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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 404 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 404 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 1525 del ruolo generale dell'anno 2019
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'avv. MUSU MAURIZIO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo CP_1
studio dell'avv. GIOI ANNARELLA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni: per la parte ricorrente: “1) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i
genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale continuerà ad abitare
unitamente alla sorella;
2) Disporre che il minore possa vedere liberamente il padre quando vorrà, compatibilmente con le
esigenze scolastiche e sportive del medesimo, senza indicazione di giorni e orari anche in
considerazione dell'età e delle dichiarazioni da lui rese in udienza;
1 3) confermare le disposizioni economiche così come rideterminate nel provvedimento datato 22
luglio 2021;
4) Vinte le spese e gli onorari del giudizio”.
Per la parte resistente: “Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori,
con collocazione prevalente presso la madre, con la quale continuerà ad abitare unitamente alla
sorella;
B) Disporre che il minore possa vedere liberamente il padre quando vorrà, compatibilmente con le
esigenze scolastiche e sportive del medesimo, e comunque durante la settimana, possibilmente tutti
i giorni dalle 18:30 alle 21:30 e alle 23:00 durante il periodo estivo. Il fine settimana o il Sabato o la Domenica alternato con la madre, possibilmente l'intera giornata, con possibilità di
accompagnare il minore a scuola il Sabato che starà con lui l'intera giornata e potrà riportarlo dopo cena. Le festività comandate secondo il criterio dell'alternanza;
C) Revocare l'assegno di mantenimento a favore della signora Pt_1
D) Disporre che il signor provveda a versare mensilmente per il mantenimento dei figli la CP_1
somma di € 450,00 da corrispondersi entro il 5 di ciascun mese;
E) Spese straordinarie al 50% cosi come indicate dalle linee guida del C.N.F. pubblicato il
29/11/2017;
F) Vinte le spese e gli onorari del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.02.2019, ha domandato la pronuncia della Parte_1
separazione dal marito, con il quale aveva contratto matrimonio in data 31 maggio CP_1
2003.
Ha domandato, inoltre, l'addebito della separazione al ricorrente e l'affido esclusivo dei figli Per_1
(20 maggio 2004) e (04 maggio 2011), allegando: che l'unione coniugale era entrata in Per_2
crisi a causa degli atteggiamenti violenti tenuti dal nei confronti propri e dei figli;
che, in CP_1
particolare, il ricorrente aveva più volte aggredito verbalmente lei e la figlia per scelte educative da lui non condivise e aveva perso il controllo con il figlio, percuotendolo anche sul capo, per comportamenti di scarso rilievo.
2 Quanto agli aspetti economici, ha rappresentato di svolgere attività lavorativa solo in maniera saltuaria come estetista, mentre il resistente, operaio, percepiva una retribuzione mensile di €
2.300,00.
Ha, dunque, domandato la condanna del resistente alla corresponsione di un contributo per il mantenimento proprio e dei figli in misura non inferiore ad € 1.400,00.
costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la pronuncia della CP_1
separazione, negando di aver tenuto condotte aggressive nei confronti della moglie e dei figli.
Ha, inoltre, domandato la pronuncia dell'addebito della separazione alla ricorrente, allegando: che la aveva sempre dimostrato “mancanza totale di autonomia e totale sottomissione alle Pt_1
determinazioni della sua famiglia d'origine, in particolar modo alla madre”; che, inoltre, la stessa era inadeguata nell'educazione dei figli, avendo infatti sempre assecondato tutte le richieste della figlia, consentendole di fumare la sigaretta elettronica e di festeggiare il 14° compleanno in una discoteca di Carbonia, distante 15 km dal luogo di residenza, in compagnia di amici più grandi;
che,
senza dare alcuna spiegazione, si era allontanata dalla casa familiare con i figli non comunicandogli il luogo di dimora ed impedendogli di conservare un rapporto equilibrato con i minori.
Con ordinanza dell'8.07.2019, il presidente ha affidato i minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, regolamentando il diritto di visita da parte del padre ed incaricando il servizio sociale di approfondire la condizione dei minori e di attivare gli interventi ritenuti opportuni per favorire il riavvicinamento alla figura paterna.
