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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/07/2025, n. 2620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2620 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa AN ON, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12450/2025 R.G. promossa da:
e Parte_1 Parte_2
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Mirko Foti, domicilio eletto in Milano, via Enrico
Martini n. 9,
OPPONENTE
contro
, Controparte_1
rappresentato e difeso dai funzionari delegati, dott.sse Pamela Blumetti, Carmela
GR ed EG Taccia, dott. Michele Papapietro, domicilio eletto in Milano, via
RO MA n. 11,
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ex art. 22 L. 689/1981
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio Parte_3 Controparte_1
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
di Milano interponendo opposizione, ex art. 22 L. n. 689/1981 e art.
[...]
6 D. Lgs. n. 150/2011, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 140/2023/i/INPS del 16
novembre 2023 in forza della quale è stato intimato loro il pagamento dell'importo di euro 28.527,90 oltre spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa per omesse e infedeli registrazioni sul LUL (periodo novembre
2017 – dicembre 2018), durata del turno notturno, durata massima dell'orario lavorativo settimanale, superamento del milite annuale di lavoro straordinario,
omessa maggiorazione del lavoro straordinario e riposto settimanale;
il tutto in relazione ad un numero di lavoratori variabile da a 41.
Si è costituito ritualmente l' , contestando l'opposizione avversaria di CP_1
cui ha chiesto il rigetto.
All'esito di prove orali, la causa è stata discussa e decisa con modalità da remoto.
Ciò posto, le parti ricorrenti hanno eccepito, in primis, la nullità ed illegittimità
dell'ordinanza ingiunzione “per assenza degli atti prodromici” in quanto il verbale di accertamento n. 2022004696/T01 del 22 febbraio 2023 mai sarebbe stato notificato loro.
L'eccezione è infondata, risultando provato in causa, per documenti, che la notifica si è perfezionata il giorno 3 marzo 2023 presso la sede legale della società, in Milano, via Tunisia n. 42 (quale risultante da visura prodotta dalle stesse parti ricorrenti, doc. 9), venendo ricevuta da “persona incaricata a ricevere le notificazioni” nonché, il 2 maggio 2023, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti del legale rappresentante, sig. resosi Parte_2
irreperibile (doc. 2 . Pt_4
Si evidenzia che nel corso dell'udienza di discussione, la difesa attorea ha invece eccepito che l'omessa notifica riguarderebbe l'ordinanza ingiunzione stessa,
probabilmente prendendo spunto dal rilievo preliminare dell'Ispettorato secondo
2 cui l'ordinanza stessa non sarebbe stata notificato “al trasgressore” con conseguente carenza di “interesse ad agire”.
Entrambi i rilievi sono infondati posto che l'ordinanza ingiunzione risulta notificata alla società il 24 novembre 2023, a mani del portiere dello stabile di via
Tunisia n. 42, ove è situata la sede legale e ai sensi dell'art. 143 c.p.c. al legale
Con rappresentante, già resosi, appunto irreperibile (doc. 1 ).
Peraltro, la stessa opposizione, nella quale ai afferma l'avvenuta notifica dell'ordinanza il 24 novembre 2023, rende ultronea qualunque ulteriore argomentazione.
Le parti ricorrenti hanno poi chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., pendendo avanti al Tribunale di Imperia – con buona pace della precedente eccezione – proprio giudizio di opposizione al verbale di
Con accertamento da cui derivano le sanzioni amministrative CP_2
oggetto del presente procedimento (RG. 525/2023).
L'eccezione di pregiudizialità è del tutto infondata, posto che ad Imperia si controverte di accertamento negativo di crediti previdenziali INAIL laddove,
nella presente sede, l'oggetto è, appunto, costituito da sanzioni amministrative di cui è preteso il pagamento.
Medesime considerazioni valgono per il procedimento n. 10034/2023, pendente tra e avanti al Tribunale di Milano. Parte_1 CP_3
Le parti ricorrenti hanno poi eccepito la prescrizione quinquennale in quanto, a fronte di periodo sanzionatorio compreso tra il novembre 2017 e il dicembre
2018, la notifica del verbale unico di accertamento non sarebbe avvenuta o sarebbe avvenuta oltre il termine di legge.
Ribadito che la notifica risulta invece perfezionata il 3 marzo 2023 presso la sede della società e il 2 maggio 2023 nei confronti del legale rappresentante, resosi irreperibile, è appena il caso di osservare che le sanzioni amministrative si
3 prescrivono – come disposto dall'art. 28 della legge 689/1981- nel termine di 5
anni.
Il termine è interrotto dalla notifica del verbale unico di accertamento e notificazione, con il quale gli illeciti amministrativi vengono contestati ai sensi dell'art. 14 della Legge 689/1981.
Occorre inoltre tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione (art. 28
della Legge 689/1981) e decadenza (art. 14 della Legge 689/1981) prevista dall'art. 103, comma 6bis, del D.L. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020, e ss.mm., che dispone: “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Nel caso concreto, non si ravvisa quindi alcuna prescrizione.
Le parti ricorrenti hanno poi eccepito l'assenza di prova con riferimento a due distinti profili: da un lato, si lamenta il rinvio, operato nell'ordinanza ingiunzione, ad un verbale che non riporta la descrizione delle violazioni.
Dall'altro, si contesta il valore probatorio dell'accertamento, basato su mere dichiarazioni.
Nessuna delle due eccezioni è fondata.
L'ordinanza ingiunzione richiama il verbale unico di accertamento e notificazione 2022004696/T01 del 22/2/2023 (doc. 2) che, come si è dimostrato, è
stato notificato ad entrambi i ricorrenti.
Tale verbale ricostruisce l'accertamento compiuto, fondato sia sulla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza (in particolare i files di rendicontazione delle retribuzioni e delle ore di lavoro elaborati dalla società,
come precisato nel doc. 4 bis, relazione della Guardia di Finanza di Sanremo) che
4 sulle dichiarazioni dei lavoratori - circa 30 - dalle quali emergerebbero modalità
lavorative diffuse.
Sul valore probatorio delle dichiarazioni acquisite, si fa rilevare che la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 17774 dell'8/9/2015, stabiliva che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice,
unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. 19 aprile
2010 n. 9251 e Cass. 6 settembre 2012 n. 14965). È corretta, pertanto, la sentenza impugnata che conferisce alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verbale ispettivo,
maggiore attendibilità, per essere state le stesse fornite nell'immediatezza del fatto,
rispetto a quelle rese in sede giudiziale”.
Ancora, con la sentenza n. 8556 del 6 aprile 2018, la medesima Corte stabiliva che
“le dichiarazioni stragiudiziali rese in sede ispettiva sono liberamente valutabili e apprezzabili dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. Il valore probatorio delle dichiarazioni rese in sede ispettiva non viene meno a seguito delle immotivate rettifiche o ritrattazioni in sede giudiziaria in presenza di altri elementi che concorrono a dimostrare la fondatezza della pretesa contributiva”.
Secondo la pronuncia n. 3525 del 22/02/2005 della Suprema Corte, “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre,
per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al Pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo
5 l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Nella specie, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del giudice di merito, che aveva fondato il proprio convincimento sulle risultanze del verbale redatto dagli ispettori del lavoro, completo e dettagliato, al quale erano allegati due verbali ispettivi e numerose dichiarazioni rese dai lavoratori, e che era stato confermato in udienza da alcune testimonianze, tra le quali una resa da chi aveva effettuato le ispezioni e ricevuto le dichiarazioni)”.
Venendo al merito, si rammenta che gli operanti hanno ritenuto di individuare –
nell'operato delle parti ricorrenti – i seguenti illeciti amministrativi:
1) infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro ai sensi dell'art. 39 D.L. n.
112/2008, conv. L. n. 133/2008;
2) violazione della disciplina in materia dei riposi settimanali ex art. 9 comma 1 D.
Lgs. n. 66/2003;
3) superamento dell'orario di lavoro notturno ex art. 13 D. Lgs. n. 66/2003;
4) superamento della durata massima dell'orario di lavoro ex art. 4 comma 2 D. Lgs.
n. 66/2003;
5) superamento del limite di lavoro straordinario ex art. 5 commi 3 e 5 D. Lgs. n.
66/2003.
Muovendo dalle infedeli registrazioni nel LUL nel periodo oggetto di contestazione (novembre 2017 – febbraio 2018), è emerso, dalle dichiarazioni acquisite nel corso dell'accertamento, nonché dai files di rendicontazione delle ore e delle retribuzioni acquisiti dalla Guardia di Finanza (cfr. doc. 4bis), che le ore di lavoro effettuate dai dipendenti della società erano notevolmente maggiori, rispetto a quanto registrato nel LUL (docc. 37 - 50); le voci retributive registrate sulla sezione paghe del LUL non corrispondevano alla realtà; poiché il lavoro straordinario non veniva correttamente registrato, ma ai lavoratori veniva garantito il pagamento della paga oraria concordata per le ore lavorate, il netto pattuito veniva raggiunto aggiungendo voci fittizie, quali l'indennità di trasferta
6 o emolumenti che avrebbero dovuto essere pagati in aggiunta alla retribuzione ordinaria, ad es. ratei di tredicesima mensilità che figuravano mensilmente o indennità per ferie non godute (che andrebbe pagata ove residuino ferie non godute alla cessazione del rapporto).
Il meccanismo è descritto nella relazione della Guardia di Finanza di Sanremo,
che mette a confronto le ore di un lavoratore ( indicate sul file Persona_1
excel con il prospetto paga.
È stata poi contestata, in relazione a taluni lavoratori, l'omessa fruizione dei riposi settimanali, ai sensi dell'art. 9 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003.
La norma prevede che “Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo
7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni”.
Quindi, ciascun lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo a settimana (24 ore da cumulare con le 11 di riposo giornaliero, quindi 35 ore); per garantire una maggior flessibilità alle imprese, è consentito che il riposo sia goduto su una media di 14 giorni (per cui, ad esempio, è legittimo lavorare 12 giorni consecutivi ed effettuare poi 2 giorni di riposo).
Il CCNL, all'art. 40, non prevede deroghe, ma ricalca il contenuto dell'art. 9 D.
Con Lgs. 66/2003 (doc. 36 ).
Non è previsto alcun recupero del riposo settimanale entro 6 mesi.
Non si verte quindi di recupero delle ore di straordinario che confluiscono nella
“banca delle ore” e parimenti è irrilevante il turno di lavoro svolto dai dipendenti, posto che il riposo settimanale deve esser goduto a prescindere dal turno di lavoro osservato.
