TRIB
Sentenza 16 agosto 2025
Sentenza 16 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 16/08/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 16 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 29 marzo 2024 ed iscritta al n. 590
del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- ), in proprio e in qualità di esercente la Controparte_1 C.F._1
responsabilità genitoriale sul minore (C.F. ), Persona_1 C.F._2
rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti Massimo Campa del foro di Milano e Clarissa
Auriemma del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Via Anghileri n.
2 - Lecco, presso e nello studio dei difensori, giusta procura agli atti telematici
- (C.F. ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Controparte_2 C.F._3
Massimo Campa del foro di Milano e con elezione di domicilio in Via Anghileri n.
2 - Lecco, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
OPPONENTI
contro
- ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1
l'Amministratore Unico rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Alessandra Controparte_4
Morandin del foro di Como e con elezione di domicilio in Via Giovanni XXIII n.
7 - Missaglia, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto.
In data 29 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte opponente “In via principale e nel merito CP_1
1. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, l'inesistenza di qualsivoglia diritto di a Controparte_3
procedere in via esecutiva nei confronti della Sig.ra e dei figli per il rilascio degli immobili di Lecco, via Pasubio CP_1
n. 3/c, adibiti a residenza familiare, meglio identificati in atti;
2. di conseguenza, accertare e dichiarare l'illegittimità e quindi l'inefficacia dell'atto di precetto di rilascio intimato da
e notificato in data 11 marzo 2024, per i motivi tutti esposti in atti. Controparte_3
In via istruttoria: Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171, ter, nn. 2 c.p.c..
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su ogni eventuale nuova richiesta e/o domanda formulata”.
Per parte opponente “In via principale e nel merito Per_1
1. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, l'inesistenza di qualsivoglia diritto di a Controparte_3
procedere in via esecutiva nei confronti della Sig.ra e dei figli per il rilascio degli immobili di Lecco, via Pasubio CP_1
n. 3/c, adibiti a residenza familiare, meglio identificati in atti;
2. di conseguenza, accertare e dichiarare l'illegittimità e quindi l'inefficacia dell'atto di precetto di rilascio intimato da
e notificato in data 11 marzo 2024, per i motivi tutti esposti in atti. Controparte_3
In via istruttoria: Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171, ter, nn. 2 c.p.c.
depositata anche nell'interesse della Sig.na dalla madre, Sig.ra in qualità di Controparte_2 Controparte_1
esercente la responsabilità genitoriale.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su ogni eventuale nuova richiesta e/o domanda formulata”.
Per parte opposta: “Accertata la legittimità ed efficacia del titolo esecutivo azionato dalla opposta Controparte_3
nonché dell'atto di precetto per rilascio ex art. 605 c.p.c. e dei successivi atti esecutivi, come da integrale rigetto della
istanza di sospensiva formulata dall'opponente in via principale e subordinata, in quanto infondata in fatto e diritto, e per
le motivazioni di cui all'ordinanza emessa a definizione della fase cautelare dal G.I. Lombardi in data 7.6.2024;
dato atto che l'immobile oggetto del giudizio di opposizione è stato rilasciato dalla opponente all'esito di prosecuzione
dell'esecuzione per rilascio azionata da a mezzo U.N.E.P. di Lecco come da verbale in data 19.11.2024 Controparte_3
(r.g. 846/2024);
pagina 2 di 6 rigettare integralmente la formulata opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
In ogni caso, con condanna della opponente in proprio e nella sua predetta qualità, alle spese e ai compensi professionali,
rimborso forfettario 15%, oltre oneri di legge della fase cautelare e della fase di merito dell'opposizione, nonché della
successiva fase di riassunzione, che si chiede distrarsi integralmente e in via diretta al sottoscritto difensore che si dichiara
antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Raggiunta in data 11.3.2024 dalla notifica da parte della società di atto Controparte_3
di precetto, unitamente al titolo costituito da decreto di trasferimento immobiliare, per il rilascio dell'appartamento (con cantine) in Lecco, via Pasubio n. 3/C, in carenza di alcun titolo occupativo,
ha opposto il precetto, rappresentando come la società avesse come socio Controparte_1
unico ed amministratore unico l'ex marito e come l'acquisto all'asta fosse avvenuto Controparte_4
al preciso scopo di preservare quella che era la casa familiare. Ha aggiunto come già in precedenza fosse stato stipulato un contratto di locazione della durata di 12 anni, scaduto nel 2023 e come nella sentenza di divorzio n. 555/2022, pronunciata su conclusioni congiunte in data 5.10.2022, la casa fosse stata assegnata alla (come già nella separazione, omologata nel luglio 2018) ed il si CP_1 Per_1
fosse impegnato a sottoscrivere, entro 30 giorni, un contratto di locazione fra la società e CP_3
la per 4 anni rinnovabili avente ad oggetto detto appartamento, già casa coniugale, al canone CP_1
di euro 600,00 mensili, ma ciò non era avvenuto. L'opponente si è detta comunque legittimata a rimanere nell'immobile in forza dell'assegnazione, ben nota all'ex marito, il quale stava agendo in mala fede.
