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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3217 / 2024 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 13.3.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. NASO DOMENICO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif ex art 417 bis c.p.c. dal Dirigente p.t. dott. Mimì Minella Controparte_1
e dai Dott.ri Alvaro Saporito e Consiglia Serena Alfano
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 26/06/2024 parte ricorrente ha evidenziato: di essere dipendente a tempo determinato del con la qualifica di docente scuola secondaria primo grado per l'insegnamento CP_1 della religione cattolica, di aver svolto supplenze annuali con orario lavorativo pieno nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo del giudizio, di non aver ricevuto la RPD per i mesi di luglio ed agosto ed ha concluso per accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione della Retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL 2001 con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in suo favore della complessiva somma lorda di euro 1.107,00 oltre interessi da ogni maturazione al saldo;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il convenuto per CP_1 contestare la domanda e chiederne il rigetto;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art 7 CCNL 15.3.21 rubricato “Retribuzione professionale docenti” prevede che “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive… 3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.
L'art 25 CCNI 31.8.1999 prevede a sua volta che un compenso individuale accessorio spetti: a) dal 1° luglio
1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale. ..
La norma contrattuale dispone inoltre (comma 4) che il suddetto compenso spetti al personale indicato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” che per i periodi inferiori al mese il compenso sia liquidato “ in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” (comma 5) ed “in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
L'art 25 CCNI 31.8.1999 ha pertanto previsto , con riferimento ai docenti di religione cattolica assunti con contratti a tempo determinato, che il compenso “accessorio” spetti ai docenti aventi diritto alla “ progressione di carriera” (lettera a) in maniera analoga agli assunti a tempo indeterminato (ovvero per 12 mensilità) ed ai docenti con impego di durata annuale (ovvero sino al 31.8 ma senza diritto alla progressione di carriera) per un massimo di dieci mesi al pari dei docenti di materie curriculari assunti tempo determinato con contratto sino al termine delle attività didattiche (ovvero sino al 30.6);
La S.c. nell'affrontare questioni relative alla possibilità di riconoscere la RPD anche ai docenti a tempo determinato con supplenze brevi, ha evidenziato come la RPD, istituita dall'art 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola, vada ritenuta come emolumento fisso e continuativo non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione (cfr. Cass. n. 17773/2017) facendola pertanto rientrare nelle «condizioni di impiego» che ne consentono il riconoscimento anche a tutti gli assunti a tempo determinato a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999; la S.C. ha inoltre evidenziato che il richiamo contenuto nel comma 3 dell'art 7 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" debba essere pertanto inteso come limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non possa anche estendersi all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. (Cfr Cass Civ 20015/2018);
Nel caso di specie è documentato che la ricorrente, docente di religione a tempo determinato, ha stipulato negli a.s. 20/21 21/22 e 22/23 contratti di lavoro per supplenze annuali su posto vacante e disponibile
(ovvero sino al 31.8) con orario lavorativo pieno;
Considerato che la prestazione resa è stata quantitativamente e qualitativamente del tutto sovrapponibile a quella resa dai docenti di religione “con diritto alla ricostruzione di carriera” (che ricevono invece RPD per
12 mesi) oltre che a quella resa dal personale docente (di materie curriculari) con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile la stessa, per il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 ed in ogni caso recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, ha diritto al compenso accessorio anche per i mesi di luglio ed agosto degli anni in questione;
Per quanto riguarda il dovuto, tenendo conto dell'importo minimo della RPD previsto dalle tabelle retributive CCNL scuola (e degli incrementi disposti dal 1.1.2022) alla ricorrente spetta il complessivo importo di euro 1.087,00 oltre accessori di legge (ovvero euro 174,50 per i mesi di luglio e di agosto 2021 ed euro 184,50 per i mesi di luglio e agosto anno 2022 ed anno 2023) Il va pertanto condannato al pagamento del suddetto importo oltre accessori di legge ed alla CP_1 rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte che vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto valore della causa della serialità della controversia e della minima attività processuale svolta
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 3217 /2024
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento dell'importo di euro CP_1
1.087,00 oltre accessori come per legge
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che si CP_1 liquidano euro 260,00 per compensi oltre accessori con attribuzione
Nocera Inferiore 18/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE- LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Raffaella Caporale, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza ex art 127 ter c.p.c. del 13.3.25 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta
D A
rapp. e dif. giusta procura in atti dall'avv. NASO DOMENICO Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
rapp e dif ex art 417 bis c.p.c. dal Dirigente p.t. dott. Mimì Minella Controparte_1
e dai Dott.ri Alvaro Saporito e Consiglia Serena Alfano
RESISTENTE
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con ricorso depositato in data 26/06/2024 parte ricorrente ha evidenziato: di essere dipendente a tempo determinato del con la qualifica di docente scuola secondaria primo grado per l'insegnamento CP_1 della religione cattolica, di aver svolto supplenze annuali con orario lavorativo pieno nei periodi analiticamente indicati nell'atto introduttivo del giudizio, di non aver ricevuto la RPD per i mesi di luglio ed agosto ed ha concluso per accertare e dichiarare il proprio diritto alla corresponsione della Retribuzione professionale docenti di cui all'art. 7 CCNL 2001 con condanna dell'Amministrazione convenuta al pagamento in suo favore della complessiva somma lorda di euro 1.107,00 oltre interessi da ogni maturazione al saldo;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio il convenuto per CP_1 contestare la domanda e chiederne il rigetto;
la causa veniva trattata nelle forme di cui all'art 127 ter c.p.c. ed è stata decisa oggi con la presente sentenza in seguito al deposito di note scritte da parte dei procuratori delle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art 7 CCNL 15.3.21 rubricato “Retribuzione professionale docenti” prevede che “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive… 3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995.
