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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/12/2024, n. 2370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2370 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Presidente della Sezione lavoro del Tribunale di Salerno dott. Romano
Gibboni ha pronunziato all'udienza del 19.11.2024, celebrata con le modalità
di cui all'art. 127 ter cod. proc. civ., la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio iscritto al n. 2328 del ruolo generale del lavoro dell'anno 2023
vertente
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall' avv. Marcello D'Elia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Salerno, alla piazza Flavio Gioia n. 3;
Ricorrente
E
in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Ottavio Basso, presso il cui studio è
elettivamente domiciliata in Salerno, alla via Luigi Cacciatore n. 20;
Resistente
1 OGGETTO: Revoca superminimo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 21.4.2023 , premesso di essere Parte_1
dipendente della dall'1.1.2010, con mansioni, tra Controparte_1
le altre, di responsabile dell'Area amministrativa, economico-finanziaria e legale e con inquadramento nel Livello 7A del c.c.n.l. Fise Assoambiente,
esponeva:
- che in precedenza era stato dipendente della e, poi, Controparte_2
della – società che avevano curato la gestione dei rifiuti in CP_2
prima della convenuta – e, dopo la chiusura dello stato di CP_2
emergenza, era transitato alle dipendenze di con Controparte_1
riconoscimento dell'anzianità acquisita all'1.9.2008;
- che, inizialmente, quest'ultima società, nel disciplinare i rapporti dei propri dipendenti, aveva applicato i contratti collettivi “Metalmeccanici ed Edili”
osservati dai precedenti enti datoriali – con le condizioni e i patti ivi previsti –
e, a partire dall'1.5.2010, aveva aderito al c.c.n.l. “Nettezza Urbana Privata
Federambiente”;
- che tale contratto collettivo aveva previsto, in particolare, l'applicazione di superminimi non assorbibili nell'ipotesi di minor retribuzione base risultante dal cambio di c.c.n.l.;
2 - che con il passaggio al nuovo contratto collettivo era stata illegittimamente ridotta la sua retribuzione minima;
- che, solo a fronte delle sollecitazioni in tal senso provenienti dal rappresentante sindacale aziendale , la società convenuta Controparte_3
aveva innalzato il suo stipendio base e, in particolare, con provvedimento del
15.9.2010, gli aveva riconosciuto un incremento retributivo ad personam, di €
5.000 lordi all'anno, quale superminimo non assorbibile;
- che il predetto importo gli era stato accordato anche in ragione dell'incarico,
conferitogli il 27.8.2010, di Responsabile Amministrativo presso la sede centrale dell'ente;
- che, a fronte delle trattative intercorse per adeguare i livelli professionali dei dipendenti della società, culminate nel verbale sindacale del 3.8.2011, la società datrice di lavoro gli aveva attribuito, con decorrenza dal novembre
2011, le funzioni di Responsabile d'Area e il relativo passaggio dal livello 6 a quello 7A di categoria;
- che dal mese di luglio 2011 aveva sempre percepito il superminimo dell'importo lordo di € 357,14, rimasto invariato e mai assorbito dai successivi aumenti contrattuali, scatti di anzianità e spettanze aggiuntive a vario titolo riconosciutegli e ciò sino a quando la non gliene Controparte_1
aveva sospeso l'erogazione, in data 10.2.2022, e poi disposto la revoca, il
17.3.2022;
3 - che i provvedimenti datoriali da ultimo indicati erano illegittimi e immotivati;
- che, in particolare, era palesemente pretestuoso il collegamento del superminimo revocato a “una serie di progetti attinenti all'area amministrativa
e finanziaria …, attività già completate in annualità precedenti”;
- che con determinazione n. 140 del 5.2.2019 il Presidente del Consiglio di amministrazione, in sede di riorganizzazione del personale e approvazione del nuovo organigramma aziendale, aveva confermato le sue mansioni;
- che, inoltre, in data 23.9.2019, la gli aveva Controparte_1
attribuito un altro superminimo (stavolta riassorbibile), dell'importo di € 200,00,
ancora in essere e mai contestato, come “trattamento di miglior favore rispetto a quello previsto dal c.c.n.l. di riferimento”;
- che, nello specifico, il superminimo originariamente riconosciuto dalla prefata società era stato espressamente previsto come non riassorbibile, per cui l'atto di revoca era nullo e immotivato, oltre che privo del necessario consenso di esso ricorrente.
