Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza 21/07/2025, n. 1299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1299 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01299/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00158/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 158 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Augusto Gandini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta, Nicoletta Ongaro, Federico Trento, Luca Mareso, con domicilio eletto presso la Civica Avvocatura in Venezia, S. Marco 4091, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
dell'esito, sancito con definitiva comunicazione email del 15.11.2024 e contestuale pubblicazione dei relativi risultati della prova preselettiva di voga nella procedura indetta per la realizzazione del corso "Arte del gondoliere" finalizzato al rilascio del certificato professionale propedeutico all'iscrizione al ruolo specifico dei conducenti di natanti di trasporto pubblico non di linea, sezione conducenti del servizio gondola, allegato alla D.D. 1741/2024 PDD del 06.08.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 luglio 2025 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente -OMISSIS- ha partecipato alla selezione pubblica per l’accesso al corso di formazione “arte del gondoliere”, indetta dal Comune di Venezia con determinazione dirigenziale 8 agosto 2024 n. -OMISSIS- (di seguito “bando”).
Il bando è stato indetto in attuazione della determinazione dirigenziale 20 giugno 2024 n. -OMISSIS-, con cui era stata prevista l’attivazione del corso finalizzato al rilascio agli aspiranti sostituti gondolieri di un attestato di superamento di una prova di voga a poppa su gondola e di un attestato di superamento di un corso professionale di praticantato riconosciuto dal Comune di Venezia, propedeutici alla partecipazione agli esami per l’iscrizione al Ruolo specifico dei gondolieri.
2. Il bando, in accordo con la determinazione dirigenziale 20 giugno 2024 n. -OMISSIS-, condizionava l’accesso al corso al superamento di una prova preselettiva consistente in un esame attitudinale preliminare di voga effettuata a prua di una gondola da traghetto “da parada” .
Il bando prevedeva che la prova preselettiva dei candidati sarebbe stata valutata dal Comitato di Gestione del concorso, composto da quattro membri, due dirigenti comunali e due esponenti della categoria dei gondolieri.
Ai sensi del bando, la valutazione della prova preselettiva avrebbe riguardato i seguenti aspetti: l’imbarco; la voga da prua; la posizione a bordo; la posizione del remo in vogata; la posizione del remo in sciata; il riposizionamento del remo; la marcia in uscita; lo sbarco.
Il bando prevedeva una votazione unica per ciascun candidato, espressione della somma dei punteggi (da uno a dieci) dati da ciascuno dei quattro commissari.
La prova preselettiva si intendeva superata al conseguimento di un punteggio minimo pari a ventotto (per tutti gli aspetti della procedura appena descritti, cfr. la produzione documentale del Comune sub doc. 4, pagine 5 e 6, e sub doc. 5, pagina 6).
3. Con atto municipale dell’11 ottobre 2024 è stata nominata presidente della commissione valutatrice la dirigente comunale dott.ssa -OMISSIS-, la quale, con proprio atto del 17 ottobre 2024, ha individuato quali altri membri il dirigente comunale dott. -OMISSIS-, il presidente dei bancali -OMISSIS- e il vice presidente dei bancali -OMISSIS-.
4. Le prove preselettive si sono così svolte il 22, il 23 e il 25 ottobre 2024.
Gli esiti sono stati riepilogati nella determinazione dirigenziale 12 novembre 2024 n. -OMISSIS- e comunicati ai candidati il 15 novembre 2024.
5. Il ricorrente -OMISSIS-, la cui prova preselettiva è stata valutata con il punteggio complessivo di ventuno, è tra i candidati che non l’hanno superata e che, di conseguenza, non sono stati ammessi al corso.
6. Con ricorso notificato il 14 gennaio 2025 e depositato il 27 gennaio 2025, -OMISSIS- ha impugnato il giudizio di mancato superamento della preselezione.
Il ricorso, cui accede un’istanza cautelare, si affida ai seguenti motivi:
“I° Con riferimento alla composizione della commissione esaminatrice - vizio di incompetenza”.
Il ricorrente sostiene che la commissione valutatrice della prova preselettiva sarebbe stata illegittimamente composta.
