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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 01/04/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. V.G. 15849/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15849/2024 promossa da: nato il [...] a [...], di cittadinanza italiana, residente in Parte_1
Massa di Somma (NA), viale delle Magnolie n. 3, codice fiscale , C.F._1
e nata il [...] a [...], di cittadinanza italiana, residente in [...]Parte_2
Bolognese (BO), via Viazza Padulle n. 4, codice fiscale , C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dal sottoscritto Avv. Cavallotti Stefano (Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in San Giovanni in Persiceto C.F._3
(BO), Corso Italia n. 90
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 04/03/2025;
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 21/02/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 17/12/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 16/03/2013
davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 16/10/2013;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato il [...] a Parte_1
Cercola (NA) e nata il [...] a [...], celebrato a Sala Bolognese (BO) Parte_2
iscritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 3, p. 1, anno 2001;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) dispone che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) prende atto che la figlia maggiorenne risulta da tempo autosufficiente;
Persona_1
3) prende atto che l'abitazione coniugale è stata venduta e i coniugi vivono da tempo in abitazioni distinte;
4) prende atto che i coniugi rinunciano a pretendere l'uno dall'altra assegno di mantenimento;
5) prende atto che i coniugi dichiarano che di aver regolato ogni altro rapporto economico e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
6) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
7) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Sala Bolognese (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 2 di 3 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26.23.2025_
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 15849/2024 promossa da: nato il [...] a [...], di cittadinanza italiana, residente in Parte_1
Massa di Somma (NA), viale delle Magnolie n. 3, codice fiscale , C.F._1
e nata il [...] a [...], di cittadinanza italiana, residente in [...]Parte_2
Bolognese (BO), via Viazza Padulle n. 4, codice fiscale , C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dal sottoscritto Avv. Cavallotti Stefano (Cod. Fisc.
) ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in San Giovanni in Persiceto C.F._3
(BO), Corso Italia n. 90
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte telematicamente depositate in sostituzione dell'udienza del 04/03/2025;
- questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20);
- gli atti sono stati comunicati alla Procura della Repubblica il 21/02/2025;
- la circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio;
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
considerato che, con il ricorso introduttivo depositato in data 17/12/2024, secondo quanto prevede l'art. 473-bis.49 c.p.c., le parti hanno chiesto venisse pronunciata lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni che la separazione si è protratta ininterrottamente per oltre sei mesi a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 16/03/2013
davanti al Giudice designato alla trattazione della separazione consensuale conclusasi con decreto di omologa del 16/10/2013;
considerato che le parti hanno depositato entro i termini assegnati dal Giudice relatore le rispettive dichiarazioni di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70 e hanno altresì
dichiarato di riportarsi interamente a quanto richiesto nel ricorso introduttivo con riferimento allo scioglimento del matrimonio;
ritenuto che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto tra nato il [...] a Parte_1
Cercola (NA) e nata il [...] a [...], celebrato a Sala Bolognese (BO) Parte_2
iscritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 3, p. 1, anno 2001;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo lo scioglimento del matrimonio è sottoposto alle seguenti condizioni:
1) dispone che i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
2) prende atto che la figlia maggiorenne risulta da tempo autosufficiente;
Persona_1
3) prende atto che l'abitazione coniugale è stata venduta e i coniugi vivono da tempo in abitazioni distinte;
4) prende atto che i coniugi rinunciano a pretendere l'uno dall'altra assegno di mantenimento;
5) prende atto che i coniugi dichiarano che di aver regolato ogni altro rapporto economico e di non aver null'altro a pretendere l'uno dall'altra;
6) compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
7) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di Sala Bolognese (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
pagina 2 di 3 Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 26.23.2025_
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Carmen Giraldi
IL PRESIDENTE
dott. Bruno Perla
pagina 3 di 3