Tanto premesso, adiva il giudice del Lavoro del Tribunale Parte_1
di Salerno al fine di sentir accertare e dichiarare la natura non riassorbibile del superminimo individuale riconosciutogli dalla società datrice con note del
15.9.2010 e 24.9.2010, con conseguente declaratoria di nullità, illegittimità e/o inefficacia del provvedimento prot. n. 1400 del 17.3.2022, con il quale la gli aveva unilateralmente revocato detto Controparte_1
4 emolumento, con effetto retroattivo dall'1.1.2022, e con condanna della società
al pagamento, in suo favore, delle differenze retributive maturate per la citata causale, pari ad € 6.153,79 sino alla mensilità di marzo 2023, oltre alle ulteriori differenze retributive maturate nelle more, agli interessi e alla rivalutazione monetaria.
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Con provvedimento reso in data 22.6.2023 il giudice disponeva procedersi alla trattazione del giudizio secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, la si Controparte_1
costitutiva in giudizio ed evidenziava l'assoluta infondatezza delle pretese ex
adverso azionate, delle quali invocava il rigetto, con rivalsa delle spese di causa.
La società rimarcava, in particolare, la sua natura giuridica di società “in house providing”, essendo un ente a totale partecipazione pubblica, originariamente costituito dalla Provincia e, con atto del 25.6.2020, confluito CP_4
nell , ossia nell'organo di governo con personalità giuridica di CP_5
diritto pubblico dotato di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile,
per l'esercizio, in forma associata, delle funzioni amministrative inerenti alla gestione dei rifiuti.
Precisava di essere dedita al servizio di gestione integrata dei rifiuti mediante l'utilizzo delle discariche e dell'impiantistica per lo stoccaggio, il trattamento, la
5 trasferenza, lo smaltimento, il recupero ed il riciclaggio dei rifiuti, situata sul territorio provinciale, e di dover osservare, in ragione della sua natura giuridica di soggetto interamente partecipato pubblicamente, le regole previste dal d.
lgs. n. 175/2016.
Con specifico riguardo ai rapporti di lavoro instaurati con i suoi dipendenti,
osservava che il predetto decreto, all'art. 19, prescrive il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni del personale, atteso che tali scelte economiche, per le ragioni precisate, si riverberano direttamente sulla collettività.
Evidenziava, quindi, che i doveri di correttezza, buon andamento ed efficienza che era tenuta ad osservare nel corso della sua attività, le imponevano anche di contenere le voci di natura retributiva e indennitaria del proprio personale,
determinando la retribuzione in modo conforme ai contratti collettivi applicati e ai vincoli di bilancio, in omaggio a quanto prescritto dall' art. 1, comma 557,
della legge n. 147 del 2013 e a quanto stabilito dagli artt. 2, commi 3 e 3 bis, e
40 del Testo Unico sul Pubblico Impiego (d. lgs. n. 165/2001).
Sottolineava che era stata illegittima, perché in contrasto con i principi generali di ordine pubblico economico in tema di trattamenti retributivi, l'assegnazione al ricorrente di un'indennità a titolo di superminimo non riassorbibile, ragion per cui era da ritenersi legittimo (recte: doveroso) il provvedimento di revoca del predetto emolumento.
6 Sosteneva, ancora, di non aver mai attribuito al superminimo rivendicato dal ricorrente la natura di compenso aggiuntivo legato a suoi particolari meriti.
Asseriva, poi, che con il verbale sindacale del 19.4.2010, in vista della applicazione del c.c.n.l. “Nettezza Urbana”, era stato previsto il c.d.
superminimo nell'eventualità che la retribuzione base e, non quella effettiva,
fosse inferiore a quella goduta in precedenza dai lavoratori interessati dal cambio di contrattazione collettiva.
A tal proposito, precisava che era priva di giustificazione causale l'attribuzione della predetta indennità al , poiché la busta paga di aprile 2010 Parte_1
riportava una retribuzione base superiore a quella della quale egli aveva precedentemente fruito in applicazione del c.c.n.l. Edili.
Affermava, inoltre, che la voce retributiva di € 357,00 non trovava il suo fondamento nell'accordo sindacale richiamato dalla controparte e che, con la comunicazione del 19.7.2010, essa aveva attribuito al ricorrente un'indennità
che non aveva natura di superminimo, ma che, di contro, era stata attribuita al fine di remunerare la sua destinazione presso la sede centrale di Salerno per avviare una serie di progetti attinenti all'area amministrativa, peraltro neppure specificati.
All'udienza del 19.11.2024, celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
il giudice, ricevute le note delle parti contenenti le rispettive istanze e conclusioni, decideva la controversia dando comunicazione ai procuratori
7 costituiti, per via telematica, del dispositivo e della motivazione della presente sentenza, nel termine fissato dalla citata disposizione codicistica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 [...]