Ha inoltre posto in capo al l'obbligo di corrispondere alla la somma di € 150,00 a CP_1 Pt_1
titolo di contributo al suo mantenimento e la somma complessiva di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli.
Con sentenza del 18.12.2020 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e disposto la prosecuzione del giudizio in merito alle ulteriori domande.
Con provvedimento del 22.07.2021 è stato ridotto l'importo dovuto dal ad € 90,00 per la CP_1
moglie e ad € 230,00 per ciascun figlio, in considerazione dell'aumento delle spese da lui sostenute per recarsi al lavoro.
3 Istruita con prova documentale, interrogatorio formale della resistente e sentito il minore all'udienza del 14.06.2023, con provvedimento del 17.06.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Devono intendersi rinunciate le reciproche domande di addebito, non riproposte al momento della precisazione delle conclusioni e relativamente alle quali non è stata svolta attività istruttoria.
Va confermato l'affidamento congiunto del minore (04 maggio 2011), con collocamento Per_2
presso la madre.
Quanto ai rapporti con il padre, dalla relazione trasmessa il 13.06.2023 emerge che, malgrado gli sforzi posti in essere da entrambi i genitori per facilitare un maggior spazio di confronti tra il resistente ed il figlio, “sono state riscontrate le medesime difficoltà comunicative che hanno determinato l'interruzione del percorso mediativo stesso e che, tutt'oggi, compromettono il
suddetto riavvicinamento. In particolare, le difficoltà emotive vissute dal padre, conducono l'uomo
a focalizzare il proprio sguardo verso situazioni dolorose createsi nel passato e a non concentrarsi sulle azioni presenti che potrebbero aiutarlo a raggiungere l'obiettivo familiare condiviso”.
, sentito all'udienza del 14.06.2023, dopo aver espresso la sua felicità per essere stato Per_2
convocato, ha dichiarato di ricordare alcuni episodi verificatisi durante la convivenza coniugale
“Per esempio quando facevo i compiti e sbagliavo mio padre mi dava dei colpi in testa… in diverse occasioni mi ha parlato male di mia madre e della sua famiglia…già prima non avevo un rapporto
solido con mio padre;
dopo la separazione ho sentito di non potermi fidare di lui. Lui non ammette
i suoi errori.”
Il minore ha altresì affermato che in un primo momento aveva il desiderio di frequentare il padre perché sperava in un suo cambiamento, che però non c'è mai stato, ed ha dunque concluso,
manifestando la volontà di non incontrarlo.
Pertanto, alla luce delle relazioni in atti, tenuto conto dell'età raggiunta da e della volontà Per_2
dallo stesso manifestata, deve disporsi che il padre potrà vederlo quando vorrà, tenuto conto della volontà del minore.
Non risultando mutata la condizione economica delle parti rispetto al 2021, deve confermarsi l'obbligo di di corrispondere a la somma di € 90,00 a titolo di CP_1 Parte_1
4 contributo al suo mantenimento e la somma complessiva di € 460,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente.
Le spese straordinarie saranno sopportate dalle parti in ragione del 50%.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
• Affida il figlio minore, (04 maggio 2011), ad entrambi i genitori con collocamento presso Per_2
la madre;
• il padre potrà vederlo quando vorrà, tenuto conto della volontà del minore.