7 Il comma 2 dell'art. 9 prevede “fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale” ma non è dedotto in causa i lavoratori in questione cambiassero turno, ricadendo invece, il relativo onere probatorio sulle parti ricorrenti.
Anche con riferimento al riposo settimanale, la violazione è stata accertata sulla base dei files di rendicontazione forniti dalla Guardia di Finanza (doc. 4 bis),
confermati dalle dichiarazioni;
la violazione è stata accertata con riferimento agli
8 lavoratori indicati nella tabella 2 allegata al verbale (doc. 2 c), con l'indicazione dei riposi omessi per mese.
Con La difesa di cita, ad esempio, tra i lavoratori che non hanno fruito di riposo, il sig. (doc. 9) che in sede ispettiva ha riferito di Persona_2
lavorare “8/9 ore al giorno per 7 giorni alla settimana”; il sig. Testimone_1
, escusso come teste anche in corso di causa (v. infra), che in sede
[...]
ispettiva (doc. 5) ha riferito di lavorare “7 giorni su 7 alla settimana, dal 2015 al
2020”, con le varie società datrici di lavoro (doc. 5); il sig. Persona_3
(doc. 10) “RA tutti i giorni. Dopo due o tre mesi facevo qualche giorno di
[...]
riposo”.
Si vedano sul punto anche le dichiarazioni di (doc. 7), Persona_1
(doc. 8). Tes_2 Persona_4
La sanzione applicata è quella prevista nel caso di violazione commessa per un numero di lavoratori superiore a 5.
Con riferimento al superamento dell'orario lavoro notturno, l'art. 13, comma 1 D.
Lgs. n. 66/2003 prevede che “l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può
superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei
8 contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite”.
Le parti ricorrenti affermano che i propri dipendenti lavoravano in orario diurno e solo in rari casi di notte.
La violazione in questione è stata contestata infatti in relazione a due soli lavoratori, e . Persona_5 Testimone_1
Sostengono le parti ricorrenti che il superamento delle 8 ore andrebbe calcolato su una media di tre mesi, citando l'art. 39 del CCNL (Doc. 36) che prevede il calcolo come media su base trimestrale, ma “in caso di adozione di un orario articolato su più settimane”. I lavoratori oggetto di accertamento non avevano un orario articolato su più settimane, ma osservavano sempre lo stesso orario di lavoro (come risulta dalle dichiarazioni acquisite), quindi la deroga invocata non può trovare applicazione.
Per l'accertamento della violazione, l' si è basato (come risultante alle CP_1
pagine 9-10 del verbale, doc. 2), oltre che sui files forniti dalla Guardia di Finanza
- dai quali risultava il numero di ore mensili - anche sulle dichiarazioni dei lavoratori per i quali la violazione è stata contestata, quali individuati alla tabella
3 allegata al verbale.
Si tratta ad esempio, di (escusso come teste Testimone_1
anche in corso di causa, v. infra), il quale ha dichiarato agli ispettori di aver lavorato “dalle 21,00 alle 6 del mattino successivo” o “dalle 22 alle 7 del mattino successivo”, a seconda del punto vendita (doc. 5), mentre Persona_5
(doc. 6) ha dichiarato di lavorare 9 ore al giorno, sei giorni a
[...]
settimana.
Con riferimento alla durata massima dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 4
comma 2 del D. Lgs. 66/2003, “I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro. La durata media dell'orario di lavoro non può
9 in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi”.
Come risulta dal verbale unico di accertamento e notificazione (pag. 7 doc. 2), il periodo di riferimento per il calcolo della media utilizzato dagli ispettori è il semestre, conformemente a quanto indicato nel CCNL.
Non appare, invece, condivisibile la tesi delle parti ricorrenti secondo cui si dovrebbe tenere conto, per calcolare la media, di un periodo di 12 mesi;
invero, il
CCNL prevede, all'art. 30, che il periodo di riferimento possa essere aumentato fino a 12 mesi con contratto di secondo livello, ma non si ha alcuna evidenza di accordi di secondo livello;
altresì, il CCNL dispone che “per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l. il periodo di riferimento è comunque pari a 12 mesi”, ma per la società ispezionata non era stato previsto un “orario multiperiodale” (che, secondo il CCLN applicato consentirebbe, per far fronte a picchi e cali di attività, di avere un orario settimanale da un minimo di 35 ore ad un massimo di 45 ore).
I lavoratori effettuavano sempre lo stesso orario di lavoro.
Dunque, va ritenuto corretto il parametro preso in considerazione per il calcolo della media, risultando provato il superamento delle 48 ore settimanali per i 34
lavoratori indicati nella tabella 1 allegata al verbale (doc. 2B).
L'accertamento, anche rispetto a ciò, ha tenuto conto sia dei files acquisiti dalla
Guardia di Finanza, sia delle dichiarazioni dei lavoratori.
Come già riportato, peraltro, il lavoro giornaliero superava le 8 ore (arrivando anche a 10/12); molti lavoratori hanno dichiarato di lavorare sei giorni su sette,
10 altri (gli 8 per i quali è contestata la violazione dell'art. 9 D. Lgs. 66/2003) e di non osservare il riposo settimanale, lavorando sette giorni su sette.
A titolo esemplificativo, gli ispettori hanno riportato le dichiarazioni del sig.
(doc. 9) che lavorava “8/9 ore al giorno per 7 giorni Persona_2
alla settimana”; del sig. (escusso come teste Testimone_1
anche in corso di causa, v. infra) che lavorava “dalle 21,00 alle 6 del mattino successivo o dalle 22 alle 7 del mattino successivo […] facevo orario di lavoro di 9- 10 ore al giorno, mi capitava di fare 250 ore o anche di più al mese […] 7 giorni su 7 a settimana” (doc. 5); del sig. (doc. 11) il quale Persona_6
ha precisato “iniziavo alle 8 e finivo alle 20 per 3 giorni, gli altri 3/4 giorni facevo dalle
9 alle 21…mercoledì e sabato quando arrivava la merce lavoravo dalle 22 fino alle 4/5 del mattino successivo, in più dell'orario giornaliero svolto”; del sig. Persona_1
(doc. 7) che ha riferito: “…io ricevevo, come referente del magazzino, mail da Per_7
[ , che il lavoratore identifica come il presidente della cooperativa] o da Persona_8
in cui si chiedevano anche 56 ore di lavoro alla settimana per alcuni Parte_5
lavoratori”.
Il sig. (doc. 13) ha dichiarato, rispetto all'orario Parte_6
di lavoro “tante ore, sia di giorno sia di notte. Dalle 8 alle 17 (con 1 ora di pausa) per sei giorni. In più lavoravo la notte per carico/scarico merci per i due giorni di arrivo merci
(mercoledì e sabato) da 2 a 5 ore per volta (di solito dalle 22 in avanti), e anche a volte altre sere/notti se c'era bisogno”.
Il sig. (doc. 14) ha dichiarato che lavorava Parte_7
“in media da 225 a 250 ore mensili, con punte di 280/300 ore. Non ho mai lavorato meno di 8 ore al giorno, di solito 10 ore in media”, 6 giorni a settimana.
Per la violazione dell'art. 4 comma 2 D. Lgs. 66/2003 è stata applicata la sanzione prevista dall'art. 18 bis, comma 3, per il caso in cui la violazione sia riferita a più
di 10 lavoratori.
11 In punto di lavoro straordinario, l'art. 5, comma 3 e 5 del D. Lgs. 66/2003 prevede due distinte disposizioni in tema di lavoro straordinario;
entrambe sono sanzionate ai sensi dell'art 18bis, comma 6, con importo differenziato a seconda che la violazione riguardi un numero di lavoratori superiore a 5, o fino a 5.
L'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 66/2003 prevede che “In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali”.
Costituisce quindi violazione di tale disposizione il superamento del limite annuale di 250 ore, limite posto a tutela dell'integrità psicofisica del lavoro, a prescindere da qualsiasi considerazione di tipo economico.
L'art. 5, comma 5, dispone che “Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I
contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
La disciplina in questione, pertanto, prevede sia un obbligo di “computazione a parte”, ossia di corretta registrazione delle ore di lavoro straordinario, al fine di consentire al lavoratore - e agli organi di vigilanza - un controllo circa la correttezza della remunerazione (ed il corretto versamento dei contributi), sia l'obbligo di remunerare lo straordinario con le maggiorazioni previste dal contratto collettivo.
Nel caso concreto, il superamento del limite annuo di lavoro straordinario è stato contestato con riferimento ai 41 lavoratori indicati nella tabella 4 allegata al verbale (doc. 2 e) che riporta le ore annuali di straordinario, per molti lavoratori superiori alle 400, per alcuni oltre 700 ed è provato sia dalla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza, sia dalle dichiarazioni rese dai lavoratori,
come sopra riportate.
12 Con riferimento alle violazioni in questione i ricorrenti eccepiscono che la società
avrebbe remunerato con maggiorazione il lavoro notturno.
Il LUL dei lavoratori notturni (si veda ad esempio Persona_5
, aprile 2018) non riportava maggiorazioni per lavoro notturno.
[...]
In generale, il LUL non riportava le ore di lavoro straordinario nella sezione
“Presenze”. A titolo esemplificativo, nel mese di aprile 2018, per il sig.
, erano indicate 7 o 5 ore di lavoro al giorno, per Persona_5
(“iniziavo alle 8 e finivo alle 20 per 3 giorni, gli Persona_6
altri 3/4 giorni facevo dalle 9 alle 21”) risultano 5 o 7 ore giornaliere (cfr. LUL
gennaio 2018).
Le parti ricorrenti contestano inoltre che per taluni lavoratori – ma senza indicare quali - sarebbe stato pattuito il pagamento degli straordinari a forfait.
Previo rilievo che non risultano prodotti accordi in tal senso, il pagamento dello straordinario a forfait non può comportare una deroga in peius rispetto alla retribuzione prevista dal contratto collettivo applicato, tanto che il lavoratore può
pretendere la differenza ove provi che le ore di lavoro svolto superino l'importo pagato a forfait (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 12/09/2014, n. 19299); anche a questo fine, le ore di lavoro straordinario vanno “computate a parte”, come previsto dall'art. 5 D. Lgs. 66/2003, così che il lavoratore possa effettuare i necessari controlli.
Dall'esame del LUL sembra peraltro che la voce “straordinario a forfait” sia prevista in modo casuale (come dichiarato da più lavoratori) per raggiungere un importo prestabilito (a titolo esemplificativo per il sig. Controparte_4
è indicato sul L.U.L. di gennaio 2018 un forfait straordinari di 178 euro,
[...]
nessun forfait per febbraio 2018, un forfait di 128 euro per marzo 2018, nessun forfait ad aprile 2018; cfr. docc 39-42).
