Versione
4 maggio 2001
4 maggio 2001
Art. 15. 1. Alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, come modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, il quarto comma e' sostituito dai seguenti:
"Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, puo' imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacita' offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonche' programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del questore e' opponibile davanti al giudice monocratico.
Chiunque violi il divieto di cui al quarto comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto";
b) all'articolo 7, e successive modificazioni, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura";
c) all'articolo 7, e successive modificazioni, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale puo', nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta".
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell' art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali):
"Art. 7. - Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 e' comunicata al questore per l'esecuzione.
Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorita' di pubblica sicurezza che lo propose, puo' essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quanto sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento puo' essere altresi' modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorita' proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.
Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.
Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale puo', nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta".
a) all'articolo 4, come modificato dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, il quarto comma e' sostituito dai seguenti:
"Con l'avviso orale il questore, quando ricorrono le condizioni di cui all'articolo 1, puo' imporre alle persone che risultino definitivamente condannate per delitti non colposi il divieto di possedere o utilizzare, in tutto o in parte, qualsiasi apparato di comunicazione radiotrasmittente, radar e visori notturni, indumenti e accessori per la protezione balistica individuale, mezzi di trasporto blindati o modificati al fine di aumentarne la potenza o la capacita' offensiva, ovvero comunque predisposti al fine di sottrarsi ai controlli di polizia, nonche' programmi informatici ed altri strumenti di cifratura o crittazione di conversazioni e messaggi. Il divieto del questore e' opponibile davanti al giudice monocratico.
Chiunque violi il divieto di cui al quarto comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni. Gli strumenti, gli apparati, i mezzi e i programmi posseduti o utilizzati sono confiscati ed assegnati alle Forze di polizia, se ne fanno richiesta, per essere impiegati nei compiti di istituto";
b) all'articolo 7, e successive modificazioni, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: "o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura";
c) all'articolo 7, e successive modificazioni, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
"Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale puo', nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta".
Note all'art. 15:
- Si riporta il testo dell' art. 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 , come modificata dalla legge 3 agosto 1988, n. 327 (Norme in materia di misure di prevenzione personali):
"Art. 7. - Il provvedimento di applicazione delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 e' comunicata al questore per l'esecuzione.
Il provvedimento stesso, su istanza dell'interessato e sentita l'autorita' di pubblica sicurezza che lo propose, puo' essere revocato o modificato dall'organo dal quale fu emanato, quanto sia cessata o mutata la causa che lo ha determinato. Il provvedimento puo' essere altresi' modificato, anche per l'applicazione del divieto o dell'obbligo di soggiorno, su richiesta dell'autorita' proponente, quando ricorrono gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica o quando la persona sottoposta alla sorveglianza speciale abbia ripetutamente violato gli obblighi inerenti alla misura.
Il ricorso contro il provvedimento di revoca o di modifica non ha effetto sospensivo.
Nel caso di modificazione del provvedimento o di taluna delle prescrizioni per gravi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, ovvero per violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, il presidente del tribunale puo', nella pendenza del procedimento, disporre con decreto l'applicazione provvisoria della misura, delle prescrizioni o degli obblighi richiesti con la proposta".
Commentario • 1
- 1. Patente, ritiro, persona inaffidabile, avviso orale, misura di prenzioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 marzo 2014 · 16.93715
Giurisprudenza • 34
- 1. TAR Perugia, sez. I, sentenza breve 22/02/2017, n. 158Provvedimento: […] - l'avviso orale disciplinato dall'art. 3, co. 4, D.lgs. n. 159/2011 e, ratione temporis , dall'art. 4, co. 4, legge n. 1423/1956 come modificato dall'art. 15 della legge n. 128/2001 - per giurisprudenza consolidata - rientra nell'ambito di una valutazione discrezionale di competenza dell'autorità di polizia, sindacabile soltanto sotto il profilo della sussistenza dei presupposti, nonché della sufficienza, logicità e congruità della motivazione ( ex multis T.A.R. Piemonte, sez. II, 5 marzo 2010, n. 1421);Leggi di più...
- carenza di istruttoria·
- art. 60 cod. proc. amm.·
- sindacabilità del provvedimento·
- motivazione del provvedimento·
- art. 3, co. 4 del D.lgs. n. 159/2011·
- deferimenti all'autorità giudiziaria·
- avviso orale·
- condanna penale·
- travisamento dei fatti·
- misura di prevenzione·
- eccesso di potere·
- valutazione discrezionale di pericolosità sociale·
- falsa rappresentazione della realtà·
- giudizio prognostico·
- difetto di motivazione