2. - La ricorrente ha chiesto di anticipare l'udienza del 21.5.2024 fissata per decidere sulla sospensiva, in quanto nelle more la società aveva proceduto all'avviso di sloggio ex art. 608 c.p.c. con indicazione della data del rilascio al 16.5.2024.
Con provvedimento inaudita altera parte del 14.5.2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo.
3. - Con memoria del 20.5.2024, si è costituita in giudizio assumendo di Controparte_3
essere soggetto terzo rispetto agli accordi del divorzio e di avere diritto alla liberazione del bene, non pagina 3 di 6 più detenuto in forza del contratto di locazione e nemmeno in virtù dell'assegnazione, mancando qualsivoglia trascrizione del provvedimento.
Con ordinanza riservata del 7.6.2024 è stato revocato il provvedimento di sospensione e, a seguito di esecuzione forzata, l'immobile è stato rilasciato in data 19.11.2024.
4. - Dopo il deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c., la difesa dell'opponente ha insistito per l'interruzione del giudizio, avendo la figlia (nata il [...]) nel frattempo raggiuto la CP_2
maggiore età.
All'udienza del 24.10.2024 il giudizio è stato interrotto ex art. 300 c.p.c..
La convenuta ha tempestivamente chiesto la riassunzione e anche si è Controparte_2
costituita in giudizio.
Senza dare ingresso alle istanze istruttorie richieste dalle parti opponenti, la causa è passata in decisione il 29.7.2025.
5. - Come si ricava dal decreto di trasferimento del 29.9.2022 (allegato all'atto di precetto sub doc. 2 dell'opponente), l'unico atto opponibile alla società che si è aggiudicata il Controparte_3
bene nella procedura esecutiva n. 159/2016 ai danni di , era il contratto di locazione Persona_1
ultranovennale (della durata di anni 12) a rogito del Notaio di Lecco e nel quale è subentrata Per_2
per effetto dell'assegnazione dell'immobile locato quale ex casa coniugale Controparte_1
nella quale abitare con i figli minori, dapprima nelle condizioni omologate della separazione consensuale del 17/21.7.2018 (doc. 6 dell'opponente) ed in seguito per la sentenza di divorzio a conclusioni congiunte n. 555/2022 del 5.11.2022 (doc. 7 dell'opponente).
Il contratto di locazione è però scaduto il 29.7.2023, come espressamente indicato nel decreto di trasferimento e non contestato nella presente sede: la non è dunque più legittimata CP_1
all'occupazione dell'immobile nella qualità di conduttrice.