13 Ancora, le parti ricorrenti sostengono che è stato accertato il lavoro straordinario senza considerare quanto previsto dall'art. 31 del CCNL, con riferimento all'orario di lavoro multiperiodale, norma che consente un'oscillazione dell'orario settimanale tra un minimo di 35 ed un massimo di 45 ore, per far fronte a variazioni di intensità dell'attività lavorativa.
Anche rispetto a ciò, nessun accordo in tal senso è stato prodotto, e comunque non può ritenersi provato in causa che ci fossero oscillazioni nell'intensità
dell'attività lavorativa e, quindi, nell'orario di lavoro.
Infine, le parti ricorrenti eccepiscono che i lavoratori avrebbero stipulato accordi conciliativi aventi ad oggetto anche il lavoro straordinario ma l'eventuale conciliazione tra lavoratore e datore di lavoro non è opponibile all' (Cass. CP_3
395/2024, Cass. 12652/2019, n. 12652), al quale va versata la contribuzione calcolata su una retribuzione imponibile non inferiore a quanto previsto dal
C.C.N.L.: a tal fine, come richiesto dall'art. 5, comma 5, D. Lgs. 66/2003, gli straordinari vanno “computati a parte”. Le relative violazioni riguardano i lavoratori di cui alla tabella 5 e gli importi di cui alla tabella 6 (docc. 2F-2G).
Sui fatti di causa sono state comunque espletate prove orali che hanno dato il seguente esito:
teste : “…faccio le pulizie, lavoro per Testimone_3 [...]
da quasi 4 anni, dal 2020. Parte_8
Ho lavorato per facevo le pulizie dei negozi di Zara, Zara Home, Berksha, Parte_1
OS, ST e anche il carico e scarico della merce.
RA sempre la sera, dalle 22 alle 6; preciso che il mio contratto era di 40 ore alla settimana ma quando lavoravo, lavoravo di più; lavoravo per 6 – 7 giorni alla settimana anche se di contratto erano 5.
Le ore di straordinario mi venivano pagate in busta paga.
Mi veniva pagato allo stesso modo delle ore ordinarie.
14 Quando lavoravo per Twin, tornavo in Egitto anche per due mesi e poi tornavo.
Lo facevo una volta all'anno, tutti gli anni.
A Firenze facevo sempre le pulizie, carico e scarico, sempre presso i negozi di Zara, Zara
Home, ST del Centro Commerciale Gigli, anche a Firenze facevo gli stessi orari,
lavoravo anche lì 6 – 7 giorni;
quando c'era lavoro, lavoravo.
Venivo pagato 6,50 euro all'ora a Firenze;
a Milano circa 5 – 5,50 euro all'ora. RA
circa 250 ore e guadagnavo al mese circa 1700,00 euro.
Venivo pagato con bonifico.
Il mio capo di Firenze si chiamava a Milano, Persona_9 Tes_1
In un mese facevo riposo per 1 o 2 giorni, altrimenti lavoravo, quando c'era lavoro,
lavoravo. Ricevevo la busta paga ma non la controllavo.
Non ho firmato una conciliazione.
ADR: i miei colleghi di lavoro facevano il mio stesso orario di lavoro, dalle 22 alle 6;
anche loro facevano il riposo se non venivano chiamati perché c'era lavoro. Non so dire se anche i miei colleghi, quando tornavano a casa, stavano via due mesi, dipendeva. Non so dire
Con VI mostrato al teste il doc. 5 di parte . Gli si chiede se lo riconosca e ne confermi la firma. Il teste dichiara: “Confermo e riconosco la mia firma”.
Con Teste di parte : “…di professione ispettore presso sono Testimone_4 CP_3
ispettore del lavoro dal 2007.
Ho preso personalmente parte alle attività ispettiva che hanno riguardato le parti ricorrenti.
La verifica è iniziata con la richiesta di documentazione, successivamente sono state acquisite le dichiarazioni del maggior numero possibile di lavoratori, sia con convocazione scritta che per telefono.
Ne abbiamo sentiti circa una cinquantina, non tutti io, la maggior parte le mie colleghe.
15 Sono stati sentiti i lavoratori di Emilia, Lombardia e Toscana. I lavoratori hanno confermato gli orari di lavoro che già risultavano agli atti in quanto acquisiti nel corso della verifica della GdF in occasione delle perquisizioni presso il centro direzionale di tutto il gruppo delle cooperative coinvolte, non ricordo se anche le cooperative avessero sede lì; orari riportati su chiavette e poi divise dalla Finanza per cooperativa in modo da individuare il monte ore di ciascun lavoratore. Le dichiarazioni hanno integrato i tabulati che riportavano un monte ore mensile ma non la calendarizzazione (giorni di lavoro a settimana e n. di ore lavorate al giorno) e le fascia orarie di lavoro (diurna o notturna).
Anche le mansioni sono stata approfondite.
Da tutto il quadro è emerso che la ditta svolgeva attività prevalentemente di logistica (nel senso di gestione magazzini, scarico, carico e divisione merce) pur applicando il CCNL
pulizie sino al 2019.
Poi, a seguito di agitazioni sindacali e indagini della Finanza, alla maggior parte dei lavoratori è stato attribuito il livello 4J CCNL Logistica mentre per i lavoratori mantenuti con CCNL Pulizie il livello è stato aumentato di 1, dal 2° al 3°.
Confermo che nel corso degli accertamenti è emersa la non corretta registrazione dello straordinario;
il mancato pagamento dello straordinario era elevato a sistema.
Il sistema era semplificare oltre modo la retribuzione. Fissata la paga oraria, il netto nelle buste era artificiosamente studiato per fare tornare i conti e far risultare un netto.
Preciso che la busta paga è un documento di lettura complessa anche per un addetto ai lavori. Nel caso concreto, i lavoratori erano tutti stranieri e non in grado di confutare la genuinità delle buste.
Confermo che è stata accertata l'omessa fruizione del riposo settimanale per i soli lavoratori per i quali si è verificata coincidenza tra quanto dichiarato dal lavoratore
(lavorare 7 giorni su 7 per un certo numero di ore giornaliere) e il superamento di una soglia mensile oraria data dalla moltiplicazione del turno di lavoro per 27 – 28 giorni.
Oltre quella soglia, è sicuro che il riposo è omesso.
16 Quanto alla durata media del turno lavorativo per i solo lavoratori notturni, premesso che la coop svolge prevalentemente logistica, ci sono lavoratori che hanno effettuato pulizie di notte. Mi riferisco all'appalto Zara ove c'era la condizione che gli incaricati delle pulizie dovessero andare via all'apertura del negozio. Preciso che l'orario di apertura al pubblico è successivo rispetto all'arrivo del personale nel negozio che è anticipato. Mi
sembra che questo risulti da qualche dichiarazione.
È inoltre un dato di pubblico dominio.
Si trattava quindi necessariamente di lavoro notturno.
Due lavoratori addetti alle pulizie, tra quelli sentiti, avevano un monte ore particolarmente alto con orario medio che certamente sforava le 8 ore, erano due addetti a un centro commerciale di Firenze: e Persona_10 [...]
Controparte_5
Preciso che un'altra sanzione non è stata notificata in quanto non sufficientemente riscontrata: quella relativa al riposo giornaliero. I pulitori erano di altre cooperative per lo più ma in taluni casi anche della e lavoravano di notte. Pt_1
I magazzinieri invece ordinariamente lavorano di giorno;
ma per il marchio Zara e affini ci sono due sere importanti, il mercoledì e il sabato, in cui arriva la merce dalla Spagna: i magazzinieri devono dividere la merce. Quello che capitava è che veniva richiesto a magazzinieri con orario diurno di aiutare nelle due serate in questione e poi proseguivano direttamente con il turno diurno del giorno dopo. Se io faccio 300 ore al mese per 30
giorni o non faccio il riposo settimanale oppure lavoro 15 ore al giorno ma senza il riposo giornaliero. ADR: non sono stati effettuati sopralluoghi presso i punti vendita.
ADR: non è stato riscontrato alcun accantonamento di monte ore.
ADR: le buste paga erano totalmente non veritiere in quanto come confermato da tuti i lavoratori gli orari erano difformi dal reale. Ciò già precludeva un accantonamento di ore.
I periodi di assenza o di ferie che dir si voglia erano di fatto assenze non retribuite, non c'era un contatore o una banca ore che venisse implementato da queste ore in più.
17 ADR: ci sono sanzioni per le quali tutti i lavoratori interessati sono stati sentiti e cioè
superamento della durata del turno notturno e omissione del riposo settimanale.
Per il superamento della durata media dell'orario medio settimanale e del superamento di
250 ore di straordinario abbiamo sentito circa il 50% dei lavoratori.
Ci hanno dato anche conto della distribuzione settimanale degli orari che non era concentrata in alcuni giorni salvi i part time del giorno di scarico merce.
La sanzione è stata applicata per tutti coloro che avevano media mensile sulla quale per escludere i giorni di assenza sarebbe stata necessaria una diversa modalità di registrazione. ADR: per il lavoro notturno abbiamo la dichiarazione dei lavoratori, le modalità dell'appalto Zara per le pulizie notturne.
In sede di recupero contributivo abbiamo addebitato il lavoro notturno che mai è stato annotato nelle buste. Lo abbiamo dato ai pulitori e ai lavoratori part time addetti allo scarico merci di Zara il mercoledì sera e il sabato sera. Di fatto, la sanzione è stata applicata per due lavoratori. Uno dei due era anche responsabile;
entrambi i lavoratori lavoravano 7 giorni su 7”.
Teste di ITL RI CH: “…ispettrice del lavoro Ho preso personalmente CP_3
parte agli accertamenti in questione. Si è trattato di una vigilanza straordinaria, siamo
Part stati contattati nel 2020, prima del Covid dalla Abbiamo ricevuto autorizzazione dalla Procura di effettuare il calcolo della contribuzione previdenziale relativo alla ditta dal 2012 al 2016. Per il periodo successivo, era stato incaricato un consulente del Pt_1
Per_1 tribunale, dott.
Abbiamo ricevuto i dati dalla GdF, acquisiti durante il loro accertamento presso lo studio del consulente del lavoro di fiducia di e presso la sede della società stessa. Pt_1
Per_1 Nel 2021 abbiamo avuto in copia la consulenza del dott. e nel 2022 è nato il nostro accertamento. Oltre ai dati già in nostro possesso, abbiamo acquisito le dichiarazioni dei lavoratori, circa una cinquantina, nelle zone di Milano, Firenze e Rimini ove la Pt_1
operava. Abbiamo elaborato i dati a fine dicembre 2022, con redazione del verbale
18 previdenziale e addebito dei contributi per l'evasione mentre a febbraio 2023 è stato redatto il verbale delle sanzioni amministrative.
