TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 389
TAR
Ordinanza cautelare 23 maggio 2025
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TAR
Sentenza 20 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Omessa valutazione delle osservazioni difensive

    Il Collegio ritiene che la svista dell'amministrazione non abbia efficacia viziante, in quanto le osservazioni della ricorrente non hanno introdotto elementi concreti idonei a incidere sulla decisione finale e la società aveva già avuto modo di fornire il suo apporto conoscitivo.

  • Rigettato
    Nullità del provvedimento per vizio di incompetenza e carenza di potere

    Il richiamo all'art. 92 del d.lgs. n. 81/08 è irrilevante rispetto alla competenza all'adozione dell'atto di revoca, legittimamente assunto dalla stazione appaltante.

  • Rigettato
    Illegittimità della revoca per assenza dei presupposti ex art. 21 quinquies L. n. 241/90

    La revoca è un atto discrezionale non subordinato a ipotesi tassative. Nel caso di specie, l'inidoneità del POS e il comportamento della aggiudicataria (ritardi, inadempienze) giustificano la revoca, trattandosi di un appalto di pronto intervento.

  • Rigettato
    Responsabilità aquiliana della P.A.

    L'insussistenza dei profili di illegittimità della revoca esclude la configurabilità della responsabilità aquiliana della P.A., mancando uno dei presupposti.

  • Rigettato
    Condizioni per il riconoscimento dell'indennizzo

    Non sussistono le condizioni per il riconoscimento dell'indennizzo, stante l'affidamento non legittimo dovuto alla condotta negligente della ricorrente (incongruenza del POS).

  • Rigettato
    Censure in via derivata

    Poiché il ricorso principale è stato rigettato, anche le censure in via derivata sono infondate.

  • Rigettato
    Mancata valutazione del Comitato di qualificazione ANAS e nulla osta del Comitato di qualificazione FSI

    La difesa di ANAS ha documentato l'intervenuta valutazione del Comitato di qualificazione ANAS e il rilascio del nulla osta da parte del Comitato di qualificazione FSI.

  • Rigettato
    Acquisizione postuma del nulla osta e anticipazione intervento Comitato di Qualificazione ANAS

    Tali critiche non sortiscono effetto viziante sul provvedimento finale, essendo il nulla osta del Comitato FSI stato rilasciato in data antecedente al provvedimento di sospensione.

  • Rigettato
    Non riconducibilità della revoca di aggiudicazione al novero dei gravi illeciti professionali

    La condotta contestata (mancata consegna del POS, mancata stipula del contratto, revoca dell'aggiudicazione) è riconducibile all'art. 10.4, lett. c) del Regolamento ANAS, che prevede la sospensione in caso di condotta tale da turbare gravemente i rapporti con la Società. La sospensione è atto plurimotivato e sostenuto dall'applicazione di tale norma regolamentare.

  • Rigettato
    Difetto dei presupposti legittimanti il potere di sospensione ex art. 10.4 lett. c) del Regolamento ANAS

    La condotta contestata è pienamente riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 10.4, lett. c) del Regolamento ANAS, in quanto la rottura del rapporto fiduciario integrata dalla condotta della società ben si presta a configurare i presupposti richiesti dalla norma, la cui operatività non è confinata alla fase esecutiva del rapporto contrattuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 389
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 389
    Data del deposito : 20 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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