• condanna a corrispondere a la somma di € 90,00 a titolo di contributo CP_1 Parte_1
al suo mantenimento e la somma complessiva di € 460,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente;
• le spese straordinarie saranno sopportate dalle parti in ragione del 50%;
• spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio dell'11.03.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi il Presidente
Dott. Giorgio Latti
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
Così composto:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Chiara Mazzaroppi Giudice rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta al N. 1525 del ruolo generale dell'anno 2019
TRA
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso lo Parte_1
studio dell'avv. MUSU MAURIZIO, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
-RICORRENTE-
E
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso lo CP_1
studio dell'avv. GIOI ANNARELLA, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
-RESISTENTE-
E
Procuratore della repubblica presso il Tribunale di Cagliari
-INTERVENUTO PER LEGGE-
Conclusioni: per la parte ricorrente: “1) Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i
genitori, con collocazione prevalente presso la madre, con la quale continuerà ad abitare
unitamente alla sorella;
2) Disporre che il minore possa vedere liberamente il padre quando vorrà, compatibilmente con le
esigenze scolastiche e sportive del medesimo, senza indicazione di giorni e orari anche in
considerazione dell'età e delle dichiarazioni da lui rese in udienza;
1 3) confermare le disposizioni economiche così come rideterminate nel provvedimento datato 22
luglio 2021;
4) Vinte le spese e gli onorari del giudizio”.
Per la parte resistente: “Disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori,
con collocazione prevalente presso la madre, con la quale continuerà ad abitare unitamente alla
sorella;
B) Disporre che il minore possa vedere liberamente il padre quando vorrà, compatibilmente con le
esigenze scolastiche e sportive del medesimo, e comunque durante la settimana, possibilmente tutti
i giorni dalle 18:30 alle 21:30 e alle 23:00 durante il periodo estivo. Il fine settimana o il Sabato o la Domenica alternato con la madre, possibilmente l'intera giornata, con possibilità di
accompagnare il minore a scuola il Sabato che starà con lui l'intera giornata e potrà riportarlo dopo cena. Le festività comandate secondo il criterio dell'alternanza;
C) Revocare l'assegno di mantenimento a favore della signora Pt_1
D) Disporre che il signor provveda a versare mensilmente per il mantenimento dei figli la CP_1
somma di € 450,00 da corrispondersi entro il 5 di ciascun mese;
E) Spese straordinarie al 50% cosi come indicate dalle linee guida del C.N.F. pubblicato il
29/11/2017;
F) Vinte le spese e gli onorari del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 22.02.2019, ha domandato la pronuncia della Parte_1
separazione dal marito, con il quale aveva contratto matrimonio in data 31 maggio CP_1
2003.
Ha domandato, inoltre, l'addebito della separazione al ricorrente e l'affido esclusivo dei figli Per_1
(20 maggio 2004) e (04 maggio 2011), allegando: che l'unione coniugale era entrata in Per_2
crisi a causa degli atteggiamenti violenti tenuti dal nei confronti propri e dei figli;
che, in CP_1
particolare, il ricorrente aveva più volte aggredito verbalmente lei e la figlia per scelte educative da lui non condivise e aveva perso il controllo con il figlio, percuotendolo anche sul capo, per comportamenti di scarso rilievo.
2 Quanto agli aspetti economici, ha rappresentato di svolgere attività lavorativa solo in maniera saltuaria come estetista, mentre il resistente, operaio, percepiva una retribuzione mensile di €
2.300,00.
Ha, dunque, domandato la condanna del resistente alla corresponsione di un contributo per il mantenimento proprio e dei figli in misura non inferiore ad € 1.400,00.
costituitosi in giudizio, ha aderito alla domanda volta ad ottenere la pronuncia della CP_1
separazione, negando di aver tenuto condotte aggressive nei confronti della moglie e dei figli.
Ha, inoltre, domandato la pronuncia dell'addebito della separazione alla ricorrente, allegando: che la aveva sempre dimostrato “mancanza totale di autonomia e totale sottomissione alle Pt_1
determinazioni della sua famiglia d'origine, in particolar modo alla madre”; che, inoltre, la stessa era inadeguata nell'educazione dei figli, avendo infatti sempre assecondato tutte le richieste della figlia, consentendole di fumare la sigaretta elettronica e di festeggiare il 14° compleanno in una discoteca di Carbonia, distante 15 km dal luogo di residenza, in compagnia di amici più grandi;
che,
senza dare alcuna spiegazione, si era allontanata dalla casa familiare con i figli non comunicandogli il luogo di dimora ed impedendogli di conservare un rapporto equilibrato con i minori.
