Art. 45.
L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa e' ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi. L'iscritto moroso per oltre un biennio che non provveda senza giustificato motivo a sanare la morosita' entro il termine di sei mesi, che gli verra' fissato dal Consiglio di amministrazione della Cassa, ha diritto alla pensione ridotta corrispondente ai versamenti da lui effettuati con esclusione delle quote di ripartizione sui contributi generali. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale con sentenza 1 - 18 luglio 1986 n. 201 (in G.U. la s.s. 25/07/1986 n. 36), ha dichiarato che "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 45 della legge 8 gennaio 1952 n. 6 nel testo sostituito dell' art. 21 della legge 25 febbraio 1963 n. 289 , nella parte in cui prevede la detrazione delle somme dovute dall'iscritto e dei relativi interessi per contributi omessi, sull'ammontare della pensione nella totalita' anziche' nel limite massimo di un quinto sui ratei di pensione e con esclusione degli interessi".
L'iscritto che a qualunque titolo sia debitore verso la Cassa e' ammesso al godimento della pensione concorrendo le condizioni richieste, previa detrazione delle somme dovute e dei relativi interessi. L'iscritto moroso per oltre un biennio che non provveda senza giustificato motivo a sanare la morosita' entro il termine di sei mesi, che gli verra' fissato dal Consiglio di amministrazione della Cassa, ha diritto alla pensione ridotta corrispondente ai versamenti da lui effettuati con esclusione delle quote di ripartizione sui contributi generali. ((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9) La Corte Costituzionale con sentenza 1 - 18 luglio 1986 n. 201 (in G.U. la s.s. 25/07/1986 n. 36), ha dichiarato che "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 45 della legge 8 gennaio 1952 n. 6 nel testo sostituito dell' art. 21 della legge 25 febbraio 1963 n. 289 , nella parte in cui prevede la detrazione delle somme dovute dall'iscritto e dei relativi interessi per contributi omessi, sull'ammontare della pensione nella totalita' anziche' nel limite massimo di un quinto sui ratei di pensione e con esclusione degli interessi".