbalizzanti deve passare al vaglio del giudice, il quale, nel suo libero apprezzamento, può valutarne l'importanza e determinare quale sia “il conto da farne” ai fini della prova (Cass. n. 8946/ 2020, cit.), possedendo – detti verbali – un'attendibilità che può essere infirmata solo da una specifica prova contraria”
(Cass. S.U. n. 916/1996; conf. Cass. n. 24388/2022 e Cass. n.28286/2019).
Tale orientamento, poi, risulta essere stato confermato, in tempi recentissimi, con l'Ordinanza n.22592/2025 della Corte di Cassazione che ha chiarito che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (cfr. Cass.
19/04/2010 n. 9251). (…)”. E sulla base delle risultanze istruttorie emerse il ricorso risulta privo di fondatezza e, quindi, merita di essere rigettato.
L'ordinanza-ingiunzione emessa dall' di si fonda intorno Controparte_1 CP_1 ad un verbale unico di accertamento emesso in conseguenza dell'attività ispettiva avviata dall' di Controparte_1 CP_1
L'intera attività di verifica espletata, che ha poi portato all'emissione dell'ordinanza- ingiunzione contestata ed oggetto del giudizio, deve essere valutata alla luce del precipuo orientamento della Suprema Corte in precedenza richiamato. Per conseguenza, i verbali redatti dall' fanno fede sino a querela di Controparte_1 falso per quanto riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti e limitatamente ai fatti che quest'ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o che siano stati da lui compiuti. E, sulla base del verbale allegato, della documentazione prodotta e dal tenore delle dichiarazioni rese in sede di ispezione e delle dichiarazioni testimoniali rese dai testi escussi in corso di giudizio, risulta raggiunta la prova della sussistenza delle violazioni contestate alle parti ricorrenti e, pertanto, l'ordinanza- ingiunzione merita di essere confermata. Orbene, la parte resistente ha provato la fondatezza delle contestazioni sollevate.
Dalla lettura degli atti prodotti dalla parte resistente emerge che i lavoratori ascoltati nell'immediatezza delle operazioni ispettive hanno confermato le violazioni orarie contestate dall' . CP_1
In effetti, i lavoratori ascoltati nel corso dell'accertamento ispettivo riferivano che l'orario di lavoro svolto si articolava dalle 07.00 alle 14.30 e dalle 14.00 alle 20.30 dal lunedì al sabato e che il supermercato era aperto anche di domenica. I lavoratori che risultavano assunti a tempo parziale a 20 ore settimanali mediamente osservavano un orario di lavoro giornaliero di circa 7 o 8 ore per sei giorni a settimana, svolgendo un orario superiore a quello risultante contrattualmente e registrato sulla documentazione obbligatoria aziendale, mentre i lavoratori che risultavano assunti a tempo pieno, osservavano comunque un orario di lavoro settimanale superiore alle 40 ore settimanali.
In particolare, i testimoni attendibili di parte resistente e Persona_9 [...]
, escussi nel corso dell'udienza del 22.09.22, e , escussa Per_10 Persona_4 nell'udienza del 03.11.22, hanno confermato il contenuto e le sottoscrizioni dei verbali redatti nel corso dell'avvio dell'Ispezione in data 05.02.2015.
La teste , in sede di ascolto, ha reso la seguente dichiarazione:“ Persona_9
Lavoro dalle 07:00 alle 14:30 quando effettuo il turno di mattina, poi se lavoro di pomeriggio osservo un orario dalle 13:00 alle 20:30, poi succede che tali orari possono subire variazioni nel senso che se manca qualcuno cambiamo i turni. Però io lavoro per otto ore al giorno e lavoro dal lunedì al sabato. Nell'arco del mese lavoro una domenica…
Posso affermare con certezza di non essermi mai assentata per malattia né per altro”.