L'opponente ha allora invocato la legittimità della detenzione del bene in forza dell'assegnazione della casa nella separazione (luglio 2018) e poi nel divorzio (2022). I provvedimenti di assegnazione sono tuttavia posteriori all'entrata in vigore dell'art. 155 quater c.c. (in vigore dal 1° marzo 2006, poi abrogato a far data dal 14 febbraio 2014), attualmente traslato nell'art. 337 sexies c.c., ossia norme che prevedono che “il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili
pagina 4 di 6 ed opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c.” e che quindi impongono la trascrizione per l'opponibilità ai terzi. Difatti, dopo le citate novelle legislative, il conflitto tra il coniuge assegnatario e chi ha ottenuto dal coniuge proprietario un diverso diritto dominicale, anche all'esito di espropriazione forzata, viene risolto necessariamente in base al criterio della priorità della trascrizione: dall'introduzione dell'art. 155 quater c.c. e senza soluzione di continuità nel vigente art. 337 sexies c.c.,
l'assegnazione della casa coniugale è trascrivibile come tale e perciò può essere opponibile solo se e quando trascritta (con chiarezza Cass. 15.4.2022 n. 12387).
6. - L'opponente si è dilungata nello spiegare – e dimostrare anche attraverso escussione testimoniale – come l'immobile costituente la casa familiare fosse inizialmente in nuda proprietà del marito poi trasferito in piena proprietà al di lui padre per Controparte_4 Persona_1
questioni familiari e societarie e contestualmente concesso in locazione col contratto ultranovennale suddetto. Fallita la società di famiglia (Pro.Fer.All s.r.l., poi , i creditori sociali hanno CP_5
escusso le fideiussioni personali e è stato colpito dall'esecuzione immobiliare che ha Persona_1
visto l'assegnazione dell'immobile alla di cui è socio unico ed amministratore Controparte_3
unico l'ex marito Nelle condizioni del divorzio l'immobile non solo è stato Controparte_4
assegnato alla quale collocataria di prole minorenne – ma con le problematiche di CP_1
opponibilità di cui si è detto sopra – ma l'ex marito, nella qualità di legale rappresentate di
[...]
ha assunto l'impegno di sottoscrivere entro 30 giorni un contratto di locazione per detto CP_3
immobile della durata di anni 4 (rinnovabile per altri 4) al canone di euro 600,00 mensili.
Ora, anche a voler ammettere che l'impegno assunto da nelle condizioni di Controparte_4
divorzio sia obbligatorio per la in quanto assunto da colui che era ed è socio ed CP_3
amministratore unico, non ne deriva comunque alcuna legittimazione della all'occupazione CP_1
del bene, ma semmai il diritto ad agire ex art. 2932 c.c. per ottenere una sentenza che si sostituisca al contratto di locazione non stipulato (cfr. Cass. 29.4.2015 n. 8607). Siffatta iniziativa la non ha CP_1
mai intrapreso e tanto le era possibile già dal mese successivo alla sentenza di divorzio, a fronte della mancata ottemperanza da parte dell'ex marito all'impegno assunto.
pagina 5 di 6 In conclusione, ed i due figli non hanno alcun diritto opponibile alla Controparte_1
per detenere l'immobile oggetto del precetto (ed attualmente rilasciato) e pertanto Controparte_3
l'opposizione va rigettata.
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, le parti opponenti vanno condannate in solido fra loro a rifonderle alla società opposta e con pagamento in favore dell'avv. Alessandra
Morandin, dichiaratasi antistataria, nell'importo che si liquida – tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile), dell'attività concretamente effettuata (senza reale istruttoria e senza scritti conclusivi ma con riassunzione) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (e successive integrazioni) – in euro 5.211,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
RIGETTA
l'opposizione promossa da con atto di citazione notificato in data 29.3.2024. Controparte_1
DA
) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), in solido fra loro, a pagare le spese di lite a favore dell'avv. Alessandra C.F._3
Morandin, dichiaratasi antistataria, per euro 5.211,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco il 14 agosto 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Nella persona del dott. Mirco Lombardi, in qualità di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con atto di citazione notificato in data 29 marzo 2024 ed iscritta al n. 590
del Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024 da:
- ), in proprio e in qualità di esercente la Controparte_1 C.F._1
responsabilità genitoriale sul minore (C.F. ), Persona_1 C.F._2
rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti Massimo Campa del foro di Milano e Clarissa
Auriemma del foro di Lecco e con elezione di domicilio in Via Anghileri n.