è infondato e va, pertanto, rigettato. CP_1
Come già evidenziato nella parte espositiva, la presente controversia ha ad oggetto la domanda formulata dal ricorrente al fine di ottenere una declaratoria di nullità e/o illegittimità del provvedimento emesso il 17.3.2022, con il quale la società datrice di lavoro ha revocato il superminimo precedentemente accordato con provvedimento del 15.9.2010 e successiva nota integrativa del
24.9.2010, nonostante detto emolumento fosse stato dichiarato non assorbibile da eventuali successivi miglioramenti retributivi.
Ne consegue, quindi, che la verifica circa la legittimità dell'operato della non può prescindere da un'attenta valutazione, da Controparte_1
un lato, della funzione e della finalità della voce stipendiale de qua e, dall'altro,
dell'intento perseguito dalle parti all'atto della sottoscrizione, in data 19.4.2010,
del verbale sindacale conseguente all'adesione, da parte della società, alla contrattazione collettiva nazionale unitaria relativa al settore “Nettezza
Urbana”.
Sotto il primo profilo, è opportuno evidenziare che il superminimo è un elemento aggiuntivo alla retribuzione base, che necessita di un apposito
8 accordo tra datore di lavoro e lavoratore e che può assolvere diverse funzioni,
anche di natura incentivante.
Proprio in relazione alla pluralità di scopi che detta parte accessoria della retribuzione può perseguire, è possibile che le parti, quando la prevedono, ne concordino l'assorbibilità, ossia la riduzione man mano che la paga base aumenta, oppure la non assorbibilità, vale a dire la permanenza, nella misura stabilita, di tale voce, a prescindere dal mutamento di quella base.
Di regola, il superminimo, inteso quale eccedenza retributiva rispetto ai minimi tabellari, individualmente pattuito tra datore di lavoro e lavoratore, è soggetto al principio dell'assorbimento, nel senso che, in caso di riconoscimento del diritto del lavoratore a superiore qualifica, l'emolumento è assorbito dai miglioramenti retributivi previsti per la qualifica superiore, a meno che le parti abbiano convenuto diversamente o la contrattazione collettiva abbia altrimenti disposto, restando a carico del lavoratore l'onere di provare la sussistenza del titolo che autorizza il mantenimento del superminimo, escludendone l'assorbimento (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. Lav., 16 aprile 2021, n. 10164;
5 giugno 2020, n. 10779; 17 ottobre 2018, n. 26017; 29 agosto 2012, n. 14689).
La giurisprudenza di legittimità delineatasi in subiecta materia ha avuto modo di chiarire che l'assorbimento del predetto beneficio economico è escluso in presenza di alcune (alternative) condizioni, che sono soggette all'accertamento in fatto da parte del giudice di merito: 1) l'esistenza di un'espressa pattuizione
9 in tal senso;
2) un comportamento concludente tra le parti;
3) la riscontrata circostanza che tale voce stipendiale serva a remunerare il dipendente per particolari meriti o maggiore onerosità delle mansioni da lui svolte.
Al riguardo, l'indagine probatoria sulla sussistenza di dette pattuizioni e quella ermeneutica sulla loro effettiva portata derogatoria alla regola generale dell'assorbimento sono riservate al giudice del merito e, ai fini della ricostruzione della volontà negoziale, dev'essere valutato il comportamento delle parti anche successivo alla conclusione del patto relativo (cfr., in tal senso, ex multis, Cass. Civ., Sez. Lav., 25 luglio 2023, n. 22412; v., altresì, Sez.
Lav., n. 10779/2020 cit.).
Pertanto, al di là dei casi eccezionali di non assorbibilità, da accertare nei termini testè indicati, il superminimo, fuoriuscendo dal sistema di garanzia di cui all'art. 36 Cost., può essere rimosso o ridotto, anche nell'ipotesi in cui sia stato espressamente concordato tra le parti, quando ciò sia utile al fine di realizzare il riordino del sistema retributivo, la razionalizzazione della spesa per il personale, il conseguente migliore monitoraggio del costo del lavoro e una possibile riduzione di spesa (così, di recente, Cass. Civ., Sez. Lav., 14 febbraio
2024 n. 13512; 5 aprile 2024, n. 9136).