Il teste ha dichiarato:” effettuo il seguente orario di lavoro giornaliero: Persona_10 dalle 07:00 alle 14:00 dal lunedì al giovedì, dalle 07:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle
21:00 il venerdì ed il sabato, e a turno la domenica dalle 08:00 alle 12:00” pur essendo stato assunto con contratto a tempo parziale a 20 ore settimanali. Ed il teste
, sempre in sede di ascolto ispettivo, ha reso la seguente Persona_4 dichiarazione, di poi confermata in corso di giudizio:“ effettuo il seguente orario di lavoro: dalle 08:30 alle 16:00 dal lunedì al giovedì, dalle 08:30 alle 12:00 e dalle 17:30 alle 20:30 il venerdì ed il sabato e dalle 08:30 alle 13:00 la domenica. “Preciso che svolgo un totale di 47 ore settimanali mediamente dalla mia data di assunzione (2007)”.
A tali testimoni si deve aggiungere la conferma, in sede di attività istruttoria, del contento della dichiarazione e della sua sottoscrizione resa davanti agli ispettori da uno dei tre testimoni di parte ricorrente, , escusso nel corso dell'udienza Parte_3 del 22.09.22. Degli ulteriori testimoni di parte ricorrente, poi, il teste Testimone_1 non risulta attendibile in quanto lo stesso, in sede di escussione in data 03.05.2022, ha dichiarato:” sono il fratello dell'amministratore della società ricorrente, sig. Pt_2
e sono altresì socio della stessa società (…)” manifestando il suo interesse
[...] diretto nella causa come da ampia giurisprudenza condivisa dal Tribunale (Cass. n.
2073/2007), mentre solo il teste ha confermato, in sede di escussione Persona_5 testimoniale, le posizioni sostenute dalle parti ricorrenti.
Orbene, osserva il Tribunale che, alla stregua del compendio probatorio emerso nel corso del giudizio sulla base delle dichiarazioni testimoniali sopra richiamate e della documentazione prodotta, soprattutto da parte resistente, deve ritenersi raggiunta prova sufficientemente certa in ordine alle circostanze delle violazioni di legge contestate alle parti ricorrenti, con necessitato rigetto del ricorso presentato
Risulta evidente, così, l'idoneità delle prove prodotte dall' resistente al fine di CP_3 confermare quanto accertato e poi trasfuso nell'impugnata ordinanza.
E comunque risolutiva, ai fini della decisione, risulta la omessa contestazione da parte ricorrente delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi di parte resistente ai fini delle conseguenze e degli effetti probatori che ne conseguono ai sensi e per gli effetti del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cpc. In effetti, con orientamento oramai granitico la Corte di cassazione ha fatto proprio il principio sancito dalla nota sentenza delle Sezioni Unite n. 761 del 23 gennaio 2002, secondo cui i fatti non contestati devono ritenersi certi dal giudice, “senza nessuna possibilità di andare in contrario avviso” (Cassazione civile, Sez. III, Ordinanza del 27 marzo 2018, n.
7513). Per conseguenza, la omessa contestazione da parte ricorrente delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi di parte resistente impediscono al presente
Ufficio di seguire dati probatori di segno contrario.
Pertanto, il tenore delle dichiarazioni testimoniali rese in corso di giudizio e la valenza probatoria della documentazione prodotta consente di addivenire al convincimento della infondatezza del ricorso con il conseguente conferma degli accertamenti eseguiti dall' e la conseguente conferma dell'ordinanza- Controparte_1 ingiunzione n.672/2018 con il rigetto del ricorso e dell'azione.
Le spese di lite, infine, devono essere poste a carico delle parti ricorrenti, in solido, in ragione del rigetto delle domande di parte ricorrente.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI BRINDISI
In composizione monocratica, in persona dell'avv. Simone Coppola, in funzione di
Giudice del Lavoro, visto l'art. 429 c.p.c, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto in data 28.11.2018 da e nei confronti Parte_1 Parte_2 dell' così provvede;
Controparte_1
- rigetta il ricorso presentato da e da nei confronti Parte_1 Parte_2 dell' poiché infondato;
per conseguenza Controparte_1
- conferma l'ordinanza-ingiunzione n. 672/2018 emessa e notificata dall'
[...] alle parti ricorrenti;
per conseguenza Controparte_1
- condanna le parti ricorrenti e al pagamento delle spese Parte_1 Parte_2 processuali in favore dell' che si liquidano in €.2.500,00, Controparte_1 oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA, se dovuti.
Sentenza pubblicata mediante lettura in aula ed allegazione a verbale.
Brindisi, 04.12.2025
Il Giudice Onorario di Tribunale Confermato
Avv. Simone Coppola