2 - Lecco, presso e nello studio dei difensori, giusta procura agli atti telematici
- (C.F. ), rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Controparte_2 C.F._3
Massimo Campa del foro di Milano e con elezione di domicilio in Via Anghileri n.
2 - Lecco, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
OPPONENTI
contro
- ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_3 P.IVA_1
l'Amministratore Unico rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Alessandra Controparte_4
Morandin del foro di Como e con elezione di domicilio in Via Giovanni XXIII n.
7 - Missaglia, presso e nello studio del difensore, giusta procura agli atti telematici
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a precetto.
In data 29 luglio 2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Per parte opponente “In via principale e nel merito CP_1
1. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, l'inesistenza di qualsivoglia diritto di a Controparte_3
procedere in via esecutiva nei confronti della Sig.ra e dei figli per il rilascio degli immobili di Lecco, via Pasubio CP_1
n. 3/c, adibiti a residenza familiare, meglio identificati in atti;
2. di conseguenza, accertare e dichiarare l'illegittimità e quindi l'inefficacia dell'atto di precetto di rilascio intimato da
e notificato in data 11 marzo 2024, per i motivi tutti esposti in atti. Controparte_3
In via istruttoria: Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171, ter, nn. 2 c.p.c..
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su ogni eventuale nuova richiesta e/o domanda formulata”.
Per parte opponente “In via principale e nel merito Per_1
1. accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in atti, l'inesistenza di qualsivoglia diritto di a Controparte_3
procedere in via esecutiva nei confronti della Sig.ra e dei figli per il rilascio degli immobili di Lecco, via Pasubio CP_1
n. 3/c, adibiti a residenza familiare, meglio identificati in atti;
2. di conseguenza, accertare e dichiarare l'illegittimità e quindi l'inefficacia dell'atto di precetto di rilascio intimato da
e notificato in data 11 marzo 2024, per i motivi tutti esposti in atti. Controparte_3
In via istruttoria: Si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie formulate nella memoria ex art. 171, ter, nn. 2 c.p.c.
depositata anche nell'interesse della Sig.na dalla madre, Sig.ra in qualità di Controparte_2 Controparte_1
esercente la responsabilità genitoriale.
In ogni caso: Con vittoria di spese e compensi, oltre IVA e CPA.
Si dichiara di non accettare il contraddittorio su ogni eventuale nuova richiesta e/o domanda formulata”.
Per parte opposta: “Accertata la legittimità ed efficacia del titolo esecutivo azionato dalla opposta Controparte_3
nonché dell'atto di precetto per rilascio ex art. 605 c.p.c. e dei successivi atti esecutivi, come da integrale rigetto della
istanza di sospensiva formulata dall'opponente in via principale e subordinata, in quanto infondata in fatto e diritto, e per
le motivazioni di cui all'ordinanza emessa a definizione della fase cautelare dal G.I. Lombardi in data 7.6.2024;
dato atto che l'immobile oggetto del giudizio di opposizione è stato rilasciato dalla opponente all'esito di prosecuzione
dell'esecuzione per rilascio azionata da a mezzo U.N.E.P. di Lecco come da verbale in data 19.11.2024 Controparte_3
(r.g. 846/2024);
pagina 2 di 6 rigettare integralmente la formulata opposizione in quanto infondata in fatto e diritto.