Illustrati, ancorchè in maniera sintetica, i princìpi di diritto enunciati dalla Corte
Regolatrice con riferimento alla natura e alla funzione dell'emolumento per cui
è causa, osserva ora il giudicante che, nella vicenda in esame, la
10 determinazione assunta dalla in data 15.9.2010, Controparte_1
specificata, nella sua portata, con la nota del 24.9.2010, non offre valide ragioni giustificatrici della non assorbibilità del superminimo riconosciuto al
, sicchè la revoca dello stesso, disposta con provvedimento in data Parte_1
17.3.2022, deve ritenersi pienamente legittima, in quanto rispondente alle esigenze di contenimento dei costi del personale cui la società ha dovuto far fronte al fine di perseguire il risanamento aziendale, culminato nel luglio del
2022 nell'acquisizione della da parte dell' Controparte_1 [...]
per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. CP_5
Giova in proposito evidenziare che con il richiamato atto del 15.9.2010,
integrato in data 24.9.2010, sono state attribuite al mansioni Parte_1
ulteriori rispetto a quelle proprie della qualifica di appartenenza, concernenti
“l'avvio di una serie di progetti attinenti all'area amministrativa e finanziaria”, in occasione del suo distacco presso la sede centrale di Salerno: in tale contesto,
al predetto dipendente è stato accordato un incremento retributivo “ad
personam”, per un totale di € 5.000 lordi all'anno – corrisposti mensilmente per le 14 mensilità previste dal c.c.n.l. in vigore, con decorrenza dal 1° luglio 2010
– definito “superminimo non assorbibile”.
Ciò nondimeno, ritiene il decidente che, al di là del tenore letterale di tale previsione negoziale, l'attenzione debba essere focalizzata sulla funzione dell'elemento retributivo in esame, sulla necessaria conformità dello stesso a
11 quanto previsto in materia dall'accordo sindacale del 19.4.2010 e sulla reale volontà datoriale in ordine alla sua attribuzione.
Ai fini che rilevano nella presente sede, quindi, non può farsi a meno di rimarcare che, attraverso la stipulazione del predetto accordo sindacale, la ha varato con la Cgil, la e le ulteriori Controparte_1
rappresentanze sindacali dei suoi lavoratori il passaggio, a far tempo dal 1°
maggio 2010, al c.c.n.l. “Nettezza Urbana Privata Federambiente”.
All'interno dell'accordo, le parti hanno espressamente pattuito, con riguardo alla retribuzione del personale, che i trattamenti retributivi migliorativi percepiti dai lavoratori sarebbero stati assorbiti dalla maggiore retribuzione base eventualmente risultante dal cambio di c.c.n.l. e che, nel caso in cui detta retribuzione, al momento del passaggio dal vecchio al nuovo contratto collettivo, fosse stata inferiore, si sarebbero applicati dei superminimi non assorbibili.
Dunque, la previsione circa la non assorbibilità del superminimo è stata assoggettata dalle parti contraenti a una specifica condizione di operatività,
ossia al fatto che, in conseguenza del mutamento del contratto collettivo, si fosse verificata una decurtazione della retribuzione minima dei singoli dipendenti.
Argomentando a contrario, deve ritenersi che, laddove la retribuzione base fosse rimasta invariata o, addirittura, avesse subito un incremento per effetto
12 dell'applicazione ai rapporti di lavoro della nuova contrattazione, le indennità
attribuite a titolo di superminimo non assorbibile non avrebbero avuto giustificazione causale.
A tal proposito, è opportuno precisare che la retribuzione base rappresenta il minimo tabellare previsto dal c.c.n.l. di riferimento per una determinata qualifica, da considerare in maniera autonoma rispetto alle altre voci fisse che compongono la retribuzione, qualora, come nel caso di specie, esse non siano unificate, ma tenute distinte dalla contrattazione collettiva di settore (il riferimento è all'indennità integrativa e all'E.D.R., elementi retributivi che la parte datoriale, al momento del passaggio al c.c.n.l. “Nettezza Urbana Privata
Federambiente”, ha tenuto separati dal minimo contrattuale, circostanza desumibile dall'esame delle buste paga versate in atti dalla resistente).
Orbene, nella fattispecie de qua, dall'esame della documentazione versata in atti si evince che, in virtù dell'applicazione del nuovo c.c.n.l., il ha Parte_1
beneficiato di un aumento della retribuzione minima – passata da € 1.330,83
ad € 2.212,88 –, cui ha fatto seguito una rideterminazione in € 357,14 del superminimo di cui godeva in precedenza, pari ad € 262,56 (cfr., al riguardo,
le buste paga del ricorrente di aprile e settembre 2010).
Essendo egli stato destinatario di un aumento - e non già di una riduzione -
della retribuzione minima, certamente l'incremento economico accordatogli dalla società con le citate determinazioni del in data 15.9.2010 e 24.9.2010 non
13 poteva essergli attribuito a titolo di superminimo non assorbibile, come forma di ristoro per la diminuzione (insussistente) della sua retribuzione base.
