Ordinanza cautelare 23 maggio 2025
Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00389/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02334/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2334 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
G.F. Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, in relazione alla procedura CIG B4E06BEF62, rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Ida Leonardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Anas Gruppo Fs Italiane, Anas Gruppo Fs Italiane Struttura Territoriale Campania Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
Edilstrade Minturno S.r.l., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento prot. n. CDG-0320015 del 9.4.2025, con il quale l’ANAS S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Struttura Territoriale della Campania ha disposto la revoca “del provvedimento di aggiudicazione efficace, prot. n. CDG- 0077595 del 29.01.2025, disposto a favore dell’impresa G.F. SERVICE S.R.L. (in avvalimento con Consorzio Stabile Appaltitalia)”, comunicato con nota prot. n. 322760 del 10.4.2025;
- della nota prot. n. 278094 del 28.3.2025 con la quale l’ANAS S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Struttura Territoriale della Campania ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione;
- della nota prot. n. 241355 del 18.3.2025 con la quale il R.U.P. ha dichiarato “NON idoneo ai fini della stipula del contratto, il Piano Operativo di Sicurezza dell’impresa G.F. SERVICE S.R.L.” e che si sarebbe proceduto con la revoca dell’aggiudicazione dell’appalto;
- di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale, ancorché ignoto.
Nonché per la condanna:
- dell’ANAS S.p.A. Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane – Struttura Territoriale della Campania in favore della ricorrente al risarcimento del danno, in forma specifica o per equivalente, conseguente alla illegittimità dei provvedimenti impugnati;
- in via ancora subordinata, al pagamento in favore della ricorrente dell’indennizzo ex art. 21 quinquies della L. n. 241/90.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da G.F. Service s.r.l. il 17 giugno 2025:
Per l’annullamento:
- della nota prot. n. 329784 del 14.4.2025, con la quale l’ANAS ha disposto l’aggiudicazione della “Gara NALAV026-24 – “S.S. 7 – S.S. 700 – S.S. 265 Var - Manutenzione Ricorrente 2025 – Pronto intervento per il ripristino definitivo di danni, incidenti ed emergenze” in favore della controinteressata RA TU s.r.l.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da G.F. Service s.r.l. il 25 luglio 2025:
Per l’annullamento:
- della nota prot. n. CDG-06029775 del 7.7.2025, comunicata in pari data, con la quale l’Anas S.p.A. ha disposto la “sospensione della qualificazione ai sensi degli artt. 95 comma 1 lett. e) e 98 comma 3 lett. c) del D.lgs. 36/2023, nonché dell’art. 10.4 del Regolamento per la formazione e la gestione dell’Elenco degli operatori economici ANAS per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture (compresi servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione - rev. 5.0)”;
- della nota prot. n. 466115 del 27.5.2025 recante l’avvio del procedimento di “sospensione e richiesta documentazione ai sensi dell’art. 7 L. 241/1990 nonché ai sensi dell’art. 10.4 del Regolamento per la formazione e la gestione dell’Elenco degli operatori economici ANAS per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture (compresi servizi di ingegneria e architettura ed attività di progettazione -rev. 5.0)”;
- ove occorrer possa, dell’art. 10.4. del Regolamento per la formazione e la gestione dell’Elenco degli operatori economici ANAS per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture (vers. rev. 5.0), se interpretato in modo estensivo tale da ricomprendere ulteriori ipotesi da quelle previste legittimanti l’esercizio del potere di sospensione a sistema della qualificazione all’Albo dei Fornitori;
- della nota prot. n. 648099 del 21.7.2025, notificata in pari data, con la quale l’Anas - Struttura Territoriale della Campania ha comunicato di aver provveduto alla stipula del contratto di lavori “S.S. 7 – S.S. 700 – S.S. 265 Var - Manutenzione Ricorrente 2025 – Pronto intervento per il ripristino definitivo di danni, incidenti ed emergenze” con la controinteressata Edilstrade Minturno s.r.l.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Anas Gruppo Fs Italiane e di Anas Gruppo Fs Italiane Struttura Territoriale Campania Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. PI EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – G.F. Service s.r.l. ha impugnato, con il ricorso introduttivo, la revoca disposta da ANAS dell’aggiudicazione in suo favore dei lavori “ S.S. 7 – S.S. 700 – S.S. 265 Var - Manutenzione Ricorrente 2025 – Pronto intervento per il ripristino definitivo di danni, incidenti ed emergenze ”, motivata sul presupposto che la società non avrebbe presentato o avrebbe presentato in modo inidoneo il Piano Operativo di Sicurezza (POS).