Abbiamo riscontrato anomalie sull'orario di lavoro che superava di molto quello contrattuale previsto. I lavoratori arrivavano ad orari di 200 – 250 ore a volte con punte di 300 a fronte di 168 o 173 ore a seconda del CCNL Pulizie o Logistica. Lavoravano
quindi 9 – 10 ore al giorno e tutti i giorni della settimana.
I pulitori lavoravano soprattutto la notte mentre i magazzinieri di giorno ma con lavoro notturno per almeno 2 sere la settimana per operazioni di carico e scarico.
Alcuni lavoratori part time verticale lavoravano anche di notte nella notte tra mercoledì e giovedì e tra sabato e domenica.
Con il verbale previdenziale abbiamo effettuato il conteggio dell'evasione e poi abbiamo applicato le sanzioni per le violazioni sull'orario di lavoro.
Le buste paga non corrispondevano al vero. È emerso che il lavoratore controllava il netto dello stipendio che corrispondeva alle ore lavorate moltiplicate per una paga oraria stabilità con la società e ovviamente inferiore a quella contrattuale, intorno ai 6 – Pt_1
6,5 euro all'ora, in media.
In busta paga venivano indicate voci, ad esempio indennità non corrispondenti al vero ma che servivano a far raggiungere quel netto. Questo era già emerso dagli accertamenti della
GdF. ADR: i lavoratori sentiti erano per la maggior parte stranieri che parlavano bene italiano, alcuni erano in procinto di laurearsi. Solo una minoranza non parlava bene italiano, in quei casi ci siamo fatti aiutare da loro colleghi.
Parte ADR: noi avevamo i file acquisiti dalla che erano suddivisi lavoratore per lavoratore, mese per mese. Noi cercavamo i singoli nomi dei lavoratori nei file e controllavamo se c'era riscontro. In media, dati e deposizioni corrispondevano, in caso contrario, abbiamo sempre privilegiato il dato della GdF.
Nell'ipotesi in cui il lavoratore invece ci avesse detto un numero di ore inferiore a quello indicato dalla GdF avremmo privilegiato quello dichiarato dal lavoratore.
19 Abbiamo sempre scelto il dato più basso. Il che può essere capitato 1 – 2 volte.
Preciso, inoltre, che il netto della busta paga corrispondeva sia alle dichiarazioni del lavoratore che ai dati della GdF che aveva acquisito presso lo studio del consulente del lavoro di e presso la stessa ditta un prospetto che conteneva il nominativo del Pt_1
lavoratore, le ore lavorate, alcune cifre indipendenti dal lavoro, ad esempio gli ANF o un anticipo, e poi il netto.
ADR: abbiamo applicato il lavoro notturno, in via prudenziale, a solo due lavoratori.
Abbiamo acquisito le loro dichiarazioni che loro avevamo lavorato 9 – 10 ore al giorno per più giorni alla settimana, abbiamo raffrontato con le 8 ore previste dal contratto moltiplicate in via prudenziale per tutti i giorni del mese. A questo punto, la differenza tra le ore effettive e quelle previste dal massimale del contratto ci ha permesso di applicare la sanzione.
ADR: non abbiamo fatto sopralluoghi nei negozi perché l'accertamento era relativo per un periodo passato.
ADR: in caso di assenza del lavoratore per rientro al Paese di provenienza per più del
CP_ mese previsto dal contratto la segnava assenza, ferie, permessi ma non pagava il lavoratore. Noi abbiamo operato recuperando la contribuzione contrattuale dovuta.
Questo solo in alcuni casi e per alcuni lavoratori perché molti proprio non effettuavano ferie.
Teste di “…sono operaio, in questo Controparte_7
momento lavoro per Ho lavorato per dalla fine del 2016 Parte_10 Parte_1
sino al 2019; facevo un po' di tutto, operaio, magazziniere e motoservizio.
Vengono lette al teste le dichiarazioni dallo stesso rese in sede ispettiva e di cui al doc. 17
di parte resistente.
Il teste conferma integralmente tali dichiarazioni precisando: “non vero che lavoravo il giorno di Natale o a Capodanno, MA lavoravo il giorno dopo, a seconda delle aperture del centro commerciale.
20 Con riferimento all'orario di lavoro, io avevo 8 ore ma in busta paga ne venivano segnato meno, 5 o 6 al giorno.
Per il resto, confermo tutto.
ADR: le ore di straordinario mi venivano pagate qualche volta si e qualche volta no: non ricordo se in busta venissero indicate come una specie di premio.
ADR: dopo che sono rientrato dalla Germania, mi è stato detto che non c'era lavoro su
Milano e io non voleva andare a lavorare fuori Milano avendo casa e famiglia qui;
così ho chiesto di essere messo in ferie e sono tornato a casa, in Egitto.
Teste di parte ricorrente “…attualmente autista. Ho lavorato per Parte_11
ma da sei anni lavoro altrove. Non ricordo in che periodo ho lavorato per la Parte_1
. Pt_1
Mi occupavo di logistica, di apertura di nuovi negozi di Zara e di tutti gli altri marchi della catena Indetex, in tutta Italia.
Io non coordinavo nessuno, lo facevano i nostri referenti.
Mi occupavo di carico e scarico della merce (abbigliamento) e anche delle pulizie.
In caso di apertura di un negozio nuovo, alcuni giorni si lavorava di notte e altri di giorno, dipendeva dall'orario in cui arrivava il camion dalla Spagna.
Se, arrivava di notte, era verso le 2 e si lavorava sino alle 7 o alle 8 alcune volte sino alle
10 del mattino.
Di giorno invece si lavorava dalle 8 alle 17. RA 5 o 6 giorni alla settimana con un giorno di riposo variabile.
Il lavoro straordinario mi veniva pagato in busta, con una percentuale di aumento del
25% o 30%, non ricordo bene;
venivo pagato con bonifico, mai in contante.
Quando rientravo a casa, in Egitto, lo facevo per un mese, chiedevo aspettativa.
È vero che nel 2019 ho firmato una conciliazione, mi hanno dato circa 9000 euro, non ricordo con precisione la cifra.
Preciso che ho lavorato per diverse ditte e non solo per la . Pt_1
21 VI mostrato al teste copia della sua conciliazione, il teste la conferma”.
Teste di parte ricorrente “…lavoro in Persona_12
un'impresa di pulizie. Ho lavorato per non ricordo con precisione il periodo Parte_1
ma si è trattato di circa un anno. Facevo il magazziniere. Ho lavorato a Bolzano, a
Firenze, da ultimo a Brescia;
sistemavo la merce nei negozi Zara.
Facevo 8 ore.
Due giorni alla settimana arrivava il camion con la merce e iniziavo alle 7.
Gli altri giorni iniziavo alle 8 e lavoravo 8 ore.
RA a volte 5 e a volte 6 giorni alla settimana. Avevo un giorno di riposo alla settimana, variabile.
Se, avevano bisogno che lavorassi, il giorno di riposo poteva cambiare.
Facevo ore di straordinario che mi venivano pagate in busta paga.
Se, tornavo a casa, chiedevo ferie.
Ho sempre fatto un mese o due, quando mi sono sposato ne ho fatti 3.
È vero che nel 2019 ho firmato una conciliazione che riconosco nel documento che mi viene mostrato”.
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Giova rammentare che al tenore delle testimonianze qui acquisite, devono sommarsi i documenti di causa.
Si richiamano, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni di cui:
Con
- al doc. 26 di , lavoratore : “non ricevevo la busta paga. Ho visto Parte_12
la prima busta paga dopo le proteste .tramite il sindacato e mi sono reso conto che riportava delle voci di indennità che in realtà non mi venivano pagate, in quanto sulla busta paga venivano diminuite le ore di lavoro svolte. Se io moltiplicavo le ore che sapevo di aver svolto per € 7,30 o € 7,50, trovavo il netto che prendevo come stipendio. Non ho mai avuto in realtà rimborsi spese o 13ma o 14ma; tutte quelle voci servivano a copertura delle ore di lavoro effettuate, che erano maggiori di quelle segnate in busta paga”;
22 Con
- al doc. 25 di , lavoratore : “le voci della busta Persona_13
paga erano cose non vere perché in realtà mi pagavano le ore fatte al prezzo di € 5,00/ €
5,50 e segnavano sulla busta paga meno ore lavorate ed aggiungevano voci di vario tipo per avere l'importo finale. Queste cose le ho capite successivamente, dopo la denuncia e l'assistenza del sindacato”;
- al doc. 9, lavoratore , che lavorava “8/9 ore al Persona_2
giorno per 7 giorni alla settimana” ma “le voci della busta paga non erano in realtà
corrispondenti al mio lavoro. Io facevo il calcolo delle ore di lavoro fatte e lo moltiplicavo per la somma di € 6,50 (fino al 2018) e poi € 7,20/€ 7,50 (dal 2019) ed ottenevo il netto in busta, segnato in basso in destra della busta paga”: sul LUL del lavoratore venivano registrate infatti le classiche 40 ore di lavoro settimanale, 8 su 5 giorni.
Le difese attoree devono quindi essere disattese, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna in solido le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte resistente, liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 04/06/2025
Il giudice
AN ON
23
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa AN ON, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 12450/2025 R.G. promossa da:
e Parte_1 Parte_2
[...]
rappresentato e difeso dall'avv. Mirko Foti, domicilio eletto in Milano, via Enrico
Martini n. 9,
OPPONENTE
contro
, Controparte_1
rappresentato e difeso dai funzionari delegati, dott.sse Pamela Blumetti, Carmela
GR ed EG Taccia, dott. Michele Papapietro, domicilio eletto in Milano, via
RO MA n. 11,
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ex art. 22 L. 689/1981
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, e Parte_1 [...]
hanno convenuto in giudizio Parte_3 Controparte_1
[...] [...]
[...]
[...]
[...]
di Milano interponendo opposizione, ex art. 22 L. n. 689/1981 e art.
[...]
6 D. Lgs. n. 150/2011, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 140/2023/i/INPS del 16
novembre 2023 in forza della quale è stato intimato loro il pagamento dell'importo di euro 28.527,90 oltre spese di notifica, a titolo di sanzione amministrativa per omesse e infedeli registrazioni sul LUL (periodo novembre
2017 – dicembre 2018), durata del turno notturno, durata massima dell'orario lavorativo settimanale, superamento del milite annuale di lavoro straordinario,
omessa maggiorazione del lavoro straordinario e riposto settimanale;
il tutto in relazione ad un numero di lavoratori variabile da a 41.