Di conseguenza, il compenso aggiuntivo in questione, espressione di un lecito trattamento retributivo di favore, di cui il ha fruito per effetto di una Parte_1
libera determinazione della parte datoriale, va correttamente inteso – secondo un'adeguata interpretazione della volontà negoziale – quale premialità
economica, di natura temporanea, correlata alle funzioni ulteriori che il dipendente era stato chiamato a svolgere presso la sede centrale dell'azienda,
e che, ad oggi, non sono più da lui esercitate, essendo stata la Direzione
Amministrativa dell'ente assegnata al dott. per effetto della Per_1
rimodulazione dell'organigramma aziendale (si veda, al riguardo, il doc. sub. n.
20, datato 5.2.2019, allegato alla produzione di parte ricorrente).
Osserva da ultimo il giudicante che il ricorrente ha beneficiato, il 17.11.2011,
di un superiore inquadramento, con contestuale aumento della sua retribuzione di base, passata da € 2.212,88 ad € 2.445,19 (cfr., al riguardo, le buste paga versate in atti dal e, in particolare, quella relativa al Parte_1
mese di marzo 2012, che attesta la maggiore retribuzione base successiva al mutamento delle mansioni).
Egli, infatti, ha acquisito l'inquadramento nel livello 7 del c.c.n.l. di categoria e ciò per l'effetto dell'accordo raggiunto in tal senso tra la parte datoriale e le
RSA di riferimento in data 3.8.2011.
14 In detto accordo è stato espressamente pattuito l'assorbimento degli eventuali superminimi goduti dai dipendenti per effetto del superiore inquadramento contrattuale.
Dunque, in ossequio a tale previsione negoziale, il superminimo attribuito al come non assorbibile il 15.9.2010, così come integrato il Parte_1
24.9.2010, è rimasto del tutto privo di causa, di guisa che pienamente legittimo
è da ritenersi il provvedimento di revoca dell'emolumento aggiuntivo emesso dalla società in data 17.3.2022, nell'ottica del soddisfacimento delle esigenze di riorganizzazione dell'assetto aziendale e di contenimento dei costi del personale.
Non consente di giungere ad un esito interpretativo differente neppure la circostanza, evidenziata dal ricorrente, secondo cui il suo trattamento retributivo è rimasto invariato sino a quando la società datrice non ha deciso di adottare nei suoi confronti l'atto di revoca del beneficio di cui si controverte,
avendo riscontrato l'assenza di una giustificazione causale che consentisse di ritenere non assorbibile il predetto emolumento.
In merito, occorre precisare che la è stata Controparte_1
interessata da un'articolata procedura di risanamento, che ha consentito di farla rientrare in bonis proprio in ragione e a motivo delle iniziative poste in essere dalla società, in persona del liquidatore, al fine di riportare all'attivo il suo patrimonio.
15 Era quindi doveroso, per la compagine societaria, procedere anche alla ricognizione di tutto il personale e delle competenze acquisite dallo stesso e rivedere i costi derivanti da tali operazioni, nell'ottica del buon funzionamento dell'ente e, per quanto qui di interesse, della conservazione dei posti di lavoro
(cfr., al riguardo, il doc. sub. n. 8 di parte resistente).
Correttamente, pertanto, la dopo aver operato le Controparte_1
verifiche del caso, ha proceduto alla revoca dell'indennità in esame, che, come già evidenziato, era direttamente e indissolubilmente correlata allo svolgimento di compiti aggiuntivi rispetto a quelli ordinariamente affidati al ricorrente.
Non è superfluo rimarcare, peraltro, che la società datrice di lavoro in data
23.9.2019 ha elargito un'ulteriore premialità economica al ricorrente a titolo di superminimo (stavolta assorbibile) dell'importo di € 200,00 e ciò al fine di riservargli un trattamento di miglior favore, contemperando tale interesse con le sopraindicate esigenze di contenimento dei costi aziendali.
Logico e ineludibile corollario delle considerazioni sin qui esposte diviene,
quindi, il rigetto del ricorso proposto da . Parte_1
La indubbia complessità delle questioni offerte alla cognizione del giudicante,
idonea ad integrare una situazione di originaria incertezza circa la fondatezza dell'azionata pretesa, induce a disporre la integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.
P.Q.M.
16 Il Tribunale di Salerno, in funzione di giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 2328 del ruolo generale Lavoro dell'anno
2023, promosso da nei confronti della Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., così provvede: CP_1
1) rigetta il ricorso;
2) compensa per intero tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Salerno, il 19.11.2024.
Il Presidente della Sezione Lavoro
dott. Romano Gibboni
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