L'art 25 CCNI 31.8.1999 prevede a sua volta che un compenso individuale accessorio spetti: a) dal 1° luglio
1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale. ..
La norma contrattuale dispone inoltre (comma 4) che il suddetto compenso spetti al personale indicato “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” che per i periodi inferiori al mese il compenso sia liquidato “ in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio” (comma 5) ed “in rapporto all'orario risultante dal contratto”.
L'art 25 CCNI 31.8.1999 ha pertanto previsto , con riferimento ai docenti di religione cattolica assunti con contratti a tempo determinato, che il compenso “accessorio” spetti ai docenti aventi diritto alla “ progressione di carriera” (lettera a) in maniera analoga agli assunti a tempo indeterminato (ovvero per 12 mensilità) ed ai docenti con impego di durata annuale (ovvero sino al 31.8 ma senza diritto alla progressione di carriera) per un massimo di dieci mesi al pari dei docenti di materie curriculari assunti tempo determinato con contratto sino al termine delle attività didattiche (ovvero sino al 30.6);
La S.c. nell'affrontare questioni relative alla possibilità di riconoscere la RPD anche ai docenti a tempo determinato con supplenze brevi, ha evidenziato come la RPD, istituita dall'art 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola, vada ritenuta come emolumento fisso e continuativo non collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione (cfr. Cass. n. 17773/2017) facendola pertanto rientrare nelle «condizioni di impiego» che ne consentono il riconoscimento anche a tutti gli assunti a tempo determinato a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999; la S.C. ha inoltre evidenziato che il richiamo contenuto nel comma 3 dell'art 7 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" debba essere pertanto inteso come limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non possa anche estendersi all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo. (Cfr Cass Civ 20015/2018);
Nel caso di specie è documentato che la ricorrente, docente di religione a tempo determinato, ha stipulato negli a.s. 20/21 21/22 e 22/23 contratti di lavoro per supplenze annuali su posto vacante e disponibile
(ovvero sino al 31.8) con orario lavorativo pieno;
Considerato che la prestazione resa è stata quantitativamente e qualitativamente del tutto sovrapponibile a quella resa dai docenti di religione “con diritto alla ricostruzione di carriera” (che ricevono invece RPD per
12 mesi) oltre che a quella resa dal personale docente (di materie curriculari) con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile la stessa, per il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 ed in ogni caso recepito dall'art. 6 del d.lgs. n. 368/2001, ha diritto al compenso accessorio anche per i mesi di luglio ed agosto degli anni in questione;
Per quanto riguarda il dovuto, tenendo conto dell'importo minimo della RPD previsto dalle tabelle retributive CCNL scuola (e degli incrementi disposti dal 1.1.2022) alla ricorrente spetta il complessivo importo di euro 1.087,00 oltre accessori di legge (ovvero euro 174,50 per i mesi di luglio e di agosto 2021 ed euro 184,50 per i mesi di luglio e agosto anno 2022 ed anno 2023) Il va pertanto condannato al pagamento del suddetto importo oltre accessori di legge ed alla CP_1 rifusione delle spese di lite sostenute dalla controparte che vengono liquidate come da dispositivo tenendo conto valore della causa della serialità della controversia e della minima attività processuale svolta
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nocera Inferiore così provvede nel giudizio NRG 3217 /2024
Accoglie il ricorso e per l'effetto condanna il convenuto al pagamento dell'importo di euro CP_1
1.087,00 oltre accessori come per legge
Condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che si CP_1 liquidano euro 260,00 per compensi oltre accessori con attribuzione
Nocera Inferiore 18/03/2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Caporale