Con motivi aggiunti notificati in data 16 giugno 2025 ha successivamente impugnato l’aggiudicazione dell’appalto disposta in favore della controinteressata Edilstrade Minturno s.r.l. e, con ulteriori motivi aggiunti notificati in data 25 luglio 2025, il provvedimento n. 602977 del 7 luglio 2025, con il quale ANAS ha sospeso cautelativamente, per sei mesi, l’iscrizione della ricorrente all’Albo dei fornitori qualificati.
2. – Resiste l’A.N.A.S., chiedendo con articolate controdeduzioni la reiezione del compendio impugnatorio, siccome privo di fondamento.
È rimasta intimata la controinteressata Edilstrade Minturno S.r.l.
3. – Respinte le istanze cautelari formulate con il ricorso e con il II atto per motivi aggiunti, all’udienza pubblica del 19 novembre 2025, in vista della quale le parti hanno scambiato memorie e documenti, la controversia è stata trattenuta in decisione.
4. – Il ricorso non merita accoglimento.
5. – Non può riconoscersi, ad avviso del Collegio, efficacia viziante alla dedotta lesione delle garanzie partecipative ex art. 10, L. 241/90 (motivo sub I), derivante, secondo quanto affermato, dall’omessa considerazione delle osservazioni prodotte dalla società in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’aggiudicazione.
5.1. – La svista di ANAS, che non le ha valutate, per un verso, interviene all’esito di un’ampia interlocuzione intrattenuta sulle criticità e i ritardi nel rilascio del P.O.S. nell’ambito della quale la società ricorrente aveva già avuto modo di fornire, anche nel corso di incontri con rappresentanti della P.A., il suo apporto conoscitivo e collaborativo (v. ad es. PEC G.F. Service dell’1.3.2025); per altro verso non è dato rinvenire l’indicazione, da parte della ricorrente, nelle osservazioni (del 31.3.2025) e, a monte, nell’istanza di riesame del 25.3.2025, di alcun elemento concreto e ulteriore che avrebbe introdotto nel procedimento idoneo a incidere effettivamente sulla decisione finale di ANAS, spostando l'esito della relativa valutazione discrezionale.
5.2. – La censura, assume, invero, una connotazione solo ‘formale’ a fronte del rilievo, sostanziale, che le osservazioni difensive trasmesse dalla ricorrente – “ il POS trasmesso da G.F. Service alla Spett.le Anas rispetta il contenuto minimo di cui all’art. 3.2.1. dell’All. XV del D.lgs. n. 81/2008”; (ii) “le presunte incongruenze riscontrate, oltre a non sussistere per le ragioni ivi indicate, non attengono al contenuto minimo previsto dal citato allegato;” (iii) “l’inidoneità del POS non può assurgere a causa di revoca dell’aggiudicazione”; (iv) “G.F. Service è una realtà aziendale positivamente apprezzata ed operativa con il Vostro Spett.le Ente […] in diverse Regioni […] per lo svolgimento dei medesimi lavori di cui all’appalto in esame, per i quali ha anche redatto il POS di analogo contenuto, che è stato verificato idoneo ” – non appaiono integrare, diversamente da quanto preteso, elementi rilevanti che avrebbero potuto indurre l’Amministrazione all’adozione di un provvedimento di segno diverso, rivelandosi insufficienti, nella loro assertività e genericità, a superare la motivazione del provvedimento finale in concreto adottato dall'amministrazione.