In ogni caso, con condanna della opponente in proprio e nella sua predetta qualità, alle spese e ai compensi professionali,
rimborso forfettario 15%, oltre oneri di legge della fase cautelare e della fase di merito dell'opposizione, nonché della
successiva fase di riassunzione, che si chiede distrarsi integralmente e in via diretta al sottoscritto difensore che si dichiara
antistatario ex art. 93 c.p.c.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Raggiunta in data 11.3.2024 dalla notifica da parte della società di atto Controparte_3
di precetto, unitamente al titolo costituito da decreto di trasferimento immobiliare, per il rilascio dell'appartamento (con cantine) in Lecco, via Pasubio n. 3/C, in carenza di alcun titolo occupativo,
ha opposto il precetto, rappresentando come la società avesse come socio Controparte_1
unico ed amministratore unico l'ex marito e come l'acquisto all'asta fosse avvenuto Controparte_4
al preciso scopo di preservare quella che era la casa familiare. Ha aggiunto come già in precedenza fosse stato stipulato un contratto di locazione della durata di 12 anni, scaduto nel 2023 e come nella sentenza di divorzio n. 555/2022, pronunciata su conclusioni congiunte in data 5.10.2022, la casa fosse stata assegnata alla (come già nella separazione, omologata nel luglio 2018) ed il si CP_1 Per_1
fosse impegnato a sottoscrivere, entro 30 giorni, un contratto di locazione fra la società e CP_3
la per 4 anni rinnovabili avente ad oggetto detto appartamento, già casa coniugale, al canone CP_1
di euro 600,00 mensili, ma ciò non era avvenuto. L'opponente si è detta comunque legittimata a rimanere nell'immobile in forza dell'assegnazione, ben nota all'ex marito, il quale stava agendo in mala fede.
2. - La ricorrente ha chiesto di anticipare l'udienza del 21.5.2024 fissata per decidere sulla sospensiva, in quanto nelle more la società aveva proceduto all'avviso di sloggio ex art. 608 c.p.c. con indicazione della data del rilascio al 16.5.2024.
Con provvedimento inaudita altera parte del 14.5.2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo.
3. - Con memoria del 20.5.2024, si è costituita in giudizio assumendo di Controparte_3
essere soggetto terzo rispetto agli accordi del divorzio e di avere diritto alla liberazione del bene, non pagina 3 di 6 più detenuto in forza del contratto di locazione e nemmeno in virtù dell'assegnazione, mancando qualsivoglia trascrizione del provvedimento.
Con ordinanza riservata del 7.6.2024 è stato revocato il provvedimento di sospensione e, a seguito di esecuzione forzata, l'immobile è stato rilasciato in data 19.11.2024.
4. - Dopo il deposito di memorie ex art. 171 ter c.p.c., la difesa dell'opponente ha insistito per l'interruzione del giudizio, avendo la figlia (nata il [...]) nel frattempo raggiuto la CP_2
maggiore età.
All'udienza del 24.10.2024 il giudizio è stato interrotto ex art. 300 c.p.c..
La convenuta ha tempestivamente chiesto la riassunzione e anche si è Controparte_2
costituita in giudizio.
Senza dare ingresso alle istanze istruttorie richieste dalle parti opponenti, la causa è passata in decisione il 29.7.2025.
5. - Come si ricava dal decreto di trasferimento del 29.9.2022 (allegato all'atto di precetto sub doc. 2 dell'opponente), l'unico atto opponibile alla società che si è aggiudicata il Controparte_3
bene nella procedura esecutiva n. 159/2016 ai danni di , era il contratto di locazione Persona_1
ultranovennale (della durata di anni 12) a rogito del Notaio di Lecco e nel quale è subentrata Per_2
per effetto dell'assegnazione dell'immobile locato quale ex casa coniugale Controparte_1
nella quale abitare con i figli minori, dapprima nelle condizioni omologate della separazione consensuale del 17/21.7.2018 (doc. 6 dell'opponente) ed in seguito per la sentenza di divorzio a conclusioni congiunte n. 555/2022 del 5.11.2022 (doc. 7 dell'opponente).
Il contratto di locazione è però scaduto il 29.7.2023, come espressamente indicato nel decreto di trasferimento e non contestato nella presente sede: la non è dunque più legittimata CP_1
all'occupazione dell'immobile nella qualità di conduttrice.