Si è costituito ritualmente l' , contestando l'opposizione avversaria di CP_1
cui ha chiesto il rigetto.
All'esito di prove orali, la causa è stata discussa e decisa con modalità da remoto.
Ciò posto, le parti ricorrenti hanno eccepito, in primis, la nullità ed illegittimità
dell'ordinanza ingiunzione “per assenza degli atti prodromici” in quanto il verbale di accertamento n. 2022004696/T01 del 22 febbraio 2023 mai sarebbe stato notificato loro.
L'eccezione è infondata, risultando provato in causa, per documenti, che la notifica si è perfezionata il giorno 3 marzo 2023 presso la sede legale della società, in Milano, via Tunisia n. 42 (quale risultante da visura prodotta dalle stesse parti ricorrenti, doc. 9), venendo ricevuta da “persona incaricata a ricevere le notificazioni” nonché, il 2 maggio 2023, ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nei confronti del legale rappresentante, sig. resosi Parte_2
irreperibile (doc. 2 . Pt_4
Si evidenzia che nel corso dell'udienza di discussione, la difesa attorea ha invece eccepito che l'omessa notifica riguarderebbe l'ordinanza ingiunzione stessa,
probabilmente prendendo spunto dal rilievo preliminare dell'Ispettorato secondo
2 cui l'ordinanza stessa non sarebbe stata notificato “al trasgressore” con conseguente carenza di “interesse ad agire”.
Entrambi i rilievi sono infondati posto che l'ordinanza ingiunzione risulta notificata alla società il 24 novembre 2023, a mani del portiere dello stabile di via
Tunisia n. 42, ove è situata la sede legale e ai sensi dell'art. 143 c.p.c. al legale
Con rappresentante, già resosi, appunto irreperibile (doc. 1 ).
Peraltro, la stessa opposizione, nella quale ai afferma l'avvenuta notifica dell'ordinanza il 24 novembre 2023, rende ultronea qualunque ulteriore argomentazione.
Le parti ricorrenti hanno poi chiesto la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c., pendendo avanti al Tribunale di Imperia – con buona pace della precedente eccezione – proprio giudizio di opposizione al verbale di
Con accertamento da cui derivano le sanzioni amministrative CP_2
oggetto del presente procedimento (RG. 525/2023).
L'eccezione di pregiudizialità è del tutto infondata, posto che ad Imperia si controverte di accertamento negativo di crediti previdenziali INAIL laddove,
nella presente sede, l'oggetto è, appunto, costituito da sanzioni amministrative di cui è preteso il pagamento.
Medesime considerazioni valgono per il procedimento n. 10034/2023, pendente tra e avanti al Tribunale di Milano. Parte_1 CP_3
Le parti ricorrenti hanno poi eccepito la prescrizione quinquennale in quanto, a fronte di periodo sanzionatorio compreso tra il novembre 2017 e il dicembre
2018, la notifica del verbale unico di accertamento non sarebbe avvenuta o sarebbe avvenuta oltre il termine di legge.
Ribadito che la notifica risulta invece perfezionata il 3 marzo 2023 presso la sede della società e il 2 maggio 2023 nei confronti del legale rappresentante, resosi irreperibile, è appena il caso di osservare che le sanzioni amministrative si
3 prescrivono – come disposto dall'art. 28 della legge 689/1981- nel termine di 5
anni.
Il termine è interrotto dalla notifica del verbale unico di accertamento e notificazione, con il quale gli illeciti amministrativi vengono contestati ai sensi dell'art. 14 della Legge 689/1981.
Occorre inoltre tenere conto della sospensione dei termini di prescrizione (art. 28
della Legge 689/1981) e decadenza (art. 14 della Legge 689/1981) prevista dall'art. 103, comma 6bis, del D.L. 18/2020 convertito dalla Legge n. 27/2020, e ss.mm., che dispone: “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e legislazione sociale è sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione,
l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”.
Nel caso concreto, non si ravvisa quindi alcuna prescrizione.
Le parti ricorrenti hanno poi eccepito l'assenza di prova con riferimento a due distinti profili: da un lato, si lamenta il rinvio, operato nell'ordinanza ingiunzione, ad un verbale che non riporta la descrizione delle violazioni.
Dall'altro, si contesta il valore probatorio dell'accertamento, basato su mere dichiarazioni.
Nessuna delle due eccezioni è fondata.
L'ordinanza ingiunzione richiama il verbale unico di accertamento e notificazione 2022004696/T01 del 22/2/2023 (doc. 2) che, come si è dimostrato, è
stato notificato ad entrambi i ricorrenti.
Tale verbale ricostruisce l'accertamento compiuto, fondato sia sulla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza (in particolare i files di rendicontazione delle retribuzioni e delle ore di lavoro elaborati dalla società,
come precisato nel doc. 4 bis, relazione della Guardia di Finanza di Sanremo) che
4 sulle dichiarazioni dei lavoratori - circa 30 - dalle quali emergerebbero modalità
lavorative diffuse.
Sul valore probatorio delle dichiarazioni acquisite, si fa rilevare che la Corte di
Cassazione, con sentenza n. 17774 dell'8/9/2015, stabiliva che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza o da loro compiuti, mentre per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato (ad esempio, per le dichiarazioni provenienti da terzi, quali i lavoratori, rese agli ispettori) il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice,
unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti (Cass. 19 aprile
2010 n. 9251 e Cass. 6 settembre 2012 n. 14965). È corretta, pertanto, la sentenza impugnata che conferisce alle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di verbale ispettivo,
maggiore attendibilità, per essere state le stesse fornite nell'immediatezza del fatto,
rispetto a quelle rese in sede giudiziale”.
Ancora, con la sentenza n. 8556 del 6 aprile 2018, la medesima Corte stabiliva che
“le dichiarazioni stragiudiziali rese in sede ispettiva sono liberamente valutabili e apprezzabili dal giudice, unitamente alle altre risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti. Il valore probatorio delle dichiarazioni rese in sede ispettiva non viene meno a seguito delle immotivate rettifiche o ritrattazioni in sede giudiziaria in presenza di altri elementi che concorrono a dimostrare la fondatezza della pretesa contributiva”.
Secondo la pronuncia n. 3525 del 22/02/2005 della Suprema Corte, “I verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre,
per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al Pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo
5 l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori. (Nella specie, la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza del giudice di merito, che aveva fondato il proprio convincimento sulle risultanze del verbale redatto dagli ispettori del lavoro, completo e dettagliato, al quale erano allegati due verbali ispettivi e numerose dichiarazioni rese dai lavoratori, e che era stato confermato in udienza da alcune testimonianze, tra le quali una resa da chi aveva effettuato le ispezioni e ricevuto le dichiarazioni)”.
Venendo al merito, si rammenta che gli operanti hanno ritenuto di individuare –
nell'operato delle parti ricorrenti – i seguenti illeciti amministrativi:
1) infedeli registrazioni sul Libro Unico del Lavoro ai sensi dell'art. 39 D.L. n.
112/2008, conv. L. n. 133/2008;
2) violazione della disciplina in materia dei riposi settimanali ex art. 9 comma 1 D.
Lgs. n. 66/2003;
3) superamento dell'orario di lavoro notturno ex art. 13 D. Lgs. n. 66/2003;
4) superamento della durata massima dell'orario di lavoro ex art. 4 comma 2 D. Lgs.
n. 66/2003;
5) superamento del limite di lavoro straordinario ex art. 5 commi 3 e 5 D. Lgs. n.
66/2003.
Muovendo dalle infedeli registrazioni nel LUL nel periodo oggetto di contestazione (novembre 2017 – febbraio 2018), è emerso, dalle dichiarazioni acquisite nel corso dell'accertamento, nonché dai files di rendicontazione delle ore e delle retribuzioni acquisiti dalla Guardia di Finanza (cfr. doc. 4bis), che le ore di lavoro effettuate dai dipendenti della società erano notevolmente maggiori, rispetto a quanto registrato nel LUL (docc. 37 - 50); le voci retributive registrate sulla sezione paghe del LUL non corrispondevano alla realtà; poiché il lavoro straordinario non veniva correttamente registrato, ma ai lavoratori veniva garantito il pagamento della paga oraria concordata per le ore lavorate, il netto pattuito veniva raggiunto aggiungendo voci fittizie, quali l'indennità di trasferta
6 o emolumenti che avrebbero dovuto essere pagati in aggiunta alla retribuzione ordinaria, ad es. ratei di tredicesima mensilità che figuravano mensilmente o indennità per ferie non godute (che andrebbe pagata ove residuino ferie non godute alla cessazione del rapporto).
Il meccanismo è descritto nella relazione della Guardia di Finanza di Sanremo,
che mette a confronto le ore di un lavoratore ( indicate sul file Persona_1
excel con il prospetto paga.
È stata poi contestata, in relazione a taluni lavoratori, l'omessa fruizione dei riposi settimanali, ai sensi dell'art. 9 comma 1 D. Lgs. n. 66/2003.
La norma prevede che “Il lavoratore ha diritto ogni sette giorni a un periodo di riposo di almeno ventiquattro ore consecutive, di regola in coincidenza con la domenica, da cumulare con le ore di riposo giornaliero di cui all'articolo
7. Il suddetto periodo di riposo consecutivo è calcolato come media in un periodo non superiore a quattordici giorni”.
Quindi, ciascun lavoratore ha diritto ad un giorno di riposo a settimana (24 ore da cumulare con le 11 di riposo giornaliero, quindi 35 ore); per garantire una maggior flessibilità alle imprese, è consentito che il riposo sia goduto su una media di 14 giorni (per cui, ad esempio, è legittimo lavorare 12 giorni consecutivi ed effettuare poi 2 giorni di riposo).
Il CCNL, all'art. 40, non prevede deroghe, ma ricalca il contenuto dell'art. 9 D.
Con Lgs. 66/2003 (doc. 36 ).
Non è previsto alcun recupero del riposo settimanale entro 6 mesi.
Non si verte quindi di recupero delle ore di straordinario che confluiscono nella
“banca delle ore” e parimenti è irrilevante il turno di lavoro svolto dai dipendenti, posto che il riposo settimanale deve esser goduto a prescindere dal turno di lavoro osservato.
7 Il comma 2 dell'art. 9 prevede “fanno eccezione alla disposizione di cui al comma 1:
attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno o squadra e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno o di una squadra e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale” ma non è dedotto in causa i lavoratori in questione cambiassero turno, ricadendo invece, il relativo onere probatorio sulle parti ricorrenti.