6. – Parimenti vanno disattese le doglianze con cui, da un lato, è dedotta la nullità per vizio di incompetenza e di carenza assoluta di potere del provvedimento impugnato sull’argomento che il RUP, privo di alcun potere, avrebbe illegittimamente provveduto a verificare l’idoneità del POS, potere che ai sensi dell’art. 92 del d.lgs. n. 81/08 spetta al Coordinatore per l’esecuzione (motivo sub II) e, dall’altro lato, è lamentata l’illegittimità della revoca in quanto adottata in assenza dei presupposti legittimanti l’esercizio del corrispondente potere ex art. 21 quinquies, L. n. 241/90, stante l’insussistenza di un interesse pubblico preminente, del resto neppure esplicitato nel provvedimento adottato (motivo sub III).
6.1. – Il richiamo all’art. 92 del d.lgs. n. 81/08 si rivela inconferente rispetto alla questione della competenza all’adozione dell’impugnato atto di revoca, che qui viene in discussione, legittimamente assunto, di contro, in precisa simmetria con l’atto di aggiudicazione, dalla Stazione appaltante.
6.2. – Quanto alle ragioni che sorreggono la revoca, va premesso, in generale, che si tratta, come noto, di un atto di secondo grado che è manifestazione di un potere della P.A. e non è subordinato al ricorrere di ipotesi tipiche, tassativamente predeterminate dal legislatore ma, al contrario, è rimesso alla valutazione ampiamente discrezionale dell'amministrazione (Cons. Stato, Sez. V, 14/07/2022, n. 5991).
6.2.1. – Nel merito del caso di specie – nel quale viene in rilievo la inidoneità del POS ai fini della stipula del contratto e dell’avvio dei lavori – va fatto richiamo all’orientamento giurisprudenziale che conclude per la legittimità di una revoca o decadenza dell’aggiudicazione in ragione dell’inadempimento da parte dell’aggiudicatario “ dell’obbligo, previsto negli atti di gara, di procedere d’urgenza all’inizio dei lavori, su richiesta dell’amministrazione, nelle more della stipula del contratto ” (Cons. Stato, Sez. V, 14/12/2021, n. 8321; Cons. Stato, Sez. V, 2/10/2014, n. 4918; T.A.R. Perugia, sez. I, 24/02/2023, n. 94; T.A.R. Roma, sez. III, 11/8/2020, n. 9150).
6.2.2. – Il comportamento assunto dall’aggiudicataria tra la fase di aggiudicazione e quella di verifica dei requisiti e di acquisizione della documentazione propedeutica alla stipula è chiaro indice di inaffidabilità della stessa, con la conseguenza che “anche i lamentati ritardi nelle attività preliminari alla stipula del contratto di appalto su cui attualmente si verte potevano in linea di principio giustificare, da sé soli, la revoca dell’aggiudicazione” (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 29/7/2019, n. 5354).
6.2.3. – Del pari, deve ritenersi legittima la revoca dell’aggiudicazione a fronte della mancata produzione della documentazione “ attinente alla fase esecutiva e di apertura del cantiere (come la idoneità tecnico-professionale di cui agli articoli 17 ed 89 del D. Lgs. n. 81/2008 o il Piano Operativo di Sicurezza) la cui conformità a legge deve essere necessariamente verificata al momento dell’inizio dei lavori anche in caso di consegna anticipata rispetto alla stipulazione del contratto ” (T.A.R. Perugia, sez. I, 24/02/2023, n. 94).
6.2.4. – Nel caso che occupa, nel provvedimento di revoca oggetto di gravame si dà atto che “ nell’incontro del 04.03.2025, riscontrata la carenza degli atti allegati al POS risultato, quindi, carente ed inidoneo ai fini della stipula del contratto e dell’avvio dei lavori, si è ribadito alla G.F. Service Srl che il tempo trascorso e il conseguente danno organizzativo arrecato alla Struttura Territoriale di Anas, non consentivano ulteriori proroghe per la consegna dei lavori e che si sarebbe provveduto alla revoca dell’aggiudicazione ”; di qui, di conseguenza, la revoca dell’aggiudicazione, trattandosi di un appalto di pronto intervento che rendeva impossibile procrastinare l’inizio delle attività lungo le statali di riferimento, in relazione al quale ha non irragionevolmente assunto una rilevanza decisiva il ritardo nel rilascio del POS depurato delle criticità contestate dalla S.A., alcune delle quali peraltro non disconosciute dalla ricorrente (ad es. quella sui mezzi intestati ad altra impresa e sulle revisioni scadute).