Sotto un primo profilo, sostiene che i due dirigenti comunali non avrebbero alcuna competenza tecnica per valutare gli aspiranti gondolieri, perché il ruolo che ciascuno di essi svolge nell’Ente Locale non avrebbe attinenza con l’esercizio pratico della voga.
Sotto un secondo profilo, sostiene che gli altri due componenti della commissione, gondolieri professionisti, sarebbero stati incompatibili perché essi avrebbero formato professionalmente, presso i rispettivi stazi, alcuni dei candidati;
“II° Obbligo di astensione di due dei componenti della Commissione esaminatrice – conflitto di interessi ex art. 6 bis l. n. 241/90”.
Il ricorrente sviluppa ulteriormente l’argomento della dichiarata incompatibilità dei commissari gondolieri e lamenta che essi avrebbero dovuto astenersi perché in conflitto di interessi;
“III° Eccesso di potere - disparità di trattamento”.
Il ricorrente deduce di praticare da tempo la voga veneta e di avere esperienza come assistente gondoliere.
Sostiene di avere svolto una prova preselettiva “pressoché perfetta” .
Lamenta che tutti i candidati giudicati idonei praticherebbero la voga al suo stesso livello e che alcuni di essi avrebbero capacità tecniche inferiori alle sue.
Sostiene che i poppieri, che operavano a poppa della gondola “da parada” condotta da ciascun candidato a prua, avrebbero potuto incidere sull’esito della prova preselettiva.
Lamenta che non sarebbe dato conoscere sulla base di quali criteri alcuni candidati siano stati giudicati idonei a scapito di altri.
7. Si è costituito in giudizio il Comune di Venezia resistendo al ricorso.
Con memoria del 17 marzo 2025, il Comune ha rappresentato che il corso di formazione “arte del gondoliere” si è concluso e che il 7 marzo 2025 i corsisti hanno svolto la prova finale di voga.
8. Alla camera di consiglio del 20 marzo 2025, a richiesta della parte attrice, il ricorso è stato cancellato dal ruolo delle sospensive in vista del deposito dell’istanza di prelievo per la sollecita trattazione della causa nel merito.
9. In occasione dell’udienza pubblica del 10 luglio 2025, la parte ricorrente ha integrato la propria domanda con la richiesta di accertare e dichiarare il diritto del deducente ad accedere all’esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio pubblico di gondola.
Esaurita la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione, come da separato verbale.
10. Il ricorso non può essere accolto.
11.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali viene prospettato l’argomento della illegittima composizione della commissione valutatrice dei candidati della prova preselettiva, possono essere trattati congiuntamente.
Entrambi i motivi vanno disattesi.
11.2a. Quanto alla ritenuta inesperienza dei dirigenti dell’Ente locale a comporre la commissione coglie nel segno l’eccezione di inammissibilità della censura opposta dalla difesa comunale.
In particolare, il Comune ha eccepito che sia la determinazione dirigenziale 20 giugno 2024 n. -OMISSIS- sia la determinazione dirigenziale 8 agosto 2024 n. -OMISSIS- prevedevano la presenza di due dirigenti comunali nella commissione e che, ciononostante, il ricorrente non li ha impugnati.
Ne deriva che i conseguenti provvedimenti di nomina dei commissari di provenienza comunale non possono essere più censurati sotto questo profilo.
11.2b. Il Comune ha comunque dimostrato che sia la dirigente -OMISSIS- sia il dirigente -OMISSIS- avevano un’esperienza adeguata per rivestire il ruolo di commissari, tenuto conto che si trattava di un compito che ciascuno di essi aveva svolto nel recente passato quale membro di commissione giudicatrice nelle prove di voga per i sostituti gondolieri in conduzione familiare (la prima negli anni 2023 e 2024 e il secondo nell’anno 2024).
11.3. Quanto alla dichiarata incompatibilità dei commissari gondolieri professionisti e al ritenuto connesso obbligo di astensione, va parimenti accolta l’eccezione di inammissibilità opposta dalla difesa comunale fondata sull’argomento secondo cui il ricorrente non ha allegato, né tantomeno dimostrato, alcuna reale sussistenza di un potenziale conflitto di interessi dei commissari in parola dovuto a pregressi rapporti con taluni dei candidati.