Anche con riferimento al riposo settimanale, la violazione è stata accertata sulla base dei files di rendicontazione forniti dalla Guardia di Finanza (doc. 4 bis),
confermati dalle dichiarazioni;
la violazione è stata accertata con riferimento agli
8 lavoratori indicati nella tabella 2 allegata al verbale (doc. 2 c), con l'indicazione dei riposi omessi per mese.
Con La difesa di cita, ad esempio, tra i lavoratori che non hanno fruito di riposo, il sig. (doc. 9) che in sede ispettiva ha riferito di Persona_2
lavorare “8/9 ore al giorno per 7 giorni alla settimana”; il sig. Testimone_1
, escusso come teste anche in corso di causa (v. infra), che in sede
[...]
ispettiva (doc. 5) ha riferito di lavorare “7 giorni su 7 alla settimana, dal 2015 al
2020”, con le varie società datrici di lavoro (doc. 5); il sig. Persona_3
(doc. 10) “RA tutti i giorni. Dopo due o tre mesi facevo qualche giorno di
[...]
riposo”.
Si vedano sul punto anche le dichiarazioni di (doc. 7), Persona_1
(doc. 8). Tes_2 Persona_4
La sanzione applicata è quella prevista nel caso di violazione commessa per un numero di lavoratori superiore a 5.
Con riferimento al superamento dell'orario lavoro notturno, l'art. 13, comma 1 D.
Lgs. n. 66/2003 prevede che “l'orario di lavoro dei lavoratori notturni non può
superare le otto ore in media nelle ventiquattro ore, salva l'individuazione da parte dei
8 contratti collettivi, anche aziendali, di un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come media il suddetto limite”.
Le parti ricorrenti affermano che i propri dipendenti lavoravano in orario diurno e solo in rari casi di notte.
La violazione in questione è stata contestata infatti in relazione a due soli lavoratori, e . Persona_5 Testimone_1
Sostengono le parti ricorrenti che il superamento delle 8 ore andrebbe calcolato su una media di tre mesi, citando l'art. 39 del CCNL (Doc. 36) che prevede il calcolo come media su base trimestrale, ma “in caso di adozione di un orario articolato su più settimane”. I lavoratori oggetto di accertamento non avevano un orario articolato su più settimane, ma osservavano sempre lo stesso orario di lavoro (come risulta dalle dichiarazioni acquisite), quindi la deroga invocata non può trovare applicazione.
Per l'accertamento della violazione, l' si è basato (come risultante alle CP_1
pagine 9-10 del verbale, doc. 2), oltre che sui files forniti dalla Guardia di Finanza
- dai quali risultava il numero di ore mensili - anche sulle dichiarazioni dei lavoratori per i quali la violazione è stata contestata, quali individuati alla tabella
3 allegata al verbale.
Si tratta ad esempio, di (escusso come teste Testimone_1
anche in corso di causa, v. infra), il quale ha dichiarato agli ispettori di aver lavorato “dalle 21,00 alle 6 del mattino successivo” o “dalle 22 alle 7 del mattino successivo”, a seconda del punto vendita (doc. 5), mentre Persona_5
(doc. 6) ha dichiarato di lavorare 9 ore al giorno, sei giorni a
[...]
settimana.
Con riferimento alla durata massima dell'orario di lavoro, ai sensi dell'art. 4
comma 2 del D. Lgs. 66/2003, “I contratti collettivi di lavoro stabiliscono la durata massima settimanale dell'orario di lavoro. La durata media dell'orario di lavoro non può
9 in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le quarantotto ore, comprese le ore di lavoro straordinario. Ai fini della disposizione di cui al comma 2, la durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. I contratti collettivi di lavoro possono in ogni caso elevare il limite di cui al comma 3 fino a sei mesi ovvero fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro, specificate negli stessi contratti collettivi”.
Come risulta dal verbale unico di accertamento e notificazione (pag. 7 doc. 2), il periodo di riferimento per il calcolo della media utilizzato dagli ispettori è il semestre, conformemente a quanto indicato nel CCNL.
Non appare, invece, condivisibile la tesi delle parti ricorrenti secondo cui si dovrebbe tenere conto, per calcolare la media, di un periodo di 12 mesi;
invero, il
CCNL prevede, all'art. 30, che il periodo di riferimento possa essere aumentato fino a 12 mesi con contratto di secondo livello, ma non si ha alcuna evidenza di accordi di secondo livello;
altresì, il CCNL dispone che “per quanto concerne l'orario multiperiodale di cui all'art. 31 del c.c.n.l. il periodo di riferimento è comunque pari a 12 mesi”, ma per la società ispezionata non era stato previsto un “orario multiperiodale” (che, secondo il CCLN applicato consentirebbe, per far fronte a picchi e cali di attività, di avere un orario settimanale da un minimo di 35 ore ad un massimo di 45 ore).
I lavoratori effettuavano sempre lo stesso orario di lavoro.
Dunque, va ritenuto corretto il parametro preso in considerazione per il calcolo della media, risultando provato il superamento delle 48 ore settimanali per i 34
lavoratori indicati nella tabella 1 allegata al verbale (doc. 2B).
L'accertamento, anche rispetto a ciò, ha tenuto conto sia dei files acquisiti dalla
Guardia di Finanza, sia delle dichiarazioni dei lavoratori.
Come già riportato, peraltro, il lavoro giornaliero superava le 8 ore (arrivando anche a 10/12); molti lavoratori hanno dichiarato di lavorare sei giorni su sette,
10 altri (gli 8 per i quali è contestata la violazione dell'art. 9 D. Lgs. 66/2003) e di non osservare il riposo settimanale, lavorando sette giorni su sette.
A titolo esemplificativo, gli ispettori hanno riportato le dichiarazioni del sig.
(doc. 9) che lavorava “8/9 ore al giorno per 7 giorni Persona_2
alla settimana”; del sig. (escusso come teste Testimone_1
anche in corso di causa, v. infra) che lavorava “dalle 21,00 alle 6 del mattino successivo o dalle 22 alle 7 del mattino successivo […] facevo orario di lavoro di 9- 10 ore al giorno, mi capitava di fare 250 ore o anche di più al mese […] 7 giorni su 7 a settimana” (doc. 5); del sig. (doc. 11) il quale Persona_6
ha precisato “iniziavo alle 8 e finivo alle 20 per 3 giorni, gli altri 3/4 giorni facevo dalle
9 alle 21…mercoledì e sabato quando arrivava la merce lavoravo dalle 22 fino alle 4/5 del mattino successivo, in più dell'orario giornaliero svolto”; del sig. Persona_1
(doc. 7) che ha riferito: “…io ricevevo, come referente del magazzino, mail da Per_7
[ , che il lavoratore identifica come il presidente della cooperativa] o da Persona_8
in cui si chiedevano anche 56 ore di lavoro alla settimana per alcuni Parte_5
lavoratori”.
Il sig. (doc. 13) ha dichiarato, rispetto all'orario Parte_6
di lavoro “tante ore, sia di giorno sia di notte. Dalle 8 alle 17 (con 1 ora di pausa) per sei giorni. In più lavoravo la notte per carico/scarico merci per i due giorni di arrivo merci
(mercoledì e sabato) da 2 a 5 ore per volta (di solito dalle 22 in avanti), e anche a volte altre sere/notti se c'era bisogno”.
Il sig. (doc. 14) ha dichiarato che lavorava Parte_7
“in media da 225 a 250 ore mensili, con punte di 280/300 ore. Non ho mai lavorato meno di 8 ore al giorno, di solito 10 ore in media”, 6 giorni a settimana.
Per la violazione dell'art. 4 comma 2 D. Lgs. 66/2003 è stata applicata la sanzione prevista dall'art. 18 bis, comma 3, per il caso in cui la violazione sia riferita a più
di 10 lavoratori.
11 In punto di lavoro straordinario, l'art. 5, comma 3 e 5 del D. Lgs. 66/2003 prevede due distinte disposizioni in tema di lavoro straordinario;
entrambe sono sanzionate ai sensi dell'art 18bis, comma 6, con importo differenziato a seconda che la violazione riguardi un numero di lavoratori superiore a 5, o fino a 5.
L'art. 5, comma 3, del D. Lgs. 66/2003 prevede che “In difetto di disciplina collettiva applicabile, il ricorso al lavoro straordinario è ammesso soltanto previo accordo tra datore di lavoro e lavoratore per un periodo che non superi le duecentocinquanta ore annuali”.
Costituisce quindi violazione di tale disposizione il superamento del limite annuale di 250 ore, limite posto a tutela dell'integrità psicofisica del lavoro, a prescindere da qualsiasi considerazione di tipo economico.
L'art. 5, comma 5, dispone che “Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con le maggiorazioni retributive previste dai contratti collettivi di lavoro. I
contratti collettivi possono in ogni caso consentire che, in alternativa o in aggiunta alle maggiorazioni retributive, i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi”.
La disciplina in questione, pertanto, prevede sia un obbligo di “computazione a parte”, ossia di corretta registrazione delle ore di lavoro straordinario, al fine di consentire al lavoratore - e agli organi di vigilanza - un controllo circa la correttezza della remunerazione (ed il corretto versamento dei contributi), sia l'obbligo di remunerare lo straordinario con le maggiorazioni previste dal contratto collettivo.
Nel caso concreto, il superamento del limite annuo di lavoro straordinario è stato contestato con riferimento ai 41 lavoratori indicati nella tabella 4 allegata al verbale (doc. 2 e) che riporta le ore annuali di straordinario, per molti lavoratori superiori alle 400, per alcuni oltre 700 ed è provato sia dalla documentazione acquisita dalla Guardia di Finanza, sia dalle dichiarazioni rese dai lavoratori,
come sopra riportate.
12 Con riferimento alle violazioni in questione i ricorrenti eccepiscono che la società
avrebbe remunerato con maggiorazione il lavoro notturno.
Il LUL dei lavoratori notturni (si veda ad esempio Persona_5
, aprile 2018) non riportava maggiorazioni per lavoro notturno.
[...]
In generale, il LUL non riportava le ore di lavoro straordinario nella sezione
“Presenze”. A titolo esemplificativo, nel mese di aprile 2018, per il sig.
, erano indicate 7 o 5 ore di lavoro al giorno, per Persona_5
(“iniziavo alle 8 e finivo alle 20 per 3 giorni, gli Persona_6
altri 3/4 giorni facevo dalle 9 alle 21”) risultano 5 o 7 ore giornaliere (cfr. LUL
gennaio 2018).
Le parti ricorrenti contestano inoltre che per taluni lavoratori – ma senza indicare quali - sarebbe stato pattuito il pagamento degli straordinari a forfait.