Ne deriva l’infondatezza delle censure sub II e III.
7. – Con il motivo sub IV del ricorso introduttivo la società ricorrente ha formulato domanda risarcitoria e, in via subordinata, di pagamento dell’indennizzo ex art. 21 quinques L. n. 241/90.
Il motivo è infondato.
7.2. – L’acclarata insussistenza dei profili di illegittimità della revoca dedotti in ricorso esclude in radice, facendo difetto uno dei relativi presupposti, la configurabilità della responsabilità aquiliana della P.A.
7.3. – Quanto al richiesto indennizzo nemmeno è dato ravvedere nel caso in parola, ad avviso del Collegio, stanti gli obiettivi profili di incongruità del POS, le condizioni per una favorevole valutazione della relativa domanda.
7.3.1. – Va escluso, infatti, l'indennizzo “ laddove non vi sia affidamento legittimo da tutelare – perché il privato abbia dato causa, con la propria condotta negligente, alla situazione di inopportunità rimossa con l’atto di revoca ”, casi nei quali “ viene meno la ratio posta a fondamento dell’obbligo di indennizzo, con la conseguenza che quest’ultimo non potrà essere liquidato, per difetto di un elemento costitutivo ”. Per come delineata, “ la sussistenza di una condotta diligente, da parte del privato, costituisce pertanto elemento costitutivo della fattispecie indennitaria di cui all’art. 21 quinquies l. n. 241/90, rendendo giuridicamente tutelabile un affidamento incolpevole ”, di guisa che “[I] n tale ottica, la condotta negligente del privato – tanto nel diritto comune, quanto in quello pubblico – si traduce in un rifiuto di tutela da parte dell’ordinamento, non potendo quest’ultimo accordare protezione giuridica a condotte che stridano con precise disposizioni di legge, ovvero con il generale principio di buona fede ” (Cons. Stato, Sez. V, 23/10/2025, n. 8229).
8. – Il ricorso, analogamente al I atto per motivi aggiunti, nel quale sono dedotte solo censure solo in via derivata, è dunque complessivamente infondato e va, pertanto, respinto.
9. – Nemmeno colgono nel segno le censure spiegate con il II atto per motivi aggiunti, con il quale la società ricorrente impugna la “ sospensione della qualificazione ai sensi degli artt. 95 comma 1 lett. e) e 98 comma 3 lett. c) del D.lgs. 36/2023, nonché dell’art. 10.4 del Regolamento per la formazione e la gestione dell’Elenco degli operatori economici ANAS per l’affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture ”.
10. – È smentita in fatto la doglianza con la quale parte ricorrente lamenta che, in violazione dell’art. 10.4 del Regolamento ANAS per la formazione e gestione dell’elenco degli operatori economici ANAS per l’affidamento di appalti, sarebbe mancata, in corso di procedimento, la valutazione del Comitato di qualificazione ANAS e il nulla osta del Comitato di qualificazione dei fornitori del Gruppo FS (motivo sub V). La difesa di ANAS ha dato conto, infatti, dell’intervenuta valutazione del Comitato di qualificazione, nel corso della riunione del 26 maggio 2025, e, inoltre, del rilascio del nulla osta da parte del Comitato di qualificazione FSI, avvenuto nel corso della riunione del 30 giugno 2025.