Da questo punto di vista, la censura è inammissibile ai sensi dell’art. 40, comma 2, cod. proc. amm..
12.1. Va disatteso anche il terzo motivo di ricorso in tutti e tre i profili nei quali si articola.
12.2a. Sull’argomento secondo cui il ricorrente avrebbe svolto una prova impeccabile, osserva il Collegio che la censura mira a contestare il modo in cui la Commissione ha esercitato la propria discrezionalità tecnica nel corso dell’attività valutativa.
Osserva al riguardo il Collegio che, per il consolidato e univoco indirizzo della giurisprudenza amministrativa, nella materia dei pubblici concorsi, le commissioni esaminatrici, cui compete prima fissare i parametri di valutazione e, successivamente, giudicare le prove svolte dai candidati, non effettuano una ponderazione di interessi, ma esercitano un'ampia discrezionalità tecnica, rispetto alla quale il sindacato di legittimità del giudice amministrativo è limitato al riscontro del vizio di eccesso di potere in peculiari ipotesi - limite, in cui sussistano elementi idonei ad evidenziare uno sviamento logico o un errore di fatto, o ancora una contraddittorietà ictu oculi rilevabile (cfr. ex plurimis Consiglio di Stato, sez. V, 19 settembre 2024, n. 7684).
12.2b. Fatta questa premessa, il ricorrente si è limitato a prospettare la propria autovalutazione di eccellenza in alternativa a quella non positiva della Commissione, rispetto alla quale non ha tuttavia sollevato censure specifiche di eccesso di potere.
Anche in questo caso, viene in rilievo la violazione dell’obbligo di specificità dei motivi di ricorso al quale consegue la declaratoria di inammissibilità ai sensi del già menzionato art. 40, comma 2, cod. proc. amm..
12.3. Lo stesso giudizio di inammissibilità investe la doglianza inerente la dichiarata influenza che il poppiere avrebbe esercitato sull’esito della prova dei candidati.
Si tratta infatti di una censura proposta in modo generico e indeterminato.
È peraltro rimasto privo di contestazione l’argomento difensivo del Comune secondo cui il ruolo del poppiere era solamente quello di seguire e assecondare le manovre dei candidati che vogavano da provieri, in modo da consentire lo svolgimento della prova selettiva, senza però incidere sull’esito della stessa.
12.4. Altrettanto generica e indeterminata è la censura secondo cui taluni candidati sarebbero stati giudicati idonei sulla base di criteri ulteriori rispetto a quelli fissati nel bando.
Al riguardo, rileva comunque il Collegio che il bando indicava i criteri di valutazione della prova preselettiva (doc. 5 del Comune, pagina 6) e che la prova del ricorrente è stata valutata facendo applicazione degli stessi (doc. 30 del Comune).
13. Va dichiarata inammissibile la richiesta formulata all’udienza pubblica di riconoscere il diritto del ricorrente di accedere all’esame per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di natanti adibiti al servizio pubblico di gondola, disciplinato dalla Città Metropolitana di Venezia tramite il “Regolamento per l'iscrizione ai ruoli dei conducenti di natanti in servizio di trasporto pubblico non di linea e di trasporto di cose per conto terzi” (doc. 25 del Comune).
Osserva al riguardo il Collegio che si tratta di una domanda nuova, che avrebbe dovuto veicolarsi tramite un atto per motivi aggiunti ai sensi dell’art. 43 cod. proc. amm., fondarsi su motivi specifici ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. d), cod. proc. amm., e notificarsi anche nei confronti dell’Ente competente a decidere sull’ammissione all'esame di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei gondolieri.
14. In conclusione, il ricorso non può essere accolto alla luce della inammissibilità di ciascuno dei motivi ai quali si affida.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge
Condanna -OMISSIS- a pagare al Comune di Venezia la somma di Euro 2.500,00# (duemilacinquecento/00), oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Francesco Avino, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.