Art. 1. Ambito di applicazione della legge
Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano ai trasferimenti di fondi rustici e annessi fabbricati situati in Comuni classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 , qualunque sia la loro estensione e il reddito delle particelle fondiarie.
Le suddette disposizioni si applicano anche ai trasferimenti di fondi rustici e annessi fabbricati, situati in altri Comuni, quando il loro reddito dominicale non superi complessivamente le lire 36 mila.
Le disposizioni previste dalla presente legge si applicano ai trasferimenti di fondi rustici e annessi fabbricati situati in Comuni classificati montani ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 , qualunque sia la loro estensione e il reddito delle particelle fondiarie.
Le suddette disposizioni si applicano anche ai trasferimenti di fondi rustici e annessi fabbricati, situati in altri Comuni, quando il loro reddito dominicale non superi complessivamente le lire 36 mila.