Previo rilievo che non risultano prodotti accordi in tal senso, il pagamento dello straordinario a forfait non può comportare una deroga in peius rispetto alla retribuzione prevista dal contratto collettivo applicato, tanto che il lavoratore può
pretendere la differenza ove provi che le ore di lavoro svolto superino l'importo pagato a forfait (Cass. civ., Sez. lavoro, Sentenza, 12/09/2014, n. 19299); anche a questo fine, le ore di lavoro straordinario vanno “computate a parte”, come previsto dall'art. 5 D. Lgs. 66/2003, così che il lavoratore possa effettuare i necessari controlli.
Dall'esame del LUL sembra peraltro che la voce “straordinario a forfait” sia prevista in modo casuale (come dichiarato da più lavoratori) per raggiungere un importo prestabilito (a titolo esemplificativo per il sig. Controparte_4
è indicato sul L.U.L. di gennaio 2018 un forfait straordinari di 178 euro,
[...]
nessun forfait per febbraio 2018, un forfait di 128 euro per marzo 2018, nessun forfait ad aprile 2018; cfr. docc 39-42).
13 Ancora, le parti ricorrenti sostengono che è stato accertato il lavoro straordinario senza considerare quanto previsto dall'art. 31 del CCNL, con riferimento all'orario di lavoro multiperiodale, norma che consente un'oscillazione dell'orario settimanale tra un minimo di 35 ed un massimo di 45 ore, per far fronte a variazioni di intensità dell'attività lavorativa.
Anche rispetto a ciò, nessun accordo in tal senso è stato prodotto, e comunque non può ritenersi provato in causa che ci fossero oscillazioni nell'intensità
dell'attività lavorativa e, quindi, nell'orario di lavoro.
Infine, le parti ricorrenti eccepiscono che i lavoratori avrebbero stipulato accordi conciliativi aventi ad oggetto anche il lavoro straordinario ma l'eventuale conciliazione tra lavoratore e datore di lavoro non è opponibile all' (Cass. CP_3
395/2024, Cass. 12652/2019, n. 12652), al quale va versata la contribuzione calcolata su una retribuzione imponibile non inferiore a quanto previsto dal
C.C.N.L.: a tal fine, come richiesto dall'art. 5, comma 5, D. Lgs. 66/2003, gli straordinari vanno “computati a parte”. Le relative violazioni riguardano i lavoratori di cui alla tabella 5 e gli importi di cui alla tabella 6 (docc. 2F-2G).
Sui fatti di causa sono state comunque espletate prove orali che hanno dato il seguente esito:
teste : “…faccio le pulizie, lavoro per Testimone_3 [...]
da quasi 4 anni, dal 2020. Parte_8
Ho lavorato per facevo le pulizie dei negozi di Zara, Zara Home, Berksha, Parte_1
OS, ST e anche il carico e scarico della merce.
RA sempre la sera, dalle 22 alle 6; preciso che il mio contratto era di 40 ore alla settimana ma quando lavoravo, lavoravo di più; lavoravo per 6 – 7 giorni alla settimana anche se di contratto erano 5.
Le ore di straordinario mi venivano pagate in busta paga.
Mi veniva pagato allo stesso modo delle ore ordinarie.
14 Quando lavoravo per Twin, tornavo in Egitto anche per due mesi e poi tornavo.
Lo facevo una volta all'anno, tutti gli anni.
A Firenze facevo sempre le pulizie, carico e scarico, sempre presso i negozi di Zara, Zara
Home, ST del Centro Commerciale Gigli, anche a Firenze facevo gli stessi orari,
lavoravo anche lì 6 – 7 giorni;
quando c'era lavoro, lavoravo.
Venivo pagato 6,50 euro all'ora a Firenze;
a Milano circa 5 – 5,50 euro all'ora. RA
circa 250 ore e guadagnavo al mese circa 1700,00 euro.
Venivo pagato con bonifico.
Il mio capo di Firenze si chiamava a Milano, Persona_9 Tes_1
In un mese facevo riposo per 1 o 2 giorni, altrimenti lavoravo, quando c'era lavoro,
lavoravo. Ricevevo la busta paga ma non la controllavo.
Non ho firmato una conciliazione.
ADR: i miei colleghi di lavoro facevano il mio stesso orario di lavoro, dalle 22 alle 6;
anche loro facevano il riposo se non venivano chiamati perché c'era lavoro. Non so dire se anche i miei colleghi, quando tornavano a casa, stavano via due mesi, dipendeva. Non so dire
Con VI mostrato al teste il doc. 5 di parte . Gli si chiede se lo riconosca e ne confermi la firma. Il teste dichiara: “Confermo e riconosco la mia firma”.
Con Teste di parte : “…di professione ispettore presso sono Testimone_4 CP_3
ispettore del lavoro dal 2007.
Ho preso personalmente parte alle attività ispettiva che hanno riguardato le parti ricorrenti.
La verifica è iniziata con la richiesta di documentazione, successivamente sono state acquisite le dichiarazioni del maggior numero possibile di lavoratori, sia con convocazione scritta che per telefono.
Ne abbiamo sentiti circa una cinquantina, non tutti io, la maggior parte le mie colleghe.
15 Sono stati sentiti i lavoratori di Emilia, Lombardia e Toscana. I lavoratori hanno confermato gli orari di lavoro che già risultavano agli atti in quanto acquisiti nel corso della verifica della GdF in occasione delle perquisizioni presso il centro direzionale di tutto il gruppo delle cooperative coinvolte, non ricordo se anche le cooperative avessero sede lì; orari riportati su chiavette e poi divise dalla Finanza per cooperativa in modo da individuare il monte ore di ciascun lavoratore. Le dichiarazioni hanno integrato i tabulati che riportavano un monte ore mensile ma non la calendarizzazione (giorni di lavoro a settimana e n. di ore lavorate al giorno) e le fascia orarie di lavoro (diurna o notturna).
Anche le mansioni sono stata approfondite.
Da tutto il quadro è emerso che la ditta svolgeva attività prevalentemente di logistica (nel senso di gestione magazzini, scarico, carico e divisione merce) pur applicando il CCNL
pulizie sino al 2019.
Poi, a seguito di agitazioni sindacali e indagini della Finanza, alla maggior parte dei lavoratori è stato attribuito il livello 4J CCNL Logistica mentre per i lavoratori mantenuti con CCNL Pulizie il livello è stato aumentato di 1, dal 2° al 3°.
Confermo che nel corso degli accertamenti è emersa la non corretta registrazione dello straordinario;
il mancato pagamento dello straordinario era elevato a sistema.
Il sistema era semplificare oltre modo la retribuzione. Fissata la paga oraria, il netto nelle buste era artificiosamente studiato per fare tornare i conti e far risultare un netto.
Preciso che la busta paga è un documento di lettura complessa anche per un addetto ai lavori. Nel caso concreto, i lavoratori erano tutti stranieri e non in grado di confutare la genuinità delle buste.
Confermo che è stata accertata l'omessa fruizione del riposo settimanale per i soli lavoratori per i quali si è verificata coincidenza tra quanto dichiarato dal lavoratore
(lavorare 7 giorni su 7 per un certo numero di ore giornaliere) e il superamento di una soglia mensile oraria data dalla moltiplicazione del turno di lavoro per 27 – 28 giorni.
Oltre quella soglia, è sicuro che il riposo è omesso.
16 Quanto alla durata media del turno lavorativo per i solo lavoratori notturni, premesso che la coop svolge prevalentemente logistica, ci sono lavoratori che hanno effettuato pulizie di notte. Mi riferisco all'appalto Zara ove c'era la condizione che gli incaricati delle pulizie dovessero andare via all'apertura del negozio. Preciso che l'orario di apertura al pubblico è successivo rispetto all'arrivo del personale nel negozio che è anticipato. Mi
sembra che questo risulti da qualche dichiarazione.
È inoltre un dato di pubblico dominio.
Si trattava quindi necessariamente di lavoro notturno.
Due lavoratori addetti alle pulizie, tra quelli sentiti, avevano un monte ore particolarmente alto con orario medio che certamente sforava le 8 ore, erano due addetti a un centro commerciale di Firenze: e Persona_10 [...]
Controparte_5
Preciso che un'altra sanzione non è stata notificata in quanto non sufficientemente riscontrata: quella relativa al riposo giornaliero. I pulitori erano di altre cooperative per lo più ma in taluni casi anche della e lavoravano di notte. Pt_1
I magazzinieri invece ordinariamente lavorano di giorno;
ma per il marchio Zara e affini ci sono due sere importanti, il mercoledì e il sabato, in cui arriva la merce dalla Spagna: i magazzinieri devono dividere la merce. Quello che capitava è che veniva richiesto a magazzinieri con orario diurno di aiutare nelle due serate in questione e poi proseguivano direttamente con il turno diurno del giorno dopo. Se io faccio 300 ore al mese per 30
giorni o non faccio il riposo settimanale oppure lavoro 15 ore al giorno ma senza il riposo giornaliero. ADR: non sono stati effettuati sopralluoghi presso i punti vendita.
ADR: non è stato riscontrato alcun accantonamento di monte ore.
ADR: le buste paga erano totalmente non veritiere in quanto come confermato da tuti i lavoratori gli orari erano difformi dal reale. Ciò già precludeva un accantonamento di ore.
I periodi di assenza o di ferie che dir si voglia erano di fatto assenze non retribuite, non c'era un contatore o una banca ore che venisse implementato da queste ore in più.
17 ADR: ci sono sanzioni per le quali tutti i lavoratori interessati sono stati sentiti e cioè
superamento della durata del turno notturno e omissione del riposo settimanale.
Per il superamento della durata media dell'orario medio settimanale e del superamento di
250 ore di straordinario abbiamo sentito circa il 50% dei lavoratori.
Ci hanno dato anche conto della distribuzione settimanale degli orari che non era concentrata in alcuni giorni salvi i part time del giorno di scarico merce.
La sanzione è stata applicata per tutti coloro che avevano media mensile sulla quale per escludere i giorni di assenza sarebbe stata necessaria una diversa modalità di registrazione. ADR: per il lavoro notturno abbiamo la dichiarazione dei lavoratori, le modalità dell'appalto Zara per le pulizie notturne.
In sede di recupero contributivo abbiamo addebitato il lavoro notturno che mai è stato annotato nelle buste. Lo abbiamo dato ai pulitori e ai lavoratori part time addetti allo scarico merci di Zara il mercoledì sera e il sabato sera. Di fatto, la sanzione è stata applicata per due lavoratori. Uno dei due era anche responsabile;
entrambi i lavoratori lavoravano 7 giorni su 7”.
