Art. 8. ((Il Fondo, di cui al precedente art. 1, e' ordinato in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.
Presso la gestione del Fondo e' costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di due annualita' delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca.
L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima costituzione, pari all'importo di due annualita' di pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1964)) ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144 ha disposto (con l'art. 4 comma 1) che tale modifica ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1965.
Presso la gestione del Fondo e' costituita una speciale riserva, il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, deve essere pari all'importo di due annualita' delle pensioni in corso di pagamento a tale epoca.
L'ammontare della riserva di cui al precedente comma deve essere, in sede di prima costituzione, pari all'importo di due annualita' di pensioni in corso di pagamento alla data del 31 dicembre 1964)) ((2)) ---------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 17 marzo 1965, n. 144 ha disposto (con l'art. 4 comma 1) che tale modifica ha efficacia a decorrere dal 1 gennaio 1965.