Con ordinanza dell'8.07.2019, il presidente ha affidato i minori ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, regolamentando il diritto di visita da parte del padre ed incaricando il servizio sociale di approfondire la condizione dei minori e di attivare gli interventi ritenuti opportuni per favorire il riavvicinamento alla figura paterna.
Ha inoltre posto in capo al l'obbligo di corrispondere alla la somma di € 150,00 a CP_1 Pt_1
titolo di contributo al suo mantenimento e la somma complessiva di € 500,00 a titolo di contributo al mantenimento dei due figli.
Con sentenza del 18.12.2020 il Tribunale ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e disposto la prosecuzione del giudizio in merito alle ulteriori domande.
Con provvedimento del 22.07.2021 è stato ridotto l'importo dovuto dal ad € 90,00 per la CP_1
moglie e ad € 230,00 per ciascun figlio, in considerazione dell'aumento delle spese da lui sostenute per recarsi al lavoro.
3 Istruita con prova documentale, interrogatorio formale della resistente e sentito il minore all'udienza del 14.06.2023, con provvedimento del 17.06.2024 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione.
Devono intendersi rinunciate le reciproche domande di addebito, non riproposte al momento della precisazione delle conclusioni e relativamente alle quali non è stata svolta attività istruttoria.
Va confermato l'affidamento congiunto del minore (04 maggio 2011), con collocamento Per_2
presso la madre.
Quanto ai rapporti con il padre, dalla relazione trasmessa il 13.06.2023 emerge che, malgrado gli sforzi posti in essere da entrambi i genitori per facilitare un maggior spazio di confronti tra il resistente ed il figlio, “sono state riscontrate le medesime difficoltà comunicative che hanno determinato l'interruzione del percorso mediativo stesso e che, tutt'oggi, compromettono il
suddetto riavvicinamento. In particolare, le difficoltà emotive vissute dal padre, conducono l'uomo
a focalizzare il proprio sguardo verso situazioni dolorose createsi nel passato e a non concentrarsi sulle azioni presenti che potrebbero aiutarlo a raggiungere l'obiettivo familiare condiviso”.
, sentito all'udienza del 14.06.2023, dopo aver espresso la sua felicità per essere stato Per_2
convocato, ha dichiarato di ricordare alcuni episodi verificatisi durante la convivenza coniugale
“Per esempio quando facevo i compiti e sbagliavo mio padre mi dava dei colpi in testa… in diverse occasioni mi ha parlato male di mia madre e della sua famiglia…già prima non avevo un rapporto
solido con mio padre;
dopo la separazione ho sentito di non potermi fidare di lui. Lui non ammette
i suoi errori.”
Il minore ha altresì affermato che in un primo momento aveva il desiderio di frequentare il padre perché sperava in un suo cambiamento, che però non c'è mai stato, ed ha dunque concluso,
manifestando la volontà di non incontrarlo.
Pertanto, alla luce delle relazioni in atti, tenuto conto dell'età raggiunta da e della volontà Per_2
dallo stesso manifestata, deve disporsi che il padre potrà vederlo quando vorrà, tenuto conto della volontà del minore.
Non risultando mutata la condizione economica delle parti rispetto al 2021, deve confermarsi l'obbligo di di corrispondere a la somma di € 90,00 a titolo di CP_1 Parte_1
4 contributo al suo mantenimento e la somma complessiva di € 460,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente.
Le spese straordinarie saranno sopportate dalle parti in ragione del 50%.
L'esito del giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
• Affida il figlio minore, (04 maggio 2011), ad entrambi i genitori con collocamento presso Per_2
la madre;
• il padre potrà vederlo quando vorrà, tenuto conto della volontà del minore.
• condanna a corrispondere a la somma di € 90,00 a titolo di contributo CP_1 Parte_1
al suo mantenimento e la somma complessiva di € 460,00 a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore e della figlia maggiorenne, ma non economicamente indipendente;
• le spese straordinarie saranno sopportate dalle parti in ragione del 50%;
• spese compensate.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio dell'11.03.2025
Il giudice rel.
Dott. Chiara Mazzaroppi il Presidente
Dott. Giorgio Latti
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