Teste di ITL RI CH: “…ispettrice del lavoro Ho preso personalmente CP_3
parte agli accertamenti in questione. Si è trattato di una vigilanza straordinaria, siamo
Part stati contattati nel 2020, prima del Covid dalla Abbiamo ricevuto autorizzazione dalla Procura di effettuare il calcolo della contribuzione previdenziale relativo alla ditta dal 2012 al 2016. Per il periodo successivo, era stato incaricato un consulente del Pt_1
Per_1 tribunale, dott.
Abbiamo ricevuto i dati dalla GdF, acquisiti durante il loro accertamento presso lo studio del consulente del lavoro di fiducia di e presso la sede della società stessa. Pt_1
Per_1 Nel 2021 abbiamo avuto in copia la consulenza del dott. e nel 2022 è nato il nostro accertamento. Oltre ai dati già in nostro possesso, abbiamo acquisito le dichiarazioni dei lavoratori, circa una cinquantina, nelle zone di Milano, Firenze e Rimini ove la Pt_1
operava. Abbiamo elaborato i dati a fine dicembre 2022, con redazione del verbale
18 previdenziale e addebito dei contributi per l'evasione mentre a febbraio 2023 è stato redatto il verbale delle sanzioni amministrative.
Abbiamo riscontrato anomalie sull'orario di lavoro che superava di molto quello contrattuale previsto. I lavoratori arrivavano ad orari di 200 – 250 ore a volte con punte di 300 a fronte di 168 o 173 ore a seconda del CCNL Pulizie o Logistica. Lavoravano
quindi 9 – 10 ore al giorno e tutti i giorni della settimana.
I pulitori lavoravano soprattutto la notte mentre i magazzinieri di giorno ma con lavoro notturno per almeno 2 sere la settimana per operazioni di carico e scarico.
Alcuni lavoratori part time verticale lavoravano anche di notte nella notte tra mercoledì e giovedì e tra sabato e domenica.
Con il verbale previdenziale abbiamo effettuato il conteggio dell'evasione e poi abbiamo applicato le sanzioni per le violazioni sull'orario di lavoro.
Le buste paga non corrispondevano al vero. È emerso che il lavoratore controllava il netto dello stipendio che corrispondeva alle ore lavorate moltiplicate per una paga oraria stabilità con la società e ovviamente inferiore a quella contrattuale, intorno ai 6 – Pt_1
6,5 euro all'ora, in media.
In busta paga venivano indicate voci, ad esempio indennità non corrispondenti al vero ma che servivano a far raggiungere quel netto. Questo era già emerso dagli accertamenti della
GdF. ADR: i lavoratori sentiti erano per la maggior parte stranieri che parlavano bene italiano, alcuni erano in procinto di laurearsi. Solo una minoranza non parlava bene italiano, in quei casi ci siamo fatti aiutare da loro colleghi.
Parte ADR: noi avevamo i file acquisiti dalla che erano suddivisi lavoratore per lavoratore, mese per mese. Noi cercavamo i singoli nomi dei lavoratori nei file e controllavamo se c'era riscontro. In media, dati e deposizioni corrispondevano, in caso contrario, abbiamo sempre privilegiato il dato della GdF.
Nell'ipotesi in cui il lavoratore invece ci avesse detto un numero di ore inferiore a quello indicato dalla GdF avremmo privilegiato quello dichiarato dal lavoratore.
19 Abbiamo sempre scelto il dato più basso. Il che può essere capitato 1 – 2 volte.
Preciso, inoltre, che il netto della busta paga corrispondeva sia alle dichiarazioni del lavoratore che ai dati della GdF che aveva acquisito presso lo studio del consulente del lavoro di e presso la stessa ditta un prospetto che conteneva il nominativo del Pt_1
lavoratore, le ore lavorate, alcune cifre indipendenti dal lavoro, ad esempio gli ANF o un anticipo, e poi il netto.
ADR: abbiamo applicato il lavoro notturno, in via prudenziale, a solo due lavoratori.
Abbiamo acquisito le loro dichiarazioni che loro avevamo lavorato 9 – 10 ore al giorno per più giorni alla settimana, abbiamo raffrontato con le 8 ore previste dal contratto moltiplicate in via prudenziale per tutti i giorni del mese. A questo punto, la differenza tra le ore effettive e quelle previste dal massimale del contratto ci ha permesso di applicare la sanzione.
ADR: non abbiamo fatto sopralluoghi nei negozi perché l'accertamento era relativo per un periodo passato.
ADR: in caso di assenza del lavoratore per rientro al Paese di provenienza per più del
CP_ mese previsto dal contratto la segnava assenza, ferie, permessi ma non pagava il lavoratore. Noi abbiamo operato recuperando la contribuzione contrattuale dovuta.
Questo solo in alcuni casi e per alcuni lavoratori perché molti proprio non effettuavano ferie.
Teste di “…sono operaio, in questo Controparte_7
momento lavoro per Ho lavorato per dalla fine del 2016 Parte_10 Parte_1
sino al 2019; facevo un po' di tutto, operaio, magazziniere e motoservizio.
Vengono lette al teste le dichiarazioni dallo stesso rese in sede ispettiva e di cui al doc. 17
di parte resistente.
Il teste conferma integralmente tali dichiarazioni precisando: “non vero che lavoravo il giorno di Natale o a Capodanno, MA lavoravo il giorno dopo, a seconda delle aperture del centro commerciale.
20 Con riferimento all'orario di lavoro, io avevo 8 ore ma in busta paga ne venivano segnato meno, 5 o 6 al giorno.
Per il resto, confermo tutto.
ADR: le ore di straordinario mi venivano pagate qualche volta si e qualche volta no: non ricordo se in busta venissero indicate come una specie di premio.
ADR: dopo che sono rientrato dalla Germania, mi è stato detto che non c'era lavoro su
Milano e io non voleva andare a lavorare fuori Milano avendo casa e famiglia qui;
così ho chiesto di essere messo in ferie e sono tornato a casa, in Egitto.
Teste di parte ricorrente “…attualmente autista. Ho lavorato per Parte_11
ma da sei anni lavoro altrove. Non ricordo in che periodo ho lavorato per la Parte_1
. Pt_1
Mi occupavo di logistica, di apertura di nuovi negozi di Zara e di tutti gli altri marchi della catena Indetex, in tutta Italia.
Io non coordinavo nessuno, lo facevano i nostri referenti.
Mi occupavo di carico e scarico della merce (abbigliamento) e anche delle pulizie.
In caso di apertura di un negozio nuovo, alcuni giorni si lavorava di notte e altri di giorno, dipendeva dall'orario in cui arrivava il camion dalla Spagna.
Se, arrivava di notte, era verso le 2 e si lavorava sino alle 7 o alle 8 alcune volte sino alle
10 del mattino.
Di giorno invece si lavorava dalle 8 alle 17. RA 5 o 6 giorni alla settimana con un giorno di riposo variabile.
Il lavoro straordinario mi veniva pagato in busta, con una percentuale di aumento del
25% o 30%, non ricordo bene;
venivo pagato con bonifico, mai in contante.
Quando rientravo a casa, in Egitto, lo facevo per un mese, chiedevo aspettativa.
È vero che nel 2019 ho firmato una conciliazione, mi hanno dato circa 9000 euro, non ricordo con precisione la cifra.
Preciso che ho lavorato per diverse ditte e non solo per la . Pt_1
21 VI mostrato al teste copia della sua conciliazione, il teste la conferma”.
Teste di parte ricorrente “…lavoro in Persona_12
un'impresa di pulizie. Ho lavorato per non ricordo con precisione il periodo Parte_1
ma si è trattato di circa un anno. Facevo il magazziniere. Ho lavorato a Bolzano, a
Firenze, da ultimo a Brescia;
sistemavo la merce nei negozi Zara.
Facevo 8 ore.
Due giorni alla settimana arrivava il camion con la merce e iniziavo alle 7.
Gli altri giorni iniziavo alle 8 e lavoravo 8 ore.
RA a volte 5 e a volte 6 giorni alla settimana. Avevo un giorno di riposo alla settimana, variabile.
Se, avevano bisogno che lavorassi, il giorno di riposo poteva cambiare.
Facevo ore di straordinario che mi venivano pagate in busta paga.
Se, tornavo a casa, chiedevo ferie.
Ho sempre fatto un mese o due, quando mi sono sposato ne ho fatti 3.
È vero che nel 2019 ho firmato una conciliazione che riconosco nel documento che mi viene mostrato”.
Alla luce di quanto precede, il ricorso deve essere respinto.
Giova rammentare che al tenore delle testimonianze qui acquisite, devono sommarsi i documenti di causa.
Si richiamano, a titolo esemplificativo, le dichiarazioni di cui:
Con
- al doc. 26 di , lavoratore : “non ricevevo la busta paga. Ho visto Parte_12
la prima busta paga dopo le proteste .tramite il sindacato e mi sono reso conto che riportava delle voci di indennità che in realtà non mi venivano pagate, in quanto sulla busta paga venivano diminuite le ore di lavoro svolte. Se io moltiplicavo le ore che sapevo di aver svolto per € 7,30 o € 7,50, trovavo il netto che prendevo come stipendio. Non ho mai avuto in realtà rimborsi spese o 13ma o 14ma; tutte quelle voci servivano a copertura delle ore di lavoro effettuate, che erano maggiori di quelle segnate in busta paga”;
22 Con
- al doc. 25 di , lavoratore : “le voci della busta Persona_13
paga erano cose non vere perché in realtà mi pagavano le ore fatte al prezzo di € 5,00/ €
5,50 e segnavano sulla busta paga meno ore lavorate ed aggiungevano voci di vario tipo per avere l'importo finale. Queste cose le ho capite successivamente, dopo la denuncia e l'assistenza del sindacato”;
- al doc. 9, lavoratore , che lavorava “8/9 ore al Persona_2
giorno per 7 giorni alla settimana” ma “le voci della busta paga non erano in realtà
corrispondenti al mio lavoro. Io facevo il calcolo delle ore di lavoro fatte e lo moltiplicavo per la somma di € 6,50 (fino al 2018) e poi € 7,20/€ 7,50 (dal 2019) ed ottenevo il netto in busta, segnato in basso in destra della busta paga”: sul LUL del lavoratore venivano registrate infatti le classiche 40 ore di lavoro settimanale, 8 su 5 giorni.
Le difese attoree devono quindi essere disattese, con conseguente rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna in solido le parti ricorrenti al pagamento delle spese di lite sostenute dalla parte resistente, liquidate in euro 5.000,00 per compensi oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
Milano, 04/06/2025
Il giudice
AN ON
23