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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 814 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 814/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3259/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - RI - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259001618437000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200033803311000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
La tassa automobilistica è regolata dal D.L. 30-12-1982 n. 953 con richiamo al D.P.R. 5-2-1953 n. 39 e al D.M. 18-9-1962. L'art. 5 comma trentadue e segg. del D.L. 30-12-1982 n. 953 stabilisce che al pagamento della tassa automobilistica sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito dal D.M. 18-9-1982 risultano essere proprietari presso il registro pubblico automobilistico per i veicoli in esso iscritti;
la norma prevede altresì che l'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli . Ora il D.P.R. n.39 del 1953 all'art. 5 prevede che la tassa è stabilita in ragione di un anno solare e che il pagamento può avvenire per anno solare , per quadrimestri con scadenza 1 gennaio , 1 maggio e 1 settembre oppure a bimestri con scadenza 1 gennaio , 1 marzo
, 1 maggio 1 luglio , 1 settembre e 1 novembre;
con successivo D. M. 18-9-1962 , art. 1
, è stato disposto che le tasse possono essere pagate oltre che per l'anno solare e per uno o più bimestri anche per anno e per periodi da due a cinque bimestri , con decorrenza dai detti periodi bimestrali fissi e con scadenza all'anno successivo a quello di pagamento del tributo. La tassa deve essere corrisposta , pertanto , nei termini , con le modalità e per i periodi fissi di imposta previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tassa di circolazione ( DPR n. 39 del 1953 e DM 18-9-1982). Il diritto della Amministrazione finanziaria a richiedere la tassa si prescrive comunque con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento per cui la avvenuta prova dalla notifica dell'avviso di accertamento nel termine di tre anni ha la funzione di interrompere la prescrizione;
per effetto della interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione ( art. 2945 cod. civ.) che ricomincia a decorrere dal giorno successivo all'atto interruttivo. Ricorrente_1Nella fattispecie, parte ricorrente , , ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320259001618437000, notificatagli in data 09.06.2025 inerente il bollo auto , per l'anno d'imposta 2017 , con cui veniva chiesto il pagamento della somma di euro 339,56. Deduceva , tra i motivi , l'omessa o irregolare notifica dell'atto presupposto , ossia cartella di pagamento n. 2932020003483311000 che si assume essere stata notificata in data 09.06.2022, e quindi la prescrizione della pretesa creditoria , poiché l'atto impugnato gli era stato notificato oltre il termine triennale previsto dalla normativa sopra richiamata, in assenza della prova della notifica dell'atto prodromico. Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si è costituito il competente assessorato della Regione Sicilia , chiedendo il rigetto del ricorso .
Non si è costituito l'Ente della RI . Il ricorso va accolto con l'annullamento dell'atto impugnato, limitatamente al bollo auto , per decorso del termine triennale entro il quale deve essere chiesto il pagamento della tassa in questione , come sopra specificato, trattandosi di imposta ,anno 2017 , e non vi è prova della notifica dell'atto prodromico , prima della notifica dell'intimazione avvenuta in data 09.06.2025 . Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
La Corte di Giustizia Tributaria , in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato limitatamente al bollo auto 2017. Condanna gli Enti convenuti al pagamento , in solido, delle spese processuali , in favore della parte ricorrente, che liquida in complessive euro 180 ,00 , oltre accessori come per legge . Palermo lì 06.02.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr.Agostino Cisca
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 4, riunita in udienza il 06/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CISCA AGOSTINO CARMELO, Giudice monocratico in data 06/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3259/2025 depositato il 22/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 Avv. -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Sicilia
Email_2elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - RI - Catania
Email_3 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320259001618437000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320200033803311000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
La tassa automobilistica è regolata dal D.L. 30-12-1982 n. 953 con richiamo al D.P.R. 5-2-1953 n. 39 e al D.M. 18-9-1962. L'art. 5 comma trentadue e segg. del D.L. 30-12-1982 n. 953 stabilisce che al pagamento della tassa automobilistica sono tenuti coloro che alla scadenza del termine utile per il pagamento stabilito dal D.M. 18-9-1982 risultano essere proprietari presso il registro pubblico automobilistico per i veicoli in esso iscritti;
la norma prevede altresì che l'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dei veicoli . Ora il D.P.R. n.39 del 1953 all'art. 5 prevede che la tassa è stabilita in ragione di un anno solare e che il pagamento può avvenire per anno solare , per quadrimestri con scadenza 1 gennaio , 1 maggio e 1 settembre oppure a bimestri con scadenza 1 gennaio , 1 marzo
, 1 maggio 1 luglio , 1 settembre e 1 novembre;
con successivo D. M. 18-9-1962 , art. 1
, è stato disposto che le tasse possono essere pagate oltre che per l'anno solare e per uno o più bimestri anche per anno e per periodi da due a cinque bimestri , con decorrenza dai detti periodi bimestrali fissi e con scadenza all'anno successivo a quello di pagamento del tributo. La tassa deve essere corrisposta , pertanto , nei termini , con le modalità e per i periodi fissi di imposta previsti dalle vigenti disposizioni in materia di tassa di circolazione ( DPR n. 39 del 1953 e DM 18-9-1982). Il diritto della Amministrazione finanziaria a richiedere la tassa si prescrive comunque con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento per cui la avvenuta prova dalla notifica dell'avviso di accertamento nel termine di tre anni ha la funzione di interrompere la prescrizione;
per effetto della interruzione si inizia un nuovo periodo di prescrizione ( art. 2945 cod. civ.) che ricomincia a decorrere dal giorno successivo all'atto interruttivo. Ricorrente_1Nella fattispecie, parte ricorrente , , ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 29320259001618437000, notificatagli in data 09.06.2025 inerente il bollo auto , per l'anno d'imposta 2017 , con cui veniva chiesto il pagamento della somma di euro 339,56. Deduceva , tra i motivi , l'omessa o irregolare notifica dell'atto presupposto , ossia cartella di pagamento n. 2932020003483311000 che si assume essere stata notificata in data 09.06.2022, e quindi la prescrizione della pretesa creditoria , poiché l'atto impugnato gli era stato notificato oltre il termine triennale previsto dalla normativa sopra richiamata, in assenza della prova della notifica dell'atto prodromico. Concludeva per l'accoglimento del ricorso. Si è costituito il competente assessorato della Regione Sicilia , chiedendo il rigetto del ricorso .
Non si è costituito l'Ente della RI . Il ricorso va accolto con l'annullamento dell'atto impugnato, limitatamente al bollo auto , per decorso del termine triennale entro il quale deve essere chiesto il pagamento della tassa in questione , come sopra specificato, trattandosi di imposta ,anno 2017 , e non vi è prova della notifica dell'atto prodromico , prima della notifica dell'intimazione avvenuta in data 09.06.2025 . Le spese seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
La Corte di Giustizia Tributaria , in composizione monocratica accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato limitatamente al bollo auto 2017. Condanna gli Enti convenuti al pagamento , in solido, delle spese processuali , in favore della parte ricorrente, che liquida in complessive euro 180 ,00 , oltre accessori come per legge . Palermo lì 06.02.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr.Agostino Cisca