10.1. – Quanto alla censura – peraltro formulata nella (sola) memoria ex art. 73 c.p.a. – con cui è criticata l’acquisizione solo a posteriori , in dedotta violazione dell’ordine procedimentale di cui al cit. art. 10.4., del nulla osta da parte del Comitato del Gruppo FSI ed è contestata, altresì, la ‘anticipazione’ dell’intervento del Comitato di Qualificazione ANAS, la medesima non sortisce alcun effetto viziante sul provvedimento finale (adottato il 7 luglio 2025), il quale è comunque successivo al completo perfezionamento dell’ iter previsto dalla norma regolamentare (il Comitato del Gruppo FSI ha rilasciato il nulla osta in data antecedente, come detto il 30 giugno 2025).
Il motivo sub V, pertanto, va respinto.
11. – Vanno disattese, del pari, le doglianze articolate sub VI e VII del II atto per motivi aggiunti, entrambe volte a contestare la ricorrenza dei presupposti normativi sui quali poggia l’impugnato provvedimento di sospensione, adottato ai sensi degli artt. 95 comma 1 lett. e) e 98 comma 3 lett. c) del D.lgs. 36/2023, nonché dell’art. 10.4 del menzionato Regolamento ANAS.
11.1. – La ricorrente assume, per un verso, l’illegittimità del provvedimento gravato per l’asserita non riconducibilità della revoca di aggiudicazione al novero delle ipotesi di grave illecito professionale (sub VI), per altro verso ne contesta la legittimità per difetto dei presupposti legittimanti l’esercizio del potere di sospensione della qualificazione di cui all’art. 10. 4 lett. c) del Regolamento per la formazione e la gestione dell’Elenco degli operatori economici ANAS (sub VII).
La complessiva doglianza non merita condivisione.
12. – La sospensione è sufficientemente motivata dall’applicazione dell’art. 10.4. del Regolamento ANAS, ai sensi del quale “ Anas si riserva il diritto di sospendere cautelativamente a sistema, in attesa dell’adozione del provvedimento da parte del Comitato di Qualificazione ANAS, previo nulla osta del Comitato di Qualificazione dei Fornitori del Gruppo FSI, l’Operatore economico qualora si accerti che […] abbia avuto una condotta tale da turbare gravemente la normalità dei rapporti con la Società (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: nell’esecuzione di contratti in essere, gravi ritardi, gravi inadempienze, esiti insufficienti nel monitoraggio delle prestazioni rese, risoluzioni contrattuali, laddove non incompatibile con il Codice dei Contratti) .
12.1. – La condotta contestata – consistita nella reiterata mancata consegna del POS in un appalto di pronto intervento a cui è conseguita la mancata stipula del contratto e la successiva revoca di aggiudicazione – è, ad avviso del Collegio, pienamente riconducibile all’ipotesi di cui all’art. 10.4, lett. c.; la rottura del rapporto fiduciario determinata dal comportamento della società ricorrente, posta a fondamento della revoca dell’aggiudicazione, ben si presta a integrare i presupposti richiesti dalla norma regolamentare la cui operatività, diversamente da quanto opinato dalla società ricorrente, non è affatto confinata alla fase esecutiva del rapporto contrattuale, come dimostra senza margini di dubbio l’impiego della locuzione “ a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo ”.
12.2. – La sospensione, atto plurimotivato, è dunque sostenuta, in punto di legittimità, dall’applicazione della norma regolamentare, risultando per l’effetto non concludente, a tali fini, la doglianza con cui la ricorrente contesta la sussumibilità della revoca dell’aggiudicazione nel novero dei gravi illeciti professionali (ex artt. 95 comma 1 lett. e) e 98 comma 3 lett. c) del D.lgs. 36/2023), così come affermato da ANAS nel provvedimento di sospensione.
Ne discende l’infondatezza anche del II atto per motivi aggiunti.
13. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso;
- rigetta i motivi aggiunti depositati in data 17 giugno 2025;
- rigetta i motivi aggiunti depositati in data 25 luglio 2025.
Condanna la società ricorrente alla refusione delle spese e competenze di giudizio in favore di ANAS, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
US OS, Presidente FF
PI EN, Primo Referendario, Estensore
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| PI EN | US OS |
IL SEGRETARIO