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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 17/10/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Vincenza Barbalucca Presidente
DE TI IC
Claudia Ummarino IC est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1589/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata/o a LA (NA) il 11/03/1966, , elettivamente Parte_1
domiciliata/o presso lo studio dell'avv.to CURCIO RAFFAELE, dalla/dal quale
è rappresentata/o e difesa/o, giusta procura in atti,
e da
, nato/a a SAN FELICE A CANCELLO (CE) il Parte_2
28/02/1977, elettivamente domiciliato/a presso lo studio dell'avv. CURCIO
RAFFAELE, dalla/dal quale è rappresentato/a e difeso/a, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LA
- interveniente necessario -
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2
iscritto a ruolo in data 17/06/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 14.09.2007, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roccarainola (al N. 3 , Parte I serie A , anno 2007).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, il 13.05.2003 e Per_1 Per_2
il 28.07.2005,
le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 17.09.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 17.09.2025
2 Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ A)i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
B)i figli, maggiorenni entrambi, continueranno a vivere nella casa familiare con la madre;
C)la casa familiare, di proprietà del sig. , è sita in Roccarainola alla Parte_3
via Renola nr. 3, e tale immobile resterà nella disponibilità della sig.ra
[...]
Le utenze (acqua, luce e gas) verranno pagate dal sig. a cui Pt_2 Parte_1
sono ancora intestati i contratti, a titolo di ulteriore contributo per il mantenimento.
D) Le parti, in relazione all'immobile "familiare", concordano che la sig.ra
[...]
potrà vivere in tale immobile senza limite temporale e fino a quando lo Pt_2
riterrà opportuno.
E) In ordine ai rapporti economici, la Sig.ra dichiara di voler Parte_2
ricevere un importo minimo a titolo di mantenimento, nella misura di euro 300,00 mensili, considerato che ha una propria indipendenza economica.
F) In merito ai figli, il sig. si impegna a corrispondere, entro il Parte_1
giorno cinque di ogni mese, per il loro mantenimento, la somma complessiva, da aggiornarsi annualmente secondo ISTAT, di €. 500,00 (E. 250,00 cadauno), oltre alle integrali spese straordinarie, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa stipulato con il Tribunale di Nola che si richiama.
G) I coniugi convengono, altresi, che tale mantenimento, a favore dei figli, non verrà più erogato allorquando gli stessi saranno economicamente autonomi.
H) A tal uopo, si precisa che al momento i figli sono titolari di quote sociali, pari al 24% cadauno, dell'azienda di proprietà del sig. e, quest'ultimo, si Parte_1
3 impegna a trasferire il restante delle quote appena raggiungerà l'età pensionistica, anche per consentire agli stessi di ultimare gli studi e di essere pronti a gestire integralmente e autonomamente la società.
I) Il sig. si impegna a trasferire la propria residenza in tempi brevi Parte_1
presso altra abitazione, mentre la sig.ra conserva la propria Parte_2
residenza pressa la casa coniugale.
J) Il sig. potrà accedere all'immobile familiare solo previo avviso e Parte_1
consenso della sig.ra Parte_2
K) le parti concordano che potranno tenere per sé i beni personali ovvero ricevuti dai propri genitori.
L) le parti danno atto di aver risolto ogni questione patrimoniale e dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere;
Tanto premesso, i coniugi istanti come sopra difesi e domiciliati
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata/o a LA Parte_1
(NA) il 11/03/1966, e , nato/a a SAN FELICE A Parte_2
CANCELLO (CE) il 28/02/1977, che hanno contratto matrimonio a
Roccarainola il 14.09.2007 (atto n.3 , Parte II, Serie A, anno 2007; );
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roccarainola (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 26/09/2025
Il IC estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Vincenza Barbalucca Presidente
DE TI IC
Claudia Ummarino IC est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1589/2025 R.G. avente ad oggetto la Separazione consensuale promosso da
, nata/o a LA (NA) il 11/03/1966, , elettivamente Parte_1
domiciliata/o presso lo studio dell'avv.to CURCIO RAFFAELE, dalla/dal quale
è rappresentata/o e difesa/o, giusta procura in atti,
e da
, nato/a a SAN FELICE A CANCELLO (CE) il Parte_2
28/02/1977, elettivamente domiciliato/a presso lo studio dell'avv. CURCIO
RAFFAELE, dalla/dal quale è rappresentato/a e difeso/a, giusta procura in atti,
- ricorrenti -
con l'intervento della
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LA
- interveniente necessario -
1 CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e , con ricorso congiunto Parte_1 Parte_2
iscritto a ruolo in data 17/06/2025, hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in data 14.09.2007, regolarmente trascritto nei registri di stato civile del Comune di Roccarainola (al N. 3 , Parte I serie A , anno 2007).
Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nati due figli, il 13.05.2003 e Per_1 Per_2
il 28.07.2005,
le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 e 473 bis.51 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma
2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 cpc.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis 51 e 127 ter c.p.c.
e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter del 17.09.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, come ribadito nelle note di trattazione scritta del 17.09.2025
2 Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“ A)i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
B)i figli, maggiorenni entrambi, continueranno a vivere nella casa familiare con la madre;
C)la casa familiare, di proprietà del sig. , è sita in Roccarainola alla Parte_3
via Renola nr. 3, e tale immobile resterà nella disponibilità della sig.ra
[...]
Le utenze (acqua, luce e gas) verranno pagate dal sig. a cui Pt_2 Parte_1
sono ancora intestati i contratti, a titolo di ulteriore contributo per il mantenimento.
D) Le parti, in relazione all'immobile "familiare", concordano che la sig.ra
[...]
potrà vivere in tale immobile senza limite temporale e fino a quando lo Pt_2
riterrà opportuno.
E) In ordine ai rapporti economici, la Sig.ra dichiara di voler Parte_2
ricevere un importo minimo a titolo di mantenimento, nella misura di euro 300,00 mensili, considerato che ha una propria indipendenza economica.
F) In merito ai figli, il sig. si impegna a corrispondere, entro il Parte_1
giorno cinque di ogni mese, per il loro mantenimento, la somma complessiva, da aggiornarsi annualmente secondo ISTAT, di €. 500,00 (E. 250,00 cadauno), oltre alle integrali spese straordinarie, secondo quanto previsto dal protocollo di intesa stipulato con il Tribunale di Nola che si richiama.
G) I coniugi convengono, altresi, che tale mantenimento, a favore dei figli, non verrà più erogato allorquando gli stessi saranno economicamente autonomi.
H) A tal uopo, si precisa che al momento i figli sono titolari di quote sociali, pari al 24% cadauno, dell'azienda di proprietà del sig. e, quest'ultimo, si Parte_1
3 impegna a trasferire il restante delle quote appena raggiungerà l'età pensionistica, anche per consentire agli stessi di ultimare gli studi e di essere pronti a gestire integralmente e autonomamente la società.
I) Il sig. si impegna a trasferire la propria residenza in tempi brevi Parte_1
presso altra abitazione, mentre la sig.ra conserva la propria Parte_2
residenza pressa la casa coniugale.
J) Il sig. potrà accedere all'immobile familiare solo previo avviso e Parte_1
consenso della sig.ra Parte_2
K) le parti concordano che potranno tenere per sé i beni personali ovvero ricevuti dai propri genitori.
L) le parti danno atto di aver risolto ogni questione patrimoniale e dichiarano di non avere null'altro reciprocamente a pretendere;
Tanto premesso, i coniugi istanti come sopra difesi e domiciliati
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso con diritto di visita come riportato in ricorso , non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata .
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
4 Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nata/o a LA Parte_1
(NA) il 11/03/1966, e , nato/a a SAN FELICE A Parte_2
CANCELLO (CE) il 28/02/1977, che hanno contratto matrimonio a
Roccarainola il 14.09.2007 (atto n.3 , Parte II, Serie A, anno 2007; );
- omologa gli accordi intervenuti tra le parti di cui al ricorso e all'allegato piano genitoriale da intendersi sul punto integralmente richiamati e trascritti;
- ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roccarainola (NA) per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
- compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Nola nella Camera di Consiglio del 26/09/2025
Il IC estensore Il Presidente
Dott.ssa Claudia Ummarino Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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