L'opponente ha allora invocato la legittimità della detenzione del bene in forza dell'assegnazione della casa nella separazione (luglio 2018) e poi nel divorzio (2022). I provvedimenti di assegnazione sono tuttavia posteriori all'entrata in vigore dell'art. 155 quater c.c. (in vigore dal 1° marzo 2006, poi abrogato a far data dal 14 febbraio 2014), attualmente traslato nell'art. 337 sexies c.c., ossia norme che prevedono che “il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili
pagina 4 di 6 ed opponibili ai terzi ai sensi dell'art. 2643 c.c.” e che quindi impongono la trascrizione per l'opponibilità ai terzi. Difatti, dopo le citate novelle legislative, il conflitto tra il coniuge assegnatario e chi ha ottenuto dal coniuge proprietario un diverso diritto dominicale, anche all'esito di espropriazione forzata, viene risolto necessariamente in base al criterio della priorità della trascrizione: dall'introduzione dell'art. 155 quater c.c. e senza soluzione di continuità nel vigente art. 337 sexies c.c.,
l'assegnazione della casa coniugale è trascrivibile come tale e perciò può essere opponibile solo se e quando trascritta (con chiarezza Cass. 15.4.2022 n. 12387).
6. - L'opponente si è dilungata nello spiegare – e dimostrare anche attraverso escussione testimoniale – come l'immobile costituente la casa familiare fosse inizialmente in nuda proprietà del marito poi trasferito in piena proprietà al di lui padre per Controparte_4 Persona_1
questioni familiari e societarie e contestualmente concesso in locazione col contratto ultranovennale suddetto. Fallita la società di famiglia (Pro.Fer.All s.r.l., poi , i creditori sociali hanno CP_5
escusso le fideiussioni personali e è stato colpito dall'esecuzione immobiliare che ha Persona_1
visto l'assegnazione dell'immobile alla di cui è socio unico ed amministratore Controparte_3
unico l'ex marito Nelle condizioni del divorzio l'immobile non solo è stato Controparte_4
assegnato alla quale collocataria di prole minorenne – ma con le problematiche di CP_1
opponibilità di cui si è detto sopra – ma l'ex marito, nella qualità di legale rappresentate di
[...]
ha assunto l'impegno di sottoscrivere entro 30 giorni un contratto di locazione per detto CP_3
immobile della durata di anni 4 (rinnovabile per altri 4) al canone di euro 600,00 mensili.
Ora, anche a voler ammettere che l'impegno assunto da nelle condizioni di Controparte_4
divorzio sia obbligatorio per la in quanto assunto da colui che era ed è socio ed CP_3
amministratore unico, non ne deriva comunque alcuna legittimazione della all'occupazione CP_1
del bene, ma semmai il diritto ad agire ex art. 2932 c.c. per ottenere una sentenza che si sostituisca al contratto di locazione non stipulato (cfr. Cass. 29.4.2015 n. 8607). Siffatta iniziativa la non ha CP_1
mai intrapreso e tanto le era possibile già dal mese successivo alla sentenza di divorzio, a fronte della mancata ottemperanza da parte dell'ex marito all'impegno assunto.
pagina 5 di 6 In conclusione, ed i due figli non hanno alcun diritto opponibile alla Controparte_1
per detenere l'immobile oggetto del precetto (ed attualmente rilasciato) e pertanto Controparte_3
l'opposizione va rigettata.
7. - Le spese di lite seguono la soccombenza e, perciò, le parti opponenti vanno condannate in solido fra loro a rifonderle alla società opposta e con pagamento in favore dell'avv. Alessandra
Morandin, dichiaratasi antistataria, nell'importo che si liquida – tenuto conto del valore della causa
(indeterminabile), dell'attività concretamente effettuata (senza reale istruttoria e senza scritti conclusivi ma con riassunzione) e dei criteri stabiliti dal D.M. Giustizia 10 marzo 2014 n. 55 (e successive integrazioni) – in euro 5.211,00 (per compensi), oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, in persona del dott. Mirco Lombardi, definitivamente pronunciando, così
provvede:
RIGETTA
l'opposizione promossa da con atto di citazione notificato in data 29.3.2024. Controparte_1
DA
) e (C.F. Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
), in solido fra loro, a pagare le spese di lite a favore dell'avv. Alessandra C.F._3
Morandin, dichiaratasi antistataria, per euro 5.211,00 oltre 15% spese generali, CPA ed IVA, se dovuta.
Così deciso in Lecco il 14 agosto 2025.
IL GIUDICE
dr. Mirco Lombardi
pagina 6 di 6